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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18282/2026

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l presente procedimento siano effettuate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, 22e8le7t7ti2v8a7m/2en0t1e9domiciliato in Roma, via cola di Rienzo, n. 28.R.G.N.- 11r3i6co8/r2re0n17te -controComune di Serino, in persona del sindaco pro tempore1 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026-intimato –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, n. 34658/2023, depositatail 12/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1.

Questa Corte, con ordinanza n. 34658/2023, depositata il12/12/2023, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli che, con sentenza n.2596/2018, aveva rigettato l’appello del Marra ed aveva accoltoparzialmente quello del Comune di Serno, contro la sentenza deltribunale di Avellino n. 87/2015 che, inizialmente, aveva accolto,seppure parzialmente, la domanda del Marra, ritenendo l’interventodi bonifica idoneo, ma riducendo l’importo del credito del Comune daeuro 119.922,20 ad euro 45.402,01.In particolare, per quel che ancora qui rileva la Corte territorialeevidenziava che, in materia ambientale, colui che subentrava nellaproprietà di un sito contaminato succedeva nella situazione connessaall’onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.Nella specie, l’obbligazione del Marra sorgeva in quanto «si eravolontariamente assunto gli oneri per la bonifica del complessoindustriale spettante all’originario proprietario e soggettoresponsabile dell’inquinamento, per cui la sua responsabilità era dinatura risarcitoria ed andava quantificata nell’importo di euro119.992,20»; di qui l’ordinanza n. 13.689 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui ilComune aveva ordinato al Marra l’esecuzione dei lavori.2 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di 4motivi, tutti dichiarati inammissibili da questa Corte, con l’ordinanzaqui impugnata.3.1.

Per quel che ancora qui rileva, in particolare, con il primomotivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c., nonché del principio dell’intangibilità del giudicatointerno, in quanto la Corte d’appello si sarebbe pronunciata d’ufficiosu questioni non dedotte dal Comune con il proprio gravame,riformando la sentenza di primo grado anche nei capi non impugnati.Per il ricorrente, dunque, dopo che il tribunale di Avellino avevariconosciuto al Comune solo una parte dell’importo richiesto, e quindila somma di euro 45.402,01, la Corte d’appello aveva inveceaccertato un obbligo risarcitorio pari ad euro 119.922,20, senza peròche il Comune avesse censurato la sentenza di prime cure «nellaparte in cui aveva ritenuto applicabile al costo dell’intervento dibonifica il nuovo [OSCURATO:PERSONA]».Questa Corte, con l’ordinanza impugnata, reputava, da un lato laaspecificità dei motivi e, dall’altro, l’assenza di autosufficienza, nonavendo riportato il ricorrente «il contenuto dell’atto di appello delComune dal quale poter desumere, a contrario, la mancataimpugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado».Sarebbe stato necessario, dunque, che il ricorrente avesseaccompagnato la denunzia del vizio «con la riproduzione, diretta oindiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura - esegnatamente dell’atto di appello proposto dal Comune al fine diverificare che l’impugnazione non avesse riguardato il PrezzarioRegionale».Aggiungeva questa Corte che il motivo era inammissibile anche(«per altro verso») per avere il ricorrente «introdotto questionifattuali che non risultano essere state esaminate dalla Corte di3 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026appello e si agganciano ad una ricostruzione fattuale diversa daquella considerata dalla Corte di appello, intingendo con i limiti delsindacato riservato a questa Corte».Precisava questa Corte che l’iter motivazionale della Corteterritoriale non faceva riferimento ai vincoli dell’azioneamministrativa derivanti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ne aiprincipi disciplinati dall’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006 né agliobblighi imposti alla stazione appaltante degli art. 89 e 113, comma8, del d.lgs. n. 163 del 2006.Dunque, il ricorrente per evitare la statuizione di inammissibilità«per novità della censura» avrebbe dovuto anche indicare in qualescritto difensivo o atto del giudizio precedente avesse allegato talededuzione.3.2.

Con il 2º motivo di ricorso per cassazione il Marra deducevala nullità della sentenza impugnata per violazione del principio delladomanda, di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato edel principio tantum devolutum quantum appellatum, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Si ribadiva, dunque, che la Corte d’appello avrebbe esaminatoquestioni non devolute al suo esame, senza pronunziarsi però sulsecondo motivo di appello proposto dallo stesso comune e,comunque, decidendo in contrasto con il giudicato interno formatosi.Per questa Corte, però, il motivo era inammissibile quanto allaquestione del giudicato interno per quanto già esposto in occasionedell’esame del primo motivo e, del pari, inammissibile rispetto allealtre censure che non consentivano «di cogliere in modo chiaro edanalitico l’oggetto delle plurime violazioni di natura processualeprospettata in via concorrente senza alcuna specificazione deglielementi posti a fondamento delle medesime censure».4 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026Quanto, poi, all’omesso esame del secondo motivo di appello delMarra (che chiedeva una ulteriore riduzione dell’importo rispetto allasentenza del tribunale), la censura non era fondata, avendo la Corteterritoriale affermato, da un lato, con riguardo alla riduzione ulterioredel credito che, qualificando la responsabilità del Marra comerisarcitoria, era corretta la quantificazione dell’importo in euro119.992,20, quale esborso complessivo documentato sostenuto dalComune e, dall’altro, quanto alla questione dell’onere della prova,che spettava al Marra dimostrare «un concorso colposodell’amministrazione danneggiata», come pure di provare che ilprezzo corrisposto dal Comune all’impresa aggiudicatrice dei lavoriera incongruo rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovutospendere.Non risultava, ad avviso della Corte d’appello, né dedotto néprovato che erano stati svolti lavori in più rispetto a quelli resinecessari dallo stato dei luoghi; non ricorreva il vizio di omessoesame di un motivo di appello del Marra.3.3.

Con il 3º motivo di ricorso per cassazione il ricorrentededuceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1227,2043 c.c. e dell’art. 17, commi1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, nonavendo, la sentenza impugnata, fatto applicazione dei principi per iquali il proprietario del suolo, che non aveva apportato nessuncontributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento era tenutoa sostenere solo i costi connessi all’intervento di bonifica,esclusivamente in relazione all’esistenza dell’onere reale sul sito,configurandosi sono responsabile la posizione; doveva applicarsidunque l’art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, e non ilcomma 2 dello stesso articolo che si riferiva, invece, alla condottadel soggetto responsabile della contaminazione.5 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026Anche questo motivo veniva ritenuto da questa Corteinammissibile, non avendo colto il ricorrente la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che aveva fatto derivare la responsabilità delMarra «dal fatto di essersi questi assunto volontariamente l’obbligodi eseguire gli oneri della bonifica subentrando, in tal modo,direttamente nella responsabilità dell’autore».Trattavasi, per la Corte d’appello, di responsabilità, ancora primache da posizione, identificabile nella stessa responsabilità chegravava sulla società fallita, quale autrice dell’inquinamentoresponsabile dell’illecito».Chiariva la Corte territoriale che da decreto di trasferimentorelativo alla vendita all’asta nella procedura fallimentare delcompendio immobiliare contaminato emergeva che il valore dust erastato ribassato proprio in considerazione dei lavori di bonifica, cheavrebbe dovuto eseguire aggiudicatario e di cui alla stima del CTU,quantificati in euro 90.814,61.L’aggiudicatario aveva dunque assunto anche l’onere diprovvedere alla bonifica del sito, in modo volontario.Aggiungeva poi che il subentrante nella proprietà del sitocontaminato succedeva nella situazione connessa all’onere reale dimessa in sicurezza, ai sensi dell’art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22del 1997 e, successivamente, dell’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006,nei limiti del valore di mercato.Per questa Corte, dunque, la contestazione del ricorrentedella responsabilità nascente dall’art. 17 d.lgs. n. 22/1997» e,dunque, all’onere reale, ma non aveva attinto «la ragione ritenutaassorbente per la responsabilità e la natura della stessa ritenuta dallaCorte d’appello, per l’appunto agganciata alla rilevata assunzione di6 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026responsabilità diretta in sede di aggiudicazione da parte del Marra diripristino del sito inquinato».3.4.

Questa Corte, in relazione al 4º motivo di ricorso percassazione, fondato sulla violazione di varie norme, oltre che dell’art.2697 c.c., in quanto il Comune non avrebbe fornito la prova dellacongruità del prezzo corrisposto all’impresa esecutrice, nédell’effettiva esecuzione dei lavori pagati, omettendo di indire unagara pubblica e limitandosi ad una trattativa privata, ha ritenuto che,in sostanza, sotto l’apparente censura per violazione di legge, sichiedeva una nuova e diversa valutazione dei fatti.4.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione perrevocazione il Marra, ex art. 391-bis e 395, primo comma, n. 4,c.p.c..5.

È rimasto intimato il Comune di Serino.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di revocazione si deduce la «violazionedell’art. 391-bis e dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c..

Violazionedegli articoli 3, 24 e 111 costituzione .

Omissione di pronuncia sulmerito delle censure proposte con il primo e il secondo motivo delricorso per cassazione.

Violazione del principio del giusto processo.Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.

Omessapercezione dell’avvenuta precisa indicazione, nel ricorso percassazione, delle pagine (pagine 33 e 39) del volume (vol.

III) dellaproduzione del ricorrente in cui sono reperibili la sentenza di primogrado e l’atto di appello del Comune di Serino e dell’avvenuta precisae pertinente esposizione, nel ricorso per cassazione, dellamotivazione della sentenza di primo grado e dei motivi diimpugnazione proposti dal Comune di Serino in relazione al I e al IImotivo del ricorso per cassazione».7 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ad avviso del ricorrente, nel paragrafo 25, pagina 14, del ricorsoper cassazione sarebbe testualmente riportata, negli stralci testualidi maggiore pertinenza, la sentenza del tribunale di Avellino n. 87del 2015 ed era stato anche precisato che tale pronuncia era stataprodotta la pagina 39 del volume III della produzione documentale;nella paragrafo 26, pagina 16 del ricorso per cassazione, sarebberostati riassunti motivi di appello proposti dal Comune di Serinoprecisando si che l’atto d’appello era stato prodotto al foglio 33 delVol.

III.La Corte di cassazione era stata dunque posta in condizione diverificare scrutinare l’intervenuta formazione del giudicato internoinvocato dall’Marra e l’avvenuta formulazione dell’eccezione digiudicato interno in ordine alla quale la Corte d’appello avrebbeomesso di pronunciarsi.Era erronea l’affermazione per cui nella sentenza impugnata, cheil ricorrente non avrebbe riprodotto, il contenuto dell’atto d’appello,che giustificava il primo e il 2º motivo di ricorso per cassazione, laCorte non sarebbe stata posta in condizione di verificare chel’impugnazione del Comune «non avesse riguardato il prezziarioregionale con consequenziale violazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione»; si tratterebbe dunque diun chiaro ed evidente errore materiale di lettura degli atti interni algiudizio di legittimità.La mera disamina del ricorso per cassazione disperderebbe chericorrente a non solo prodotto indicato le coordinate da utilizzare peril materiale reperimento della sentenza di primo grado dell’attod’appello, ma avrebbe anche riassunto i motivi di impugnazione.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Deve muoversi dal principio giurisprudenziale consolidatoper cui in tema di revocazione delle pronunce della Corte di8 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a)consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indottola supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa(sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituitoterreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attivitàinterpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni algiudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia dellaCorte (Cass., Sez.U., 19/7/2024, n. 20013).Non può poi non osservarsi che il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancatapronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi sianoriportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato inmaniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza diquesta Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosiperciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile,a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinatoin modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita unaspecifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambitodell'atto di appello (Cass., sez. 1, 2/5/2023, n. 11325).3.

Detto questo, con riferimento al primo motivo di ricorso percassazione, questa Corte, facendo proprio applicazione dei principisopra menzionati, ha ritenuto da un lato, la aspecificità dei motivi,avendo il ricorrente inserito in un unico contesto ed inscindibilmentesia la violazione del principio del giudicato interno, sia la violazionedi parametri normativi, e dall’altro, ha evidenziato l’assenza del9 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026requisito dell’autosufficienza, avendo il Marra prospettato laformazione del giudicato interno (a pagina 29 del ricorso percassazione) senza riportare il contenuto dell’atto di appello delComune dal quale poter desumere, a contrario, la mancataimpugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado; nonpotendosi dunque neppure comprendersi se l’appello del Comuneavesse riguardato, al fine di ottenere una somma maggiore rispettoa quella liquidata dal tribunale, anche il prezziario regionale,utilizzato dal primo giudice per ridurre l’importo da euro 119.992,20,ad euro 45.402,01.Tra l’altro, questa Corte aveva anche sottolineato che il ricorrenteaveva introdotto questioni fattuali che non risultavano essere stateesaminate dalla Corte d’appello e dunque non potevano esserevalutate in sede di legittimità.Questa Corte aveva aggiunto che nella motivazione della Corted’appello non si faceva riferimento ai vincoli dell’azioneamministrativa disegnati dalla legge n. 241 del 1990 e dal codicedegli appalti del d.lgs. n. 163 2006.Pertanto, poiché la motivazione della Corte di cassazione sifondava su più rationes decidendi, mentre il ricorso per revocazionesi sofferma solo su una di esse, e segnatamente sulla questionedell’autosufficienza del ricorso, già per questo il ricorso perrevocazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile.Manca, dunque, la decisività della questione relativa allarevocazione.4.

Peraltro, va fatta anche un’altra valutazione, in quanto questaCorte ha applicato, nella specie, la giurisprudenza consolidata inordine alla valutazione della autosufficienza del ricorso, giungendo astabilire che da ricorso non era possibile comprendere la portatadell’atto di appello del Comune, che aveva richiesto l’aumento delle10 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026somme ad esso spettanti, rispetto a quanto quantificato daltribunale, sulla base del prezziario regionale.4.1.

Trova dunque applicazione la giurisprudenza di legittimitàper cui il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Cortedi cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4,c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazioneche il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezionedei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art.366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la nonautosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in manieraincontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avutocontezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso odella sua effettiva allegazione (Cass., sez. 5, 13/5/2024, n. 13109).Nella specie, non si è verificato in alcun modo che il collegio nonavesse avuto contezza della integrale trascrizione della sentenza deltribunale di Avellino e del conseguente appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere una maggiore somma dalla Marra, per ilavori di bonifica svolti.Si rientra, dunque, nella prima ipotesi, in cui la Corte dicassazione, sulla base di un’esatta percezione dei fatti, ha fattoapplicazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione.4.2.

Ciò si deduce proprio dalle pagine del ricorso per cassazionerichiamate da quello per revocazione che si sofferma principalmente,quanto alla sentenza del tribunale di Avellino, al paragrafo 25, pagina14 del ricorso per cassazione.Andando a leggere tale pagina, si nota che viene riportata, persintesi, la motivazione della sentenza del tribunale di Avellino, senza11 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026che si possa comprendere con precisione l’effettiva portata dellastessa («il tribunale di Avellino […] in parziale, ma, comunque,prevalente e significativa accoglimento della domanda, ha dichiaratol’idoneità dei lavori di bonifica eseguiti dal Comune di Serino,nell’immobile di proprietà del Marra, ma ridotto la misura del creditovantato, tale titolo, dal Comune di Serino da euro 119.992,20 (Ivacompresa) ad euro 45.402,01 (Iva compresa)»).Si riporta, nel brano citato, che il tribunale avrebbe fatto«integralmente proprie le risultanze della CTU e dei successivichiarimenti redatti dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], in quantofondate su un’attenta […] analisi tecnica dei luoghi, su un esameapprofondito […] Della cospicua documentazione versata in atti edacquisita, nonché sulla motivazione esaustiva, immune da vizilogici».Ora, a prescindere dal fatto che, anche nelle parti trascritterelative alla sentenza del tribunale, si inseriscono, in via parenteticagiudizi del ricorrente, che non consentono in alcun modo dicomprendere il testo originario della motivazione (per esempio«(ndr. così non è affatto!)»; «ndr.

Il giudizio di esaustività e dicongruenza della motivazione è stato decisamente fondatamentecontestato […] ricorrente con il secondo motivo di appello»), innessun punto dei passaggi sopraindicati v’è alcun riferimento alPrezziario regionale.Non si legge, insomma, che il tribunale abbia ridotto l’importo acarico del Marra utilizzando il prezziario regionale.Allo stesso modo, il rimando al paragrafo 26, pagina 16 delricorso per cassazione, non consente di comprendere il contenutodell’appello articolato dal Comune che, in base a quanto prospettatodal Marra nel ricorso per cassazione non avrebbe contestato che il12 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026tribunale avrebbe erroneamente fatto applicazione del prezziarioregionale.A pagina 16 del ricorso per cassazione, si può leggereesclusivamente che «la sentenza di primo grado è stata,tempestivamente, impugnata sia dal ricorrente […], sia dal [OSCURATO:PERSONA]».Anzi un passaggio dell’appello del Comune riportato a pagina 19del ricorso per cassazione pare fare riferimento proprio alla richiestadel Comune di non applicare il prezziario regionale.Una sintesi dell’appello del Comune si rinviene alle pagine 19 e20 del ricorso per cassazione (pagina 19 «il Comune di Serino ma, asua volta, chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado[…] a suffragio del gravame, il Comune, per quel che risultapertinente ai fini del presente ricorso, dedotto: l’asseritainfondatezza della domanda sulla scorta del duplice rilievo che iltribunale non avrebbe considerato che l’Ing.

Nappa […]erroneamente ipotizzando […] la presenza di un quantitativo diamianto da rimuovere smaltire per una superficie edificata di mq3674 […] lo ha indicato nella minore misura di mq 1900 e il ricorrenteha, analiticamente, dimostrato essere, in realtà, non superiore ametri quadrati 1600 […] ha stimato (senza, però, tener conto delNuovo Prezziario regionale e senza operare le necessarie verifiche inordine alle lavorazioni effettivamente da compiere ed ai quantitatividi amianto effettivamente da smaltire) in data 24/9/2004 - il costodell’intervento di bonifica dei residui frammenti della copertura inamianto del corpo originario capannone distrutta dall’incendio inragione di euro 90.814,61 […]»).4.3.

Senza contare che, per questa Corte, il ricorso percassazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.,deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio13 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., laspecifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionalepassato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui sidenuncia l’errata interpretazione (Cass., sez. 1, 21/5/2025, n.13662).5.

Non v’è stata, dunque, alcuna errata lettura degli atti internial giudizio di legittimità.6.

Con il 2º motivo di revocazione si deduce la «violazionedell’art. 391-bis e dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c..

Violazionedegli articoli 3,24 e 111 costituzione.

Omissione di pronuncia sulmerito della censura proposta con il 3º motivo del ricorso percassazione.

Violazione del diritto costituzionalmente tutelato alprocesso in cassazione.

Violazione del principio del giusto processo.Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.

Omessapercezione dell’avvenuta impugnazione della ratio decidendi dellasentenza di 2º grado postulante la natura contrattuale dellaresponsabilità del ricorrente in relazione al III motivo del ricorso percassazione».In sostanza, dalla lettura del 3º motivo del ricorso per cassazionee della relazione del procuratore generale emergerebbe che ilcollegio, per una evidente Svizzera, non si sarebbe avveduto che laratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fatto derivare laresponsabilità del Marra dal fatto di essersi volontariamente assuntol’obbligo di eseguire gli oneri di bonifica, è stata puntualmentedenunciata con il 3º motivo di ricorso.7.

Il motivo è infondato.Questa Corte, infatti, con la sentenza impugnata, in relazione al3º motivo, ha ritenuto che il ricorso per cassazione non cogliessel’effettiva ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello, che hafatto derivare la responsabilità del Marra dal fatto di essersi assunto14 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026volontariamente l’obbligo di eseguire gli oneri della bonificasubentrando, in tal modo, direttamente nella responsabilitàdell’autore.In particolare, questa Corte ha dato atto che la vendita all’asta,con la successiva aggiudicazione del compendio immobiliare da partedel Marra, prevedeva espressamente che il valore era stato ribassatoproprio in considerazione dei lavori di bonifica che avrebbe dovutoeseguire aggiudicatario come da stima del CTU Nappa del24/9/2004, quantificati in euro 90.814,61.Pertanto, il Marra, quale aggiudicatario del complessoimmobiliare contaminato, aveva assunto anche l’onere di provvederealla bonifica del sito.Era stata raggiunta poi anche l’argomentazione per cui ilsubentrante nella proprietà del sito contaminato succedeva dellasituazione connessa all’onere reale di messa in sicurezza e bonificadi cui all’art. 17, comma 10 del d.lgs. n. 22 del 1997.Ha chiarito però la Corte di cassazione che il ricorrente nel 3ºmotivo si è limitato ad aggredire la responsabilità di cui all’art. 17del d.lgs. n. 22 del 1997, senza attingere «la ragione ritenutaassorbente per la responsabilità e la natura della stessa ritenuta dallaCorte di appello, per l’appunto agganciata la rilevata assunzione diresponsabilità diretta in sede di aggiudicazione da parte del Marra diripristino del sito inquinato».In realtà, leggendo la rubrica del 3º motivo di ricorso percassazione emerge che la censura è stata rivolta proprio allaresponsabilità per onere reale del Marra, quale proprietarioincolpevole dell’inquinamento, ex art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22del 1997, e quindi non partecipe della condotta di contaminazione.Si legge, infatti, che «il ricorrente - che, pacificamente edincontestatamente, mero acquirente postumo, non utilizzatore15 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’area contaminata e non responsabile della sua contaminazione -a una responsabilità da posizione ed è gravato, ai sensi dell’art. 17,comma 10, del d.lgs. n. 22/1997, solo, dall’onere reale di rimborsareal Comune resistente il costo dell’intervento di bonifica eseguito indanno».Non sussisteva la responsabilità di «natura risarcitoria», inquanto tale forma di responsabilità era prevista solo per chi avesseprovocato contribuito la contaminazione.Ancora, pagina 33, si faceva riferimento alla «correttaqualificazione giuridica della responsabilità e dell’obbligo gravantesul ricorrente - che, quale proprietario postumo dell’area o sitocontaminato, è, pacificamente, privo di ogni responsabilità in ordinealla produzione causale dell’inquinamento», sicché ciò «impedisce difare applicazione dell’istituto del risarcimento del danno[…]».A pagina 33, nelle ultime righe, si precisa che «la meracircostanza che il ricorrente abbia acquistato l’area contaminata,avvalendosi dell’abbattimento del prezzo base d’asta in misuracorrispondente al costo della bonifica erroneamente stimato dall’Ing.Nappa non vare, certo, a mutare il titolo e la natura giuridica dellasua responsabilità nei confronti dell’ente».La Corte di cassazione, però, ha ritenuto che, a fronte dellavariegata e frastagliata formulazione del motivo di cassazione, nonè stata attinta con precisione la ragione assorbente per laresponsabilità derivante, in base alla sentenza della Corte d’appello,dalla «assunzione di responsabilità diretta in sede di aggiudicazioneda parte del Marra di ripristino del sito inquinato».Non è idonea ad integrare errore revocatorio la valutazione,ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazionedella sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore digiudizio e non di fatto (Cass. sez. 6-L, 27/4/2018, n. 10184).16 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/20268.

Proprio la complessità del motivo di ricorso per cassazionearticolato dal Marra, non può far ritenere che vi sia stata una merasvista da parte della Corte di cassazione che, invece, ha interpretatoil variegato motivo di ricorso nel senso di una mancata specificaimpugnazione della natura di responsabilità derivata dal Marraproprio dall’aver partecipato all’asta con aggiudicazione delcompendio immobiliare, gravato da spese per la bonifica.9.

Con il 3º motivo di revocazione si deduce la «violazionedell’art. 391-bis dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. .

Violazionedegli articoli 3,24 e 111 costituzione.

Omissione di pronuncia sulmerito della censura proposta con il 4º motivo del ricorso percassazione.

Violazione del diritto costituzionalmente tutelato alprocesso in cassazione.

Violazione del principio del giusto processo.Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità inrelazione al IV motivo del ricorso per cassazione».Per il ricorrente, invece, la censura denuncerebbe plurimeviolazione di legge e sarebbe pienamente suffragata da datooggettivo del CTU che aveva accertato la manifesta incongruità delcosto sostenuto dal Comune.10.

Il motivo è inammissibile.In sede di revocazione, infatti, non è in alcun modo consentito dicensurare l’attività interpretativa e valutativa del provvedimentoimpugnato.L’errore revocatorio non può riguardare la violazione o falsaapplicazione di norme giuridiche, ma deve avere i caratteridell’assoluta evidenza della semplice rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa,senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indaginiermeneutiche (Cass., n. 561 del 2000).17 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/202610.

In assenza di attività difensiva della controparte, non siprovvede sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio18 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l presente procedimento siano effettuate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, 22e8le7t7ti2v8a7m/2en0t1e9domiciliato in Roma, via cola di Rienzo, n. 28.R.G.N.- 11r3i6co8/r2re0n17te -controComune di Serino, in persona del sindaco pro tempore1 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026-intimato –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, n. 34658/2023, depositatail 12/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. Questa Corte, con ordinanza n. 34658/2023, depositata il12/12/2023, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli che, con sentenza n.2596/2018, aveva rigettato l’appello del Marra ed aveva accoltoparzialmente quello del Comune di Serno, contro la sentenza deltribunale di Avellino n. 87/2015 che, inizialmente, aveva accolto,seppure parzialmente, la domanda del Marra, ritenendo l’interventodi bonifica idoneo, ma riducendo l’importo del credito del Comune daeuro 119.922,20 ad euro 45.402,01.In particolare, per quel che ancora qui rileva la Corte territorialeevidenziava che, in materia ambientale, colui che subentrava nellaproprietà di un sito contaminato succedeva nella situazione connessaall’onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.Nella specie, l’obbligazione del Marra sorgeva in quanto «si eravolontariamente assunto gli oneri per la bonifica del complessoindustriale spettante all’originario proprietario e soggettoresponsabile dell’inquinamento, per cui la sua responsabilità era dinatura risarcitoria ed andava quantificata nell’importo di euro119.992,20»; di qui l’ordinanza n. 13.689 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui ilComune aveva ordinato al Marra l’esecuzione dei lavori.2 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di 4motivi, tutti dichiarati inammissibili da questa Corte, con l’ordinanzaqui impugnata.3.1. Per quel che ancora qui rileva, in particolare, con il primomotivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c., nonché del principio dell’intangibilità del giudicatointerno, in quanto la Corte d’appello si sarebbe pronunciata d’ufficiosu questioni non dedotte dal Comune con il proprio gravame,riformando la sentenza di primo grado anche nei capi non impugnati.Per il ricorrente, dunque, dopo che il tribunale di Avellino avevariconosciuto al Comune solo una parte dell’importo richiesto, e quindila somma di euro 45.402,01, la Corte d’appello aveva inveceaccertato un obbligo risarcitorio pari ad euro 119.922,20, senza peròche il Comune avesse censurato la sentenza di prime cure «nellaparte in cui aveva ritenuto applicabile al costo dell’intervento dibonifica il nuovo [OSCURATO:PERSONA]».Questa Corte, con l’ordinanza impugnata, reputava, da un lato laaspecificità dei motivi e, dall’altro, l’assenza di autosufficienza, nonavendo riportato il ricorrente «il contenuto dell’atto di appello delComune dal quale poter desumere, a contrario, la mancataimpugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado».Sarebbe stato necessario, dunque, che il ricorrente avesseaccompagnato la denunzia del vizio «con la riproduzione, diretta oindiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura - esegnatamente dell’atto di appello proposto dal Comune al fine diverificare che l’impugnazione non avesse riguardato il PrezzarioRegionale».Aggiungeva questa Corte che il motivo era inammissibile anche(«per altro verso») per avere il ricorrente «introdotto questionifattuali che non risultano essere state esaminate dalla Corte di3 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026appello e si agganciano ad una ricostruzione fattuale diversa daquella considerata dalla Corte di appello, intingendo con i limiti delsindacato riservato a questa Corte».Precisava questa Corte che l’iter motivazionale della Corteterritoriale non faceva riferimento ai vincoli dell’azioneamministrativa derivanti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ne aiprincipi disciplinati dall’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006 né agliobblighi imposti alla stazione appaltante degli art. 89 e 113, comma8, del d.lgs. n. 163 del 2006.Dunque, il ricorrente per evitare la statuizione di inammissibilità«per novità della censura» avrebbe dovuto anche indicare in qualescritto difensivo o atto del giudizio precedente avesse allegato talededuzione.3.2. Con il 2º motivo di ricorso per cassazione il Marra deducevala nullità della sentenza impugnata per violazione del principio delladomanda, di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato edel principio tantum devolutum quantum appellatum, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Si ribadiva, dunque, che la Corte d’appello avrebbe esaminatoquestioni non devolute al suo esame, senza pronunziarsi però sulsecondo motivo di appello proposto dallo stesso comune e,comunque, decidendo in contrasto con il giudicato interno formatosi.Per questa Corte, però, il motivo era inammissibile quanto allaquestione del giudicato interno per quanto già esposto in occasionedell’esame del primo motivo e, del pari, inammissibile rispetto allealtre censure che non consentivano «di cogliere in modo chiaro edanalitico l’oggetto delle plurime violazioni di natura processualeprospettata in via concorrente senza alcuna specificazione deglielementi posti a fondamento delle medesime censure».4 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026Quanto, poi, all’omesso esame del secondo motivo di appello delMarra (che chiedeva una ulteriore riduzione dell’importo rispetto allasentenza del tribunale), la censura non era fondata, avendo la Corteterritoriale affermato, da un lato, con riguardo alla riduzione ulterioredel credito che, qualificando la responsabilità del Marra comerisarcitoria, era corretta la quantificazione dell’importo in euro119.992,20, quale esborso complessivo documentato sostenuto dalComune e, dall’altro, quanto alla questione dell’onere della prova,che spettava al Marra dimostrare «un concorso colposodell’amministrazione danneggiata», come pure di provare che ilprezzo corrisposto dal Comune all’impresa aggiudicatrice dei lavoriera incongruo rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovutospendere.Non risultava, ad avviso della Corte d’appello, né dedotto néprovato che erano stati svolti lavori in più rispetto a quelli resinecessari dallo stato dei luoghi; non ricorreva il vizio di omessoesame di un motivo di appello del Marra.3.3. Con il 3º motivo di ricorso per cassazione il ricorrentededuceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1227,2043 c.c. e dell’art. 17, commi1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, nonavendo, la sentenza impugnata, fatto applicazione dei principi per iquali il proprietario del suolo, che non aveva apportato nessuncontributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento era tenutoa sostenere solo i costi connessi all’intervento di bonifica,esclusivamente in relazione all’esistenza dell’onere reale sul sito,configurandosi sono responsabile la posizione; doveva applicarsidunque l’art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, e non ilcomma 2 dello stesso articolo che si riferiva, invece, alla condottadel soggetto responsabile della contaminazione.5 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026Anche questo motivo veniva ritenuto da questa Corteinammissibile, non avendo colto il ricorrente la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che aveva fatto derivare la responsabilità delMarra «dal fatto di essersi questi assunto volontariamente l’obbligodi eseguire gli oneri della bonifica subentrando, in tal modo,direttamente nella responsabilità dell’autore».Trattavasi, per la Corte d’appello, di responsabilità, ancora primache da posizione, identificabile nella stessa responsabilità chegravava sulla società fallita, quale autrice dell’inquinamentoresponsabile dell’illecito».Chiariva la Corte territoriale che da decreto di trasferimentorelativo alla vendita all’asta nella procedura fallimentare delcompendio immobiliare contaminato emergeva che il valore dust erastato ribassato proprio in considerazione dei lavori di bonifica, cheavrebbe dovuto eseguire aggiudicatario e di cui alla stima del CTU,quantificati in euro 90.814,61.L’aggiudicatario aveva dunque assunto anche l’onere diprovvedere alla bonifica del sito, in modo volontario.Aggiungeva poi che il subentrante nella proprietà del sitocontaminato succedeva nella situazione connessa all’onere reale dimessa in sicurezza, ai sensi dell’art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22del 1997 e, successivamente, dell’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006,nei limiti del valore di mercato.Per questa Corte, dunque, la contestazione del ricorrentedella responsabilità nascente dall’art. 17 d.lgs. n. 22/1997» e,dunque, all’onere reale, ma non aveva attinto «la ragione ritenutaassorbente per la responsabilità e la natura della stessa ritenuta dallaCorte d’appello, per l’appunto agganciata alla rilevata assunzione di6 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026responsabilità diretta in sede di aggiudicazione da parte del Marra diripristino del sito inquinato».3.4. Questa Corte, in relazione al 4º motivo di ricorso percassazione, fondato sulla violazione di varie norme, oltre che dell’art.2697 c.c., in quanto il Comune non avrebbe fornito la prova dellacongruità del prezzo corrisposto all’impresa esecutrice, nédell’effettiva esecuzione dei lavori pagati, omettendo di indire unagara pubblica e limitandosi ad una trattativa privata, ha ritenuto che,in sostanza, sotto l’apparente censura per violazione di legge, sichiedeva una nuova e diversa valutazione dei fatti.4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione perrevocazione il Marra, ex art. 391-bis e 395, primo comma, n. 4,c.p.c..5. È rimasto intimato il Comune di Serino.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di revocazione si deduce la «violazionedell’art. 391-bis e dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.. Violazionedegli articoli 3, 24 e 111 costituzione . Omissione di pronuncia sulmerito delle censure proposte con il primo e il secondo motivo delricorso per cassazione. Violazione del principio del giusto processo.Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Omessapercezione dell’avvenuta precisa indicazione, nel ricorso percassazione, delle pagine (pagine 33 e 39) del volume (vol. III) dellaproduzione del ricorrente in cui sono reperibili la sentenza di primogrado e l’atto di appello del Comune di Serino e dell’avvenuta precisae pertinente esposizione, nel ricorso per cassazione, dellamotivazione della sentenza di primo grado e dei motivi diimpugnazione proposti dal Comune di Serino in relazione al I e al IImotivo del ricorso per cassazione».7 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ad avviso del ricorrente, nel paragrafo 25, pagina 14, del ricorsoper cassazione sarebbe testualmente riportata, negli stralci testualidi maggiore pertinenza, la sentenza del tribunale di Avellino n. 87del 2015 ed era stato anche precisato che tale pronuncia era stataprodotta la pagina 39 del volume III della produzione documentale;nella paragrafo 26, pagina 16 del ricorso per cassazione, sarebberostati riassunti motivi di appello proposti dal Comune di Serinoprecisando si che l’atto d’appello era stato prodotto al foglio 33 delVol. III.La Corte di cassazione era stata dunque posta in condizione diverificare scrutinare l’intervenuta formazione del giudicato internoinvocato dall’Marra e l’avvenuta formulazione dell’eccezione digiudicato interno in ordine alla quale la Corte d’appello avrebbeomesso di pronunciarsi.Era erronea l’affermazione per cui nella sentenza impugnata, cheil ricorrente non avrebbe riprodotto, il contenuto dell’atto d’appello,che giustificava il primo e il 2º motivo di ricorso per cassazione, laCorte non sarebbe stata posta in condizione di verificare chel’impugnazione del Comune «non avesse riguardato il prezziarioregionale con consequenziale violazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione»; si tratterebbe dunque diun chiaro ed evidente errore materiale di lettura degli atti interni algiudizio di legittimità.La mera disamina del ricorso per cassazione disperderebbe chericorrente a non solo prodotto indicato le coordinate da utilizzare peril materiale reperimento della sentenza di primo grado dell’attod’appello, ma avrebbe anche riassunto i motivi di impugnazione.2. Il motivo è infondato.2.1. Deve muoversi dal principio giurisprudenziale consolidatoper cui in tema di revocazione delle pronunce della Corte di8 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a)consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indottola supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa(sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituitoterreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attivitàinterpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni algiudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia dellaCorte (Cass., Sez.U., 19/7/2024, n. 20013).Non può poi non osservarsi che il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancatapronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi sianoriportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato inmaniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza diquesta Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosiperciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile,a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinatoin modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita unaspecifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambitodell'atto di appello (Cass., sez. 1, 2/5/2023, n. 11325).3. Detto questo, con riferimento al primo motivo di ricorso percassazione, questa Corte, facendo proprio applicazione dei principisopra menzionati, ha ritenuto da un lato, la aspecificità dei motivi,avendo il ricorrente inserito in un unico contesto ed inscindibilmentesia la violazione del principio del giudicato interno, sia la violazionedi parametri normativi, e dall’altro, ha evidenziato l’assenza del9 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026requisito dell’autosufficienza, avendo il Marra prospettato laformazione del giudicato interno (a pagina 29 del ricorso percassazione) senza riportare il contenuto dell’atto di appello delComune dal quale poter desumere, a contrario, la mancataimpugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado; nonpotendosi dunque neppure comprendersi se l’appello del Comuneavesse riguardato, al fine di ottenere una somma maggiore rispettoa quella liquidata dal tribunale, anche il prezziario regionale,utilizzato dal primo giudice per ridurre l’importo da euro 119.992,20,ad euro 45.402,01.Tra l’altro, questa Corte aveva anche sottolineato che il ricorrenteaveva introdotto questioni fattuali che non risultavano essere stateesaminate dalla Corte d’appello e dunque non potevano esserevalutate in sede di legittimità.Questa Corte aveva aggiunto che nella motivazione della Corted’appello non si faceva riferimento ai vincoli dell’azioneamministrativa disegnati dalla legge n. 241 del 1990 e dal codicedegli appalti del d.lgs. n. 163 2006.Pertanto, poiché la motivazione della Corte di cassazione sifondava su più rationes decidendi, mentre il ricorso per revocazionesi sofferma solo su una di esse, e segnatamente sulla questionedell’autosufficienza del ricorso, già per questo il ricorso perrevocazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile.Manca, dunque, la decisività della questione relativa allarevocazione.4. Peraltro, va fatta anche un’altra valutazione, in quanto questaCorte ha applicato, nella specie, la giurisprudenza consolidata inordine alla valutazione della autosufficienza del ricorso, giungendo astabilire che da ricorso non era possibile comprendere la portatadell’atto di appello del Comune, che aveva richiesto l’aumento delle10 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026somme ad esso spettanti, rispetto a quanto quantificato daltribunale, sulla base del prezziario regionale.4.1. Trova dunque applicazione la giurisprudenza di legittimitàper cui il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Cortedi cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4,c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazioneche il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezionedei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art.366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la nonautosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in manieraincontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avutocontezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso odella sua effettiva allegazione (Cass., sez. 5, 13/5/2024, n. 13109).Nella specie, non si è verificato in alcun modo che il collegio nonavesse avuto contezza della integrale trascrizione della sentenza deltribunale di Avellino e del conseguente appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere una maggiore somma dalla Marra, per ilavori di bonifica svolti.Si rientra, dunque, nella prima ipotesi, in cui la Corte dicassazione, sulla base di un’esatta percezione dei fatti, ha fattoapplicazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione.4.2. Ciò si deduce proprio dalle pagine del ricorso per cassazionerichiamate da quello per revocazione che si sofferma principalmente,quanto alla sentenza del tribunale di Avellino, al paragrafo 25, pagina14 del ricorso per cassazione.Andando a leggere tale pagina, si nota che viene riportata, persintesi, la motivazione della sentenza del tribunale di Avellino, senza11 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026che si possa comprendere con precisione l’effettiva portata dellastessa («il tribunale di Avellino […] in parziale, ma, comunque,prevalente e significativa accoglimento della domanda, ha dichiaratol’idoneità dei lavori di bonifica eseguiti dal Comune di Serino,nell’immobile di proprietà del Marra, ma ridotto la misura del creditovantato, tale titolo, dal Comune di Serino da euro 119.992,20 (Ivacompresa) ad euro 45.402,01 (Iva compresa)»).Si riporta, nel brano citato, che il tribunale avrebbe fatto«integralmente proprie le risultanze della CTU e dei successivichiarimenti redatti dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], in quantofondate su un’attenta […] analisi tecnica dei luoghi, su un esameapprofondito […] Della cospicua documentazione versata in atti edacquisita, nonché sulla motivazione esaustiva, immune da vizilogici».Ora, a prescindere dal fatto che, anche nelle parti trascritterelative alla sentenza del tribunale, si inseriscono, in via parenteticagiudizi del ricorrente, che non consentono in alcun modo dicomprendere il testo originario della motivazione (per esempio«(ndr. così non è affatto!)»; «ndr. Il giudizio di esaustività e dicongruenza della motivazione è stato decisamente fondatamentecontestato […] ricorrente con il secondo motivo di appello»), innessun punto dei passaggi sopraindicati v’è alcun riferimento alPrezziario regionale.Non si legge, insomma, che il tribunale abbia ridotto l’importo acarico del Marra utilizzando il prezziario regionale.Allo stesso modo, il rimando al paragrafo 26, pagina 16 delricorso per cassazione, non consente di comprendere il contenutodell’appello articolato dal Comune che, in base a quanto prospettatodal Marra nel ricorso per cassazione non avrebbe contestato che il12 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026tribunale avrebbe erroneamente fatto applicazione del prezziarioregionale.A pagina 16 del ricorso per cassazione, si può leggereesclusivamente che «la sentenza di primo grado è stata,tempestivamente, impugnata sia dal ricorrente […], sia dal [OSCURATO:PERSONA]».Anzi un passaggio dell’appello del Comune riportato a pagina 19del ricorso per cassazione pare fare riferimento proprio alla richiestadel Comune di non applicare il prezziario regionale.Una sintesi dell’appello del Comune si rinviene alle pagine 19 e20 del ricorso per cassazione (pagina 19 «il Comune di Serino ma, asua volta, chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado[…] a suffragio del gravame, il Comune, per quel che risultapertinente ai fini del presente ricorso, dedotto: l’asseritainfondatezza della domanda sulla scorta del duplice rilievo che iltribunale non avrebbe considerato che l’Ing. Nappa […]erroneamente ipotizzando […] la presenza di un quantitativo diamianto da rimuovere smaltire per una superficie edificata di mq3674 […] lo ha indicato nella minore misura di mq 1900 e il ricorrenteha, analiticamente, dimostrato essere, in realtà, non superiore ametri quadrati 1600 […] ha stimato (senza, però, tener conto delNuovo Prezziario regionale e senza operare le necessarie verifiche inordine alle lavorazioni effettivamente da compiere ed ai quantitatividi amianto effettivamente da smaltire) in data 24/9/2004 - il costodell’intervento di bonifica dei residui frammenti della copertura inamianto del corpo originario capannone distrutta dall’incendio inragione di euro 90.814,61 […]»).4.3. Senza contare che, per questa Corte, il ricorso percassazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.,deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio13 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., laspecifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionalepassato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui sidenuncia l’errata interpretazione (Cass., sez. 1, 21/5/2025, n.13662).5. Non v’è stata, dunque, alcuna errata lettura degli atti internial giudizio di legittimità.6. Con il 2º motivo di revocazione si deduce la «violazionedell’art. 391-bis e dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.. Violazionedegli articoli 3,24 e 111 costituzione. Omissione di pronuncia sulmerito della censura proposta con il 3º motivo del ricorso percassazione. Violazione del diritto costituzionalmente tutelato alprocesso in cassazione. Violazione del principio del giusto processo.Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Omessapercezione dell’avvenuta impugnazione della ratio decidendi dellasentenza di 2º grado postulante la natura contrattuale dellaresponsabilità del ricorrente in relazione al III motivo del ricorso percassazione».In sostanza, dalla lettura del 3º motivo del ricorso per cassazionee della relazione del procuratore generale emergerebbe che ilcollegio, per una evidente Svizzera, non si sarebbe avveduto che laratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fatto derivare laresponsabilità del Marra dal fatto di essersi volontariamente assuntol’obbligo di eseguire gli oneri di bonifica, è stata puntualmentedenunciata con il 3º motivo di ricorso.7. Il motivo è infondato.Questa Corte, infatti, con la sentenza impugnata, in relazione al3º motivo, ha ritenuto che il ricorso per cassazione non cogliessel’effettiva ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello, che hafatto derivare la responsabilità del Marra dal fatto di essersi assunto14 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026volontariamente l’obbligo di eseguire gli oneri della bonificasubentrando, in tal modo, direttamente nella responsabilitàdell’autore.In particolare, questa Corte ha dato atto che la vendita all’asta,con la successiva aggiudicazione del compendio immobiliare da partedel Marra, prevedeva espressamente che il valore era stato ribassatoproprio in considerazione dei lavori di bonifica che avrebbe dovutoeseguire aggiudicatario come da stima del CTU Nappa del24/9/2004, quantificati in euro 90.814,61.Pertanto, il Marra, quale aggiudicatario del complessoimmobiliare contaminato, aveva assunto anche l’onere di provvederealla bonifica del sito.Era stata raggiunta poi anche l’argomentazione per cui ilsubentrante nella proprietà del sito contaminato succedeva dellasituazione connessa all’onere reale di messa in sicurezza e bonificadi cui all’art. 17, comma 10 del d.lgs. n. 22 del 1997.Ha chiarito però la Corte di cassazione che il ricorrente nel 3ºmotivo si è limitato ad aggredire la responsabilità di cui all’art. 17del d.lgs. n. 22 del 1997, senza attingere «la ragione ritenutaassorbente per la responsabilità e la natura della stessa ritenuta dallaCorte di appello, per l’appunto agganciata la rilevata assunzione diresponsabilità diretta in sede di aggiudicazione da parte del Marra diripristino del sito inquinato».In realtà, leggendo la rubrica del 3º motivo di ricorso percassazione emerge che la censura è stata rivolta proprio allaresponsabilità per onere reale del Marra, quale proprietarioincolpevole dell’inquinamento, ex art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22del 1997, e quindi non partecipe della condotta di contaminazione.Si legge, infatti, che «il ricorrente - che, pacificamente edincontestatamente, mero acquirente postumo, non utilizzatore15 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’area contaminata e non responsabile della sua contaminazione -a una responsabilità da posizione ed è gravato, ai sensi dell’art. 17,comma 10, del d.lgs. n. 22/1997, solo, dall’onere reale di rimborsareal Comune resistente il costo dell’intervento di bonifica eseguito indanno».Non sussisteva la responsabilità di «natura risarcitoria», inquanto tale forma di responsabilità era prevista solo per chi avesseprovocato contribuito la contaminazione.Ancora, pagina 33, si faceva riferimento alla «correttaqualificazione giuridica della responsabilità e dell’obbligo gravantesul ricorrente - che, quale proprietario postumo dell’area o sitocontaminato, è, pacificamente, privo di ogni responsabilità in ordinealla produzione causale dell’inquinamento», sicché ciò «impedisce difare applicazione dell’istituto del risarcimento del danno[…]».A pagina 33, nelle ultime righe, si precisa che «la meracircostanza che il ricorrente abbia acquistato l’area contaminata,avvalendosi dell’abbattimento del prezzo base d’asta in misuracorrispondente al costo della bonifica erroneamente stimato dall’Ing.Nappa non vare, certo, a mutare il titolo e la natura giuridica dellasua responsabilità nei confronti dell’ente».La Corte di cassazione, però, ha ritenuto che, a fronte dellavariegata e frastagliata formulazione del motivo di cassazione, nonè stata attinta con precisione la ragione assorbente per laresponsabilità derivante, in base alla sentenza della Corte d’appello,dalla «assunzione di responsabilità diretta in sede di aggiudicazioneda parte del Marra di ripristino del sito inquinato».Non è idonea ad integrare errore revocatorio la valutazione,ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazionedella sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore digiudizio e non di fatto (Cass. sez. 6-L, 27/4/2018, n. 10184).16 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/20268. Proprio la complessità del motivo di ricorso per cassazionearticolato dal Marra, non può far ritenere che vi sia stata una merasvista da parte della Corte di cassazione che, invece, ha interpretatoil variegato motivo di ricorso nel senso di una mancata specificaimpugnazione della natura di responsabilità derivata dal Marraproprio dall’aver partecipato all’asta con aggiudicazione delcompendio immobiliare, gravato da spese per la bonifica.9. Con il 3º motivo di revocazione si deduce la «violazionedell’art. 391-bis dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. . Violazionedegli articoli 3,24 e 111 costituzione. Omissione di pronuncia sulmerito della censura proposta con il 4º motivo del ricorso percassazione. Violazione del diritto costituzionalmente tutelato alprocesso in cassazione. Violazione del principio del giusto processo.Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità inrelazione al IV motivo del ricorso per cassazione».Per il ricorrente, invece, la censura denuncerebbe plurimeviolazione di legge e sarebbe pienamente suffragata da datooggettivo del CTU che aveva accertato la manifesta incongruità delcosto sostenuto dal Comune.10. Il motivo è inammissibile.In sede di revocazione, infatti, non è in alcun modo consentito dicensurare l’attività interpretativa e valutativa del provvedimentoimpugnato.L’errore revocatorio non può riguardare la violazione o falsaapplicazione di norme giuridiche, ma deve avere i caratteridell’assoluta evidenza della semplice rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa,senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indaginiermeneutiche (Cass., n. 561 del 2000).17 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2281/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 18282/2026Data pubblicazione 06/06/202610. In assenza di attività difensiva della controparte, non siprovvede sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio18 RG n. 2281/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 18282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris