CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 agosto 1988
Cassazione n. 17605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO 1113/06/1988 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.0RIUNTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 30/06/2025, ha riformato la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato. 2. Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (due ricorsi), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, con il primo ricorso), a sostegno dei rispettivi atti di doglianza, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rla mancanza di motivazione, anche in ordine alla quantificazione della pena. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge per non essergli stata riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 74 comma 7 del D.P.R. n. 309/1990. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena, assumendo essersi operato un cumulo materiale delle pene in continuazione per i reati riconosciuti in continuazione tra loro. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, con il secondo ricorso), infine, hanno dedotto l'erronea qualificazione del fatto in contestazione. 3. I ricorsi sono inammissibili perché presentati tutti per motivi non consentiti: invero, questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.[OSCURATO:PERSONA] st219NE Ipngl A L E [OSCURATO:PERSONA] 4W [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] Clau