CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 agosto 1965; avverso la sentenza n. 18067/2022 della Corte di appello di Napoli del t*dicembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data l'dicembre 2022, ha solo parzialmente accolto il gravame che era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo 2015 e con il quale lo stesso, riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 e 648, comma 2, cod. pen., era stato condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre accessori; in particolare, il giudice del gravame ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla violazione in materia di tutela del diritto d'autore, essendo il relativo illecito già prescritto, ed ha, pertanto eliminato la pena principale e quelle accessorie riguardanti tale reato, procedendo, pertanto, alla rideterminazione della pena irrogata nella misura di mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso la sentenza in questione ha, adesso, proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Pezzella svolgendo un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione di legge di cui si sarebbe resa responsabile la Corte partenopea nel non avere rilevato che non vi era stata la notificazione al difensore fiduciario dell'imputato dell'avviso della udienza celebratasi di fronte ad essa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Si rileva che nel caso di specie il prevenuto ebbe a depositare, contestualmente all'atto contenente i motivi di gravame proposti avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico in esito al giudizio di primo grado, la nomina del suo difensore fiduciario, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli. Ciò posto, e premessa la piena efficacia dell'atto di nomina del difensore fiduciario contenuta nell'atto di proposizione della impugnazione in grado di appello (in tale puntuale senso si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 1993, n. 523), si rileva che nella presente fattispecie l'avviso di udienza fu notificato, per errore, ad altro difensore, tale avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro sammaritano, il quale, sebbene indicato quale difensore fiduciario del prevenuto, era in realtà solamente il suo difensore di ufficio, non essendo portatore di alcun mandato defensionale.Tale evenienza, nel caso in cui detto difensore fiduciario non sia comunque comparso in udienza (come appunto verificatosi nella ipotesi ora in esame, laddove, ove detto difensore fosse comparso, sarebbe stato suo onere eccepire tempestivamente, cioè non oltre la fase di rassegna delle conclusioni, il vizio in discorso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 gennaio 2017, n. 3945), integra gli estremi della nullità insanabile, in quanto riferita all'assistenza dell'imputato nelle fasi del giudizio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 maggio 2021, n. 17402; idem Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2018, n. 26266). La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, una volta sanato il vizio che la minava, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2023 Il