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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 46089/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena e confermato nel resto la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per avere reiterato l'esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzato (fatto del 28.12.2020).

2. Ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge in relazione all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, in quanto la norma incriminatrice contestata al Porcino non corrisponde alla condotta posta in essere dallo stesso, operante in un'attività di parcheggio autorizzata nell'ambito del "[OSCURATO:PERSONA]".

Nel caso di specie il prevenuto si è limitato a lasciare momentaneamente le autovettura all'esterno del garage per organizzare gli spostamenti delle autovetture.

II) Vizio di motivazione e travisamento della prova, risultando dalle s.i.t. acquisite (Cimminella e Gardi) che le autovetture erano state parcheggiate nel [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il motivo sub I) sfocia nel merito e non è, quindi, consentito nella presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica che ha evidenziato gli elementi di prova a carico del prevenuto, da cui è emerso che il medesimo, coniuge della titolare del [OSCURATO:PERSONA], già sanzionato in passato per avere svolto l'attività di parcheggiatore abusivo, ha svolto l'attività di parcheggiatore/guardiamacchine sulla pubblica via in modo abusivo, facendosi consegnare le auto, rilasciando la ricevuta del [OSCURATO:PERSONA] per poi parcheggiarle sulla pubblica via, fuori dai locali dell'autorimessa.

4.2. La doglianza sub II) è manifestamente infondata, non risultando alcun travisamento della prova indicata, posto che dagli accertamenti compiuti è inequivocabilmente emerso che le autovetture del Gardi e del Cimminella erano state parcheggiate sulla pubblica via, mentre solo al momento del ritiro il Cimminella aveva trovato la sua auto all'interno del garage, circostanza non incompatibile con quanto precedentemente riscontrato dai verbalizzanti e menzionato in sentenza.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena e confermato nel resto la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per avere reiterato l'esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzato (fatto del 28.12.2020). 2. Ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge in relazione all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, in quanto la norma incriminatrice contestata al Porcino non corrisponde alla condotta posta in essere dallo stesso, operante in un'attività di parcheggio autorizzata nell'ambito del "[OSCURATO:PERSONA]". Nel caso di specie il prevenuto si è limitato a lasciare momentaneamente le autovettura all'esterno del garage per organizzare gli spostamenti delle autovetture. II) Vizio di motivazione e travisamento della prova, risultando dalle s.i.t. acquisite (Cimminella e Gardi) che le autovetture erano state parcheggiate nel [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) sfocia nel merito e non è, quindi, consentito nella presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica che ha evidenziato gli elementi di prova a carico del prevenuto, da cui è emerso che il medesimo, coniuge della titolare del [OSCURATO:PERSONA], già sanzionato in passato per avere svolto l'attività di parcheggiatore abusivo, ha svolto l'attività di parcheggiatore/guardiamacchine sulla pubblica via in modo abusivo, facendosi consegnare le auto, rilasciando la ricevuta del [OSCURATO:PERSONA] per poi parcheggiarle sulla pubblica via, fuori dai locali dell'autorimessa. 4.2. La doglianza sub II) è manifestamente infondata, non risultando alcun travisamento della prova indicata, posto che dagli accertamenti compiuti è inequivocabilmente emerso che le autovetture del Gardi e del Cimminella erano state parcheggiate sulla pubblica via, mentre solo al momento del ritiro il Cimminella aveva trovato la sua auto all'interno del garage, circostanza non incompatibile con quanto precedentemente riscontrato dai verbalizzanti e menzionato in sentenza. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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