CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 31613/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23522/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via G. Amendola, n. 166/5; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]/ONLUS – [OSCURATO:PERSONA]’ADDOLORATA; - intimato – Avverso la sentenza n. 851/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 3/5/2022, pubblicata il 27/5/2022 e notificata il 27/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione del 10/11/2008, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, l'istituto ecclesiastico dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Addolorata di [OSCURATO:PERSONA]: Compenso avvocato. [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il riconoscimento del maturato compenso professionale, in virtù di mandato stragiudiziale conferito da quest'ultimo e compiutamente espletato, e la condanna dello stesso al pagamento, a tale titolo, della somma di € 66.647,59. Costituitosi in giudizio con comparsa del 13/2/2009, il convenuto Istituto contestò l'avvenuto soddisfacimento di tutte le prestazioni riferite, con estinzione di ogni obbligazione debitoria per il dedotto titolo, ed eccepì formalmente la prescrizione presuntiva del credito professionale ai sensi degli articoli 2956 e 2957 cod. civ. Con sentenza del 01/03/2017, il Tribunale di Bari rigettò la domanda attorea, reputando sussistenti giuste ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite. Il giudizio di gravame, instaurato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza dell'appellato Istituto, con la sentenza n. 851/2022, pubblicata il 27/05/2022, con la quale la Corte d'Appello di Bari respinse il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite. Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 n. 2 cod. civ., sollevata dalla cliente, non essendovi prova di un mandato professionale scritto ed essendo rimasto giudizialmente accertato il pagamento in seguito alla prestazione del giuramento decisorio. Quanto al contratto, ritennero in particolare che la sua sussistenza non fosse arguibile dalla lettera di incarico prodotta in quanto non avente natura di atto bilaterale, siccome priva di cenni sulla tempistica della consulenza stragiudiziale e sui termini retributivi della stessa e indicativa della presunzione di pagamento immediato. Quanto alla decorrenza della prescrizione la ritennero provata in re ipsa. Quanto al pagamento, ritennero che questo potesse essere comprovato soltanto attraverso l’ammissione confessoria e giudiziale dello stesso debitore eccipiente oppure, come avvenuto nella specie, attraverso l’ammissione sotto giuramento ai sensi dell’art. 2959 cod. civ., essendo infondata la dedotta inammissibilità formale del capitolo eccepita dal creditore e irrilevante l’invocata statuizione in sede penale della falsità del giuramento, siccome produttiva semmai di eventuali pretese risarcitorie; che non fosse rilevante il comportamento assunto dalla cliente prima dell’instaurazione del giudizio con quello processuale posto in essere successivamente; che non fosse condivisibile l’asserita implicita ammissione del mancato pagamento contenuta negli atti difensivi, avendo questi portata di mera argomentazione difensiva ed essendo l’interpretazione fornita dal creditore ultronea rispetto al contesto complessivo dell’atto; che non incidesse la normativa antiriciclaggio in ordine ai pagamenti in contanti, siccome entrata in vigore soltanto nel 2007, a fronte di un pagamento avvenuto nel 2004. 2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA]/Onlus – [OSCURATO:PERSONA] dell’addolorata è rimasta intimata. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1326, 2230 e 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello di Bari ritenuto che un documento di provenienza unilaterale, ossia la lettera di incarico professionale del 5/10/2004, non potesse integrare un contratto scritto di patrocinio se priva della pattuizione sul compenso e sui termini di pagamento della prestazione professionale, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2956, n. 2, cod. civ., per avere la Corte d'Appello di Bari ritenuto che la prescrizione presuntiva triennale fosse applicabile a una consulenza stragiudiziale affidata con atto unilaterale scritto, privo della pattuizione sul compenso e sui termini di pagamento, ed eseguita in poco tempo dal conferimento e che non fosse esclusivamente applicabile ai rapporti instaurati senza alcuna formalità. Ad avviso del ricorrente, la predisposizione e l’invio dall’[OSCURATO:PERSONA] della lettera di incarico del 2004 costituiva contratto scritto di patrocinio per l’opera stragiudiziale, sia in quanto il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta (nella specie il cliente) ha avuto conoscenza della accettazione dell’altra parte (nella specie il professionista), sia in quanto erano irrilevanti la mancata determinazione nella proposta del compenso e della tempistica di pagamento, non essendo il contratto di prestazione d’opera soggetto ad alcuna forma particolare e non essendo necessaria, a mente dell’art. 2233 cod. civ., la pattuizione di un compenso. Inoltre, la Corte aveva illegittimamente ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva alla consulenza stragiudiziale conferita con atto unilaterale scritto, privo della pattuizione sul compenso e sui termini di pagamento ed eseguita in poco tempo dal conferimento, in tal modo violando i principi regolatori del predetto istituto. 1.2 Il primo motivo è fondato. Occorre, in primo luogo, ricordare che la norma violata o falsamente applicata, ad avviso della ricorrente, è quella contenuta nell’art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese, e nell’art. 2959 cod. civ., il quale stabilisce che l’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall’art. 2956 cod. civ. ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è estinta. Quest’ultima disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che l'eccezione diprescrizione in esame poggia sulla presunzione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766) e implica, perciò, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665), potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass., Sez. 3, 15/5/2007, n. 11195; Cass., Sez. 1, 24/9/2004, n. 19240; Cass., Sez. 2, 27/1/1998, n. 785). Essa, dunque, non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l’originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione (Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766), giacché colui che nega il rapporto non può pretendere che sipresuma che l'abbia estinto (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), e può perciò essere paralizzata o dall’ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione fatta in giudizio dalpresunto debitore (Cass., Sez. 2, 14/10/1959, n. 2837), tale essendo anche la negazione dell’esistenza stessa del credito oggetto di domanda (Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977), o l’eccezione sulla identità della persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio (Cass., Sez. L, 2/10/2009, n. 21107), o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell’entità della somma richiesta (Cass., Sez. L, 3/3/2001, n. 3105; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n. 9467; Cass.4015/2002; Cass., Sez. L, 20/3/2012, n. 12771), poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta; (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665; Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977; Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26986). Per contro, le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 3, 31/3/2010, n. 7800). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di pagamento derivante dalla prescrizione breve, trovando fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che s'instaurano senza formalità e in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne' rilascio dì quietanza scritta, non possono operare nell'ipotesi in cui il credito fatto valere tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento (cfr.Cass., Sez. 2, 12/01/2022 , n. 789; Cass., 6 - 2,22/05/2019, n. 13707; Cass., 6 - 3, 08/05/2014, n. 9930;Cass., Sez. 1, 04/07/2012 , n. 11145; Cass., Sez. 2, 7/4/2006, n. 8200; Cass., Sez. 2, 3/2/1995, n. 1504;Cass., Sez. 1, 3/2/1971, n. 244). Pertanto, poiché le prescrizioni presuntive trovano fondamento e ragione nell’uso secondo il quale, in taluni rapporti quotidiani, il pagamento segue immediatamente all'assunzione dell'obbligazione, senza che si faccia ricorso all'atto scritto né per stipulare il contratto, né per dimostrare l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass., Sez. 2, 23/3/1977, n. 113), l’istituto in esame non è applicabile in presenza di uno scritto qualsiasi, ma solo in quanto l'atto scritto valga a documentare un rapporto obbligatorio che, per la sua natura e per la sua portata, non possa essere ricompreso tra quei particolari negozi della vita sociale, di scarsa rilevanza, a cui l'art 2955 n. 5 cod. civ. intende riferirsi (Cass., Sez. 3, 16/12/1974, n. 4315). In caso dicontratto di patrocinio, che costituisce negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte ed è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale (Cass., Sez. 2, 17/12/2021, n. 40626; Cass., Sez. 2,30/06/2015, n. 13401), non è indispensabile per la sua conclusione il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass., Sez.2, 11/03/2019, n. 6905), né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sulcompenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, ilcompenso e il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Cass., Sez. 3, 08/06/2017, n. 14276). Conseguentemente, non è necessario che nel contratto sia indicata l’entità del corrispettivo o il termine per l’adempimento, ma è sufficiente la sussistenza di un accordo per lo svolgimento, da parte del professionista, di un’attività difensiva giudiziale o stragiudiziale, essendo il rapporto di patrocinio un negozio bilaterale comunque generatore in sé del diritto al compenso, tranne che questo sia stato pattiziamente escluso. Hanno dunque errato i giudici di merito allorché, pur partendo della natura bilaterale e contrattuale del contratto di patrocinio, hanno escluso che quello concluso tra le parti si fosse formato per iscritto con l’incontro tra la proposta scritta dell’ente ecclesiastico e l’accettazione anch’essa fatta per iscritto (v. ad esempio nota 11.10.2024 diretta all’Istituto e menzionata a pag. 4 ricorso) e rappresentata dall’esecuzione del mandato, svolgendo oltretutto considerazioni contrastanti coi principi che regolano la materia, allorché hanno ritenuto che la lettera di incarico fosse estranea a qualsiasi conferimento di rappresentanza, così confondendo il contratto di patrocinio con la procura, e che fosse priva di indicazioni sulla “tempistica di assolvimento della prestazione” e sui “termini retributivi della stessa”, così non considerando che il contratto di patrocinio è in sé generatore del diritto al compenso e che il pagamento consegue alla conclusione della prestazione, indipendentemente da eventuali termini. 2.1 Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello di Bari omesso di esaminare l'atto d'appello penale promosso da [OSCURATO:PERSONA], depositato dall'[OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa conclusionale in appello, che, se esaminato, avrebbe condotto i giudici di merito a dichiarare l'inammissibilità del giuramento decisorio, reso da [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'articolo 2739, secondo comma, cod. civ., siccome prestato con formula de veritate in relazione a un fatto non suo e neppure accaduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza, come confessato dal medesimo nell’atto di appello da egli depositato avverso la sentenza penale che lo aveva condannato per falso giuramento, nel quale aveva dedotto di non avere mai curato alcun aspetto contabile, pagamenti, contatti e problematiche legali, mentre aveva giurato in sede civile di avere provveduto a corrispondere al legale la somma di euro 66.647,59 a titolo di competenze professionali. I giudici non avevano neppure valutato, ad avviso del ricorrente, che la verifica sul giuramento decisorio non era stata sollecitata sotto il profilo formale ex art. 233 e ss. cod. proc. civ., ma sotto il profilo della sua rispondenza alle condizioni imposte dall’art. 2739, secondo comma, cod. civ. 2.2 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. 4. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo è l’assorbimento del secondo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accogli