CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28580/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, via Confalonieri, 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]., in persona de i rispettivi legal i rappresentanti pro tempore , rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viadelle [OSCURATO:PERSONA], 161 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2252 /20 20 , depositata l’11 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: abuso di dipendenza economica -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata l’11 settembre 2020, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande per la risoluzione del contratto di distribuzione concluso con la [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento di quest’ultima, per la condanna della medesima [OSCURATO:PERSONA]:i) al risarcimento dei relativi danni ovvero, in subordine, dei danni per abuso di dipendenza economica, quantificati in euro 116.459,019; ii) al pagamento della somma di euro 43.357,814, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per il recesso ad nutumdal rapporto contrattuale; iii) al pagamento della somma di euro 2.149.50, a titolo di corrispettivo per l’attività di design e consulenza prestata ovvero, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento; e per la condanna della [OSCURATO:PERSONA].: i) al risarcimento dei danni derivanti dalla adozione da parte della convenuta della strategia di «passare dalla vendita del prodotto alle licenze»; ii) al pagamento del corrispettivo per l’attività di lotta alla contraffazione del marchio «HalloKitty»; iii) in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma spesa per la promozione e diffusione del marchio (euro 6.747,263) e della somma pari ai capitali e alle risorse umane impiegate nella lotta alla contraffazione; -la Corte di appello ha riferito che il Tribunale adito aveva respin to le domande attoree, mentre aveva rimesso l’esame delle domande riconvenzionali proposte dalle convenute alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa; -ha, quindi, confermato la decisione di primo grado, evidenziando , tra gli altri aspetti, che non era stata dimostrata la qualità di distributore esclusivo del marchio «HalloKitty»vantata dall’attrice, la riconducibilità della cessazione del rapporto contrattuale al recesso del concedente, l’esistenza di comportamenti abusivi da parte di quest’ultima, l’avvenuto conferimento all’attrice di un mandato oneroso avente a oggetto la lotta alla contraffazione del predetto marchio, il requisito della residualità per l’accesso all’azionedi ingiustificato arricchimento, nonché la conclusione di un contratto di consulenza sui prodotti da realizzare; -il ricorso è affidato a sette motivi; - resist ono, con unico controricorso , la S anrio Gmbh e la [OSCURATO:PERSONA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto cheCamomilla s.p.a aveva receduto dal contratto di distribuzione nel 2013 perché aveva da tempo immagazzinato prodotti orginalsin eccesso, senza considerare il fatto, accertato dalla Corte di appello e, comunque, dimostrato in giudizio, dell’invio di ordinativi di merce sino alla conclusione del rapporto; - il motivo è inammissibile , essendosi in presenza di una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consentela formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - si osserva, in proposito, che una siffatta ipotesi ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(così Cass. 9 marzo 2022, n. 7724); - non può, dunque, convenirsi con la ricorrente in ordine all’ammissibilità del motivo, sostenuta sul fondamento della diversità delle ragioni poste a fondamento della statuizione avente a oggetto l’insussistenza dell’allegato improvviso recesso di [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di distribuzione; -infatti, il Tribunale ha argomentato la sua decisione con l’assenza di elementi di prova a sostegno dell’assunto secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato la sua volontà di interrompere il rapporto contrattualeo, comunque, si fosse rifiutata di eseguire il rapporto in essere, rilevando, invece, che era stata la [OSCURATO:SOCIETA]. a interrompere l’invio di ordini dopo l’aprile 2013, benché la concedente avesse continuato durante tutto l’anno a offrire a quest’ultima – così come a tutti i propri clienti –(anche) prodotti originali europei; - la Corte di appello ha confermato tale giudizio , riprodotto pedissequamente nella sua motivazione, evidenziando , altresì , la mancata prova dell’indisponibilità della concedente alla offerta di prodotti destinati al mercato europeo –ossia, di prodotti aventi analoga destinazione di quelli precedentemente commercializzati –e l’illogicità e l’inverosimiglianza della condottaasseritamente posta in essere d a lla [OSCURATO:PERSONA], in quanto ne avrebbe determinato la perdita delmercato europeo, e aggiungendo, in adesione all’allegazione della appellata, che la cessazione del rapporto nel 2013 era dipesa dal fatt o che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva da tempo immagazzinato prodotti originals in eccesso; -una siffatta motivazione, lungi dall’evidenziare un iter logico diverso rispetto a quello del Tribunale, si pone in linea di coerenza con lo stesso, recependolo e integrandolo con ulteriori elementi a sostegno della correttezza della tesida questi esposta; -si osserva, in ogni caso, che il fatto controverso è privo del carattere di decisività, in quanto inidoneo a condurre necessariamente, laddove dimostrato, alla invalidazione, con un giudizio di certezza (o, comunque, di elevata probabilità logica), del convincimento del giudice di merito in ordine alla assenza di un recesso della [OSCURATO:PERSONA] (cfr.sul tema della decisività del fatto storico asseritamente non esaminato, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., ord., 17 giugno 2019, n. 16214); - con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata, con riferimento all’allegato rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione agli ordini provenienti dall’attrice, posto a carico di quest’ultima l’onere di dimostrare che non era riuscita «a fare alcun ordine di merce vendibile» sul mercato europeo; - osserva, sul punto, l’impossibilità di offrire una prova del genere, stante l’indeterminatezza del suo contenuto e la non riconducibilità del fatto da dimostrare ai fatti costitutivi; -il motivo è inammissibile; - la doglianza muove da un’erronea interpretazione della sentenza di appello la quale, nel ritenere indimostrato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], ha, nella sostanza, osservato, tra le altre considerazioni, che l’attrice non aveva provato che i prodotti offerti dalla concedente non fosserodestinati al mercato europeo; -la censura, dunque, non si confronta con la effettiva argomentazione della sentenza; -con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha negato che la [OSCURATO:PERSONA] avevareceduto ex abrupto dal contratto di distribuzione senza considerare che quest’ultima aveva scelto di sostituire il modello di business rappresentato dal ricorso al canale distributivocon quello delle licenze; - il motivo è inammissibile per la ricorrenz a di una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; - si richiamano sul punto le considerazioni svolte in occasione dell’esame del primo motivo in ordine all’assenza di una sostanziale diversità delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, ostativa dell’operatività delle richiamate disposizioni che non consentono la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; -con il quarto motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192, per aver la pronuncia impugnata escluso l’abusività della condotta della [OSCURATO:PERSONA], rilevante quale elemento costitutivo della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, in ragione della mera insussistenza di un patto di esclusiva nel contratto di distribuzione, senza indagare se le condotte denunciate (sfruttamento dell’attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale era costretta ad adempiere sebbene la controparte fosse inadempiente sin dal 2006; interruzione arbitraria delle relazioni commerciali nel 2013 e sottoscrizione di contratti di licenza che contenevano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la [OSCURATO:SOCIETA].) si erano contraddistinte per mancanza di buona fede e correttezza; - il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi; - il Tribunale ha es cluso che ricorresse la fattispecie di abuso di dipendenza economica evidenziando che non vi era prova degli allegati fatti espressivi di una siffatta fattispecie; - ha, infatti, ritenuto che non fosse dimostrato né l’inadempimento della concedente, né il suo recesso dal rapporto contrattuale, né, infine, la sottoscrizione di contratti di licenza comportanti condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per l’attrice; - ha osservato, in particolare, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva operato gran parte degli investimenti su prodotti contraddistinti dal marchio «HalloKitty»e aveva registrato un incremento di fatturato proprio negli anni immediatamente successivi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]. di evolversi verso un modello di business imperniato su una pluralità di licenze e che, in ogni caso, avrebbe potuto facilmente riconvertire i suoi punti vendita atteso che commercializzava anche prodotti contraddistinti dal marchio «[OSCURATO:SOCIETA]»e da altri marchi nel medesimo settore merceologico; -la Corte di appello ha respinto il motivo di appello formulato sul punto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non già modificando la motivazione elaborata dal Tribunale, ma, sia pure implicitamente, condividendola, dopo averla riportata integralmente, e limitandosi ad a ggiungere che non poteva considerarsi abusiva la condotta della concedente tesa a costituire un modello di business alternativo, imperniato su una concorrenza tra pluralità di distributori dei propri prodotti, tanto più che la concessionaria non era titolare di una licenza esclusiva; -ciò posto, la doglianza non si confronta con la motivazione della Corte di appello, da intendersi comprensiva delle considerazioni espresse dal Tribunale e integralmente riprodotte, la quale dà conto delle ragioni per cui la condotta della [OSCURATO:PERSONA]. non può ritenersi abusiva, anche alla luce dei fatti costitutivi allegati dell’attrice, ritenuti non dimostrati; - con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha negato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della dipendenza economica in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]. senza prendere in esame tutti i fatti dedotti rilevatori della condotta abusiva, in relazione alla sottoscrizione di contratti di licenza che contenevano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la [OSCURATO:SOCIETA].; - analoga critica è formulata con il sesto motivo critica , in relazione all’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, rappresentato dalla interruzione arbitraria delle relazioni commerciali nel 2013; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibile per la ricorrenza di una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.;- si richiamano sul punto le considerazioni svolte in occasione dell’esame del quarto motivo in ordine all’assenza di una sostanziale diversità delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello; - con l’ultimo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di buona fede ex art. 1375 cod. civ.; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha espressamente esaminato il motivo di gravame avente a oggetto la violazione dell’obbligo di buona fede,articolato in relazione al fatto che la concedente avrebbe celato alla [OSCURATO:SOCIETA]. la sua intenzione di non investire più sulla distribuzione dei prodotti in favore di una politica di licensing,riportando la motivazione resa sul punto dal Tribunaleil quale aveva escluso che la concedente aveva posto in essere una siffatta condotta e ritenendo dirimente il fatto che il rapporto contrattuale non era cessato per volontà del concedente; - deve, dunque, concludersi nel senso che , diversamente da q u anto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di merito si è pronunciato sul motivo di appello interposto; - per le indicate considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; -le spese dell’intero giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; c ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del