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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 30505/2025

Testo disponibile della fonte

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TO L’AZIONE CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA Ud.09/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24268/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; rappresentat i e difes i dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procur e speciali allegate al ricorso; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza dellaCorte d'appello di PALERMO n.1345/2023, depositata il 14/6/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’assise di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 25/3/2010, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’ergastolo nonché al risarcimento dei danniin favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede . [OSCURATO:PERSONA] e Raimondo, Carmela e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] senior, a sua volta deceduto) agirono, quindi, in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA] (tutrice di Leoluca) ed [OSCURATO:PERSONA] (tutrice di Giuseppe) per ottenere il suddetto risarcimento.

Con distinte azioni dinanzi al Tribunale civile di Palermo, gli eredi del figlio (Ignazio), della moglie ([OSCURATO:PERSONA]) e di due fratelli (Salvatore ed Ignazio) di [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta medio tempore deceduti) chiesero e ottennero il risarcimento dei danni occorsi a i propri danti causa in conseguenza dell’assassinio del proprio congiunto.

Nel giudizio intentato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] intervennerovolontariamente [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Raimondo) e Raimondo, Carmela e [OSCURATO:PERSONA] (nipoti della Pisciotta in quanto figli del premorto [OSCURATO:PERSONA], altro fratello della vittima di mafiaRaimondo).

Il Tribunale accolse le domande suddette, rispettivamente per le somme di € 406.677,00 (quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA] ) , € 327.990,00 (quale risarcimento del danno subito dalla Pisciotta), € 204.949,27 (quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA]) ed € 199.833,08 (quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA]).

Tutte le successive istanze di accesso al Fondo di cui alla l. n. 512/1999 vennero respinte, sul presupposto che i soggetti , per il risarcimento del danno subito dai quali i rispettivi eredi avevano agito iure successionis, non si era no costituit i parte civile nel processo penale che aveva portato alla condanna dei responsabili dell’omicidio né avevanoagito in sede civile.

Per l’accertamento dell’illegittimità di tale diniego i soggetti sopra indicati instaurarono una nuova azione dinanzi al Tribunale di Palermo, il quale accolse la domanda, sul presupposto che i “successori a titolo universale”, legittimati all’accesso al Fondo ai sensi d e ll’art. 4, comma 2, della legge citata , “ sono sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo, sia coloro che a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell’accertamento del diritto, si trovano costretti ad adire previamente iure successionis il Giudice civile” (il passo è riportato dal ricorso per cassazione, a pag. 15).

La Corte d’appello accolse l’impugnazione del Ministero, sulla scorta dell’interpretazione letterale dell’art. 4 della l. n. 512/1999, che fa riferimento alle “persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni”, e alle “persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché [a]i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”.

Secondo i giudici di secondo grado, dunque, gli appellati non avevano diritto di accesso al Fondo, in quanto i congiunti della vittima “primaria”, per i quali essi avevano agito iure hereditatis, non si erano costituiti parte civile nel processo penale né avevano attivato un autonomo giudizio civile. [OSCURATO:PERSONA] e Raimondo, Giuseppa, Carmela, Maurizio, Calogero, Francesco, Antonina, Antonino e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 512/1999, dal momento che nessuna differenza potrebbe istituirsi, ai fini della legittimazione all’accesso al Fondo, tra i congiunti che abbiano agito in sede civile iure proprio e quelli per i quali invece abbiano agito gli eredi iure successionis, non avendolo potuto fare il dante causa prima di morire.

La bontà di tale ricostruzione emergerebbe anche da l disposto dell’art. 5, comma 3, della legge, secondo cui “nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti”, senza far distinzione alcuna tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis.

Anche l’art. 10, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 284/2001 (ratione temporis vigente ed oggi abrogato) prevede(va) che la domanda di accesso contene ss e, in primis, “la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge.

Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale”, non facendo alcuna distinzione circa l’essersi il de cuius a suo tempo costituito parte civile ovvero no.

2. Il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, “sotto il profilo dell’errore logico riscontrabile nel ragionamento che la Corte di appello ha fatto per giungere alla sue conclusioni”, il quale condurrebbe “alla paradossale ed illegittima conclusione che gli eredi degli aventi diritto al risarcimento del danno, poiché altra azione non sarebbero titolati a spiegare se non quella contro gli autori del reato, alla prova dei fatti, atteso che, agli autori del reato, lo Stato, ha confiscato tutti i loro averi (almeno quelli conosciuti),di fatto, sarebbero privati del diritto soggettivo, ad ottenere il risarcimento del anno, nonostante loro riconosciuto dai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria” (pag. 43 del ricorso per cassazione). 3.Ritiene il Collegio che la questione giuridica involta dai motivi di ricorso presenti profili di rilievo nomofilattico che, in mancanza di specifici precedenti, rendano opportuna la decisione della causa in pubblica udienza.

In particolare, occorre verificare se, in ragione della ratio ispiratrice della normativa in discorso, si mostri coerente col sistema un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 4 in discorso -alla cui stregua l’accesso al Fondo sembrerebbe precluso agli eredi dei congiunti della vittima di mafia che siano a loro volta morti senza aver intentato l’azione civile contro l’autore del reato-, ovvero , in tal modo, si finisca per determin are un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla natura (più o meno accidentale) della morte dei suddetti congiunti e della conseguente, definitiva impossibilità di esercizio, da parte di questi ultimi, dell’azione civile risarcitoria nei confronti dell’autore del reato.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO L’AZIONE CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA Ud.09/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24268/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; rappresentat i e difes i dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procur e speciali allegate al ricorso; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza dellaCorte d'appello di PALERMO n.1345/2023, depositata il 14/6/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’assise di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 25/3/2010, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’ergastolo nonché al risarcimento dei danniin favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede . [OSCURATO:PERSONA] e Raimondo, Carmela e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] senior, a sua volta deceduto) agirono, quindi, in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA] (tutrice di Leoluca) ed [OSCURATO:PERSONA] (tutrice di Giuseppe) per ottenere il suddetto risarcimento. Con distinte azioni dinanzi al Tribunale civile di Palermo, gli eredi del figlio (Ignazio), della moglie ([OSCURATO:PERSONA]) e di due fratelli (Salvatore ed Ignazio) di [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta medio tempore deceduti) chiesero e ottennero il risarcimento dei danni occorsi a i propri danti causa in conseguenza dell’assassinio del proprio congiunto. Nel giudizio intentato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] intervennerovolontariamente [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Raimondo) e Raimondo, Carmela e [OSCURATO:PERSONA] (nipoti della Pisciotta in quanto figli del premorto [OSCURATO:PERSONA], altro fratello della vittima di mafiaRaimondo). Il Tribunale accolse le domande suddette, rispettivamente per le somme di € 406.677,00 (quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA] ) , € 327.990,00 (quale risarcimento del danno subito dalla Pisciotta), € 204.949,27 (quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA]) ed € 199.833,08 (quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA]). Tutte le successive istanze di accesso al Fondo di cui alla l. n. 512/1999 vennero respinte, sul presupposto che i soggetti , per il risarcimento del danno subito dai quali i rispettivi eredi avevano agito iure successionis, non si era no costituit i parte civile nel processo penale che aveva portato alla condanna dei responsabili dell’omicidio né avevanoagito in sede civile. Per l’accertamento dell’illegittimità di tale diniego i soggetti sopra indicati instaurarono una nuova azione dinanzi al Tribunale di Palermo, il quale accolse la domanda, sul presupposto che i “successori a titolo universale”, legittimati all’accesso al Fondo ai sensi d e ll’art. 4, comma 2, della legge citata , “ sono sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo, sia coloro che a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell’accertamento del diritto, si trovano costretti ad adire previamente iure successionis il Giudice civile” (il passo è riportato dal ricorso per cassazione, a pag. 15). La Corte d’appello accolse l’impugnazione del Ministero, sulla scorta dell’interpretazione letterale dell’art. 4 della l. n. 512/1999, che fa riferimento alle “persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni”, e alle “persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché [a]i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”. Secondo i giudici di secondo grado, dunque, gli appellati non avevano diritto di accesso al Fondo, in quanto i congiunti della vittima “primaria”, per i quali essi avevano agito iure hereditatis, non si erano costituiti parte civile nel processo penale né avevano attivato un autonomo giudizio civile. [OSCURATO:PERSONA] e Raimondo, Giuseppa, Carmela, Maurizio, Calogero, Francesco, Antonina, Antonino e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 512/1999, dal momento che nessuna differenza potrebbe istituirsi, ai fini della legittimazione all’accesso al Fondo, tra i congiunti che abbiano agito in sede civile iure proprio e quelli per i quali invece abbiano agito gli eredi iure successionis, non avendolo potuto fare il dante causa prima di morire. La bontà di tale ricostruzione emergerebbe anche da l disposto dell’art. 5, comma 3, della legge, secondo cui “nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti”, senza far distinzione alcuna tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis. Anche l’art. 10, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 284/2001 (ratione temporis vigente ed oggi abrogato) prevede(va) che la domanda di accesso contene ss e, in primis, “la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale”, non facendo alcuna distinzione circa l’essersi il de cuius a suo tempo costituito parte civile ovvero no. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, “sotto il profilo dell’errore logico riscontrabile nel ragionamento che la Corte di appello ha fatto per giungere alla sue conclusioni”, il quale condurrebbe “alla paradossale ed illegittima conclusione che gli eredi degli aventi diritto al risarcimento del danno, poiché altra azione non sarebbero titolati a spiegare se non quella contro gli autori del reato, alla prova dei fatti, atteso che, agli autori del reato, lo Stato, ha confiscato tutti i loro averi (almeno quelli conosciuti),di fatto, sarebbero privati del diritto soggettivo, ad ottenere il risarcimento del anno, nonostante loro riconosciuto dai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria” (pag. 43 del ricorso per cassazione). 3.Ritiene il Collegio che la questione giuridica involta dai motivi di ricorso presenti profili di rilievo nomofilattico che, in mancanza di specifici precedenti, rendano opportuna la decisione della causa in pubblica udienza. In particolare, occorre verificare se, in ragione della ratio ispiratrice della normativa in discorso, si mostri coerente col sistema un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 4 in discorso -alla cui stregua l’accesso al Fondo sembrerebbe precluso agli eredi dei congiunti della vittima di mafia che siano a loro volta morti senza aver intentato l’azione civile contro l’autore del reato-, ovvero , in tal modo, si finisca per determin are un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla natura (più o meno accidentale) della morte dei suddetti congiunti e della conseguente, definitiva impossibilità di esercizio, da parte di questi ultimi, dell’azione civile risarcitoria nei confronti dell’autore del reato. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché s
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