Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 366/2005
ECLI:EU:T:2005:70
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA] T‑445/04
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Rappresentanza da parte di un avvocato — Irricevibilità manifesta»
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 28 febbraio 2005
Massime dell’ordinanza
Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Firma di un avvocato — Ricorrente rappresentato da un legale
diverso da un avvocato — Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, quarto comma)
Dall’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile ai giudizi dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53
del medesimo Statuto, si evince con chiarezza che devono essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona
possa validamente rappresentare dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari le parti diverse dagli Stati membri e dalle
istituzioni comunitarie, ossia, che tale persona sia avvocato e sia abilitata al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale
di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Tali requisiti costituiscono
norme sostanziali di forma la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.
Pertanto, è irricevibile il ricorso depositato da una parte priva di privilegi e sottoscritto da un legale il quale, benché
possa rappresentare parti in ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro, non soddisfa tutte le condizioni
poste dalla normativa nazionale in materia per essere avvocato e, di conseguenza, non è avvocato ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto.
(v. punti 7, 9-10)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
28 febbraio 2005
(1)
«Marchio comunitario – Rappresentanza da parte di un avvocato – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T-445/04,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Fribourg (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
convenuto,
procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è
Aparellaje eléctrico, SL,
con sede in Hospitalet de Llobregat (Spagna),
avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione
nel mercato interno (UAMI) del 7 luglio 2004 (procedimento R 366/2002-4), relativa a una domanda di registrazione del marchio
verbale UNEX come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2004 la ricorrente ha presentato un ricorso
contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 7
luglio 2004 (procedimento R 366/2002-4).
2
Dall’atto introduttivo risulta che la ricorrente è rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (Attorney at Law). A tale atto
introduttivo è allegata un’attestazione del giudice capo della Länsrätten i Göteborg [Corte amministrativa della Contea di
Göteborg (Svezia)], in cui si certifica che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è abilitata a rappresentare clienti e ad agire da sola dinanzi
a tutti gli organi giurisdizionali svedesi. Il ricorso è sottoscritto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
3
Il 3 dicembre 2004 il Tribunale, in applicazione dell’art. 44, n. 6, del suo regolamento di procedura, ha invitato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
a depositare la prova, richiesta dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, che essa è abilitata al patrocinio dinanzi
a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, ossia che essa è abilitata al patrocinio in Svezia come «advokat». Il 10
dicembre 2004, in risposta a questo invito, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che, pur non essendo iscritta all’albo svedese
(advokatsamfundet), essa è abilitata al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali svedesi, in quanto possiede un diploma
di laurea in giurisprudenza (juris kandidatexamen) ed ha svolto un periodo di tirocinio di due anni nell’ambito degli organi
giurisdizionali svedesi (notarietjänstgöring).
In diritto
4
Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso ad esso sottoposto è manifestamente irricevibile o
manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
5
Nella fattispecie, il Tribunale decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
6
Ai sensi dell’art. 19, n. 3, dello Statuto della Corte, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53
dello stesso Statuto, le parti non privilegiate devono essere rappresentate dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari
da un avvocato, ossia, nella versione svedese, da un «advokat». Secondo la normativa svedese, il titolo di «advokat» è riservato
a coloro che possiedono una laurea in giurisprudenza e che sono stati iscritti all’albo degli avvocati.
7
Inoltre, risulta chiaramente dall’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte che due condizioni cumulative devono essere
soddisfatte affinché una persona possa validamente rappresentare dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari le parti diverse
dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, ossia, che tale persona sia avvocato (advokat, secondo la versione svedese)
e che sia abilitata al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Tali requisiti costituiscono norme sostanziali di forma la cui inosservanza
comporta l’irricevibilità del ricorso.
8
Il requisito posto dall’art. 19 dello Statuto della Corte trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’avvocato è considerato
come un soggetto che svolge un’attività di collaborazione all’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena
indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa tutela ha
come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell’interesse generale dalle istituzioni a ciò autorizzate.
Una siffatta concessione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell’ordinamento
giuridico comunitario (v., per analogia, sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione, Racc. pag.
1575, punto 24).
9
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non essendo iscritta all’albo degli avvocati, non è avvocato (advokat) ai sensi dell’art. 19 dello Statuto
della Corte. Pertanto, anche se, secondo la normativa svedese, può rappresentare le parti nell’ambito di ricorsi dinanzi agli
organi giurisdizionali svedesi, essa non soddisfa la prima delle due condizioni cumulative di cui all’art. 19, quarto comma,
e non è quindi abilitata a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale.
10
Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso è manifestamente irricevibile, senza che sia necessario
notificarlo al convenuto.
Sulle spese
11
Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso al convenuto e prima che quest’ultimo abbia
potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1,
del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 28 febbraio 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
1
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Lingua processuale: l'inglese.