CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'appello proposto nell'interesse di Maselli M, per non avere il difensore depositato, contestualmente all'atto di impugnazione, valida elezione di domicilio, reputando priva di autentica la sottoscrizione dell'imputato. In particolare, la Corte di merito ricorda che, unitamente all'atto di appello, era stato trasmesso un file costituito dalla scansione per immagini di un documento intitolato "Atto di nomina del difensore e contestuale Procura speciale ad impugnare", in calce al quale, sul lato sinistro, era apposta la firma dell'imputato e, sul lato destro, la dicitura a stampa "È autentica"; che in tale documento era anche contenuta l'elezione di domicilio; che il file conteneva altresì la firma digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Osserva pertanto la Corte bolognese che, trattandosi di un file costituito da una scansione per immagini, lo stesso non sarebbe altro che la copia del documento cartaceo riprodotto e che la firma dell'imputato su tale documento non è stata autenticata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], mancando la sua sottoscrizione in corrispondenza della dicitura "È autentica" e che a tale mancanza non può supplire la firma digitale del difensore presente nel file, in quanto unicamente volta a certificare la corrispondenza della scansione per immagini al documento originario. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ricorre il difensore dell'imputato che articola i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter e 156, comma 4, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la firma manuale del Maselli, apposta sull'elezione di domicilio, non fosse stata validamente autenticata dal difensore. La Corte territoriale non si è avveduta che l'imputato, al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, era detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Modena, ove ancora si trovava alla data di deposito dell'atto di impugnazione: circostanza questa che rendeva non necessaria l'elezione di domicilio. In base all'interpretazione giurisprudenziale del quadro normativo, deve ritenersi che l'elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non sia requisito necessario, a pena di inammissibilità, neanche nel caso in cui il soggetto risulti, come nel caso di specie, detenuto per altra causa; 2.2. Erronea applicazione degli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, avendo l'ordinanza impugnata ritenuto che la sottoscrizione manuale del Maselli non fosse stata validamente autenticata dal difensore, atteso che, nel caso di specie, il file contenente l'elezione di domicilio derivava da un procedimento di scansione per immagine che era successivamente sottoscritto digitalmente dal difensore: sottoscrizione che ha il valore di una firma autografa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Già nella vigenza delle disposizioni (art. 156 e 157 cod. proc. pen.) antecedenti l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01) avevano affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Il d.lgs. 150/2022 - che ha introdotto nell'art. 581 cod. proc. pen. il comma 1-ter, il quale prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, l'adempimento che la Corte di appello assume essere stato omesso - ha parimenti operato interventi novellatori che hanno interessato l'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., il quale ora stabilisce che "Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona". L'inserimento dell'avverbio "sempre", in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; tale assunto trova conferma ulteriore nel disposto del novellato art. 164 cod. proc. pen. laddove, con riguardo all'efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, fa salvo "quanto previsto dall'articolo 156, comma 1". Il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, poi, che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti. Deve, pertanto, essere ribadito il principio di diritto a mente del quale la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285021). 3. Indipendentemente da quanto appena argomentato, deve rilevarsi la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso. L'atto di appello dichiarato inammissibile è stato depositato a mezzo PEC e tale modalità di deposito, disciplinata dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è tutt'ora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell'atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo: la provenienza dell'atto di appello dal difensore di fiducia dell'imputato e la sottoscrizione digitale da parte dello stesso, infatti, non sono messe in discussione dal Giudice di merito. Secondo la Corte di merito, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente non consentendo di ritenere autentica la firma apposta dall'imputato in calce all'atto di elezione di domicilio. Il provvedimento impugnato, in particolare, osserva che l'atto, presente nel file che contiene l'atto di appello depositato a mezzo PEC, è stato redatto su supporto cartaceo sottoscritto a penna dall'interessato e sostiene che a tale mancanza non possa supplire la firma digitale presente nel menzionato file, «in quanto si tratta di firma volta unicamente a certificare la corrispondenza al documento originario della sua scansione per immagini» e non ad autenticare la sottoscrizione. In definitiva, mancherebbe la sottoscrizione all'atto di dichiarazione di domicilio per l'assenza di autenticazione della sottoscrizione effettuata dal difensore nominato invece richiesta dall'art. 162 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, Husovic, in motivazione), questa Corte, nello stigmatizzare la declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte di appello di Bologna con iter-logico giuridico sostanzialmente coincidente con quello del provvedimento oggi impugnato, ha richiamato il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, il cui comma 3 stabilisce che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto «in forma di documento informatico» deve essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e deve contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Ciò premesso, è stato evidenziato che, per il giudice di merito, al pari di quanto ritenuto con il provvedimento oggetto di attuale impugnazione, la circostanza che il documento con sottoscrizione degli imputati non autenticata con firma a mano dall'avvocato (ma munito di firma digitale) fosse allegato ad un atto sottoscritto digitalmente dal difensore (l'atto d'appello depositato a mezzo PEC) è stata ritenuta irrilevante in quanto la firma digitale apposta dal difensore sull'atto sottoscritto dagli imputati attesterebbe la sola conformità all'originale degli allegati, ex art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022, ma non autenticherebbe le firme ivi apposte. La citata sentenza di legittimità ha ritenuto che la Corte territoriale, argomentando nei termini di cui innanzi, non ha considerato che, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione. In questa prospettiva, ha ritenuto ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione. La circostanza che, in quel caso (come nel presente), le elezioni di domicilio non siano state inserite nell'atto di impugnazione è stata ritenuta conseguenza del fatto che l'appello non è stato proposto personalmente dagli imputati, bensì dal loro difensore. Gli atti contenenti l'elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), tuttavia, sono stati depositati unitamente all'impugnazione. Sicché, l'autenticazione della sottoscrizione è stata ritenuta dalla Suprema Corte implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC. Un principio analogo è stato affermato di recente con riferimento alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine, proposta ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata. Si è reputato, infatti, che «La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria» potesse valere quale «autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso» (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, Tongiani, Rv. 286298). Nello stesso senso la giurisprudenza si è espressa esaminando casi in cui l'atto di querela depositato dal difensore della persona offesa non recava l'autenticazione della firma. Si è così ritenuto che il documento con cui la persona offesa manifesta la volontà di chiedere la punizione e conferisce al difensore l'incarico di provvedere al deposito dell'atto presso l'Autorità giudiziaria può considerarsi implicitamente sottoscritto dal difensore anche per autentica atteso che, provvedendo al deposito, il difensore si è fatto carico della provenienza della sottoscrizione (Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, Delmonte, Rv. 238192; Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966). A quanto argomentato dalla citata sentenza Husovic, già tale da comportare l'accoglimento del ricorso, devono aggiungersi, in questa sede, ulteriori e determinanti considerazioni, traendo spunto da quanto evidenziato, circa la portata della firma digitale, da una pronuncia di questa sezione (Sez. 4, n. 22708 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Graziadio, Rv. 284657), ancorché pronunciatasi in diversa fattispecie in quanto inerente a questione di ammissibilità dell'impugnazione (il riesame cautelare) mediante deposito telematico dell'atto, ex art. 24, comma 6- sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19. Detta sentenza ha chiarito che, nella vigenza della disciplina ennergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del citato art. 24, comma 6-sexies, lett. a), il deposito telematico dell'atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione della immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, ove effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore. Rileva ai presenti fini quanto la Suprema Corte evidenzia, sul punto anche condivisa in dottrina, in termini di prospettiva dell'entrata in vigore della riforma Cartabia con l'introduzione della regola generale della impugnazione telematica. Il nuovo testo dell'art. 582, comma 1 cod. proc. pen. (in relazione al quale l'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 ha differito l'entrata in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), evidenzia la sentenza di cui innanzi, fa espresso rinvio all'art. 111-bis cod. proc. pen. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazioni a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare «concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». Nella suddetta ottica, che la citata sentenza considera in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente, risultando tale requisito soddisfatto attraverso l'impiego della firma digitale (nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere). Nella medesima prospettiva di cui innanzi, la firma digitale del difensore, apposta sulla dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato e allegata, a pena di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581 cod. proc. pen., all'atto d'appello firmato digitalmente dal difensore e depositato a mezzo PEC, opera quale autenticazione della sottoscrizione, in quanto sicuro indice di riconoscimento del difensore che l'appone, non essendo necessaria la presenza fisica del difensore all'atto della sottoscrizione da parte dell'imputato. Sotto tale ultimo profilo, rileva quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia civile per cui, in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come «autentica minore», ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 cod.civ. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario né che il difensore attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura [Sez. 3, civ., n. 18381 del 05/07/2024, ove si è chiarito che in tal senso è anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili (sent. n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669383]. Orbene, nella stessa prospettiva di cui innanzi, la firma digitale del difensore apposta sulla dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato e allegata, a pena di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581 cod. proc. pen., all'atto d'appello firmato digitalmente dal difensore e depositato a mezzo PEC, opera quale autenticazione della sottoscrizione, in quanto sicuro indice di riconoscimento del difensore che l'appone, non essendo necessaria la presenza fisica del difensore all'atto della sottoscrizione da parte dell'imputato. La lettura di cui innanzi è in linea con il principio per il quale il diritto di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicché le autorità interne devono evitare formalismi, nella specie la necessaria sottoscrizione manuale nonostante l'apposizione delle firma digitale, che conducano a un sostanziale diniego di giustizia, derivante dalla conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (ex art. 582 cod. proc. pen), in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale, assicurato dall'art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, Xavier c. Francia, del 28/10/2021, Succi c. Italia e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia). Così applicandosi il principio di conservazione degli atti processuali che indirizza verso un criterio interpretativo che salvaguardi, quando possibile, l'effetto dell'atto processuale e, quindi, l'efficienza del sistema, che è garantita dalla proporzione fra i mezzi e i fini processuali (in merito alla concretezza ed effettività del diritto di accedere al processo e ai suoi rapporti con il sotteso principio di conservazione degli atti processuali, sin veda, in tema di rescissione del giudicato, la recente Sez. 6, n. 33038 del 25/05/2023, Essoussi, non massimata). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M.