CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari del 22/03/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari con sentenza del 22 marzo 2022, in totale riforma di quella di primo grado del Tribunale di Nuoro, ha condannato l'imputato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dall'essere state commesse in danno di agente di Polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni (fatti commessi nel maggio del 2013). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi, attinenti al delitto di resistenza, declinati come violazione di legge e vizio di motivazione dei quali è affetta la sentenza impugnata e relativi: 1) al mancato riconoscimento della esimente della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393-bis cod. pen.), ipotesi sostanzialmente riconosciuta dal primo giudice ed apoditticamente esclusa dalla Corte di appello; 2) alla ritenuta sussistenza della fattispecie di resistenza - anch'essa esclusa dal Tribunale - nonostante l'imputato avesse agito senza che si fosse in presenza di nessun "atto di ufficio". 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 dei 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata - con motivazione non illogica - dopo avere proceduto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a rinnovare l'esame testimoniale dei Carabinieri già sentiti in primo grado, ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale. 2.1. La Corte sassarese ha spiegato in modo adeguato perché la condotta violenta del Contena, che rifiutava di essere condotto presso gli Uffici di PG per la completa identificazione, ha integrato le fattispecie di resistenza a Pubblico ufficiale - capo A) - e di lesioni aggravate, cagionate ad uno degli operanti (trauma facciale; ecchimosi al livello della radice del naso) - capo B - (peraltro il ricorso non attinge tale seconda imputazione in ordine alla quale, dunque, si è formato il giudicato). 2.2. In particolare, non può essere condivisa la deduzione difensiva, secondo la quale il "contrasto" tra l'imputato e gli operanti si sarebbe sviluppato in assenza dello svolgimento da parte dei predetti di un atto di ufficio, che si era ormai concluso. Sul punto, la sentenza di appello precisa che «i Carabinieri di Nuoro lungi dal compiere atti arbitrari o "superflui" (come definiti dal primo giudice) - hanno dovuto necessariamente procedere ad accertamenti nei confronti del S.P. che, sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato avvistato in compagnia di tre soggetti, tra cui il prevenuto, notoriamente pregiudicati; estendere le operazioni di identificazione anche a questi ultimi costituiva quindi atto obbligato che, a dispetto di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, doveva senz'altro svolgersi compiutamente». Motivazione, questa, certamente non illogica e più convincente di quella del Tribunale, che sostanzialmente si fonda sul presupposto - ancorchè non esplicitato e comunque non emergente dal materiale probatorio - che siano stati in realtà gli operanti ad usare senza necessità "le maniere forti" nei confronti del Contena. 2.3. Per quanto poi concerne la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen., rileva la Corte che non se ne ravvisano i presupposti, anche accedendo a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (così, Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, Guarnieri, Rv. 282906). Nella specie, infatti, la Corte di appello - a fronte della sentenza di primo grado che comunque non aveva ravvisato nella condotta degli operanti contrarietà a legge, ma aveva qualificata l'attività dai predetti svolta in termini di "superfluità" - ha precisato che Contena aveva posto in essere le azioni violente "nei confronti degli agenti nell'esercizio di un legittimo atto di servizio". 3. Ciò premesso, a fronte di un ricorso non manifestamente infondato, va rilevato che il delitto di resistenza - relativo a fatti accaduti nel maggio del 2013 - risulta prescritto. E' vero che nell'imputazione viene contestata anche la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ma di essa la Corte di appello non si occupa affatto. Il riferimento alla recidiva non è presente nel dispositivo; né può ritenersi che essa sia stata - implicitamente - considerata nel calcolo della pena (la pena base viene determinata in mesi dieci di reclusione). Infatti, per potere applicare la recidiva è necessario che il giudice effettui una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684, che richiama Corte cost. sent. n. 185 del 2015). 3.1. Pertanto, non potendosi sostenere che la pur contestata recidiva sia stata "ritenuta" dal giudice di appello, essa non può incidere sul termine di prescrizione (in tal senso, v. Sez. 6 n. 39849 del 16/09/2015, Rv. 264483; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129) che, dunque, risulta quello ordinario di sette anni e sei mesi, ampiamente decorso. 4. Si impone, dunque, annullamento con rinvio della sentenza impugnata - limitatatamente al delitto di resistenza - per essere il reato in questione estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena per il residuo reato di lesioni aggravate, in ordine al quale, in assenza di motivo di ricorso ad esso relativo, si è formato il giudicato per quanto attiene alla penale responsabilità del Contena. 4.1. A tale incombente non può procedere direttamente questa Corte, dal momento che le lesioni sono state poste in continuazione con il più grave reato di resistenza con conseguente determinazione della pena per effetto dell'art. 81 cod. pen. e che la rideterminazione della pena per il residuo reato comporta giudizio di merito, che non può naturalmente essere compiuto in questa sede di legittimità. A tale proposito si ritiene opportuno ribadire che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, cpv., cod. pen. Tuttavia egli, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012 - dep. 2013, Ancona, Rv. 254263). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il Capo A) perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari pe