CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01548/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ',. Rilevato che con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 23-bis e 23-ter di n. 137/2020., con um quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che il primo motivo non è consentito sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto i Giudici di appello hanno escluso la dedotta violazione del ne bis in idem, rimarcando come la condotta di cessione al Furlani non era oggetto della sentenza irrevocabile. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, in aderenza al dato normativo (l'ad 23-bis comma 4 dl 137/2020, dispone: La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza) ed agli atti processuali, ha correttamente rilevato la tardività della richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza al fine di rendere spontanee dichiarazioni, in quanto richiesta, a mezzo del difensore, oltre il termine perentorio di giorni quindici liberi prima dell'udienza (la richiesta veniva effettuata dal difensore in sede di deposito di motivi aggiunti in data 6.5.2024 rispetto all'udienza fissata per il giorno 21.5.20249; il termine scadeva il 5.5.2024). Ritenuto che il quarto motivo è inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.13 con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice e p.7 e 14 con riferimento al contenuto della doglianza relativa al giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice e alle ragioni del diniego del giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del