CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erto Gerosa e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata;[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come inCONTRORICORRENTERAGGRUPPAMENTO [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]., OTTOGASNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026S.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato;[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6433/19 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 25 luglio 2019;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1. Con sentenza n. 6433/19, pubblicata in data 25 luglio2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 12381/18 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato disatteso il ricorso intentatodalla contribuente avverso l’avviso di accertamento TARSU2011 e TASI 2012 inerente ad un complesso immobiliarecondotto in locazione in Napoli, adibito ad attività di servizioscolastico e di istruzione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a quattro motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese tra [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, invocando laNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026reiezione delle avverse argomentazioni e richieste, edaltrettanto ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.4. Il Comune di Napoli, invece, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni -sollevate daicontroricorrenti (cfr. il controricorso depositato nell’interessedella [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, alle pagg. 5 e 6, nonché ilcontroricorso depositato nell’interesse del RaggruppamentoTemporaneo di Imprese tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed Ottogass.r.l., alle pagg. 7 ed 8)- di inammissibilità del ricorso, che èstato redatto -salvo quanto si dirà con riferimento al terzomotivo di impugnazione- nel rispetto dei principi di specificitàed autosufficienza ed indica, in maniera tale da permetterne lacomprensione, le ragioni, fattuali e giuridiche, sottese allecensure mosse all’operato della corte regionale campana, inuno ai fatti ed alle circostanze rilevanti ai fini del decidere e,nei suoi tratti rilevanti, allo svolgimento dell’iter processualedei due gradi di merito, né è incentrato -nei motivi sui quali èarticolato- sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., tanto da confliggere con una decisione di analogo segno(la cosiddetta “doppia conforme”) adottata in prime ed inseconde cure.2. Il ricorso -passando al merito della controversia- è, neitermini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione,merita accoglimento.3. Con il primo motivo, la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 edell’art. 2948 c.c., per essere maturata la decadenza -nonchéNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026la prescrizione- in relazione all’annualità 2011, essendo statol’avviso di accertamento notificato nel mese di dicembredell’anno 2017.4. Il motivo è fondato.4.1. È opportuno rammentare che, in ambito tributario, devedistinguersi tra decadenza dall’attività di accertamento eprescrizione dei termini per riscuotere i tributi, giacché ladecadenza individua il periodo di tempo entro il qualel’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento,alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo, mentrela prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale siestingue il diritto di credito già acquisito dall’amministrazionefinanziaria a seguito dell’attività di accertamento. Ladecadenza, quindi, si riferisce all’esercizio del potereimpositivo, mentre la prescrizione può operare in sede direcupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa creditoria (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass., n. 16229/22, Cass., n. 21810/22 e Cass.n. 1781/26).Nel caso di specie, in cui si dibatte riguardo alla tempestivanotificazione di un avviso di accertamento, non si pone unproblema di prescrizione, ma solo di decadenza, atteso chesolamente quando sia stata impedita la decadenza in ragionedella tempestiva notifica dell’atto di accertamento inizia adecorrere il termine di prescrizione per l’attività di riscossionesecondo le regole civilistiche, da individuarsi in cinque anni, aisensi dell’art. 2948, primo comma, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., n.4283/10), che si applica a tutti quei tributi, come, appunto, laTARSU, che consistono in prestazioni periodiche aventiNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipocontinuativo, sicché il contribuente è tenuto al pagamento inrelazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazioneerogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso,senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo,un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi (Cass., n.37551/22 e, in senso sostanzialmente conforme, Cass., n.1575/26).4.2. A proposito della decadenza, l’art. 1, comma 161, leggen. 296 del 2006 prevede che gli enti locali, relativamenteai tributi di propria competenza, procedano alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omessedichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata conavviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisidi accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati,a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sonostati o avrebbero dovuto essere effettuati.Con questa disposizione, il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 71 e 72 d.lgs. 507 del 1993 e, più ingenerale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli attidi accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e sull’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per lanotifica degli atti di accertamento e del primo atto diNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026riscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di un atto di accertamento sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali oritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni od omessi versamenti. Tutti gli avvisidi accertamento devono essere notificati al contribuente, comesi è detto, in un unico termine, previsto a pena di decadenza,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuila dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati.4.3. Tale disciplina, tuttavia, non si applica alla TARSU neicasi in cui l’ente comunale non abbia provveduto ad alcunaccertamento del tributo, che non costituisce sempre un attoprodromico necessario ai fini dell’emissione della cartellaesattoriale.Infatti, l’art. 71 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede l’emissionedell’avviso di accertamento soltanto qualora il contribuente nonabbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 o l’ufficioritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta,mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l’enteimpositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraversola notifica della cartella esattoriale senza previa emissione dialcun avviso di accertamento, modulando il tributo in base aglielementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito didenuncia di variazione.L’art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, inoltre, consenteall’amministrazione -e, per essa, al gestore del servizio dismaltimento dei rifiuti- di procedere direttamente allaliquidazione della TARSU, senza necessità di adottare enotificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui laNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026liquidazione avvenga sulla scorta di dati ed elementi giàacquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione,in forza, pertanto, di un’operazione puramente automatica. Laliquidazione diretta, proprio per il suo carattere dieccezionalità, richiede, quindi, da un lato, l’identità dei datiutilizzati con quelli dell’anno precedente e, dall’altro, la stabilitào definitività degli stessi, nel senso che non devono essere néincerti, né contestati.L’incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazionedell’utente comporta, infatti, la necessità dell’adozione di unavviso di accertamento, dovendo l’amministrazione esplicitare,ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, le ragioni per cuiritiene di disattendere i dati e gli elementi indicati nelladichiarazione (cfr. Cass., n. 22248/15, Cass., n. 19120/16,Cass., n. 3189/18, Cass., n. 17339/20, Cass., n. 37006/21,Cass., n. 535/22, Cass., n. 19524/23 e Cass., n. 27635/24).4.4. La disposizione che, in tema di TARSU, disciplinal’obbligo di denuncia, secondo la quale essa deve esserepresentata entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione, ai sensi dell’art. 70, comma 1,d.lgs. n. 507 del 1993, impone di differenziare la detenzione ooccupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periododi imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cuitale situazione si sia verificata in epoca successiva, in quantonel primo caso il termine di decadenza decorre dall’annocorrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’annosuccessivo.Non è possibile, infatti, a fronte del chiaro dato normativo,ritenere che il termine del 20 gennaio alluda all’annosuccessivo a quello di riferimento per la denuncia o ilNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026versamento dell’imposta, di talché le occupazioni iniziate tra il1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entroil 20 gennaio dell’anno in corso e, cioè, dello stesso anno,mentre le occupazioni successive al 20 gennaio devono esseredichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo (cfr. Cass.,n. 12795/16, Cass., n. 20797/16, Cass., n. 31664/21, Cass.,n. 26680/25 e Cass., n. 1734/26).4.5. Trattandosi di un termine di decadenza rispettoall’attività impositiva, viene in rilievo, ai fini della verifica dellatempestività della notifica del relativo avviso di accertamento amezzo del servizio postale, il principio secondo il quale glieffetti della notificazione si producono per il notificante almomento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario(ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatarioal momento della ricezione dell’atto (cfr. Cass., n. 33277/19):il suesposto principio, infatti, ha carattere generale, trovandoapplicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali,ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria, sicché,quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del terminedecadenziale a tal fine fissato dalla legge, è irrilevante che laconsegna al destinatario sia avvenuta successivamente (cfr.Cass., n. 1575/26).4.6. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado -inrelazione ad un avviso di accertamento notificato in data 29dicembre 2017, con il quale era stata contestata una maggioresuperficie assoggettabile a tassazione rispetto a quelladichiarata- hanno individuato il dies a quo di decadenza, inrelazione all’anno 2011, sostenendo che “la parte avrebbeavuto l’onere di presentare denuncia di variazione entro ilmese di gennaio 2012”, con conseguente decorrenza del dies aNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026quo del termine prescrizionale l’anno successivo, con scadenzain data 31 dicembre 2017 (cfr. la sentenza impugnata, a pag.Tuttavia, il contribuente, in materia di TARSU, può limitarsi adenunciare le sole variazioni intervenute successivamente allapresentazione della dichiarazione originaria, senza doverrinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e, qualoral’originaria denuncia sia stata incompleta, infedele oppureomessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, datoche ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria(cfr. Cass., n. 25063/19), con la conseguenza che, in tal caso,l’obbligo di denuncia deve essere assolto, allorquando si trattidi detenzione o occupazione antecedente al 19 gennaio, entroil giorno successivo dell’anno di riferimento.4.7. E, quindi, nella fattispecie che occupa questa Corte, incui la denuncia sarebbe dovuta intervenire entro il 20 gennaio2011, il termine decadenziale è maturato allo spirare del quintoanno successivo e, cioè, in data 31 dicembre 2016, mentrel’atto impugnato è stato notificato -come si è già avuto modo diaccennare nelle pagine che precedono- in data 29 dicembre2017.E ciò fermo restando, viceversa, che, per l’annualità 2012, ladecadenza di sicuro non è maturata, né, invero, lo hasostenuto la ricorrente, la quale si è limitata, a torto, adiscettare di un “silenzio” che sarebbe stato serbato, con lasentenza impugnata, sulla questione, nonostante l’autoritàgiudiziaria adita in secondo grado abbia evidenziato come“neppure per l’anno 2011” fosse intervenuta la decadenza,implicitamente affermando che, a maggior ragione, non potevaessere maturata per l’anno 2012.Numero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/20265. Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000, inrelazione all’omessa attivazione, antecedentemente allanotifica dell’atto impugnato, di un contraddittorio preventivo,da reputare ancor più necessario allorquando l’accertamentonon possa prescindere da un accesso nei locali della partecontribuente.6. Il motivo è infondato.6.1. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige,quanto ai tributi “non armonizzati”, solo se espressamenteprevisto, mentre ha valenza generalizzata per isoli tributi “armonizzati”, comportando la relativa violazionel’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assoltoall’onere di enunciare in concreto gli elementi di fatto cheavrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendoquella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 21271/25).Nel caso di specie, quindi, non era necessario instaurare uncontraddittorio preventivo con la ricorrente, atteso che i tributiin parola non rientrano tra quelli “armonizzati”, trattandosi ditributi locali, in relazione ai quali è stato ribadito -proprio,peraltro, con riferimento alla TARSU- che non sussiste unobbligo di contraddittorio preventivo, così come non ènecessario il previo accesso ai luoghi per le relative rilevazioni,essendo l’attività di accertamento rimessa, sul piano delleNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026modalità attraverso le quali è possibile espletarla, all’eserciziodiscrezionale dell’ente impositore (cfr. Cass. n. 14816/25).6.2. È pur vero, d’altro canto, che, in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, è statosostenuto che l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, nelleipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinatiall’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante inmerito alla necessità del rispetto del contraddittorioendoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’attoimpositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesidi tributi “non armonizzati”, senza che, ai fini della relativadeclaratoria, debba essere effettuata la “prova di resistenza”,necessaria, invece, per i tributi “armonizzati”, ove la normativainterna non preveda l’obbligo del contraddittorio con ilcontribuente nella fase amministrativa, ipotesi nelle quali ilgiudice tributario è tenuto a effettuare una concretavalutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (cfr. Cass.,n. 13851/25), ma è altrettanto vero che, nella vicenda inesame, la contribuente non si è doluta della violazione delcontraddittorio endoprocedimentale nel senso inteso dalsuccitato articolo e, quindi, dell’emissione dell’atto impugnatoprima dello spirare del termine dilatorio in esso indicato(sessanta giorni a decorrere dal rilascio della copia delprocesso verbale di chiusura delle operazioni da parte degliorgani di controllo, entro il quale la parte contribuente puòinviare agli uffici impositori osservazioni e richieste), masolamente del fatto che, al momento dell’accesso, non fosseropresenti tecnici di sua fiducia.7. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e 62, commi 1 e 2,d.P.R. n. 507 del 1993, essendo stato, nella decisione,meramente richiamato -con riferimento agli “altri profili delsecondo motivo d’appello”- il contenuto della sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, nonostante fossestato, tra l’altro, contestato l’accertamento eseguito dallaGE.[OSCURATO:SOCIETA]., anche tramite una perizia di parte. Erastata, inoltre, parificata l’attività di mensa aziendale a quella direfettorio, senza alcuna motivazione, essendo statapretermessa -non di meno- la questione, posta sia in primo,che in secondo grado, inerente all’applicazione di un’unicaaliquota per il compendio immobiliare detenuto.8. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.8.1. Esso, innanzi tutto, è costituito -nella parte in cui èincentrato sull’asserita “mera ripetitività” del contenuto dellasentenza di prime cure- da una miscellanea di censure,caratterizzate da una commistione impropria di ragioni didoglianza, talvolta incompatibili l’una con l’altra, tanto è veroche, per un verso, sembra alludere ad un’omessa pronuncia sualcune delle questioni prospettate in grado di appello e, peraltro verso, ad una motivazione assente, carente o apparentee, per altro verso ancora, ad una violazione o falsa applicazionedi legge.È utile ricordare, a tal proposito, che non è ammissibileelaborare un motivo di impugnazione che sia caratterizzato daun’impropria commistione, se non confusione, diargomentazioni, riferibili ora all’uno, ora all’altro dei vizievocati, a maggior ragione quando siano riguardati sotto unamolteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmentecombinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specificaNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026violazione o falsa applicazione di norme di diritto o ad altreipotesi tipiche di vizio, giacché disvelano censure nonontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibileintervento di selezione e ricostruzione del mezzo diimpugnazione (cfr. Cass., n. 16488/24).8.2. Peraltro, sia pure in termini talvolta sintetici, ladecisione è sorretta da una motivazione esplicativa della ratiodecidendi, con riferimento alle diverse questioni esaminate,non essendo rinvenibile, in essa, alcuna relatio a quella diprimo grado, non avendo, evidentemente, alcun rilievoeventuali convergenze nelle argomentazioni sottese alconvincimento trasfuso nel dictum giudiziale (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 4 e 5).8.3. Quanto alla perizia di parte, con la quale sarebberostate formulate contestazioni avverso la correttezza dellerilevazioni delle superfici tassabili, è sì rinvenibile, nellasentenza impugnata, un inciso, inerente ai “dati rilevati a suotempo”, conseguenti ad un sopralluogo di un tecnico dellaGE.[OSCURATO:SOCIETA]., che non sarebbero stati “contestati”, mala corte territoriale, subito dopo, ha evidenziato come nonfossero state prodotte “planimetrie o altri documenti idonei asmentire la fondatezza dei rilievi effettuati”, in tal modovalutando il materiale probatorio sottoposto alla sua attenzionee pervenendo ad un accertamento di fatto non sindacabile inquesta sede.Vale la pena di sottolineare, a tale riguardo, come non siaconsentito sollecitare questa Corte -come pure sembra fare,nell’ambito del motivo in esame, la ricorrente- a rivalutare ifatti storici già presi in considerazione in sede di merito, né,Numero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026tanto meno, gli elementi probatori acquisiti nel corsodell’istruttoria: è inammissibile, infatti, il motivo di gravameche, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione odi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dallecorti di merito, atteso che il ricorso per cassazione nonintroduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valerela mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed acognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso ilvizio o i vizi dedotti (cfr. Cass., n. 2682/25). Con laproposizione del ricorso per cassazione, invero, non può essererimesso in discussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, tratto dall’analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,perché, nell’ambito del sindacato di legittimità, non è conferitoil potere di riesaminare il merito della controversia, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione fatti dalle cortiterritoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la delibazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass., n. 8315/13,Cass., n. 9097/17, Cass., n. 640/19, Cass., n. 3340/19, Cass.,n. 23872/20 e Cass., n. 17744/22).8.4. Oltre tutto, una perizia stragiudiziale -quale devereputarsi quella di parte evocata nel motivo qui riguardato- nonha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulenteNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ognidocumento proveniente da un terzo, con la conseguenza che lavalutazione della stessa è rimessa all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, il quale non è obbligato inalcun caso a tenerne conto (cfr. Cass., n. 5667/25).8.5. Quanto, invece, alla lamentata parificazione dell’attivitàdi mensa aziendale a quella di refettorio, i giudici di secondogrado -dopo avere puntualizzato che non era stata applicatal’aliquota prevista per gli esercizi commerciali, bensì quella di“semplice refezione”, hanno fatto presente che, “nelladeliberazione istitutiva del tributo”, era contemplata “la figuradelle mense aziendali e l’attività di refezione”, alla quale erastata applicata “l’aliquota di detta categoria”, poteva reputarsi“assimilata ad una mensa aziendale” (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 5), sulla scorta di un accertamento di fatto -quello inerente all’assimilabilità tra le due attività- nonsindacabile in questa sede, vieppiù tenendo a mente che laricorrente, con il motivo in disamina, si è limitata a porrel’accento sulla diversità tra le due attività, circostanza, di persé, ininfluente, proprio perché la corte di merito ha ragionatoper assimilazione (che presuppone, appunto, una diversità tradue soggetti o oggetti, accomunati per similitudine), nonavendo in alcun modo corredato i propri assunti conl’enunciazione di una o più ragioni rappresentative dell’illogicitào incoerenza di tale ragionamento.8.6. E ciò senza considerare che, attenendo le censure dequibus alle aliquote applicate, richiamate anche nella sentenzaimpugnata, unitamente alla “deliberazione istitutiva deltributo”, sarebbe stato onere della ricorrente, in ossequio alprincipio di autosufficienza, riprodurre o trascrivere, almenoNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026parzialmente, l’atto impugnato e tutti i documenti necessari aricostruire le tariffe applicabili, al fine di permettere unoscrutinio preventivo di decisività delle censure.E’ stato affermato, a tal proposito, che il principio diautosufficienza, quale corollario di quello di specificità deimotivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6, par. I, CEDU,quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CorteEDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non puòessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tantoda incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non puòtradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli attie dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiedepur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi oalmeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass., n.2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass., n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnalila loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez.Un., n. 8950/22), anche al fine di permettere di identificare laNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026fase del processo in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr.Cass., n. 33827/23).8.7. Quanto, invece, all’omessa “valorizzazione” del “profilodi censura afferente alla necessità che un immobile sia oggettodi tassazione TARSU con aliquota unica”, non essendo stata laquestione trattata dai giudici di primo, né da quelli di secondogrado, la ricorrente -oltre ad osservare il principio diautosufficienza, per le ragioni poc’anzi menzionate, correlatealla necessità di scrutinare prima facie le critiche appuntate alladecisione, in relazione al contenuto dell’atto impugnato e ditutti gli atti e provvedimenti dell’amministrazione inerentiall’individuazione delle aliquote- avrebbe dovuto dire se, comee quando avesse prospettato il tema, diversamente da quantoha fatto, avendo richiamato in maniera assolutamente genericai motivi di impugnazione di primo grado e quelli di appello, tra iquali -ed, in particolare, tra quelli di primo grado- non èrinvenibile, nemmeno genericamente, alcun accenno allaquestione de qua.9. Con il quarto motivo, la ricorrente ha allegato, ai sensidell’art. 360, primo comma, c.p.c., la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché del d.lgs. n.472 del 1997, per avere la corte regionale campanaconfermato la sentenza di primo grado sotto il profilo dellesanzioni, nonostante l’accertamento fosse caratterizzato da“margini evidenti di opinabilità in relazione sia alle superficioggetto di imposta, che al loro uso”, circostanza che, in ognicaso, escludeva la colpa.10. Il motivo è assorbito.10.1. Le sanzioni controverse, in relazione alle quali è stataformulata la censura, come è possibile evincere dai motivi diNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026impugnazione articolati in primo grado e da quelli prospettati insecondo grado, richiamati nel motivo qui vagliato, attenevanoall’annualità 2011, con riferimento alla quale è stata accertatala decadenza dall’attività di accertamento.10.2. Ed, invero, essendo stato accolto il primo motivo diricorso, inerente proprio all’annualità 2011, quello in esame,incentrato sulla declamata illegittimità delle sanzioni irrogate inrelazione a tale annualità, è destinato ad essere assorbito, inragione della caducazione della pretesa tributaria conriferimento alla quale erano state emesse.11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il primo motivo di ricorso, reietti il secondomotivo ed il terzo motivo, assorbito il quarto motivo; lasentenza impugnata, per l’effetto, deve essere cassata, inrelazione al motivo accolto, e la causa, non occorrendo ulterioriaccertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con l’accoglimentoparziale dell’originario ricorso della contribuente con limitatoriferimento all’annualità 2011.12. Le spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio e delfatto che l’orientamento citato nelle pagine che precedonoriguardo alla decadenza ed alla decorrenza del relativo terminesi è consolidato nel corso del giudizio, possono essereintegralmente compensate tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo edil terzo motivo, dichiara l’assorbimento del quarto motivo;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e,decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’originario ricorsoNumero registro generale 8184/2020Numero sezionale 4478/2026Numero di raccolta generale 17987/2026Data pubblicazione 04/06/2026della contribuente, con limitato riferimento all’annualità 2011;compensa integralmente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]