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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 07096/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-Ì OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l'opposizione reiteratamente minacciosa del ricorrente alla attività di ufficio nei suoi confronti; Ritenuto che quanto alla censurata mancata applicazione delle attenuenti generiche si tratta di motivo manifestamente infondato in ragione della specifica valutazione negativa dell'entità del fatto e del tentativo di fuga del ricorrente; Ritenuto che, quanto all'omesso avviso in ordine alla sostituzione della pena detentiva, si tratta di censura generica rispetto all'omessa richiesta a riguardo e trovando applicazione il regime transitorio di cui all'art. 95, comma 1, d.leg. n. 150/22; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-Ì OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l'opposizione reiteratamente minacciosa del ricorrente alla attività di ufficio nei suoi confronti; Ritenuto che quanto alla censurata mancata applicazione delle attenuenti generiche si tratta di motivo manifestamente infondato in ragione della specifica valutazione negativa dell'entità del fatto e del tentativo di fuga del ricorrente; Ritenuto che, quanto all'omesso avviso in ordine alla sostituzione della pena detentiva, si tratta di censura generica rispetto all'omessa richiesta a riguardo e trovando applicazione il regime transitorio di cui all'art. 95, comma 1, d.leg. n. 150/22; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024
Sentenza Cassazione n. 07096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris