CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38371/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. con revoca della patente di guida, chiedeva la sostituzione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione'della stessa ai sensi dell'art. 222 Codice della Strada. La richiesta era giustificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 17/4/2019 di parziale illegittimità dell'art. 222 cit. Secondo il Giudice, che aveva acquisito il parere contrario del Pubblico Ministero, a seguito di rivalutazione dell'intera vicenda la revoca della patente era adeguata alla gravità della condotta. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza assoluta della motivazione. Nonostante la difesa avesse allegato all'istanza una corposa documentazione per permettere una decisione meditata al Giudice, questi si era limitato a ritenere adeguata la revoca della patente alla gravità della condotta. Poiché la sentenza della Corte Costituzionale aveva censurato l'automatismo sanzionatorio previsto dalla norma, che violava il principio di uguaglianza, il Giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione per l'affermazione che la condotta giudicata con il decreto penale era meritevole della sanzione più grave. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto. Come è noto, il duplice intervento della Corte Costituzionale, con le sentenze n. 88 del 2019 e n. 68 del 2021, non solo ha fatto sì che, in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., in mancanza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso degli stupefacenti, il giudice possa alternativamente applicare le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della sospensione della patente stessa, ma ha esteso l'operatività dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2,del Codice della Strada. Il giudice dell'esecuzione penale, quindi, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma operata nel 2019, è chiamato ad operare una nuova valutazione in ordine alla necessità di disporre la sospensione o la revoca della patente di guida in presenza di una condanna irrevocabile per i reati sopra ricordati non aggravati come indicato (la .Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Ciò premesso, è evidente che il provvedimento impugnato - per di più adottato de plano e senza instaurazione del doveroso contraddittorio - non contiene una motivazione effettiva, limitandosi ad affermare "adeguata alla gravità della condotta" la revoca, senza confrontarsi con le deduzioni e la documentazione difensive. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato con rinvio allo stesso Giudice che, previa instaurazione del contraddittorio, adotterà una nuova decisione fornendone una motivazione adeguata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. Così deciso il 10 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]