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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 33/1967

ECLI:IT:COST:1967:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altro, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede. : La prima questione non è fondata.

Il Tribunale non ha detto perché il termine di tre mesi fissato per l'emanazione della legge delegata si deve ritenere scaduto il giorno 11, e non il giorno 12 febbraio 1965.

Ma l'affermazione non è esatta.

Come questa Corte ha deciso con la sentenza di pari data emessa sulla stessa questione sollevata con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il termine di tre mesi ebbe inizio il 12 novembre 1964 e compimento il 12 febbraio dell'anno successivo; e ciò perché il termine fissato a mesi ha avuto compimento nel giorno di scadenza corrispondente a quello iniziale di decorrenza secondo il calendario.

E pertanto il D.P.R. 12 febbraio 1965 risulta emanato nel termine utile.

Per quanto concerne la seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, si osserva che tale questione è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967.

Onde, non essendo stati addotti, con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altro, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante. L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede. : La prima questione non è fondata. Il Tribunale non ha detto perché il termine di tre mesi fissato per l'emanazione della legge delegata si deve ritenere scaduto il giorno 11, e non il giorno 12 febbraio 1965. Ma l'affermazione non è esatta. Come questa Corte ha deciso con la sentenza di pari data emessa sulla stessa questione sollevata con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il termine di tre mesi ebbe inizio il 12 novembre 1964 e compimento il 12 febbraio dell'anno successivo; e ciò perché il termine fissato a mesi ha avuto compimento nel giorno di scadenza corrispondente a quello iniziale di decorrenza secondo il calendario. E pertanto il D.P.R. 12 febbraio 1965 risulta emanato nel termine utile. Per quanto concerne la seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, si osserva che tale questione è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 33/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris