CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Marocco [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Scandiano [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello del Tribunale di Bologna del 6/07/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutte le posizioni e per l'annullamento con rinvio per le posizioni e le questioni di cui alla requisitoria. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale ha ad oggetto l'attività delinquenziale di due gruppi associativi dediti al traffico di sostanze stupefacenti e i connessi reati fine. Il primo, contestato al capo 53), formato da imputati di nazionalità magrebina, era riferibile alla figura di [OSCURATO:PERSONA] (per il quale il processo era stato sospeso con conseguente stralcio della relativa posizione) soggetto che, avvalendosi dell'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], organizzava importazioni di hashish destinate ad essere smistate sul mercato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi stretti collaboratori. Alla compagine facente capo al Jaber venivano poi affiancate anche le ulteriori figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti stanziati nel Lazio ai quali [OSCURATO:PERSONA] forniva ingenti quantitativi di stupefacente. Il secondo gruppo, contestato al capo 81), costituito da soggetti albanesi, faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] che, tramite l'ausilio del figlio [OSCURATO:PERSONA], del nipote [OSCURATO:PERSONA] e del cognato [OSCURATO:PERSONA], gestiva traffici di stupefacenti con [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con sentenza emessa in data 9/5/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 8), 45), 46),53) alla pena di anni 7 e mesi quattro di reclusione, e pene accessorie. - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 1), 2), 4), 9), 11), da 12 a 16), 18), 21), da 22 a 24), 26), 28), 30), da 31) a 33), 35), 37), così come riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 73, d.PR 309 del 1990, 43), 53), e 59), alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione.- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 9), 15), 20), 25), 29), 34), 36), 38), 39), 40), 41), 42), 53), alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. - [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 5) alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 6000 di multa e pene accessorie. - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 19), 27), e 30-bis), alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa. - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 56), 58), 60), 61), 62), tutti qualificati ai sensi dell'art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990, e per i reati di cui ai capi 63), 64), 66), e 67), qualificato ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; 71), e del reato di cui al capo 81), alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 72), 77), 78) limitatamente alla fattispecie di cessione e del reato di cui al capo 81). - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 54), 56), 58), 63), 66), e 67) qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, 69)70)71)73) limitatamente alla fattispecie di detenzione, 74), 77), 78), limitatamente alla fattispecie di cessione, e del reato di cui al capo 81), alla pena di anni 12 di reclusione e pene accessorie di legge. - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui al capo 57), alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 18000 di multa e pene accessorie di legge. -[OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 54), 58), 60), 61), e 62) tutti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; per i reati di cui agli art. 64, 71), 72), e del reato di cui al capo 81). -[OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione fra i fatti in giudizio e il reato giudicato con sentenza n. 963 del 2019 emessa il 25/01/2019 dalla Corte d'appello di Roma, divenuta irrevocabile il 12/4/2019, alla pena complessiva rideterminata in anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 140.000 di multa, ferme le restanti disposizioni di cui alla suddetta sentenza per i reati 49), 50), 51), 52). 3.In data 6/7/2020 la Corte d'appello di Bologna ha così deciso: [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato ascrittogli al capo 53) per non aver commesso il fatto con rideterminazione della pena in anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 24.000 di multa, revoca della pena accessoria dell'interdizione legale a riduzione della durata dell'interdizione dei pubblici uffici ad anni 5. Con conferma nel resto della pena. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna in primo grado e quelli oggetto della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7/09/20, confermata dalla Corte d'appello di Bologna in data 26/10/2017, divenuta irrevocabile il 18/04/2018, ritenuto più grave il reato di cui al capo 81), vi è stata rideterminazione della pena complessiva in anni 10, mesi 10 e giorni 20 di reclusione.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto il reato di cui al capo 70 assorbito, rispettivamente per mezzo chilogrammo di marijuana, nel capo 71, vi è stata rideterminazione della pena in anni 11, 10 mesi e 20 giorni di reclusione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vi è stata conferma della condanna inflitta in primo grado 4. Avverso la predetta decisione, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, di seguito sintetizzati ai fini della presente decisione. [OSCURATO:PERSONA] 5.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è riferito ai capi n. 53), 9) e 29). 5.1 Con il primo motivo, il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla sussistenza del reato di cui al capo 53), in cui originariamente si contestava, l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad una struttura criminale promossa da [OSCURATO:PERSONA] e nella quale [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo apicale, finalizzata ad acquisti, rivendite, importazioni e successive cessioni di sostanze stupefacenti, principalmente del tipo hashish, analiticamente descritte nei capi d'imputazione. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi della compagine associativa, ignorando le rilevanti circostanze sopravvenute dell'estromissione del [OSCURATO:PERSONA] dalla fattispecie associativa da parte del giudice di primo grado e dell'ulteriore assoluzione di Abderahmane e [OSCURATO:PERSONA] dal consorzio criminoso effettuata dalla stessa Corte d'appello. Ad avviso della difesa la "restrizione della fattispecie associativa" alle sole persone del Jaber - estraneo al presente procedimento - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riconsiderare la relazione antigiuridica tra Jaber ed [OSCURATO:PERSONA] quale esclusiva e propria di questi ultimi e a ritenere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] estranei a qualsivoglia rapporto con il fornitore [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di ritenere il ricorrente un associato. Quanto all'aspetto relativo all'elemento soggettivo dell'"affectio societatis" si lamenta che la Corte bolognese non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente aveva contatti solo col Jaber, di cui ignorava il ruolo apicale nella compagine criminale, e che pertanto la condotta ausiliatrice di Oughanna, svolta "separatamente ed individualmente", avrebbe, al più, potuto configurare una ipotesi di mero concorso nelle attività del Jaber ai sensi dell'art. 110, cod. pen. 5.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine ai capi 9) e 29); la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto l'aggravante dell'ingente quantità in relazione ad una partita di hashish fondandosi esclusivamente sul dato ponderale, senza svolgere alcun accertamento tecnico finalizzato a verificarne il principio attivo, escludendo aprioristicamente la possibilità che lo stupefacente fosse di scarsa qualità. Inoltre si aggiunge che il ricorrente, in quanto mero corriere esecutivo di un trasporto di merce contrattata da soggetti a lui non collegati, non poteva essere a conoscenza dell'entità ponderale della droga trasportata. 5.3. Nel terzo motivo si enuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale avrebbe errato a non considerare l'atteggiamento collaborativo del ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio, tanto più che tale comportamento processuale era stato valorizzato, invece, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si censura altresì violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena poiché i "plurimi elementi positivi in atti" avrebbero dovuto indurre i giudici alla statuire una pena meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] verte sul capo 53) di imputazione. 6.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa si duole della violazione di legge in relazione riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla associazione in contestazione. Afferma la difesa che il "pactum sceleris" non sarebbe provato dalla confessione resa dal Khalid in odine ai reati commessi, né tantomeno potrebbe essere desunto dal riferimento fatto da costui al Zaccaria come "socio di Jaber" e dalla circostanza che, riferendosi ad altri soggetti, il ricorrente li aveva appellati come "soliti clienti". La decisione impugnata avrebbe erroneamente valorizzato una confessione dalla quale, invece, sarebbe emersa solo una compartecipazione nei singoli reati satellite e avrebbe omesso di valutare, quale circostanza dirimente, il fatto che il ricorrente aveva avuto rapporti solo col Jaber - gestore unico dei contatti con fornitori e clientela - e che anche in occasione di tali incontri il Jaber aveva sempre mantenuto riservata per sé la reale entità dei traffici illeciti in cui coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA]. I giudici d'appello avrebbero anche omesso di tenere in debito conto la circostanza che il ricorrente non era mai stato interlocutore degli altri associati in nessuna delle conversazioni intercorse tra gli stessi. Di qui il vizio della decisione censurata, che avrebbe condannato il [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una prova concreta della sua consapevole appartenenza alla associazione volta alla realizzazione del comune programma criminoso mirante alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Le condotte del [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto più correttamente essere inquadrate nelle ipotesi di concorso ex art. 110, cod. pen. 6.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in ordine al rigoroso trattamento sanzionatorio inflitto, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del comportamento collaborativo che ha connotato la condotta processuale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorrente, in riforma della decisione di primo grado per i reati a lui ascritti nel capo d'imputazione, è stato assolto dal reato associativo e condannato per i capi 8), 45), 46), alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione. Il ricorso presentato nel suo interesse è articolato in un unico motivo in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Ad avviso della difesa, una volta eliminato il reato associativo e individuata quale pena principale quella del reato satellite di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, i giudici d'appello avrebbero omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla sua entità, motivazione, ad avviso del ricorrente non rinvenibile neanche nella decisione di primo grado atteso che, in quel contesto, il reato in oggetto costituiva appunto un reato satellite, in ordine al quale non vi era stato alcun impegno motivazionale se non quello riferibile all'aumento. La pena irrogata in sede d'appello sarebbe, pertanto, priva di motivazione pur essendo di molto superiore al minimo edittale (anni 5 di reclusione). [OSCURATO:PERSONA] 8.11 ricorso proposto dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] verte sui capi d'imputazione 17) e 30-bis). Nell'unico motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, contestati nei capi indicati, nei reati di cui all'art. 73, comma 4, del medesimo d.P.R. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali, pur a fronte di una dichiarazione confessoria del ricorrente ed in presenza di intercettazioni di conversazioni dal contenuto non univoco, ha escluso che la condotta illecita fosse riferibile a stupefacente del tipo hashish e non cocaina, come contestato nel capo d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 9.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] verte sul capo d'imputazione n. 5), relativo all'acquisto, o comunque alla ricezione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per i quali si è proceduto separatamente), di un quantitativo di circa 29 chilogrammi di hashish da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9.1.11 primo motivo di ricorso censura l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alla riconducibilità all'imputato dell'utenza **200 che, in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, avrebbe contattato il fornitore Jaber e i complici incaricati di effettuare il ritiro della droga da quest'ultimo. 9.2. Nel secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancanza di motivazione anche in ordine alla pena inflitta. Si deduce che il Tribunale di Bologna, con motivazione ritenuta immune da vizi dal giudice dell'impugnazione, si è discostato dal minimo edittale in assenza di una sufficiente motivazione e senza tener conto delle doglianze difensive mosse in quella sede. [OSCURATO:PERSONA] 10.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo così formulato: «art 606 comma primo lettera b); violazione del divieto di reformatio in peius laddove la Corte d'appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha omesso di ridurre la pena stabilita per la continuazione, nonostante tra il primo grado ed il secondo grado la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina veniva modificata in meglio in punto di pena in occasione dell'incidente di esecuzione 124/2019 I.E. del Tribunale di Latina ove la pena finale veniva ridotta in anni 5 mesi 1 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa». [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 11. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno entrambi ad oggetto il capo d'imputazione 81).11.1. Il ricorso, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è articolato nelle doglianze così sintetizza bili. 11.2. Il primo motivo veicola la censura di violazione di legge in riferimento all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen. In premessa la difesa ricorda che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato e che, ammesso il rito richiesto dagli imputati, [OSCURATO:PERSONA] depositava uno scritto a sua firma nel quale negava di aver costituito un'associazione criminale e si assumeva la responsabilità della gestione esclusiva dei traffici illeciti compiuti. Particolare attenzione avrebbe meritato la tempistica degli eventi, giacché l'adesione al rito a prova contratta da parte degli altri imputati era avvenuto sulla base di un compendio probatorio privo di tale documento. Di qui la censura di inutilizzabilità dello scritto depositato nei confronti degli altri imputati ammessi al rito abbreviato precedentemente al deposito dello scritto avvenuto nell'udienza del 22 gennaio 2019. Incondivisibile è l'equiparazione del documento di cui trattasi al documento di cui all'art. 234, cod. proc. pen., prospettata dai giudici d'appello, valevole ad avviso della difesa, solo in relazione a riti diversi da quello abbreviato. Pertanto, avendo il gup derivato il convincimento della responsabilità degli imputati per il reato associativo contestato al capo 81) da tale documento, la sua inutilizzabilità contra alios avrebbe dovuto comportare la decadenza della prova relativa al "pactum sceleris" e conseguentemente la sua irrilevanza ai fini dell'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo apicale in relazione un consorzio criminale la cui esistenza non era più sorretta da alcuna prova. 11.3. Nel secondo motivo si lamenta la violazione di legge relativa alla inutilizzabilità nei confronti del ricorrente delle dichiarazioni confessorie scritte dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] depositate alle udienze del 22/1/2019 (Ardiani) e 28/3/ 2019 (Elvi e Ermal). Tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili nei confronti del ricorrente poiché prodotte in data successiva a quella in cui era stato ammesso al giudizio abbreviato, non potendo egli subire passivamente le conseguenze di un mezzo di prova sulla cui acquisizione non avrebbe potuto influire neanche tramite una revoca del consenso prestato al rito speciale. 11.4. Nel quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione. Secondo la difesa la Corte territoriale non avrebbe motivato in maniera immune da censure in ordine al peso esercitato dall'esistenza del vincolo familiare sulle condotte dei presunti partecipi, in tal modo disattendendo l'insegnamento della Corte di legittimità in base al quale la commissione di reati da parte degli A appartenenti alla medesima famiglia non fornisce di per sé la prova della sussistenza dell'associazione dovendo, a tal fine, dimostrarsi la prova della sussistenza della preesistente struttura o accanto ad essa di un'altra organizzazione dotata di distinta ed autonoma valenza criminale. 11.5. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza degli elementi costitutivi oggettivi del reato associativo. In particolare la difesa si duole che la Corte territoriale abbia desunto l'esistenza del contesto associativo da una serie di elementi tutt'altro che univoci: ovvero dall'interpretazione data alle conversazioni intercettate, dall'utilizzazione di varie utenze cellulari da parte dei diversi componenti della famiglia Seferi, dall'uso promiscuo di autovetture da parte dei membri della famiglia, dalla disponibilità di una abitazione in Olanda, dall'entità dei guadagni asseritamente derivanti dall'associazione. 11.6. Nel secondo ricorso, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, si riproducono, sostanzialmente le medesime doglianze già esposte nei punti 11.2. e 11. 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 12. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferito al capo 81) dell'imputazione, ripropone doglianze sovrapponibili a quelle illustrate nei punti 11.4. e 11.5. 12.1. Nell'unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta appartenenza dei ricorrenti ad una compagine associativa, posto che, ad avviso della difesa, l'apporto dei ricorrenti avrebbe dovuto più correttamente essere inquadrato nell'ambito della disciplina del concorso di persone. La Corte territoriale avrebbe travisato una serie di elementi non univoci, reputandoli idonei a supportare l'esistenza di una organizzazione di mezzi funzionale al supporto materiale del consorzio criminale e la sussistenza di un accordo criminoso coinvolgente anche i ricorrenti. In relazione all'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato associativo, i giudici d'appello non avrebbero sufficientemente ponderato il peso esercitato dal vincolo familiare sulle condotte dei ricorrenti, in tal modo disattendendo gli insegnamenti della Corte di legittimità in base ai quali la commissione di reati da parte degli appartenenti alla medesima famiglia non fornisce di per sé la prova della associazione, dovendo, a tal fine, dimostrarsi la prova della sussistenza della preesistente struttura o accanto ad essa un'altra organizzazione dotata di distinta ed autonoma valenza criminale.In secondo luogo, quanto all'elemento oggettivo del reato associativo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo. In particolare ci si duole che la Corte territoriale abbia desunto l'esistenza del contesto associativo da una serie di elementi diversamente interpretabili: ovvero dalla lettura data alle conversazioni intercettate, dall'utilizzazione di varie utenze cellulari da parte dei diversi componenti della famiglia Seferi, dall'uso promiscuo di autovetture da parte dei membri della famiglia, dalla disponibilità di una abitazione in Olanda, dall'entità dei guadagni asseritamente derivanti dall'associazione, elementi che, invece, ad avviso della difesa, sarebbero non univoci. [OSCURATO:PERSONA] 13.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vede sul capo 81) d'imputazione. Il primo motivo di ricorso è perfettamente sovrapponibile a quelli presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi si fa rinvio a quanto illustrato nel punto 12.1. 13.1. Nel secondo e nel terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento disposto per la continuazione operato dal giudice d'appello in relazione ai fatti accertati nella sentenza del Gup di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre 2016 (detenzione di hashish e marijuana), Più specificamente la Corte territoriale avrebbe illegittimamente calcolato l'aumento di sei anni sulla base del presupposto, non corretto, che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice emiliano fosse di anni 10 di reclusione, invece che di anni 8; tale errore avrebbe quindi determinato un aumento maggiore di quello che sarebbe stato inflitto fondandosi sulla pena effettiva e comunque avrebbe determinato un aumento superiore a quello riconosciuto, quale continuazione interna, dal Gup di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 14.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è relativo al capo 57) d'imputazione. Nel primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provata colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, osservando che l'impianto accusatorio si fonda sul presupposto che il ricorrente fosse l'utilizzatore dell'utenza cellulare **959, circostanza, invece, indimostrata e sempre negata dal ricorrente. La Corte territoriale avrebbe incongruamente disatteso tutte le perplessità e le obiezioni mosse dalla difesa alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado secondo la quale, dalle immagini registrate dalle videocamere installate nell'aeroporto di Verona relative all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 gennaio 2016, dopo che [OSCURATO:PERSONA] era rientrato in Italia con un volo proveniente dall'Albania, emergesse con evidenza l'attribuibilità al ricorrente dell'utenza citata. Secondo la prospettazione difensiva, invece, le immagini in oggetto non avrebbero potuto dare prova della circostanza dell'uso dell'utenza citata e, in ogni caso, anche a voler ritenere il contrario, il contenuto delle conversazioni captate non sarebbe idoneo a supportare l'assunto accusatorio, trattandosi di dialoghi non univoci nel senso della illiceità delle attività svolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La censura, infatti, risolvendosi nella mera riproposizione delle medesime doglianze formulate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorre nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. I, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157). 1.1. La Corte di appello ha peraltro evidenziato, in modo esente da fratture logiche o incoerenze motivazionali, (cfr. pag. 60 e ss.) l'infondatezza del motivo inerente la mancata prova dell'esistenza del "pactum sceleris", ribadendo gli elementi già valorizzati dal giudice di primo grado, quale indizi convergenti e dimostrativi della presenza di tale accordo, e aggiungendo personali e approfondite considerazioni del tutto logiche e coerenti. Vale solo la pena ricordare che in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. I n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valeria, Rv. 252615). Ai fini della sussistenza di un vincolo tendenzialmente stabile tra [OSCURATO:PERSONA], Jaber e gli altri, i giudici d'appello hanno posto in evidenza molteplici fattori. Si è dato atto dell'esistenza di un vero e proprio codice cifrato utilizzato durante le conversazioni telefoniche onde evitare di nominare l'oggetto dei traffici illeciti. Tale codice linguistico, con ragionamento logico, è stato ritenuto funzionale alla gestione di rapporti destinati a prolungarsi in maniera stabile nel tempo e indicativo di una sottostante struttura organizzata e rodata in tutte le sue modalità operative, ivi comprese, appunto, quelle relative alla comunicazione tra gli associati. La Corte territoriale ha soffermato, poi, l'attenzione sull'esistenza di almeno due locali deposito gestiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] destinati alla custodia di grandi qualità di droga importata, desumendo da tale predisposizione logistica la stabilità ed il volume degli affari destinati evidentemente a svolgersi in maniera fiorente e duratura tanto da richiedere la disponibilità di immobili a ciò dedicati. Nella decisione, in maniera immune dai vizi denunciati, si è anche attribuita forte valenza indiziaria: alla sistematicità dell'agire previamente coordinato e mai concordato al momento, alla capacità di gestire traffici di stupefacenti ingenti, alla disponibilità incondizionata degli uomini ad operare serratamente con modalità collaudate e prescindendo dalle singole persone. 1.2. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici d'appello hanno valorizzato la circostanza che nel medesimo contesto temporale e plurisoggettivo il ricorrente ha commesso più di dieci reati fine. L'appartenenza dell'imputato all'associazione viene, tra l'altro, dedotta anche da quanto da lui stesso affermato nell'interrogatorio relativo all'episodio contestato al capo 9), occasione in cui aveva confessato di avere ricevuto e custodito, nell'arco di appena 5 giorni, per conto di Jaber, due carichi da non meno di 120 kg di droga per la distribuzione sul territorio. Il sistematico inserimento nell'associazione e il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] viene, inoltre, coerentemente desunto da tutti gli ulteriori depositi di stupefacente da lui effettuati nei mesi di gennaio 2016 e dicembre 2015, nel corso dei quali ha gestito per conto del Jaber almeno 35 kg di hashish con le stesse modalità.À 1.3. La Corte territoriale si fa anche carico di superare l'obiezione difensiva, oggi riproposta in sede di ricorso, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad avere rapporti solo con Jaber e la conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] era del tutto occasionale. Nella decisione impugnata si afferma, con ragionamento immune da vizi logici, che, invece, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ben consapevoli di svolgere una specifica funzione nel gruppo e di agire sotto le direttive di Jaber giacchè quest'ultimo avrebbe potuto affidare la gestione di quantitativi di stupefacenti così elevati solo a soggetti fidati e assolutamente controllabili perchè inseriti nella preesistente struttura associativa predefinita nei ruoli e nei compiti. A ciò la Corte aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] era conoscenza della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], incontrato in un paio di occasioni, svolgeva la sua stessa attività a favore di Jaber ovvero che rivestiva il ruolo di custode e distributore di analoghe quantità di droga in una diversa, seppur limitrofa, piazza. A fronte di tale doglianza, quindi, i giudici d'appello hanno fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 1.4. Nell'iter argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata in relazione allo specifico capo di imputazione si evidenzia inoltre, in maniera scevra da vizi logici, la ragione per la quale la condotta dell'odierno ricorrente è inquadrabile nel reato associativo piuttosto che nella fattispecie concorsuale. Riprendendo argomentazioni già proprie del giudizio di primo grado, la Corte specifica che depongono in tal senso: i continui contatti tenuti tra i sodali, i frequenti viaggi effettuati per il trasporto dello stupefacente, le stabili basi logistiche per il deposito della droga, i mezzi anche finanziari di notevole importo messi a disposizione per portare a compimento i traffici e l'esistenza di una gestione in forma organizzata secondo modalità ripetitive e collaudate. In maniera immune dai rilievi difensivi, quindi, la Corte territoriale ha esaustivamente evidenziato il "quid pluris" che, costituisce l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella concorsuale ai sensi degli artt. 110, cod. pen., e 73 del citato d.P.R. Secondo il condivisibile orientamento consolidato di Questa Corte, infatti, il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, (ex multis: Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 27444201; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550 01; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 27300801). 1.5. Anche secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso consiste nella riproposizione della medesima doglianza sulla quale la Corte d'appello si è ampiamente profusa (cfr. sia a pag. 13 e ss., sia a pag. 27). Più specificamente, il giudice territoriale, dopo aver affermato, in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità, che la circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura oggettiva, sicché si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., ha osservato, in maniera non manifestamente illogica, che l'odierno ricorrente non poteva non avere una chiara percezione del quantitativo di stupefacente che veniva trasportato giacché la merce era custodita in cartoni di capienza idonea contenere a contenere 30 kg ciascuno di hashish e che, anche laddove lo stupefacente fosse stato di scarsa qualità, circostanza non dedotta, avrebbe comunque superato abbondantemente i 2 kg oltre quali, per costante giurisprudenza di legittimità, viene riconosciuta l'esistenza della circostanza aggravante contestata. (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, dep. 2012, Biondi, Rv. 253150). Ma soprattutto ha messo in evidenza che nei casi in cui era stato possibile effettuare un riscontro, sequestrando lo stupefacente, il principio attivo non era mai risultato irrilevante. 1.6. Anche il motivo, riferito al mancato riconoscimento dell'aggravante della collaborazione di cui all'articolo 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 è da considerare aspecifico e pertanto inammissibile La Corte territoriale, infatti, si è pronunciata sulla medesima doglianza e, con ragionamento logico ed esaustivo, non censurabile in Questa sede (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 28038501), ha osservato che le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di convalida si sono limitate a confermare la ricostruzione dei singoli episodi criminosi contestati con l'aggiunta di qualche dettaglio già noto a chi aveva condotto le indagini, precisando che il contributo offerto dall'imputato ha comunque ottenuto il riconoscimento da parte del giudice di primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con sensibile riduzione della pena base. 1.7. Anche il motivo relativo alla dedotta incoerenza tra l'avvenuta concessione delle circostanze generiche, sulla base del comportamento collaborativo dell'imputato e la denegata applicazione dell'aggravante speciale è privo di pregio. In proposito va ricordato che secondo il condivisibile orientamento di Questa Corte le attenuanti della collaborazione di cui agli articoli 73, comma settimo, e 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 si pongono come attenuanti speciali rispetto a quella di cui all'articolo 62, numero 6, cod. peri., per cui quest'ultima non può trovare applicazione qualora sia fondata sulla condotta collaborativa che, nella configurazione delle attenuanti speciali, ha una portata più ampia. Ne deriva che, una volta escluse le attenuanti speciali, non può essere riconosciuta la più restrittiva attenuante generale. Da ciò logicamente consegue che il rapporto tra le due attenuanti va ricostruito in termini di alternatività, in ragione della quale solo laddove non sussistano i presupposti dell'attenuante speciale è possibile, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, riconoscere l'attenuante generale. Va evidenziato però che nel caso di specie la Corte non ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., ma le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis, cod. pen., non incompatibili con l'attenuante speciale in materia di stupefacenti. Pertanto, nessuna censura può essere mossa all'operato della Corte territoriale in ordine a tale specifico aspetto. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso proposto dal ricorrente è aspecifico riproponendo le medesime censure già esaminate dai giudici d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. 2.1.Relativamente alla breve durata dei rapporti tenuti dal ricorrente con Jaber, la Corte territoriale con motivazione esaustiva e coerente l'ha ritenuta ininfluente, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla Corte di legittimità secondo i quali "in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Cappello, Rv. 278440 - 02). 2.2. Quanto alla specifica contestazione dei numerosi elementi posti dalla Corte territoriale a fondamento della sussistenza oggettiva e dell'esistenza del "pactum sceleris" il ricorrente si è limitato a proporre una diversa lettura del compendio probatorio inammissibile in sede di legittimità prospettando motivi aspecifici rispetto ai quali si richiama quanto già evidenziato al punto 1.1. 2.3. Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente la Corte ha coerentemente desunto la sua appartenenza alla associazione anche dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del medesimo arco temporale e plurisoggettivo, ha commesso più di venti reati fine. 2.4. Inammissibile è anche la doglianza relativa alla interpretazione data dalla Corte territoriale alla confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] volta a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio. Con argomentazioni immuni dalle censure rilevabili in questa sede, nella decisione impugnata si evidenzia che le dichiarazioni erano idonee a far desumere con chiarezza la consapevolezza in capo al ricorrente di operare per una associazione. A tale fine si ricorda che [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svolto in riferimento al capo 9) aveva affermato, riferendosi a Jaber, che "Zaccaria era il suo fornitore, anzi da quello che ho capito da Jaber loro due erano proprio in società per questa attività" e che si riferiva ad uno dei cessionari che era solito rifornirsi dall'associazione appellandolo quale "cliente abituale", usando espressione evocativa della circostanza di uno stabile mercato di riferimento ben radicato sul territorio. La Corte ha anche osservato che lo spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA] era desumibile anche dalla sua partecipazione alla associazione albanese dedita al traffico di cocaina (cfr. capo d'imputazione n. 59). 2.4. Nell'iter argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata, in relazione allo specifico capo di imputazione, si evidenzia, inoltre, in maniera scevra dai vizi denunciati, la ragione per la quale la condotta dell'odierno ricorrente è inquadrabile nel reato associativo piuttosto che la fattispecie concorsuale. Si ribadisce che in tal senso depongono i continui contratti tra i sodali, i frequenti viaggi per il trasporto dello stupefacente, le stabili basi logistiche per il deposito i mezzi anche finanziari di notevole importo messi a disposizione per portare il compimento il traffico l'evidente forma organizzata secondo modalità ripetitive e illecito operare dei soggetti e la loro costante in costante incondizionata disponibilità per la gestione degli affari illeciti del gruppo.[OSCURATO:PERSONA] 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo in cui ci si duole della mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto per i reati contestati ai capi 8), e 45), è inammissibile. A pag. 67 del provvedimento impugnato la Corte d'appello dà puntualmente conto delle ragioni poste alla base della dosimetria della pena relativa al reato satellite divenuto, a seguito dell'assoluzione per il reato associativo, reato base. In proposito i giudici evidenziano: "la pena in concreto irrogata deve essere rideterminata per effetto dell'assoluzione dal più grave reato associativo. Degli ulteriori reati risulta più grave il reato il reato ascritto al capo 8) concernente 20 chili di hashish; congrua per tale delitto m una pena superiore al valore medio edittale, in ragione non solo dell'elevato quantitativo, ma anche dell'altrettanto elevata capacità criminale dell'imputato di cui si è detto, in contatto con figure apicali del narcotraffico, coinvolto nella gestione della droga sì da maturare un debito molto elevato", così fornendo adeguata e congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento di una pena superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 4.11 ricorso è inammissibile in quanto volto a riproporre una diversa lettura delle emergenze processuali preclusa in Questa sede. La Corte d'appello con un'articolata e coerente motivazione illustra le ragioni per le quali lo stupefacente oggetto delle condotte contestate è da ritenersi cocaina e non hashish. Evidenzia che dall'interrogatorio del 27 febbraio 2018, reso da [OSCURATO:PERSONA], era emerso che le tipologie di hashish erano contrassegnate da un numero, riferito al quantitativo, e da una specifica lettera, mentre la cocaina era contrassegnata solo da un numero. Era altresì emerso che le consegne di hashish erano effettuate solo per quantitativi non inferiori ai 100 grammi. Tutte circostanze confermate dai riscontri costituiti da altri episodi criminosi in cui la consegna avveniva esattamente con le modalità indicate. Alla luce di questi elementi, i giudici d'appello hanno desunto che le condotte di cui ai reati contestati al ricorrente avessero ad oggetto cocaina, sia perché il quantitativo trasportato era inferiore alle abituali consegne di hashish, sia perché nelle conversazioni intercettate, gli interlocutori si erano riferiti alla sostanza da consegnare utilizzando un codice esclusivamente numerico.)k [OSCURATO:PERSONA] 5.11 primo motivo è inammissibile in quanto ripropone la medesima doglianza formulata in appello e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria. 5.1. Sul punto la Corte territoriale, con ragionamento immune da censure logiche, ha ribadito la sequenza dei fatti che ha consentito di individuare nel ricorrente l'utilizzatore dell'utenza citata. Dopo aver descritto l'episodio di cui al capo d'imputazione, culminato nell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno evidenziato che l'utenza telefonica *200 è stata indicata dal ricorrente in sede di denuncia di smarrimento pochi mesi prima del fatto in contestazione; che durante la redazione degli atti di polizia giudiziaria inerenti l'arresto dei sunnominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima riceveva chiamate dalla utenza *200 che ella aveva memorizzato con il nome "Hicham"; che nell'auto utilizzata dai due corrieri è stato ritrovato un documento riferito al ricorrente. La Corte evidenzia altresì l'esistenza di messaggi captati prima della consegna da parte dei corrieri a Jaber e tra il ricorrente e Jaber: "ci vediamo lì alle 14.45" dai quali, in maniera immune da vizi logici, è stato dedotto il coinvolgimento del ricorrente nella consegna illecita, posto che evidentemente il messaggio lasciava intendere che Hicham fosse mandante e complice dei due corrieri inviati all'incontro con Jaber, ancorché non presente fisicamente sul posto, avendo egli coordinato la trattativa sin dall'inizio con quest'ultimo. 5.2. Anche il secondo motivo è inammissibile: esso ripropone la medesima doglianza affrontata in sede d'appello con ragionamento immune ed esente dai vizi denunciati (cfr pag. 74). In particolare la Corte d'appello evidenzia che nel caso di specie: «il primo giudice sia nella parte motiva che nel dispositivo ha indicato come pena finale quella di anni tre di reclusione ed euro seimila di multa con ciò manifestando la volontà di pervenire a detta sanzione perché evidentemente ritenuta proporzionata al reato punitivo; detta determinazione è riscontrata dalla pena interdittiva comminata, la quale, ai sensi dell'articolo 29, non sarebbe stata compatibile con una pena detentiva inferiore. Ciò porta a concludere che l'errore sia consistito nell'esplicitazione del calcolo della pena detentiva e non già nel risultato finale, in particolare nell'indicazione della pena base espressamente individuata al di sopra del minimo edittale da intendersi nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione (anziché anni quattro) e in tal senso si provvede alla correzione, la cui riduzione di un terzo, porta il risultato voluto di anni tre di reclusione».Il gruppo albanese [OSCURATO:PERSONA] Ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.11 primo motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto ripropone le medesime argomentazioni contenute nell'atto di appello sulle quali la Corte territoriale ha esaustivamente motivato con ragionamento immune dalle censure denunciate. La Corte territoriale ha infatti ritenuto la doglianza difensiva infondata sotto un duplice profilo (cfr. pag. 128). Sotto il profilo procedurale si ribadisce che ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen., sono prove utilizzabili ai fini della decisione del giudizio abbreviato quelle assunte in udienza e tra queste devono ricomprendersi anche le dichiarazioni scritte provenienti dagli imputati. Trattandosi, quindi, di dichiarazioni unilaterali correttamente acquisite in giudizio ex articolo 237 cod. proc. pen., le stesse sono pienamente utilizzabili senza limiti, salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità anche in assenza degli avvisi di quell'articolo 63 e 64 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha fatto quindi buon governo dei principi enunciati da questa Corte ai quali si intende dare continuità. (Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Pc e Rausse, Rv. 25557101; Sez. 6, n. 37601 del 13/07/2018, Tudisca, Rv. 27368401). La soluzione interpretativa adottata dai giudici d'appello appare corretta in diritto. Non pertinente al caso di specie appare, infatti, la prospettazione difensiva tesa a riferire l'applicabilità del citato art. 237 solo ai casi di giudizio ordinario. Nello specifico, infatti, la "documentazione" è costituita da scritti provenienti dagli imputati medesimi, ritenuti correttamente dalla Corte d'appello assimilabili alle dichiarazioni spontanee da loro rilasciabili in qualsiasi momento pima dell'inizio della discussione ai sensi dell'art. 494, cod. proc. pen. Quanto alla valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte nell'affermare che le stesse tendono a sminuire il ruolo dei partecipi e ad escludere l'esistenza di una associazione e che denotano comunque l'autorevolezza del ricorrente all'interno della stessa, ha fornito una chiave di lettura non manifestamente illogica e non contradditoria il cui merito, pertanto, non è censurabile in questa sede. Sotto il profilo del merito la Corte, con ragionamento coerente e immune da vizi logici, evidenzia che le dichiarazioni non incidono sull'articolato e complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività.A Ad avviso dei giudici d'appello costituiscono un già esaustivo quadro probatorio a supporto dell'esistenza dell'associazione contestata: l'esistenza di un gruppo stabile organizzato nel quale ognuno presta costantemente il proprio contributo assicurando una incondizionata disponibilità alla gestione degli affari illeciti del gruppo nella piena e condivisa consapevolezza e volontà di compiere un numero indeterminato di reati di compravendita di stupefacenti nell'ambito di una struttura organizzata e destinata a perdurare nel tempo e le dichiarazioni rese da Dema nell'udienza del 22 gennaio 2019 e alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ed Ermal nell'udienza del 28 Marzo 2019 in cui ciascuno afferma di aver svolto un ruolo nei traffici di stupefacente, 6.1. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni scritte rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per le medesime ragioni esposte nel motivo che precede, cui si fa rinvio, essendo stata negata anche ad esse dalla Corte d'appello, con motivazione immune da vizi di legittimità, il carattere di esclusiva decisività. 6.2. Anche il motivo di ricorso volto a contestare la sussistenza degli elementi soggettivi dell'associazione si rivela inammissibile, in quanto volto a confutare in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità e a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie. La doglianza proposta dal ricorrente è sovrapponibile a quelle proposte dagli altri partecipi all'associazione che, pertanto, possono in parte essere congiuntamene esaminate in questa sede. Sui punti oggetto di doglianza la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato deducendo l'esistenza del pactum sceleris dalla disamina del compendo probatorio riscontrato e dalle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale mette in evidenza la pronta disponibilità dei tre soggetti a rispondere alle richieste del [OSCURATO:PERSONA], senza conoscere bene i dettagli delle singole operazioni da compiere, l'esistenza di modalità d'azione perfettamente coordinate, come emerge dalla mancanza di esplicite spiegazioni in ordine alle attività da compiere di volta in volta. Essi, inoltre, erano ben consapevoli di agire in gruppo come dimostrano i contatti rilevati tra loro. Il coinvolgimento del Dema deriva dal rinvenimento presso la sua abitazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, dai contatti telefonici e dalla messaggistica intercorsa tra lo stesso e Ylli e [OSCURATO:PERSONA], volta a concordare la consegna dello stupefacente da smerciare agli acquirenti tramite un linguaggio criptico a lui immediatamente intellegibile con il quale venivano concordate quantità e tipologie di stupefacente da prelevare o consegnare.Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] viene logicamente dedotto dalla Corte territoriale dalla metodicità della sua messa a disposizione del gruppo, dalle numerose consegne da lui effettuate, dalla pronta esecuzione delle direttive impartitegli dal Ylli, dalla sua idoneità a negoziare con capi di altre associazioni e dalla conoscenza da lui manifestata del "listino" prezzi della vendita di sostanza stupefacente. La Corte, evidenzia inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] era conoscenza degli strumenti in uso al sodalizio e della necessità dello stesso, attesa la rilevanza dei traffici svolti di strumenti idonei a preservare l'attività comune da incursioni investigative, essendo stati rinvenuti in suo possesso un blackberry ed un rilevatore di microspie. Infine, egli era perfettamente a conoscenza dello svolgimento dei traffici illeciti anche in Olanda cui apportava, insieme al cugino [OSCURATO:PERSONA], un concreto contributo, come emerso dalle captazioni ambientali riferite alla preparazione della vettura che sarebbe stata utilizzata dal Quemalli in un viaggio a ciò finalizzato, anche se non concretamente portato a termine. Quanto alla lamentata sovrapposizione tra il nucleo familiare e l'associazione, che ad avviso del ricorrente avrebbe escluso l'esistenza di quest'ultima, la Corte territoriale ha già fornito adeguata motivazione immune da vii di logicità affermando, in linea con il consolidato principio giurisprudenziale cui si intende dare continuità, che la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso. (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 - dep. 25/11/2014, lussi e altri, Rv. 261426; conforme Cassazione Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011 - dep. 04/10/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 250773) 6.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché, nel contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie associativa è volto a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie non consentita in questa sede. La Corte territoriale con ragionamento immune da fratture logiche ha desunto l'esistenza del contesto associativo dai seguenti elementi: dall'interpretazione data alle conversazioni intercettate, dall'utilizzazione di varie utenze cellulari da parte dei diversi componenti della famiglia Seferi, dall'uso promiscuo di autovetture da parte dei membri della famiglia, dalla disponibilità di una abitazione in Olanda, dall'entità dei guadagni asseritamente derivanti dall'associazione. Il ricorso proposto dall'avv. D'Errico è parimenti inammissibile. Si richiamano le argomentazioni svolte nei punti 6. e 6.2.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in proposito si richiama quanto esposto nei punti 6., 6.3, 6.4. [OSCURATO:PERSONA] 7.11 primo, motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità, costituendo la riproposizione delle doglianze già proposte in sede di appello sulle quali la Corte territoriale si è pronunciata con ragionamento immune dai vizi lamentati. In relazione ai suddetti motivi si fa rinvio a quanto già osservato ai punti 6.3. e 6.4 che si intendono qui integralmente richiamati. 7.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al disposto aumento per la continuazione, è inammissibile. Il ricorrente assume l'erroneità dell'aumento poiché effettuato sulla base di una pena edittale non corrispondente a quella effettivamente irrogata. Sul punto va osservato che dal tenore della motivazione emerge che l'aumento disposto in sede di continuazione è stato determinato nel quantum tenendo conto della varietà, qualità e quantità di stupefacente detenuto e soprattutto della intrinseca gravità del fatto di reato su cui ha inciso in misura determinate la contestazione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. del 1990. Che tale, e non la pena base, sia il parametro di riferimento, lo si evince con chiarezza dalla giustificazione data dai giudici d'appello in ordine al differente aumento per la continuazione stabilito per il [OSCURATO:PERSONA], cui pure erano stati contestati i medesimi episodi criminosi di cui ai capi 73) e 74). Le considerazioni che precedono consentono di ritenere inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, invero quasi sovrapponibile al secondo, posto che l'aumento di 3 anni per reato è stato commisurato a causa della gravità del fatto e non in esclusiva funzione della pena base inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 8.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo in cui ci si duole della mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto per i reati contestati ai capi 8), 45) 46), è inammissibile. A pag. 67 del provvedimento impugnato la Corte d'appello dà puntualmente conto delle ragioni poste alla base della gradazione del reato satellite divenuto, a seguito dell'assoluzione per il reato associativo, reato base. In proposito i giudici evidenziano: «la pena in concreto irrogata deve essere rideterminata per effetto dell'assoluzione dal più grave reato associativo. Degli 22 A, ulteriori reati risulta più grave il reato il reato ascritto al capo 8) concernente 20 chili di hashish; congrua per tale delitto una pena superiore al valore medio edittale, in ragione non solo dell'elevato quantitativo, ma anche dell'altrettanto elevata capacità criminale dell'imputato di cui si è detto, in contatto con figure apicali del narcotraffico, coinvolto nella gestione della droga sì da maturare un debito molto elevato», così fornendo adeguata e congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento di una pena superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso è inammissibile. La censura risolvendosi nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata in appello e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorre nel vizio di aspecificità. Sul punto la Corte territoriale, con ragionamento immune da censure logiche ha ribadito la sequenza dei fatti che hanno consentito di individuare nel ricorrente l'utilizzatore dell'utenza citata. Ha evidenziato la contestualità temporale tra la telefonata captata intercorsa tra il soggetto che si è qualificato come "il figlio del grande" ([OSCURATO:PERSONA]) e l'ignoto interlocutore finalizzata a stabilire un appuntamento per la consegna della droga e il successivo incontro avvenuto in aeroporto, immortalato nei fotogrammi delle telecamere di sicurezza raffiguranti il [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente. La Corte, con passaggio non manifestamente illogico e coerente, evidenzia che l'incontro descritto è stato il solo svoltosi dopo la telefonata captata, circostanza che esclude ogni possibilità di una ricostruzione alternativa della sequenza temporale descritta valutata nel suo complesso. Ha poi messo in luce che nelle conversazioni captate il giorno dopo la consegna stessa utenza, si fanno commenti evidentemente riferiti alla qualità della merce ricevuta. Può dunque richiamarsi sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. ex multis Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Aspetti, questi ultimi, del tutto assenti nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] 10. Il motivo di ricorso proposto non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 de117/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunc