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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14324/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 26/02/2020 del Tribunale di Bergamo, emessa all'esito di processo celebrato con il rito abbreviato, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendogli i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione e, infine, ordinandone l'espulsione dal territorio nazionale, ove non fosse medio tempore intervenuto diverso titolo legittimante in tal senso.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, nell'autunno del 2016, poteva circolare in territorio italiano, quale legittimo possessore di un permesso di soggiorno rilasciatogli dal Belgio e illegittimamente ritiratogli dalla Questura di Bergamo in data 08/03/2016; il relativo provvedimento di espulsione veniva convalidato dal Giudice di pace e, avverso tale decisione, veniva proposta impugnazione in cassazione.

Essendosi però ritrovato il [OSCURATO:PERSONA], a questo punto, privo di valido titolo di permanenza, la Prefettura di Brescia ne decretava l'espulsione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tale provvedimento veniva eseguito, mediante accompagnamento alla frontiera.

La Corte di cassazione, però, ha in seguito annullato il sopra detto provvedimento di convalida del Giudice di pace; quest'ultimo, in sede di rinvio, ha disposto l'annullamento del decreto prefettizio del 08/03/2016. [OSCURATO:PERSONA] penale avrebbe dovuto, quindi, disapplicare il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 13, comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998, nonché 51 e 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non era irregolarmente presente in territorio nazionale, essendo titolare di un permesso di soggiorno belga, ingiustamente ritiratogli dalla Prefettura di Bergamo in data 08/03/2016.

Il fatto, inoltre, era scriminato ex art. 51 cod. pen., soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente aveva la convinzione di agire in maniera pienamente legittima.

Si sarebbe dovuto tenere conto, infine, della possibilità di ritenere esclusa la punibilità, a norma dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Le doglianze in punto di responsabilità dell'imputato sono meramente reiterative, rispetto a quelle già formulate in sede di gravame, alle quali la Corte territoriale ha adeguatamente risposto.

L'impugnazione, inoltre, non si confronta con le ragioni sottese al provvedimento della Corte territoriale, insistendo su un inesistente travisamento dei fatti.

Del tutto adeguata, infine, appare la motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Integrando brevemente la base descrittiva sintetizzata in pare narrativa, deve precisarsi - sotto il profilo storico e oggettivo - come il cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] sia stato destinatario, in diverse occasioni e in base a differenti presupposti, di due distinti decreti prefettizi di espulsione.

Vi è, in primo luogo, il decreto del Prefetto di Bergamo del 08/03/2016; trattasi di provvedimento che trae origine dal fatto che il soggetto non avesse tempestivamente denunciato la propria presenza in Italia, ossia in paese diverso rispetto a quello che gli aveva rilasciato la carta di soggiorno comunitaria della quale era titolare (ossia, il Belgio).

Il 14/11/2016, invece il prefetto di Brescia ha decretato l'espulsione dell'odierno ricorrente, sul presupposto dell'inesistenza di titolo atto a legittimarne la permanenza in Italia (quest'ultimo è il provvedimento riportato in imputazione).

3. Il primo motivo è tutto versato in ratto, oltre ad essere assertivo e reiterativo; in ragione di tali caratteristiche, l'impugnazione proposta non riesce minimamente a scalfire la logica e articolata motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata.

3.1. Sostiene la difesa, dunque, che l'errore commesso dal Prefetto di Bergamo si annidi non solo nella decisione di procedere all'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] (come poi riconosciuto dalla Corte di cassazione, che ha annullato il provvedimento di convalida del Giudice di pace), ma anche nell'operare il ritiro del suddetto permesso belga.

A seguito di tali scelte, il ricorrente non sarebbe stato nelle condizioni di ottenere il rinnovo di tale permesso di soggiorno e, pertanto, si sarebbe trovato privo di titolo legittimante ia permanenza, venendo, infine, espulso del Prefetto di Brescia il 14/11/2016.3.2.

La Corte territoriale, però, si diffonde ampiamente nella spiegazione circa la natura del tutto differente dei due provvedimenti succitati; i Giudici di secondo grado chiariscono anche come, a tutto voler concedere, è ben difficile che [OSCURATO:PERSONA] - pur se non fosse intervenuto il primo provvedimento di Bergamo - potesse ambire al rinnovo del permesso carta belga (rilasciata sulla base di una serie di presupposti fallaci).

Estremamente rilevante, sul punto, è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il dato pacifico è che esistesse un decreto del Prefetto di Brescia del novembre 2016,, mai impugnato, che aveva espulso [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva imposto il divieto di rientro in Italia per 5 anni; altrettanto pacifico è che l'imputato non abbia ottemperato a tale divieto ed abbia fatto illegalmente rientro in territorio nazionale (pag. 8 della sentenza impugnata).

3.3. [OSCURATO:PERSONA] - in punto di disapplicazione del decreto prefettizio di espulsione, con riferimento al delitto in esame - non vede ragioni per discostarsi dai principi di diritto cristallizzati in espresso da Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752, a mente della quale: «In tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento» (nella parte motiva di tale pronuncia può leggersi quanto segue: "Il tema della disapplicazione del provvedimento di espulsione in ragione della sua illegittimità è stato già affrontato con riferimento al diverso reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter d.l.vo 286 del 1998.

Anche recentemente, questa Corte ha affermato che, per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo costituente il presupposto del reato (Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131; Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211).

Si osservava che la fattispecie incriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore ha natura di reato omissivo proprio.

Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine è chiamato a dare esecuzione.

Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, assumendo la veste di presupposti positivi della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta, inseriti nella fattispecie incriminatrice, e tali da condizionarne la tipicità.

Rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5-bis deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'ordine del Questore ex art. 14, comma 5-bis e, dunque, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all'Autorità di polizia.

Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all'esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validità del secondo si riflette su quella del primo.

L'attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dall'art. 14, comma 5- ter, si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimità dell'ordine e, pertanto sulla tipicità del reato.

L'intima correlazione esistente tra ordine di allontanamento e decreto prefettizio di espulsione quali presupposti del reato di inosservanza e la sindacabilità in via incidentale, da parte del giudice penale, del provvedimento amministrativo illegittimo, la cui inosservanza costituisca reato (Sez.

Un., 28 febbraio 2008, n. 19601), comportano che in tutti i casi in cui l'ordine di allontanamento emesso dal Questore trovi la sua ragione di essere in un decreto prefettizio di espulsione non rispondente ai requisiti di legittimità introdotti dalla nuova normativa, il giudice penale ben può disapplicare il provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato, che risulti illegittimo.

La sentenza delle Sezioni Unite, Niccoli (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398), incidentalmente osservava che "quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge. (...).

Se si tratta di un provvedimento amministrativo, esso può essere incidentalmente sindacato dal giudice penale, in quanto illegittimo, come quando è la sua inosservanza a costituire reato, come si è più volte affermato in giurisprudenza, ad esempio, con riferimento alla fattispecie dell'art. 650 cod. pen., in tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene, o a quella dell'art. 14 comma 5-ter d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in tema di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, esclusa ogni rivalutazione dei presupposti di fatto assunti a base del provvedimento, i quali, beninteso, devono essere correttamente individuati nel provvedimento amministrativo. (...)".

La possibilità di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo e la conseguente insussistenza del reato che punisce la relativa inottemperanza è stata ripetutamente affermata da questa Corte (recentemente, per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., Sez. i , n. 54841 del 17/01/2018, Sciara, Rv. 274555; per il reato di cui all'art. 14, comma 10, d.

Igs n. 81 del 2008 di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro, Sez. 3, n. 27534 del 10/04/2019, Gheorghe, Rv. 276232).

Tuttavia, la possibilità di disapplicazione può essere esercitata entro determinati limiti, non potendosi ipotizzare un'ingerenza generale del giudice penale sull'attività amministrativa.

La struttura dell'art. 13, comma 13 d.

Igs. 286 del 1998 è senza dubbio differente rispetto alle norme fin qui menzionate.

In effetti, la fattispecie penale non è configurata come punizione dell'inosservanza del provvedimento amministrativo, così come per la contravvenzione di cui all'art.650 cod. pen. ("Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità ...") o per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter d.Igs. 286 del 1998 ("La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 bis è punita ..."), in cui - per usare le parole delle Sezioni Unite, Niccoli - l'atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale; la condotta punita è quella di reingresso nel territorio nazionale ("Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno") e, quindi, non vi è inottemperanza al provvedimento di espulsione: al contrario, presupposto del reato è l'avvenuta ottemperanza al provvedimento di espulsione, che può essere sia coattiva (accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, art. 13, comma 4 d.

Igs. 286 del 1998), sia volontaria (comma 5).

Ad essere trasgredito, quindi, è il divieto di reingresso che sorge nel momento in cui lo straniero lascia il territorio nazionale: il nuovo ingresso in Italia è sanzionato penalmente se viene compiuto senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenuto la speciale autorizzazione dal Ministero dell'Interno ovvero se il divieto è stato revocato nell'ipotesi prevista dal comma 14.

Alia luce di questa diversa configurazione del reato, appare convincente quanto osservato dalla sentenza Sez. 1, n. 15806/2013 del 6/2/2013, Alpi, non mass., secondo cui la disapplicazione "comporterebbe una non consentita invalidazione a posteriori del provvedimento amministrativo di espulsione a suo tempo legittimamente adottato che, oltre a non costituire elemento strutturale della fattispecie penale di cui all'art. 13, comma 13, ha esaurito i suoi effetti con l'avvenuta espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato"; pertanto, ciò che rileva, osservava quella pronuncia, è che "l'imputato era ben consapevole dell'esistenza del decreto di espulsione e della necessità di una specifica autorizzazione per il rientro in Italia, autorizzazione cihe non ha chiesto, in vigenza di un decreto di espulsione non dichiarato illegittimo".

Appare meno convincente, invece, la applicazione del principio della disapplicabilità del provvedimento amministrativo di espulsione anche con riferimento al delitto di cui all'art. 13, comma 13 d.

Igs. 286 del 1998, affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 28849 del 11/06/2009, Makdad, Rv. 244296, sia pure soltanto per il caso in cui "la causa dell'illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità" (pagg. 2-5, Sez. 1, Rv. 283752).

3.4. Discende da tale impostazione concettuale la infondatezza del motivo di ricorso, in quanto il tema della illegittimità del decreto di espulsione del 14/11/2016 (che, comunque, non risulta nemmeno impugnato) risulta sostanzialmente irrilevante, rispetto al più ampio profilo della sussistenza dell'ipotizzato modello legale.

A mezzo di tale doglíanza, inoltre, la difesa chiede al giudice di sindacare direttamente sia il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia la successiva convalida emessa in sede giurisdizionale.

Ma il giudice penale - come sopra ampiamente chiarito - non può sindacare, nell'ipotesi in oggetto, il provvedimento amministrativo (mai impugnato); è poi da escludere in radice ogni possibilità di sindacato in merito al provvedimento giudiziale, come affermato dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite, Niccoli.

In realtà, il motivo di ricorso non solo è infondato, ma elude la contestazione mossa al ricorrente: la condotta punita, infatti, è quella integrata dall'illecito rientro in territorio dello Stato.

4. Il secondo motivo si muove su una pluralità di direttrici argomentative.

Si sostiene, anzitutto, l'errata applicazione deWart. 13 T.U. imm.

Questa censura deve essere disattesa, mutuando pedissequamente le ragioni poste a fondamento del rigetto della prima doglianza, alle quali viene fatto, pertanto, integrale rinvio.

4.1. Assume poi la difesa trattarsi di fatto scriminato ex art. 51 cod. pen., atteso che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato convinto di esercitare un diritto, ignorando il decreto di espulsione e tornando in Italia.

Trattasi di una censura manifestamente infondata.

Basti ricordare che l'espulsione disposta dal Prefetto di Brescia non venne mai impugnata, per cui il ricorrente era ben conscio - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - di violare un divieto di rientro al momento valido ed efficace, facendo illegalmente ritorno in territorio nazionale.

La erronea supposizione in ordine alla illegittimità del decreto di espulsione - anche a voler reputare sussistente tale convincimento, in capo all'imputato - risulterebbe comunque irrilevante; essa potrebbe infatti integrare, al più, una ignoranza inescusabile della legge, sulla quale non può ovviamente fondarsi l'applicazione della invocata scriminante.

4.2. Si duole la difesa, infine, della mancata applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis cod. pen..

Contrariamente alla tesi difensiva, però, la Corte di appello adotta un apparato motivazionale ampio, coerente e puntuale (può farsi rinvio, sul punto, a quanto riportato alle pagine n. 8 e n. 9 della sentenza avversata, laddove è spiegato essersi trattato di condotta non certo occasionale, bensì finalizzata ad una stabile permanenza in Italia; "di impalpabile consistenza", poi, è stato ritenuto il rilievo difensivo circa la pretesa scarsa lesività della condotta).

A fronte di tale ineccepibile argomentare giuridico, il ricorso si risolve nella sola rivisitazione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la sentenza del Tribunale dovrebbe essere riformata, attraverso l'emissione di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen.

Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, però, la difesa non va oltre la semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, affermando assertivamente la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, ai fini in vista dell'applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 26/02/2020 del Tribunale di Bergamo, emessa all'esito di processo celebrato con il rito abbreviato, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendogli i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione e, infine, ordinandone l'espulsione dal territorio nazionale, ove non fosse medio tempore intervenuto diverso titolo legittimante in tal senso. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, nell'autunno del 2016, poteva circolare in territorio italiano, quale legittimo possessore di un permesso di soggiorno rilasciatogli dal Belgio e illegittimamente ritiratogli dalla Questura di Bergamo in data 08/03/2016; il relativo provvedimento di espulsione veniva convalidato dal Giudice di pace e, avverso tale decisione, veniva proposta impugnazione in cassazione. Essendosi però ritrovato il [OSCURATO:PERSONA], a questo punto, privo di valido titolo di permanenza, la Prefettura di Brescia ne decretava l'espulsione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tale provvedimento veniva eseguito, mediante accompagnamento alla frontiera. La Corte di cassazione, però, ha in seguito annullato il sopra detto provvedimento di convalida del Giudice di pace; quest'ultimo, in sede di rinvio, ha disposto l'annullamento del decreto prefettizio del 08/03/2016. [OSCURATO:PERSONA] penale avrebbe dovuto, quindi, disapplicare il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 13, comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998, nonché 51 e 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non era irregolarmente presente in territorio nazionale, essendo titolare di un permesso di soggiorno belga, ingiustamente ritiratogli dalla Prefettura di Bergamo in data 08/03/2016. Il fatto, inoltre, era scriminato ex art. 51 cod. pen., soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente aveva la convinzione di agire in maniera pienamente legittima. Si sarebbe dovuto tenere conto, infine, della possibilità di ritenere esclusa la punibilità, a norma dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Le doglianze in punto di responsabilità dell'imputato sono meramente reiterative, rispetto a quelle già formulate in sede di gravame, alle quali la Corte territoriale ha adeguatamente risposto. L'impugnazione, inoltre, non si confronta con le ragioni sottese al provvedimento della Corte territoriale, insistendo su un inesistente travisamento dei fatti. Del tutto adeguata, infine, appare la motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Integrando brevemente la base descrittiva sintetizzata in pare narrativa, deve precisarsi - sotto il profilo storico e oggettivo - come il cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] sia stato destinatario, in diverse occasioni e in base a differenti presupposti, di due distinti decreti prefettizi di espulsione. Vi è, in primo luogo, il decreto del Prefetto di Bergamo del 08/03/2016; trattasi di provvedimento che trae origine dal fatto che il soggetto non avesse tempestivamente denunciato la propria presenza in Italia, ossia in paese diverso rispetto a quello che gli aveva rilasciato la carta di soggiorno comunitaria della quale era titolare (ossia, il Belgio). Il 14/11/2016, invece il prefetto di Brescia ha decretato l'espulsione dell'odierno ricorrente, sul presupposto dell'inesistenza di titolo atto a legittimarne la permanenza in Italia (quest'ultimo è il provvedimento riportato in imputazione). 3. Il primo motivo è tutto versato in ratto, oltre ad essere assertivo e reiterativo; in ragione di tali caratteristiche, l'impugnazione proposta non riesce minimamente a scalfire la logica e articolata motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata. 3.1. Sostiene la difesa, dunque, che l'errore commesso dal Prefetto di Bergamo si annidi non solo nella decisione di procedere all'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] (come poi riconosciuto dalla Corte di cassazione, che ha annullato il provvedimento di convalida del Giudice di pace), ma anche nell'operare il ritiro del suddetto permesso belga. A seguito di tali scelte, il ricorrente non sarebbe stato nelle condizioni di ottenere il rinnovo di tale permesso di soggiorno e, pertanto, si sarebbe trovato privo di titolo legittimante ia permanenza, venendo, infine, espulso del Prefetto di Brescia il 14/11/2016.3.2. La Corte territoriale, però, si diffonde ampiamente nella spiegazione circa la natura del tutto differente dei due provvedimenti succitati; i Giudici di secondo grado chiariscono anche come, a tutto voler concedere, è ben difficile che [OSCURATO:PERSONA] - pur se non fosse intervenuto il primo provvedimento di Bergamo - potesse ambire al rinnovo del permesso carta belga (rilasciata sulla base di una serie di presupposti fallaci). Estremamente rilevante, sul punto, è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il dato pacifico è che esistesse un decreto del Prefetto di Brescia del novembre 2016,, mai impugnato, che aveva espulso [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva imposto il divieto di rientro in Italia per 5 anni; altrettanto pacifico è che l'imputato non abbia ottemperato a tale divieto ed abbia fatto illegalmente rientro in territorio nazionale (pag. 8 della sentenza impugnata). 3.3. [OSCURATO:PERSONA] - in punto di disapplicazione del decreto prefettizio di espulsione, con riferimento al delitto in esame - non vede ragioni per discostarsi dai principi di diritto cristallizzati in espresso da Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752, a mente della quale: «In tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento» (nella parte motiva di tale pronuncia può leggersi quanto segue: "Il tema della disapplicazione del provvedimento di espulsione in ragione della sua illegittimità è stato già affrontato con riferimento al diverso reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter d.l.vo 286 del 1998. Anche recentemente, questa Corte ha affermato che, per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo costituente il presupposto del reato (Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131; Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211). Si osservava che la fattispecie incriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore ha natura di reato omissivo proprio. Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine è chiamato a dare esecuzione. Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, assumendo la veste di presupposti positivi della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta, inseriti nella fattispecie incriminatrice, e tali da condizionarne la tipicità. Rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5-bis deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'ordine del Questore ex art. 14, comma 5-bis e, dunque, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all'Autorità di polizia. Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all'esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validità del secondo si riflette su quella del primo. L'attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dall'art. 14, comma 5- ter, si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimità dell'ordine e, pertanto sulla tipicità del reato. L'intima correlazione esistente tra ordine di allontanamento e decreto prefettizio di espulsione quali presupposti del reato di inosservanza e la sindacabilità in via incidentale, da parte del giudice penale, del provvedimento amministrativo illegittimo, la cui inosservanza costituisca reato (Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601), comportano che in tutti i casi in cui l'ordine di allontanamento emesso dal Questore trovi la sua ragione di essere in un decreto prefettizio di espulsione non rispondente ai requisiti di legittimità introdotti dalla nuova normativa, il giudice penale ben può disapplicare il provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato, che risulti illegittimo. La sentenza delle Sezioni Unite, Niccoli (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398), incidentalmente osservava che "quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge. (...). Se si tratta di un provvedimento amministrativo, esso può essere incidentalmente sindacato dal giudice penale, in quanto illegittimo, come quando è la sua inosservanza a costituire reato, come si è più volte affermato in giurisprudenza, ad esempio, con riferimento alla fattispecie dell'art. 650 cod. pen., in tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene, o a quella dell'art. 14 comma 5-ter d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in tema di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, esclusa ogni rivalutazione dei presupposti di fatto assunti a base del provvedimento, i quali, beninteso, devono essere correttamente individuati nel provvedimento amministrativo. (...)". La possibilità di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo e la conseguente insussistenza del reato che punisce la relativa inottemperanza è stata ripetutamente affermata da questa Corte (recentemente, per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., Sez. i , n. 54841 del 17/01/2018, Sciara, Rv. 274555; per il reato di cui all'art. 14, comma 10, d. Igs n. 81 del 2008 di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro, Sez. 3, n. 27534 del 10/04/2019, Gheorghe, Rv. 276232). Tuttavia, la possibilità di disapplicazione può essere esercitata entro determinati limiti, non potendosi ipotizzare un'ingerenza generale del giudice penale sull'attività amministrativa. La struttura dell'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998 è senza dubbio differente rispetto alle norme fin qui menzionate. In effetti, la fattispecie penale non è configurata come punizione dell'inosservanza del provvedimento amministrativo, così come per la contravvenzione di cui all'art.650 cod. pen. ("Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità ...") o per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter d.Igs. 286 del 1998 ("La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 bis è punita ..."), in cui - per usare le parole delle Sezioni Unite, Niccoli - l'atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale; la condotta punita è quella di reingresso nel territorio nazionale ("Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno") e, quindi, non vi è inottemperanza al provvedimento di espulsione: al contrario, presupposto del reato è l'avvenuta ottemperanza al provvedimento di espulsione, che può essere sia coattiva (accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, art. 13, comma 4 d. Igs. 286 del 1998), sia volontaria (comma 5). Ad essere trasgredito, quindi, è il divieto di reingresso che sorge nel momento in cui lo straniero lascia il territorio nazionale: il nuovo ingresso in Italia è sanzionato penalmente se viene compiuto senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenuto la speciale autorizzazione dal Ministero dell'Interno ovvero se il divieto è stato revocato nell'ipotesi prevista dal comma 14. Alia luce di questa diversa configurazione del reato, appare convincente quanto osservato dalla sentenza Sez. 1, n. 15806/2013 del 6/2/2013, Alpi, non mass., secondo cui la disapplicazione "comporterebbe una non consentita invalidazione a posteriori del provvedimento amministrativo di espulsione a suo tempo legittimamente adottato che, oltre a non costituire elemento strutturale della fattispecie penale di cui all'art. 13, comma 13, ha esaurito i suoi effetti con l'avvenuta espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato"; pertanto, ciò che rileva, osservava quella pronuncia, è che "l'imputato era ben consapevole dell'esistenza del decreto di espulsione e della necessità di una specifica autorizzazione per il rientro in Italia, autorizzazione cihe non ha chiesto, in vigenza di un decreto di espulsione non dichiarato illegittimo". Appare meno convincente, invece, la applicazione del principio della disapplicabilità del provvedimento amministrativo di espulsione anche con riferimento al delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998, affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 28849 del 11/06/2009, Makdad, Rv. 244296, sia pure soltanto per il caso in cui "la causa dell'illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità" (pagg. 2-5, Sez. 1, Rv. 283752). 3.4. Discende da tale impostazione concettuale la infondatezza del motivo di ricorso, in quanto il tema della illegittimità del decreto di espulsione del 14/11/2016 (che, comunque, non risulta nemmeno impugnato) risulta sostanzialmente irrilevante, rispetto al più ampio profilo della sussistenza dell'ipotizzato modello legale. A mezzo di tale doglíanza, inoltre, la difesa chiede al giudice di sindacare direttamente sia il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia la successiva convalida emessa in sede giurisdizionale. Ma il giudice penale - come sopra ampiamente chiarito - non può sindacare, nell'ipotesi in oggetto, il provvedimento amministrativo (mai impugnato); è poi da escludere in radice ogni possibilità di sindacato in merito al provvedimento giudiziale, come affermato dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite, Niccoli. In realtà, il motivo di ricorso non solo è infondato, ma elude la contestazione mossa al ricorrente: la condotta punita, infatti, è quella integrata dall'illecito rientro in territorio dello Stato. 4. Il secondo motivo si muove su una pluralità di direttrici argomentative. Si sostiene, anzitutto, l'errata applicazione deWart. 13 T.U. imm. Questa censura deve essere disattesa, mutuando pedissequamente le ragioni poste a fondamento del rigetto della prima doglianza, alle quali viene fatto, pertanto, integrale rinvio. 4.1. Assume poi la difesa trattarsi di fatto scriminato ex art. 51 cod. pen., atteso che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato convinto di esercitare un diritto, ignorando il decreto di espulsione e tornando in Italia. Trattasi di una censura manifestamente infondata. Basti ricordare che l'espulsione disposta dal Prefetto di Brescia non venne mai impugnata, per cui il ricorrente era ben conscio - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - di violare un divieto di rientro al momento valido ed efficace, facendo illegalmente ritorno in territorio nazionale. La erronea supposizione in ordine alla illegittimità del decreto di espulsione - anche a voler reputare sussistente tale convincimento, in capo all'imputato - risulterebbe comunque irrilevante; essa potrebbe infatti integrare, al più, una ignoranza inescusabile della legge, sulla quale non può ovviamente fondarsi l'applicazione della invocata scriminante. 4.2. Si duole la difesa, infine, della mancata applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis cod. pen.. Contrariamente alla tesi difensiva, però, la Corte di appello adotta un apparato motivazionale ampio, coerente e puntuale (può farsi rinvio, sul punto, a quanto riportato alle pagine n. 8 e n. 9 della sentenza avversata, laddove è spiegato essersi trattato di condotta non certo occasionale, bensì finalizzata ad una stabile permanenza in Italia; "di impalpabile consistenza", poi, è stato ritenuto il rilievo difensivo circa la pretesa scarsa lesività della condotta). A fronte di tale ineccepibile argomentare giuridico, il ricorso si risolve nella sola rivisitazione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la sentenza del Tribunale dovrebbe essere riformata, attraverso l'emissione di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen. Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, però, la difesa non va oltre la semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, affermando assertivamente la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, ai fini in vista dell'applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex l
Sentenza Cassazione n. 14324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris