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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15301/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di MONTERIGGIONI; - intimato - avverso la sentenza n. 279/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento per ICI relativi all'anno d'imposta 2010; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio e compensava le spese, affermando, in merito alle spese, che ricorrono giusti ed eccezionali motivi (il rigetto del secondo motivo di appello consegue solo all'accoglimento dell'eccezione di giudicato) per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio in appello.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il comune di Monteriggioni non si costituiva.

Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere la motivazione relativa alla compensazione delle spese di lite meramente apparente.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 2 della legge n. 248 del 2006, 2233 cod. civ. 3 2 e 4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato la disciplina relativa alle tariffe forensi vigenti.

Ric. 2020 n. 28973 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- I motivi di impugnazione, che ruotano entrambi intorno alla doglianza circa la lamentata compensazione delle spese di lite pur essendo la parte contribuente risultante vincitrice nel giudizio di secondo grado, è fondata in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del Ric. 2020 n. 28973 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando, in merito alle spese, che ricorrono giusti ed eccezionali motivi (il rigetto del secondo motivo di appello consegue solo all'accoglimento dell'eccezione di giudicato) per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio in appello - ha erroneamente e apoditticamente ritenuto che la circostanza che il rigetto del secondo motivo di appello fosse conseguito solo all'accoglimento dell'eccezione di giudicato potesse costituire un valido motivo per la compensazione delle spese e ha conseguentemente trascurato che invece nel caso di specie non ricorrevano quelle gravi ed eccezionali ragioni che per un verso costituiscono le sole circostanze idonee a giustificare una compensazione delle spese e che per un altro verso sarebbe stato onere del giudice indicare.

Pertanto, ritenuta la fondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 28973 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. i Il Presidente/ Mauroi N1Lgui L DEPMTAT O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di MONTERIGGIONI; - intimato - avverso la sentenza n. 279/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento per ICI relativi all'anno d'imposta 2010; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio e compensava le spese, affermando, in merito alle spese, che ricorrono giusti ed eccezionali motivi (il rigetto del secondo motivo di appello consegue solo all'accoglimento dell'eccezione di giudicato) per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio in appello. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il comune di Monteriggioni non si costituiva. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere la motivazione relativa alla compensazione delle spese di lite meramente apparente. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 2 della legge n. 248 del 2006, 2233 cod. civ. 3 2 e 4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato la disciplina relativa alle tariffe forensi vigenti. Ric. 2020 n. 28973 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- I motivi di impugnazione, che ruotano entrambi intorno alla doglianza circa la lamentata compensazione delle spese di lite pur essendo la parte contribuente risultante vincitrice nel giudizio di secondo grado, è fondata in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del Ric. 2020 n. 28973 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando, in merito alle spese, che ricorrono giusti ed eccezionali motivi (il rigetto del secondo motivo di appello consegue solo all'accoglimento dell'eccezione di giudicato) per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio in appello - ha erroneamente e apoditticamente ritenuto che la circostanza che il rigetto del secondo motivo di appello fosse conseguito solo all'accoglimento dell'eccezione di giudicato potesse costituire un valido motivo per la compensazione delle spese e ha conseguentemente trascurato che invece nel caso di specie non ricorrevano quelle gravi ed eccezionali ragioni che per un verso costituiscono le sole circostanze idonee a giustificare una compensazione delle spese e che per un altro verso sarebbe stato onere del giudice indicare. Pertanto, ritenuta la fondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 28973 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. i Il Presidente/ Mauroi N1Lgui L DEPMTAT O [OSCURATO:PERSONA]
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