CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 23550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che dall'indagine socio-familiare condotta dall'UEPE è emerso che il condannato convive stabilmente con [OSCURATO:PERSONA], la quale risiede in un'abitazione appartenente al comune di Roma, da lei occupata abusivamente, ma con procedura di regolarizzazione in corso e con regolare pagamento del canone per l'uso dell'immobile. Tuttavia, si è osservato che,in base al combinato disposto degli artt. 47 ter O.P. e 284, comma 1 ter, cod. proc. pen., la detenzione extra-muraria non si può eseguire in un immobile occupato abusivamente, e che la rilevata inidoneità del domicilio assorbe qualunque ulteriore considerazione nel merito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento anche all'art. 22 Legge regionale del Lazio n. 1 del 2020 e all'art. 53 Legge regionale del Lazio n. 27 del 2006. Rileva il ricorrente che l'impugnata ordinanza è viziata dalla petizione di principio per cui Cipriani e la sua convivente - occupante sine titulo di una casa popolare - verserebbero in una condizione di precarietà abitativa tale da essere incompatibile con le misure alternative richieste. Invece, il Tribunale di sorve- glianza non si è fatto carico di verificare il reale spessore di tale situazione abitativa, alla luce della procedura di regolarizzazione in corso, e soprattutto di monitorare la condotta del condannato in ambiente domiciliare, già positiva- mente apprezzata dai servizi sociali, onde trarre elementi di conforto nella prospettiva della concessione delle invocate misure. Quanto al primo profilo, si sono enumerati i requisiti che la signora Russo può vantare a suo favore al fine di ottenere l'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato, a tenore della normativa regionale in materia. Sul secondo punto, si contesta l'affermazione dell'impugnata ordinanza per cui "l'inidoneità del domicilio assorbe qualunque ulteriore considerazione nel merito", così abdicando il Tribunale di sorveglianza ad effettuare quel giudizio prognostico di buon esito della prova che non può trovare un ostacolo pregiudi- ziale ed astratto nell'irregolare situazione abitativa del Cipriani, specialmente alla luce del positivo giudizio già espresso nella relazione dei servizi sociali. 3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. È noto che la misura alternativa della detenzione domiciliare richiede in primo luogo l'esistenza di un domicilio idoneo, mentre la specifica situazione del Cipriani risulta carente proprio sotto tale profilo, come ha rilevato il Tribunale di sorveglianza, indicando nell'inidoneità del domicilio un prerequisito che impedisce di monitorare la condotta serbata dal condannato nella prospettiva di buon esito della prova e di prevenzione dal pericolo di recidiva. 1.2. Peraltro, l'indicazione legislativa è chiara nel ritenere ostativa alla concessione di misure domiciliari l'assenza di un'abitazione idonea, dovendosi nel caso di detenzione domiciliare esecutiva avere riguardo al combinato disposto dell'art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel 2018, con l'art. 47 ter, comma 4, 0.P4 da cui emerge l'impossibilità di ammettere alla misura alternativa chi risiede in immobile abusivamente occupato. 1.3. Del resto, l'impugnata ordinanza non poteva precorrere i tempi e ritenere un dato acquisito la sanatoria della situazione di precarietà abitativa in favore della convivente del Cipriani, come invoca il ricorrente; ma tale possi- bilità è stata già intesa favorevolmente, essendosi affermato, nella chiusa della motivazione, il rilievo che potrà assumere la regolarizzazione dell'occupazione dell'immobile ovvero l'individuazione di una diversa collocazione domiciliare. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°/12/2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 13 dicembre 2022