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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 32320/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28595 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Cagliari , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNAin persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Cicerone 49 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difesa giusta procura allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2022n. 28595 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 455 / 2022 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, pubblicatail 24/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n° 4/2017 della Provincia del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro7.500,00, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 133, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006, per avere, nell’impianto di depurazione sito nel Comune di Carbonia, località [OSCURATO:PERSONA], che trattava i reflui urbani delle frazioni di Barbusi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], « mantenuto uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione(mancata annotazione di un guasto, nel quaderno di impianto, entro ventiquattr’ore dall’interruzione del ciclo depurativo)» e per aver « effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione provvisoria per fermo dell’impianto superiore a dieci giorni».

2. Con sentenza n° 1345/2020, il Tribunale di Cagliari accolse l’opposizione, annullandol’ordinanza.

3. Con sentenza n° 455/2022, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto dalla Provincia del Sud, rigettò l’opposizione osservando che il ricorrente era identificabile come trasgressore «in quanto soggetto che, in forza dei poteri conferitegli con procura speciale e del ruolo ricoperto all’interno della società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], esercitava un ruolo di responsabilità proprio per la concreta attività di gestione dell’impianto»(così in sentenza, pag. 6).

Ric. 2022n. 28595 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 3 -

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Murtas, affidandolo a due motivi, a cui la Provincia del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrenteha lamentato, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 5 comma 2 della [OSCURATO:PERSONA] degli Scarichi approvata con Delibera n° 69/25 del 10 dicembre 2008: la Corte d’appello– a suo dire - avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che l’autorizzazione fosse stata rilasciata a lui , senza considerare però che , con la procura speciale , gli era stat o unicamente delegato il potere di chiedere l’autorizzazione, poi rilasciata perciò a suo nome; pertanto, in mancanza di prova che, in concreto, la gestione fosse stata affidata a lui, la Corte avrebbe dovuto ritenere che era il direttore responsabile – effettivo titolare dell’autorizzazione in quanto legale rappresentante – a dover rispondere penalmente della gestione dell’impianto.

Sottoun secondo profilo, ha lamentato, quindi, l’omesso esame del contenuto della procura speciale conferitagli e , in particolare , del fatto che, tra i poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio di amministrazionenon rientrava affatto quello di gestire gli impianti di depurazione.

1.1. Il motivo è inparte inammissibile e in parte infondato.

La Corte d’appello ha correttamente riconosciuto Murtas responsabile dell’«aver mantenuto uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione» perché, secondo un principio già affermato da questa Corte, a rispondere di tale illecito è il titolare dell’autorizzazione: egli è, infatti, unico responsabile su cui grava l'obbligo di verificare in continuazione Ric. 2022n. 28595 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 4 - l’idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi, anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l'utilizzo dello scarico, perché l'art. 22 della l.n. 319 del 1976 (c.d. legge Merli) ha introdotto il principio (ripreso dal d.lgs. n. 152 del 1999, art.45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico( v. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 6351 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con richiami: v. anche Cass. n. 1742/2020).

Ugualmente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte è, quindi, la conferma della responsabilità dell’opponente/ricorrente per la seconda contestazione : seppure, infatti, è vero che l’aver « effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione»non è un reato proprio, è altresì vero che nella specie lo scarico è stato effettuato senza autorizzazione provvisoria per fermo superiore a dieci giorni di un impianto autorizzato proprio a suo nome.

La circostanza che, ciononostante, l’impianto fosse gestito da terzo (l’indicato direttore responsabile) non può essere considerata in questa sede di legittimità quale fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame perché il ricorso non contiene – c ome prescritto dall’ art. 366 n. 6 cod. proc. civ. - « la specifica indicazione, degli atti processuali, dei documenti […] e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi» che la proverebbero : della procura speciale non è stato neppure riprodotto il contenuto ritenuto rilevante sul punto e per questa ragione il motivo risulta inammissibile per sua formulazione.

2. Per le stesse consideraz i oni è inammissibile il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod.

Ric. 2022n. 28595 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 5 - proc. civ., con cui il ricorrente ha prospettato « la violazione di norme di diritto sulla ritenuta sussistenza di una delega di funzioni».

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. , a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ( Sez.

U, n. 23745 del 28/10/2020) La censura, invece, senza individuare alcuna norma di legge violata, si risolve nella prospettazione di fatti , in particolare l’ analisi del «Regolamento organizzativo» e dell’organigramma della socie t à presso cui il ricorrente svolge le sue funzioni, sollecitandone un riesameevidentemente precluso a questo giudice di legittimità.

3. Il ricorso è perciò inevitabilmente respinto , con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore della Provincia del [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione all’importo della sanzione, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2022n. 28595 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 6 - previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannail ricorrent e al rimborso, in favore della Provincia del [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in Euro 3.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28595 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Cagliari , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNAin persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Cicerone 49 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difesa giusta procura allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2022n. 28595 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 455 / 2022 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, pubblicatail 24/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n° 4/2017 della Provincia del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro7.500,00, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 133, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006, per avere, nell’impianto di depurazione sito nel Comune di Carbonia, località [OSCURATO:PERSONA], che trattava i reflui urbani delle frazioni di Barbusi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], « mantenuto uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione(mancata annotazione di un guasto, nel quaderno di impianto, entro ventiquattr’ore dall’interruzione del ciclo depurativo)» e per aver « effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione provvisoria per fermo dell’impianto superiore a dieci giorni». 2. Con sentenza n° 1345/2020, il Tribunale di Cagliari accolse l’opposizione, annullandol’ordinanza. 3. Con sentenza n° 455/2022, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto dalla Provincia del Sud, rigettò l’opposizione osservando che il ricorrente era identificabile come trasgressore «in quanto soggetto che, in forza dei poteri conferitegli con procura speciale e del ruolo ricoperto all’interno della società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], esercitava un ruolo di responsabilità proprio per la concreta attività di gestione dell’impianto»(così in sentenza, pag. 6). Ric. 2022n. 28595 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 3 - 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Murtas, affidandolo a due motivi, a cui la Provincia del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrenteha lamentato, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 5 comma 2 della [OSCURATO:PERSONA] degli Scarichi approvata con Delibera n° 69/25 del 10 dicembre 2008: la Corte d’appello– a suo dire - avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che l’autorizzazione fosse stata rilasciata a lui , senza considerare però che , con la procura speciale , gli era stat o unicamente delegato il potere di chiedere l’autorizzazione, poi rilasciata perciò a suo nome; pertanto, in mancanza di prova che, in concreto, la gestione fosse stata affidata a lui, la Corte avrebbe dovuto ritenere che era il direttore responsabile – effettivo titolare dell’autorizzazione in quanto legale rappresentante – a dover rispondere penalmente della gestione dell’impianto. Sottoun secondo profilo, ha lamentato, quindi, l’omesso esame del contenuto della procura speciale conferitagli e , in particolare , del fatto che, tra i poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio di amministrazionenon rientrava affatto quello di gestire gli impianti di depurazione. 1.1. Il motivo è inparte inammissibile e in parte infondato. La Corte d’appello ha correttamente riconosciuto Murtas responsabile dell’«aver mantenuto uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione» perché, secondo un principio già affermato da questa Corte, a rispondere di tale illecito è il titolare dell’autorizzazione: egli è, infatti, unico responsabile su cui grava l'obbligo di verificare in continuazione Ric. 2022n. 28595 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 4 - l’idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi, anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l'utilizzo dello scarico, perché l'art. 22 della l.n. 319 del 1976 (c.d. legge Merli) ha introdotto il principio (ripreso dal d.lgs. n. 152 del 1999, art.45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico( v. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 6351 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con richiami: v. anche Cass. n. 1742/2020). Ugualmente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte è, quindi, la conferma della responsabilità dell’opponente/ricorrente per la seconda contestazione : seppure, infatti, è vero che l’aver « effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione»non è un reato proprio, è altresì vero che nella specie lo scarico è stato effettuato senza autorizzazione provvisoria per fermo superiore a dieci giorni di un impianto autorizzato proprio a suo nome. La circostanza che, ciononostante, l’impianto fosse gestito da terzo (l’indicato direttore responsabile) non può essere considerata in questa sede di legittimità quale fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame perché il ricorso non contiene – c ome prescritto dall’ art. 366 n. 6 cod. proc. civ. - « la specifica indicazione, degli atti processuali, dei documenti […] e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi» che la proverebbero : della procura speciale non è stato neppure riprodotto il contenuto ritenuto rilevante sul punto e per questa ragione il motivo risulta inammissibile per sua formulazione. 2. Per le stesse consideraz i oni è inammissibile il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. Ric. 2022n. 28595 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 5 - proc. civ., con cui il ricorrente ha prospettato « la violazione di norme di diritto sulla ritenuta sussistenza di una delega di funzioni». 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. , a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ( Sez. U, n. 23745 del 28/10/2020) La censura, invece, senza individuare alcuna norma di legge violata, si risolve nella prospettazione di fatti , in particolare l’ analisi del «Regolamento organizzativo» e dell’organigramma della socie t à presso cui il ricorrente svolge le sue funzioni, sollecitandone un riesameevidentemente precluso a questo giudice di legittimità. 3. Il ricorso è perciò inevitabilmente respinto , con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore della Provincia del [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione all’importo della sanzione, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2022n. 28595 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 6 - previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condannail ricorrent e al rimborso, in favore della Provincia del [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in Euro 3.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dov
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