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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 1973

Cassazione n. 36385/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOsert-fte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o quantomeno di infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Sassari, condannato con sentenza non definitiva della Corte di appello di Palermo ad anni 14 per partecipazione, con ruolo di capo, ad associazione per delinquere di tipo mafioso, accertata fino al 2016, per estorsione aggravata, anche dalla circostanza di cui all'art. 7 d.

I. 13 maggio 1991, n. 152, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata dall'ingente quantità, accertati nel 2015, avverso il decreto con il quale il Ministro della Giustizia disponeva la proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41- bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord.

Il Tribunale di sorveglianza, in via preliminare, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Passando al merito del reclamo il Tribunale, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, ha ritenuto giustificato nel caso in esame tale regime dall'inserimento, evincibile dalla sentenza di condanna pronunciata in appello, del detenuto con ruolo di capo nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] (inserita nell'omonimo mandamento comprensivo anche delle famiglie di Monreale, Altofonte, [OSCURATO:PERSONA], Piana degli Albanesi e Camporeale, sottoposto all'autorità di [OSCURATO:PERSONA]), attualmente operativa (come dimostrato da recenti operazioni di polizia di cui all'informativa in atti del Ministero dell'Interno in data 6 novembre 2020 richiamata dal decreto ministeriale).

Ha evidenziato detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza e come non emergano elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità.

Il Tribunale a quo ha, quindi, ritenuto sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che Bruno, proprio in forza del carisma criminale e dell'autorevolezza acquisiti nel tempo grazie alla attività delittuosa perpetrata, se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno.2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. per violazione degli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 101, 102, 108, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 Cedu.

Lamenta la difesa l'introduzione di pesanti limitazioni alle libertà personali mediante un provvedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale, violando peraltro il principio del contraddittorio che è differito all'ipotesi di reclamo avverso il decreto.

Si duole, inoltre, che in violazione dell'art. 25 Cost. sui reclami decida unicamente il Tribunale di sorveglianza di Roma, così sottraendo i sottoposti al giudice naturale individuabile con il criterio territoriale del luogo ove è situato l'istituto di pena in cui il sottoposto è ristretto.

Rileva che quello di cui all'art. 41-bis ord. pen. è un regime detentivo con natura di "sanzione autonoma" senza scadenza temporale, prorogabile illimitatamente perché fondato sulla mera prognosi della pericolosità sociale del proposto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 121, 125, comma 3, 127, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 41 -bis ord. pen.

Ci si duole di una valutazione illogica, non adeguata e del tutto omessa dell'atto di reclamo in relazione alla permanenza dei presupposti del regime differenziato.

Si rileva che il ragionamento seguito dal provvedimento impugnato prescinde dai precedenti penali del ricorrente e dal pericolo attuale di una ripresa dei contatti di Bruno con esponenti dell'organizzazione di appartenenza, non emergendo dalle ultime operazioni di polizia di cui si dà atto un'attuale e diretta ingerenza negli affari della consorteria mafiosa.

Si evidenzia che la Corte costituzionale ha recentemente riconosciuto che la presunzione assoluta di pericolosità sociale dei detenuti condannati per reati-ostativi non collaboranti è illegittima costituzionalmente, dovendosi ritenere invece relativa in una lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo.

Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati ed in parte non consentiti in questa sede.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41 -bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto».

Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa".

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza può essere proposto solo per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Cass. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

2. Tanto premesso, passando alla valutazione dei motivi di ricorso, va osservato che il primo motivo di impugnazione, nel quale si reitera l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 41 -bis, comma 2, ord. pen. è manifestamente infondato.

La legittimità costituzionale di tale disposizione è già stata ritenuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1993 e più recentemente con la sentenza n. 190 del 2010, nella quale, dando vita ad una lettura costituzionalmente orientata della stessa, si è osservato che "la forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione dei diritti soggettivi" e si è evidenziato che, a fronte del venir meno del suddetto controllo in conseguenza della riduzione del potere discrezionale del ministro, permane l'utilizzabilità del rimedio previsto dall' art. 14-ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, quale strumento di garanzia giurisdizionale per la tutela di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi.

Il motivo in esame neppure considera detta pronuncia della Corte costituzionale, né il riferimento di cui alla motivazione dell'ordinanza impugnata alla compatibilità strutturale del regime differenziato con i principi della Cedu, per la natura temporanea della misura e per il mantenimento per il detenuto di spazi incomprimibili di relazionalità e di controllo giurisdizionale sulle ragioni poste a fondamento del provvedimento originario e di eventuali successive proroghe (come affermato da Cass. Sez. 1, n. 3447/18 del 27/11/2017), insistendo sui rilievi già formulati, con i quali il Tribunale di sorveglianza risulta essersi ampiamente confrontato, e comunque non introducendo nuovi elementi di valutazione.

Ma sollevando, piuttosto, una questione di legittimità costituzionale della norma nella sua totalità e mirando a travolgere un bilanciamento di interessi e un equilibrio nella ripartizione delle competenze riconosciuti legittimi e a introdurre un totale mutamento della natura e della filosofia a fondamento dell'art. 41-bis, che appare, però, di competenza del legislatore.

Va, comunque, osservato che singole misure in cui si estrinseca il regime in questione sono state sottoposte negli anni al vaglio della Corte costituzionale ed alcune censure sono state ritenute fondate (ad esempio l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater di detto articolo, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori; o ancora la pronuncia in cui è stato ritenuto illegittimo il divieto di cottura di cibi previsto dal regime oggetto di analisi).

Inoltre, che quando sono state sollevate censure in parte sovrapponibili a quelle del presente ricorso - attinenti, ad esempio, alla natura di sanzione del regime in questione, anche se relative ad una fattispecie del tutto diversa - le questioni sono state ritenute egualmente non fondate (Corte costituzionale n. 197 del 2021).

Quanto, infine, all'attribuzione della competenza nazionale in materia di reclami contro i decreti di imposizione o di proroga di detto regime in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, evidenzia correttamente l'ordinanza impugnata che trattasi di scelta del legislatore cui è rimessa l'individuazione dei criteri di competenza territoriale che, lungi dal pregiudicare, salvaguarda il principio del Giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost.

3. Inammissibile è, altresì, il secondo motivo di ricorso.

Invero, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Lamentando, inoltre, la mancata considerazione di censure difensive e, quindi, una motivazione incompleta, piuttosto che mancante e tale da giustificare un ricorso per violazione di legge.

Il motivo è, poi, incentrato, in modo aspecifico, sul tema della collaborazione, quando, invero, l'ordinanza impugnata si limita a rilevare che la proroga è giustificata per l'alta probabilità che il ricorrente stabilisca i legami con l'associazione di riferimento nell'ipotesi del venir meno del regime speciale, senza utilizzare una presunzione assoluta di pericolosità né imporre un'inversione dell'onere della prova, come invece lamentato dalla difesa.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti e ha riscontrato, con motivazione adeguata, come il potere ministeriale sia stato esercitato sulla base di indici di pericolosità qualificata, obiettivamente significativi e non contraddetti da diverse risultanze.

Si è soffermata, invero, sull'inserimento stabile fino al 2016 nella summenzionata famiglia mafiosa di Bruno, all'interno della quale rivestiva una posizione apicale, e sulla sua pericolosità attuale, correlata alla pericolosità del gruppo di appartenenza e all'assenza di segnali di allontanamento del suddetto dallo stesso o comunque di resipiscenza.

4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOsert-fte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o quantomeno di infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Sassari, condannato con sentenza non definitiva della Corte di appello di Palermo ad anni 14 per partecipazione, con ruolo di capo, ad associazione per delinquere di tipo mafioso, accertata fino al 2016, per estorsione aggravata, anche dalla circostanza di cui all'art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata dall'ingente quantità, accertati nel 2015, avverso il decreto con il quale il Ministro della Giustizia disponeva la proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41- bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. Il Tribunale di sorveglianza, in via preliminare, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Passando al merito del reclamo il Tribunale, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, ha ritenuto giustificato nel caso in esame tale regime dall'inserimento, evincibile dalla sentenza di condanna pronunciata in appello, del detenuto con ruolo di capo nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] (inserita nell'omonimo mandamento comprensivo anche delle famiglie di Monreale, Altofonte, [OSCURATO:PERSONA], Piana degli Albanesi e Camporeale, sottoposto all'autorità di [OSCURATO:PERSONA]), attualmente operativa (come dimostrato da recenti operazioni di polizia di cui all'informativa in atti del Ministero dell'Interno in data 6 novembre 2020 richiamata dal decreto ministeriale). Ha evidenziato detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza e come non emergano elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità. Il Tribunale a quo ha, quindi, ritenuto sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che Bruno, proprio in forza del carisma criminale e dell'autorevolezza acquisiti nel tempo grazie alla attività delittuosa perpetrata, se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. per violazione degli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 101, 102, 108, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 Cedu. Lamenta la difesa l'introduzione di pesanti limitazioni alle libertà personali mediante un provvedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale, violando peraltro il principio del contraddittorio che è differito all'ipotesi di reclamo avverso il decreto. Si duole, inoltre, che in violazione dell'art. 25 Cost. sui reclami decida unicamente il Tribunale di sorveglianza di Roma, così sottraendo i sottoposti al giudice naturale individuabile con il criterio territoriale del luogo ove è situato l'istituto di pena in cui il sottoposto è ristretto. Rileva che quello di cui all'art. 41-bis ord. pen. è un regime detentivo con natura di "sanzione autonoma" senza scadenza temporale, prorogabile illimitatamente perché fondato sulla mera prognosi della pericolosità sociale del proposto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 121, 125, comma 3, 127, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 41 -bis ord. pen. Ci si duole di una valutazione illogica, non adeguata e del tutto omessa dell'atto di reclamo in relazione alla permanenza dei presupposti del regime differenziato. Si rileva che il ragionamento seguito dal provvedimento impugnato prescinde dai precedenti penali del ricorrente e dal pericolo attuale di una ripresa dei contatti di Bruno con esponenti dell'organizzazione di appartenenza, non emergendo dalle ultime operazioni di polizia di cui si dà atto un'attuale e diretta ingerenza negli affari della consorteria mafiosa. Si evidenzia che la Corte costituzionale ha recentemente riconosciuto che la presunzione assoluta di pericolosità sociale dei detenuti condannati per reati-ostativi non collaboranti è illegittima costituzionalmente, dovendosi ritenere invece relativa in una lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati ed in parte non consentiti in questa sede. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41 -bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza può essere proposto solo per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Cass. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2. Tanto premesso, passando alla valutazione dei motivi di ricorso, va osservato che il primo motivo di impugnazione, nel quale si reitera l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 41 -bis, comma 2, ord. pen. è manifestamente infondato. La legittimità costituzionale di tale disposizione è già stata ritenuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1993 e più recentemente con la sentenza n. 190 del 2010, nella quale, dando vita ad una lettura costituzionalmente orientata della stessa, si è osservato che "la forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione dei diritti soggettivi" e si è evidenziato che, a fronte del venir meno del suddetto controllo in conseguenza della riduzione del potere discrezionale del ministro, permane l'utilizzabilità del rimedio previsto dall' art. 14-ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, quale strumento di garanzia giurisdizionale per la tutela di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi. Il motivo in esame neppure considera detta pronuncia della Corte costituzionale, né il riferimento di cui alla motivazione dell'ordinanza impugnata alla compatibilità strutturale del regime differenziato con i principi della Cedu, per la natura temporanea della misura e per il mantenimento per il detenuto di spazi incomprimibili di relazionalità e di controllo giurisdizionale sulle ragioni poste a fondamento del provvedimento originario e di eventuali successive proroghe (come affermato da Cass. Sez. 1, n. 3447/18 del 27/11/2017), insistendo sui rilievi già formulati, con i quali il Tribunale di sorveglianza risulta essersi ampiamente confrontato, e comunque non introducendo nuovi elementi di valutazione. Ma sollevando, piuttosto, una questione di legittimità costituzionale della norma nella sua totalità e mirando a travolgere un bilanciamento di interessi e un equilibrio nella ripartizione delle competenze riconosciuti legittimi e a introdurre un totale mutamento della natura e della filosofia a fondamento dell'art. 41-bis, che appare, però, di competenza del legislatore. Va, comunque, osservato che singole misure in cui si estrinseca il regime in questione sono state sottoposte negli anni al vaglio della Corte costituzionale ed alcune censure sono state ritenute fondate (ad esempio l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater di detto articolo, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori; o ancora la pronuncia in cui è stato ritenuto illegittimo il divieto di cottura di cibi previsto dal regime oggetto di analisi). Inoltre, che quando sono state sollevate censure in parte sovrapponibili a quelle del presente ricorso - attinenti, ad esempio, alla natura di sanzione del regime in questione, anche se relative ad una fattispecie del tutto diversa - le questioni sono state ritenute egualmente non fondate (Corte costituzionale n. 197 del 2021). Quanto, infine, all'attribuzione della competenza nazionale in materia di reclami contro i decreti di imposizione o di proroga di detto regime in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, evidenzia correttamente l'ordinanza impugnata che trattasi di scelta del legislatore cui è rimessa l'individuazione dei criteri di competenza territoriale che, lungi dal pregiudicare, salvaguarda il principio del Giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost. 3. Inammissibile è, altresì, il secondo motivo di ricorso. Invero, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Lamentando, inoltre, la mancata considerazione di censure difensive e, quindi, una motivazione incompleta, piuttosto che mancante e tale da giustificare un ricorso per violazione di legge. Il motivo è, poi, incentrato, in modo aspecifico, sul tema della collaborazione, quando, invero, l'ordinanza impugnata si limita a rilevare che la proroga è giustificata per l'alta probabilità che il ricorrente stabilisca i legami con l'associazione di riferimento nell'ipotesi del venir meno del regime speciale, senza utilizzare una presunzione assoluta di pericolosità né imporre un'inversione dell'onere della prova, come invece lamentato dalla difesa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti e ha riscontrato, con motivazione adeguata, come il potere ministeriale sia stato esercitato sulla base di indici di pericolosità qualificata, obiettivamente significativi e non contraddetti da diverse risultanze. Si è soffermata, invero, sull'inserimento stabile fino al 2016 nella summenzionata famiglia mafiosa di Bruno, all'interno della quale rivestiva una posizione apicale, e sulla sua pericolosità attuale, correlata alla pericolosità del gruppo di appartenenza e all'assenza di segnali di allontanamento del suddetto dallo stesso o comunque di resipiscenza. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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