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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05261/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20286/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI, 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 76/2019 depositata il11/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi su cui insiste con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli, confermando la decisionea lui sfavorevole del Tribunale di Napoli, ha ritenuto non provata la domanda di accertamento della proprietà di una cavità tufacea sita nel sottosuolo del cortile del palazzo di [OSCURATO:PERSONA] 138 a Napoli; 2.il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 460, 476 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e, in riferimento all’art.360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo del giudizio, con riferimento allerisultanze di una nota del Comune di Napoli in data 16 gennaio 2004 in cui si chiedeva al ricorrente, qualificato come “proprietario” del negozio SIFRAN -da cui era possibile accedere alla cavità- di permettere a personale del Comune e a personale della “Metropolitana di Napoli” di accedervi; lamenta altresì l’omesso esame delle risultanze di una nota della Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli con cui nell’autorizzare lavori da eseguirsi da un terzo nella cavità de qua, quest’ultima veniva indicata come “proprietà Caracciolo d’[OSCURATO:PERSONA]” ed ancora l’omesso esame del testamento di [OSCURATO:PERSONA]Aquara, deceduto il 26 febbraio 1963, con cui la cavità era stata lasciata in eredità al ricorrente.

Viene dedotto che tali documenti avrebbero dovuto portare la Corte di Appello a ritenere dimostrata la domanda di accertamento.

2. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

2.1. Va premesso che il motivo, al di là della rubrica, non veicola censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Non viene dedotta alcuna erronea di ricognizione di fattispecie astratta (v.

Cass.n.3340/2019; 24177/2017).

2.2. Va altresì premesso che la Corte di Appello non ha mancato di esaminare il testamento de quo.

Ha osservato che il testamento non ha “forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà”.

Ha inoltre ribadito il rilievo del Tribunale per cui il contenuto del citato testamento era tale da non potersene neppure desumere che la disposizione fosse relativa alla cavità in questione.

2.3. L’inammissibilità del motivo deriva, per un verso, dal fatto che il ricorrente neppure indica come possano ricavarsi elementi decisivi -tali, cioè, da invertire l’affermazione su cui la sentenza impugnata fa perno e per la quale il ricorrente non ha provato di essere proprietario della grotta- dagli altri due documenti, provenienti da soggetti terzi, privi di potere di attestazione (erga omnes) della spettanza della proprietà.

Il motivo difetta di autosufficienza.

2.4. L’inammissibilità deriva, per altro verso, dal fatto che il motivo, laddove deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, s i scontra con il principio di diritto per cui, “ Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art.348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art.360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (tra molte, Cass. n. 5947 del 28/02/2023 ).

Nel caso di specie la Corte di Appello e il Tribunale hanno accertato, in positivo, che la cavità di cui trattasi era stata, nel periodo bellico, utilizzatacome rifugio antiaereo ed era perciò divenuta di proprietà demaniale.

La censura, a ben vedere, sollecita una alternativa valutazione delle risultanze del processo, che è prerogativa del giudice di merito.

4. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 822 c.c. e 236 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c.”.

Deduce il ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel ritenere la cavità oggetto di causa un bene appartenente al demanio dello Stato in quanto utilizzata come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale ai sensi dell’art. 822 c.c. e dell’art. 5 del d.lgs. 409/1948 (ai sensi del cui primo comma “Tutte le opere permanenti di protezione antiaerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto.

Esse dovranno altresì essere riportate nei registri di consistenza”), abrogato e sostituito dall’art. 236 del d.lgs. 66 del 2010 (“1.Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea”).

Il ricorrente svolge una serie di considerazioni per negare che la cavità fosse stata veramente utilizzata come rifugio antiaereo, trattandosi invece di una grotta messa gentilmente dalla famiglia a disposizione di amici e conoscenti durante le incursioni aeree del 1943 .

5. Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi, ma l’affermazione aggiuntiva per cui il bene appartiene al demanio.

Nell’azione di accertamento della proprietà -in cui il convenuto, come nel caso di specie, non chieda, a sua volta, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario del bene- ogni affermazione circa la spettanza del bene al convenuto è ultronea rispetto a quella per cui l’attore non ha dimostrato di essere proprietario del bene medesimo.

Il motivo veicola una censura che non involge quest’ultima affermazione.

6.1. Ulteriore ragione di inammissibilità è costituita da ciò che il motivo, dietro alla rubrica di violazione di legge, veicola considerazioni attinenti al merito, volte a contrastare l’accertamento in fatto effettuato dal giudice di appello sull’uso della cavità nel periodo bellico e che neppure si confrontano con l’affermazione per cui detto uso emerge dalla “documentazione prodotta dagli appellati e in particolare, come correttamente indicato dal primo giudice, dall’elenco dei rifugi antiaerei redatto dal Comitato provinciale di Protezione antiaerea di Napoli … e dalla planimetria catastale del 23.12.1039 …”.

7. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 115, 116, 244, 245 c.p.c.

“in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c.”.

Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe errato nel dichiarare “di condividere il dictum del tribunale per quanto aveva rilevato il difetto di prova in ordine all’esercizio di un possesso uti dominus e per il tempo necessario all’acquisto della proprietà della cavità perché la prova per testi articolata ammessa ed espletata era generica facendo riferimento unicamente alla famiglia Caracciolo e non al possesso esercitato dai singoli componenti della stessa” senza considerare che “il primo giudice ha ammesso la prova per testi come articolata per capi dall’attuale ricorrente ritenendola rilevante e specifica ed i testi escussi hanno confermato ogni singolo capo che aletto dal giudicante cosicché la successiva valutazione di genericità … appariva violativa delle disposizione del codice di rito”.

8. Il motivo va rigettato.

Esso, sotto le forme della denuncia di violazione di legge, mira in sostanza ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione degli esiti della prova per testi ammessa in primo grado e poi ritenuta in primo grado e in appello non concludente.

Per di più, il ricorrente evidenzia circostanza -la genericità della prova-che avrebbe dovuto portare alla radicale non ammissione del mezzo.

Inoltre – e il rilievo è decisivo - la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e nel caso di specie la Corte d’Appello ( v. pag. 5 della sentenza) ha ritenuto generica la prova con apprezzamento in fatto qui non sindacabile.

9. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte di Appello confermato la decisione del primo giudice di condannare l’odierno ricorrente alle spese.

Deduce il ricorrente che le amministrazioni convenute avevano “tenuto un comportamento tentennante e non univoco” in particolare perché, in una certa fase del giudizio di primo grado, avevano fatto riferimento ad un decreto di esproprio che avrebbe riguardato la cavità mentre successivamente avevano affermato che l’appartenenza pubblica della cavità era dipesa dall’uso della stessa per fini di difesa e che la decisione di condanna alla spese assunta dal giudice di primo grado avrebbe dovuto essere riformata dal giudice di appello in quanto assunta senza tener conto del fatto che “al più la soccombenza era stata determinata da argomenti nuovi e diversi da quelle utilizzati sia in via extra giudiziale sia un una prima fase giudiziaria”.

10. Il motivo va rigettato.

11. L’art. 91 del codice di procedura civile impone di porre le spese del processo, in linea generale, a carico del soccombente.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado osservando che “correttamente il primo giudice applicava per il governo delle spese, in considerazione del rigetto di tutte le domande richieste formulate da parte attrice, il criterio della soccombenza”.

In tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso dicompensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. n.17692 del28/11/2003).

Per converso il potere di compensare le spese di giudizio tra le parti, nel concorso dei presupposti previsti dall'art 92 comma secondo cod. proc. civ. ha carattere del tutto discrezionale, ed ilmancato uso di tale potere non è sindacabile in Cassazione (Cass,n. 1288 del 18/05/1963) .

11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno e all’Agenzia del Demanio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad op

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20286/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI, 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 76/2019 depositata il11/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi su cui insiste con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli, confermando la decisionea lui sfavorevole del Tribunale di Napoli, ha ritenuto non provata la domanda di accertamento della proprietà di una cavità tufacea sita nel sottosuolo del cortile del palazzo di [OSCURATO:PERSONA] 138 a Napoli; 2.il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 460, 476 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e, in riferimento all’art.360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo del giudizio, con riferimento allerisultanze di una nota del Comune di Napoli in data 16 gennaio 2004 in cui si chiedeva al ricorrente, qualificato come “proprietario” del negozio SIFRAN -da cui era possibile accedere alla cavità- di permettere a personale del Comune e a personale della “Metropolitana di Napoli” di accedervi; lamenta altresì l’omesso esame delle risultanze di una nota della Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli con cui nell’autorizzare lavori da eseguirsi da un terzo nella cavità de qua, quest’ultima veniva indicata come “proprietà Caracciolo d’[OSCURATO:PERSONA]” ed ancora l’omesso esame del testamento di [OSCURATO:PERSONA]Aquara, deceduto il 26 febbraio 1963, con cui la cavità era stata lasciata in eredità al ricorrente. Viene dedotto che tali documenti avrebbero dovuto portare la Corte di Appello a ritenere dimostrata la domanda di accertamento. 2. Il motivo è inammissibile per più ragioni. 2.1. Va premesso che il motivo, al di là della rubrica, non veicola censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non viene dedotta alcuna erronea di ricognizione di fattispecie astratta (v. Cass.n.3340/2019; 24177/2017). 2.2. Va altresì premesso che la Corte di Appello non ha mancato di esaminare il testamento de quo. Ha osservato che il testamento non ha “forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà”. Ha inoltre ribadito il rilievo del Tribunale per cui il contenuto del citato testamento era tale da non potersene neppure desumere che la disposizione fosse relativa alla cavità in questione. 2.3. L’inammissibilità del motivo deriva, per un verso, dal fatto che il ricorrente neppure indica come possano ricavarsi elementi decisivi -tali, cioè, da invertire l’affermazione su cui la sentenza impugnata fa perno e per la quale il ricorrente non ha provato di essere proprietario della grotta- dagli altri due documenti, provenienti da soggetti terzi, privi di potere di attestazione (erga omnes) della spettanza della proprietà. Il motivo difetta di autosufficienza. 2.4. L’inammissibilità deriva, per altro verso, dal fatto che il motivo, laddove deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, s i scontra con il principio di diritto per cui, “ Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art.348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art.360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (tra molte, Cass. n. 5947 del 28/02/2023 ). Nel caso di specie la Corte di Appello e il Tribunale hanno accertato, in positivo, che la cavità di cui trattasi era stata, nel periodo bellico, utilizzatacome rifugio antiaereo ed era perciò divenuta di proprietà demaniale. La censura, a ben vedere, sollecita una alternativa valutazione delle risultanze del processo, che è prerogativa del giudice di merito. 4. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 822 c.c. e 236 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel ritenere la cavità oggetto di causa un bene appartenente al demanio dello Stato in quanto utilizzata come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale ai sensi dell’art. 822 c.c. e dell’art. 5 del d.lgs. 409/1948 (ai sensi del cui primo comma “Tutte le opere permanenti di protezione antiaerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto. Esse dovranno altresì essere riportate nei registri di consistenza”), abrogato e sostituito dall’art. 236 del d.lgs. 66 del 2010 (“1.Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea”). Il ricorrente svolge una serie di considerazioni per negare che la cavità fosse stata veramente utilizzata come rifugio antiaereo, trattandosi invece di una grotta messa gentilmente dalla famiglia a disposizione di amici e conoscenti durante le incursioni aeree del 1943 . 5. Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi, ma l’affermazione aggiuntiva per cui il bene appartiene al demanio. Nell’azione di accertamento della proprietà -in cui il convenuto, come nel caso di specie, non chieda, a sua volta, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario del bene- ogni affermazione circa la spettanza del bene al convenuto è ultronea rispetto a quella per cui l’attore non ha dimostrato di essere proprietario del bene medesimo. Il motivo veicola una censura che non involge quest’ultima affermazione. 6.1. Ulteriore ragione di inammissibilità è costituita da ciò che il motivo, dietro alla rubrica di violazione di legge, veicola considerazioni attinenti al merito, volte a contrastare l’accertamento in fatto effettuato dal giudice di appello sull’uso della cavità nel periodo bellico e che neppure si confrontano con l’affermazione per cui detto uso emerge dalla “documentazione prodotta dagli appellati e in particolare, come correttamente indicato dal primo giudice, dall’elenco dei rifugi antiaerei redatto dal Comitato provinciale di Protezione antiaerea di Napoli … e dalla planimetria catastale del 23.12.1039 …”. 7. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 115, 116, 244, 245 c.p.c. “in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe errato nel dichiarare “di condividere il dictum del tribunale per quanto aveva rilevato il difetto di prova in ordine all’esercizio di un possesso uti dominus e per il tempo necessario all’acquisto della proprietà della cavità perché la prova per testi articolata ammessa ed espletata era generica facendo riferimento unicamente alla famiglia Caracciolo e non al possesso esercitato dai singoli componenti della stessa” senza considerare che “il primo giudice ha ammesso la prova per testi come articolata per capi dall’attuale ricorrente ritenendola rilevante e specifica ed i testi escussi hanno confermato ogni singolo capo che aletto dal giudicante cosicché la successiva valutazione di genericità … appariva violativa delle disposizione del codice di rito”. 8. Il motivo va rigettato. Esso, sotto le forme della denuncia di violazione di legge, mira in sostanza ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione degli esiti della prova per testi ammessa in primo grado e poi ritenuta in primo grado e in appello non concludente. Per di più, il ricorrente evidenzia circostanza -la genericità della prova-che avrebbe dovuto portare alla radicale non ammissione del mezzo. Inoltre – e il rilievo è decisivo - la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e nel caso di specie la Corte d’Appello ( v. pag. 5 della sentenza) ha ritenuto generica la prova con apprezzamento in fatto qui non sindacabile. 9. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte di Appello confermato la decisione del primo giudice di condannare l’odierno ricorrente alle spese. Deduce il ricorrente che le amministrazioni convenute avevano “tenuto un comportamento tentennante e non univoco” in particolare perché, in una certa fase del giudizio di primo grado, avevano fatto riferimento ad un decreto di esproprio che avrebbe riguardato la cavità mentre successivamente avevano affermato che l’appartenenza pubblica della cavità era dipesa dall’uso della stessa per fini di difesa e che la decisione di condanna alla spese assunta dal giudice di primo grado avrebbe dovuto essere riformata dal giudice di appello in quanto assunta senza tener conto del fatto che “al più la soccombenza era stata determinata da argomenti nuovi e diversi da quelle utilizzati sia in via extra giudiziale sia un una prima fase giudiziaria”. 10. Il motivo va rigettato. 11. L’art. 91 del codice di procedura civile impone di porre le spese del processo, in linea generale, a carico del soccombente. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado osservando che “correttamente il primo giudice applicava per il governo delle spese, in considerazione del rigetto di tutte le domande richieste formulate da parte attrice, il criterio della soccombenza”. In tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso dicompensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. n.17692 del28/11/2003). Per converso il potere di compensare le spese di giudizio tra le parti, nel concorso dei presupposti previsti dall'art 92 comma secondo cod. proc. civ. ha carattere del tutto discrezionale, ed ilmancato uso di tale potere non è sindacabile in Cassazione (Cass,n. 1288 del 18/05/1963) . 11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno e all’Agenzia del Demanio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad op
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