CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32934/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/04/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] ratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche di replica alla predetta requisitoria, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato, rigettando l’appello del proposto [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento di confisca reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il richiamato decreto [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto, affidandosi ad otto motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, lamentano violazione di legge per inosservanza di preclusione processuale, difetto di correlazione tra decisione e proposta, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa , avendo riguardo all’avvenuta retrodatazione del termine iniziale della pericolosità del proposto. A fondamento dell’articolata censura pongono in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] era stato già destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, giusta decreto n. 79 del 2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva individuato, quale data di inizio della sua pericolosità sociale qualificata,l’anno 1999, di costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. operante nel territorio di riferimento del clan Belforte rispetto al quale era stato in sede penale accertato il suo ruolo di concorrente esterno. Rappresentano che, a seguito di sentenza di condanna di primo grado dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (tra l’altro) per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen., commesso nel periodo temporale tra il 1999 e il 2009, con proposte pressocché contestuali la DDA presso la procura di Napoli e la DIA di Napoli avevano chiesto l’emanazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dello stesso e dei familiari sull’assunto di una sproporzione del patrimonio dei medesimi rispetto ai redditi dichiarati. La DIA aveva inoltre richiesto l’aggravamento della misura personale, nel senso della perdurante pericolosità sociale del proposto. Alla luce di quanto premesso, i ricorrenti lamentano cheil Tribunale, pur rigettando la richiesta di aggravamento della misura personale, aveva retrodatato, in assenza di una domanda della Procura , il termine della già accertata pericolosità sociale all’anno 1996, con una statuizione confermata dalla Corte territorialecon il provvedimento impugnato. Inoltre, deducono che sarebbe stato così superato il precedente giudicato di prevenzione relativo alla misura personale circa la perimetrazione temporale della misura, senza che ciò potesse essere giustificato da elementi nuovi afferenti l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan Belforte sin dall’anno 1996. In particolare, pongono in rilievo che non sarebbero a tal fine sufficienti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in quan to già esaminate nel precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nel quale egli si era limitato ad affermare genericamente che il [OSCURATO:PERSONA] era “da sempre” partecipe del sodalizio criminoso. Né elementi nuovi di valutazione, atti a corroborare le generiche propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], potrebbero desumersi dal decreto applicativo della misura di prevenzione nei confronti dei fra t elli Minutolo, nel quale non si rinvengono elementi indizianti verso lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero dunquestati violati i principi espressi dalle Sezioni U nite nelle sentenzecc.dd. Simonelli e Galdieri. 2.2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), e 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen. poiché è s t ata ritenuta la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo anteriore all’anno 1999 (ovvero, come detto, sin dall’anno 1996)in assenza di un adeguato compendio indiziario. Lamentano, invero, che la retrodatazione della pericolosità sociale non potrebbe desumersi dalle sole generiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , in quanto l’art. 4, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 159 del 2011, postula, come chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Gattuso”, l’indizio di una concreta condotta che si sostanzi in un’azioneche, se può essere isolata, deve essere comunquefunzionale agli scopi associativi. 2.3. Con il terzo motivo denunciano, poi,violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 125, comma 3,cod. proc. pen. per carente motivazione rispetto alla retrodatazione della pericolosità sociale qualificata all’anno 1996, atteso il contrasto tra le generiche dichiarazioni poste a fondamento di essa dal [OSCURATO:PERSONA] e le propalazioni degli altri collaboratoridi giustizia. 2.4. Con il quarto motivo assumono violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e travisam ento probatorio c.d. per invenzione risp e tto alla valutazione della prova tecnica offerta dalla difesa,nonché vizio di motivazione sulla determinazione delle spese per i consumi quale termine di raffronto per la individuazione della sproporzione degli investimenti rispetto al reddito dichiarato. Prospettano, al riguardo, che la C orte d’Appello ha rite n uto che per determinare la spesa media annuale,il consulente tecnico avesse utilizzato gli stessi dati proposti dalla DIA per ogni anno dell’analisi e li avesse corretti considerando i valori mediani e non quelli medi della somma aritmetica. Sostengono – e di qui il dedotto travisamento per invenzione – che, in realtà, il consulente della difesa aveva usato dati rivenienti da elaborazioni statistiche diverse,puntualmente descritte e allegate nell ’ integrazione peritale del 26 febbraio 2025. Aggiungono che, come già riconosciuto dal Tribunale, dallaspesa media annuale avrebbero dovuto essere detratti i costi dell’abitazione, poiché il loro nucleo familiare viveva in una casa di proprietà dall’anno 1993. Denunciano, infine, che il tenore di vita della famiglia deve essere valutato sulla scorta dei consumi e non già degli investimenti immobiliari come di controassunto dal provvedimento impugnato. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denuncianoviolazione degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per omessa motivazione sulla determinazione del reddito dichiarato poiché questo è stato determinato sottraendo le componenti fiscali e quelle figurative, come i redditi da fabbricati, agrari e dominicali, che non rappresentano una reale entrata,ma derivano dal possesso di fabbricati e terreni. 2.6. Mediante il sesto motivo lamentano, ai sensi degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, motivazione apparente e omessa m ot ivazione per travisamento della prova in punto di valutazione della sproporzione per effetto dell’incidenza della sperequazione derivante dagli anni precedenti a quello analizzato e carente valutazione dell’ incidenza degli errori materiali accertati per ciascun anno di analisi nella determinazione dei redditi disponibili per investimenti. A fondamento della censura, in particolare, deducono che: per l’anno 1998, rispetto all’acquisto di un immobile per la somma di 150 milioni di vecchie lire, non sarebbe stati considerati: a) l’accollo del mutuo per la somma di 100 milioni documentato dall’atto di compravendita rogato dal notaio; b) l’inadempimento nei confronti dell’istituto di credito attestato dall’atto di precetto della Banca per il mancato pagamento e il successivo accordo con la creditrice nell’anno 2009; per lo stesso ano 1998 non era stata vagliata l’entrata della somma di 140 milioni di vecchie lire in ragione di una transazione intervenuta con l’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA]; con riguardo all’anno 1999, il provvedimento impugnato aveva assunto un disavanzo dell’importo di oltre 125.000,00 euro, con conseguente confisca di due autorimesse acquistate per la somma di euro 18.231,44, senza considerare che nell’anno precedente aveva avuto la disponibilità, per effetto della richiamata transazione con [OSCURATO:PERSONA],dell’importo ulteriore di 140 milioni vecchie lire ; quanto all’anno 2002, non era stata motivata la confisca di un immobile acquistato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Su un piano più generale, i ricorrenti sottolineano che gli errori di valutazione compiuti rispetto ai redditi disponibili e alle spese/investimenti effettuatinei primi anni ridondano su lla correttezza del vaglio di sproporzione per gli anni successivi. 2.7.Mediante il settimo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e motivazione apparente sull’irrilevanza della documentata entrata finanziaria dell’anno 2005, non considerata dal provvedimento impugnato poiché di norma una vincita al gioco presuppone delle spese a tal fine effettuate che erano rimaste ignote e comunque non calcolate dal consulente di parte. 2.8. Con l’ottavo motivo assumono omessa motivazione in ordine alla confisca dell’immobile in Capodrise,via Cavalcatoio n. 4, di proprietà della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di acquisto risalente all’anno 1993 e quindi al di fuori del perimetro temporale della pericolosità sociale del coniuge, pur volendo retrodatare la stessa all’anno 1996. [OSCURATO:PERSONA] 1.I primi tre motivi dei ricorsi, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Èfatta valere, innanzi tutto, la questione relativa all’operatività, nel procedimento di prevenzione, del principio di corrispondenza tra le richieste della Procura e la decisione, con peculiare riguardo alla retrodatazione del giudizio di pericolosità sociale all’anno 1996. Al riguardo, va considerato che questa Corte ha a più riprese affermato che nel procedimento di prevenzione non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio (ex aliis , Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv.283542, in motivazione; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 ; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013 , [OSCURATO:PERSONA],Rv. 256451). Del pari, si è ritentoche, i n tema di misure di prevenzione, il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto exart. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca exart. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro eredditi apparenti o dichiarati ( tra le altre, Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa,Rv. 284948; Sez. 2, n. 5248 del 23/01/2007 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236129). Nel sancire tali principi è stat o rimarcato, peraltro, che le particolari «rigidità» della disciplina penalistica, rapportate al peso sanzionatorio della decisione, non sono in modo automatico «esportabili» al procedimento di prevenzione, governato in via generale da modalità procedimentali che realizzano forme differenziate di esercizio del diritto di difesa(Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione). E, del resto, è costante nella stessa giurisprudenza costituzionale l’assunto per il quale le profonde differenze del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale giustificano la diversa disciplina degli stessi (ex multis, sent. n. 208 del 2017, n. 106 del 2015 e n. 321 del 2004, ord. n. 275 del 1996). In particolare, è stato riconosciuto chela diversa natura del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale comporta la possibilità per il legislatore di «modulare diversamente le forme di esercizio del diritto di difesa in rapporto alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione(Corte Cost., sent. n. 21 del 2012; n. 321 del 2004). Il collegio ritiene, nel solco dei superiori principi, di affermare, con specifico riguardo alla retrodatazione del giudizio di pericolosità sociale, che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di prevenzione possa, purché il tema della perimetrazione temporale della pericolosità del proposto sia posto nella richiesta di applicazione della misura, individuare in un momento anteriore la pericolosità(generica o qualificata a seconda dei casi), purché i relativi elementi di fatto risultino agli atti e su di essi si sia realizzato un contraddittorio effettivo. In applicazione dell’indicato principio, avendo riguardo alla fattispecie in considerazione, le doglianze sottese al primo motivo dei ricorsi palesano la loro infondatezza in quanto: la richiesta di aggravamento della misura di prevenzione personale a carico di [OSCURATO:PERSONA] della DIA di Napoli, (anche) afronte della quale è stato adottato il provvedimento confermato da quello oggetto di ricorso, aveva posto, come congruamente evidenziato dal decreto censurato, la questione della perimetrazione temporale della pericolosità sociale del ricorrente,nel senso che essa doveva essere estesa ad un periodo successivo a quello precedentemente individuato nell’anno 2009. Sul tema dell’individuazione del periodo della pericolosità sociale qualificata del proposto si è svolto un congruo contraddittorio tra le parti, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, tra i quali anche quelli inediti relativi alle risultanze del sequestro a carico dei fratelli Minutolo. Peraltro, nella fattispecie in esame, la retrodatazione temporale, come evidenziato, è avvenuta già in primo grado, sicché si è articolato il contraddittorio sulla stessa in appello, con conseguente esclusione di ogni pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa del proposto, per come declinabile secondo quanto osservato nel procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione). 1.2. In secondo luogo, si deduce la violazione del c.d. giudicato di prevenzione poiché la retrodatazione della pericolosità sociale non sarebbe fondata su nuovi elementi idonei a superare lo stesso, atteso che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] erano state già vagliate nel precedente procedimento di prevenzione a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e che significativi elementi non potevano ritrarsi dagli esiti del sequestro a carico dei fratelli Minutolo. Ora, se è vero che nel procedimento di prevenzione opera una preclusione derivante dal giudicato, ciò, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza “Simonelli”, evocata dalla medesima difesa dei ricorrenti,avviene sempre rebus sic stantibus , con la conseguenza che non è impedita la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari,non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate(Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205260 – 01 ; conf. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 , dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176). Il che si correla, ancora una volta, all’ ontologica diversità tra il giudizio penale - che è giudizio necessariamente sul fatto che si ipotizza come commesso dall'imputato -e giudizio di prevenzione che rappresenta, invece, un giudizio sulla «attitudine» della persona a compiere condotte pericolose per il corretto sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. Da qui la possibilità di «rinnovare» il giudizio di prevenzione lì dove nuove fonti conoscitive - non impiegate in precedenza - forniscano contributi illuminanti circa lo stile di vita del soggetto proposto. Ebbene, la decisione impugnata si è mossa nel solco degli indicati principi, poiché ha individuato elementi idonei a retrodatare all’anno 1996 la pericolosità sociale del proposto nelle risultanze dei sequestri a carico dei fratelli Minutolo, “soci” storici del [OSCURATO:PERSONA], risultanze che peraltro sono solo genericamente contestate in sede di ricorso per cassazione, e che hanno consentito una rinnovata e più circostanziata valutazione, come si desume dallo stesso provvedimento censurato, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Né può dirsi che la motivazione del decreto della Corte d’Appello sia inesistente (o apparente) e, dunque, tale da schiudere le porte al sindacato di questa Corte di legittimità, perché non individuerebbe il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] per il clan Belforte prima della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, in realtà, il provvedimento impugnato (pag. 12) sottolinea, con argomentazioni peraltro congrue, che indice dell’appartenenza del proposto al sodalizio mafioso – appartenenza che, viene opportunamente ricordato, è concetto diverso daquello di partecipazione allo stesso ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità penale ex art. 416-bis cod. pen. – è la stessa decisione del clan di affidargli la gestione della Co.cem, impresa nata “mafiosa”, ciò che presuppone una significativa fiducia dei vertici del clan maturata nel tempo nei confronti dell’imprenditore con cui stipula il rapporto sinallagmatico. 2.Il quarto motivo è inammissibile, perché con esso viene contestata la ragionevolezza delle argomentazioni sottese alla valutazione di sproporzione degli investimenti del proposto e dei suoi familiari nel periodo considerato rispetto alle spese sostenute per i consumi compiuta dal decreto impugnato. La relativa motivazione, invero, contenuta nel § 4.2., è fondata sul (congruo) rilievo per il quale le spese sostenute dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], nella quale il marito e padre era un imprenditore e si effettuavano plurimi investimenti immobiliari, non avrebbero potuto essere equiparate, come invece preteso dal consulente della difesa, a quelle della famiglia di un operaio monoreddito in un piccolo Comune del Sud Italia. Donde l’inammissibilità del motivo, atteso che, com’è noto, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge(Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 ). Dal che consegue, inoltre, anche l’inammissibilità del dedotto vizio di travisamento della prova per invenzione, poiché il travisamento probatorio è riconducibile alla violazione di legge solo qualora non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, (cfr. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Il che tuttavia, non può ritenersi nella fattispecie in esame, in quanto la ragione decisiva, come si è detto, per la quale sono state disattese le prospettazioni del consulente tecnico di parte è la riconduzione della spesa media annua della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ad una diversa categoria. 3. Il quinto motivo non è fondato, atteso che l’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 laddove fa riferimento al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi deve – come ha correttamente ritenuto il provvedimento impugnato - avere riguardo al reddito, per come risultante dalle relative dichiarazioni, che residua al soggetto al netto delle imposte, senza tenere conto delle componenti solo figurative come il possesso di immobili non produttivi di reddito. Invero solo considerando il reddito netto ed effettivo a disposizione del soggetto può essere compiuto il vaglio di sproporzione rispetto agli acquisiti e agli investimenti effettuati che consente l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale. 4.Il sesto motivo è inammissibile poiché, ancora una volta, con esso, sotto l’egida della violazione di legge e della motivazione apparente, si cela la denuncia di un vizio di motivazione della decisione, la quale, peraltro, si fonda su argomentazioni congrue per ciascun anno considerato (§§ 4.3. e 4.4. del decreto impugnato),rispetto alle quali il motivo si pone in termini meramente contestativi, finendo con il riproporre temi già ampiamente vagliati dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con questioni cruciali come quelle afferenti la sostenibilità del mutuo. 5. Il settimo motivo è del pari inammissibile in quanto, nuovamente, cerca di ottenere un nuovo sindacato sulla motivazione della Corte d’Appello, con la quale neppure si confronta in modo specifico, laddove ha congruamente osservato che la vincita al lotto del [OSCURATO:PERSONA], essendo frutto di 72 giocate (e quindi di una giocata multipla), è indicativa di un’abitualità al gioco del proposto, sicché non potrebbe considerarsi solo l’importo di euro 14.500,00 quale spesa sostenuta a fronte della vincita calcolato dal consulente rispetto alle predette 72 giocate di euro 200,00 ciascuna (pag. 23). 6. L’ottavo motivo è inammissibile in quanto generico: invero, se il terreno è stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1993, alcuna deduzione spiega la difesa quanto al momento nel quale è stato costruito su detto terreno il fabbricato oggetto della misura di prevenzione. 7. In definitiva i ricorsi devono essere ri