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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01615/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 gennaio 2022, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare.

Egli eccepisce la nullità della sentenza, a norma dell'art. 179, cod. proc. pen., perché pronunciata in assenza del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui istanza di rinvio dell'udienza per il proprio impedimento legittimo ed assoluto è stata respinta dalla Corte d'appello sull'erroneo presupposto del suo difetto di legittimazione: i giudici, infatti, hanno escluso la presenza in atti di una nomina fiduciaria effettuata dall'imputato in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece intervenuta nelle more del processo d'appello e depositata in cancelleria, con contestuale revoca del difensore precedente nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della decisione, con rinvio al giudice di appello per la rinnovazione del giudizio.

3. L'impugnazione merita di essere accolta.

Dalla consultazione del fascicolo processuale - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli — è possibile apprezzare che i fatti sono effettivamente andati così come esposti in ricorso.

Trattandosi, dunque, di procedimento d'appello svoltosi con trattazione orale nonché di impedimento che, se accertato, non avrebbe consentito la presenza fisica del difensore in udienza, la mancata delibazione della relativa istanza ha determinato la nullità assoluta dell'udienza e, di conseguenza, della sentenza resa all'esito della stessa, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483).

4. La sentenza dev'essere perciò annullata, con rinvio al giudice d'appello per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

N") Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione t en•n9 Cn4 della Corte di appello di Roma.

UJ Così deciso in Roma, il 23 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 gennaio 2022, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli eccepisce la nullità della sentenza, a norma dell'art. 179, cod. proc. pen., perché pronunciata in assenza del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui istanza di rinvio dell'udienza per il proprio impedimento legittimo ed assoluto è stata respinta dalla Corte d'appello sull'erroneo presupposto del suo difetto di legittimazione: i giudici, infatti, hanno escluso la presenza in atti di una nomina fiduciaria effettuata dall'imputato in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece intervenuta nelle more del processo d'appello e depositata in cancelleria, con contestuale revoca del difensore precedente nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della decisione, con rinvio al giudice di appello per la rinnovazione del giudizio. 3. L'impugnazione merita di essere accolta. Dalla consultazione del fascicolo processuale - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli — è possibile apprezzare che i fatti sono effettivamente andati così come esposti in ricorso. Trattandosi, dunque, di procedimento d'appello svoltosi con trattazione orale nonché di impedimento che, se accertato, non avrebbe consentito la presenza fisica del difensore in udienza, la mancata delibazione della relativa istanza ha determinato la nullità assoluta dell'udienza e, di conseguenza, della sentenza resa all'esito della stessa, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483). 4. La sentenza dev'essere perciò annullata, con rinvio al giudice d'appello per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. N") Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione t en•n9 Cn4 della Corte di appello di Roma. UJ Così deciso in Roma, il 23 novem
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