CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1964
Cassazione n. 01948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1964 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] DELL'ERBA per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso condannato [OSCURATO:PERSONA] DELL'ERBA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel delitto ex art. 647 cod. pen. e al diniego dell'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen., per carenza della motivazione sulla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale senza alcuna violazione di legge e con motivazione adeguata, immune dai vizi denunciati. La Corte di appello ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale, nella ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite e che la successiva circolazione comporta la contestazione ai successivi possessori della fattispecie di ricettazione perché anche loro nella condizione psicologica di conoscere l'altruità della cosa e la sua origine illecita (cfr., ad es., Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278255; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432; Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011, Tronca, Rv. 251723). Non vi è la denunciata contraddittorietà in ordine al diniego della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, considerato che la sentenza ha valutato la gravità del fatto e osservato che la identificazione del proprietario dell'autovettura (e non già delle targhe) fu resa più difficoltosa dall'illecito abbinamento. Inoltre, detta attenuante può essere riconosciuta solo se «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azigià delle one, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; da ultimo v. Sez. 2, n. 7468 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass). E' priva di ogni pregio la doglianza in ordine alla quantificazione della pena, determinata nel minimo edittale, prima dell'aumento fisso di due terzi per l'applicazione della recidiva reiterata. Proprio l'applicazione di questa aggravante comporta che la prescrizione sarebbe maturata solo nell'anno 2028. La difesa, infatti, ha obliterato il disposto degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che disciplina il calcolo del tempo necessario, in presenza di atti interruttivi. Il termine di tredici anni e quattro mesi va aumentato di due terzi: secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v. Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]