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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05928/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, giudicando all'esito dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata inizialmente, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena nei confronti del primo in quella di anni tre di reclusione e di anni due e mesi tre di reclusione per la seconda.

Rideterminava la pena accessoria in quella di anni tre.

Si procedeva per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta.

2. Ricorrono per cassazione entrambi, a mezzo del difensore di fiducia, e lamentano la violazione di legge con conseguente nullità della sentenza sottolineando che per Tolino la pena per la bancarotta preferenziale non era stata correttamente determinata e si era inflitta una pena di mesi tre di reclusione per una condotta estinta.

La sentenza era anche nulla in punto di determinazione delle pene accessorie.

3. Il ricorso è inammissibile per entrambi i ricorrenti, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusive doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, infatti, ridotto, contrariamente all'assunto, per Tolino la pena relativa rideterminando quella principale in anni due mesi tre di reclusione ed elidendo l'aumento per la continuazione relativo alla bancarotta preferenziale (computato in mesi tre di reclusione) (fl. 5).

Le deduzioni ulteriori sulla pena accessoria sono conformi alla decisione della Corte cost. (nr. 222/2018) espressamente richiamata, e si risolvono in censure di merito non sindacabili da questa Corte.

Per queste ragioni processuali, i ricorsi proposti devono essere dichiarato inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA].) CAA-LAA--1.42 [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, giudicando all'esito dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata inizialmente, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena nei confronti del primo in quella di anni tre di reclusione e di anni due e mesi tre di reclusione per la seconda. Rideterminava la pena accessoria in quella di anni tre. Si procedeva per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta. 2. Ricorrono per cassazione entrambi, a mezzo del difensore di fiducia, e lamentano la violazione di legge con conseguente nullità della sentenza sottolineando che per Tolino la pena per la bancarotta preferenziale non era stata correttamente determinata e si era inflitta una pena di mesi tre di reclusione per una condotta estinta. La sentenza era anche nulla in punto di determinazione delle pene accessorie. 3. Il ricorso è inammissibile per entrambi i ricorrenti, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusive doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, infatti, ridotto, contrariamente all'assunto, per Tolino la pena relativa rideterminando quella principale in anni due mesi tre di reclusione ed elidendo l'aumento per la continuazione relativo alla bancarotta preferenziale (computato in mesi tre di reclusione) (fl. 5). Le deduzioni ulteriori sulla pena accessoria sono conformi alla decisione della Corte cost. (nr. 222/2018) espressamente richiamata, e si risolvono in censure di merito non sindacabili da questa Corte. Per queste ragioni processuali, i ricorsi proposti devono essere dichiarato inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA].) CAA-LAA--1.42 [OSCURATO:PERSONA],
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