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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44560/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA Elato avviso alle p—a7-t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma i rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata da h4•banovic Nenad.

2. Ricorre per cassazione hírbanovic Nenad personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non da un avvocato iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA Elato avviso alle p—a7-t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma i rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata da h4•banovic Nenad. 2. Ricorre per cassazione hírbanovic Nenad personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non da un avvocato iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44560/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris