CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna de l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 8.3.2021, il GIP presso il Tribunale di Modena aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso e di furto pluriaggravato in concorso e, con il vincolo della continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, operata altresì la riduzione per la scelta di rito, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorrono per cassazione tutti i predetti imputati: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1.1 violazione ed erronea applicazione degli artt. 628, 367 e 646 cod. pen. per la mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in quelli di concorso in simulazione di reato e di appropriazione indebita; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen.: rileva che l'iter motivazionale che ha portato a ritenere il ricorrente responsabile del delitto di rapina aggravata è affetto da plurime violazioni dei canoni e dei principi sanciti in tema di valutazione della prova indiziaria; segnala che la Corte di appello ha dato conto della esistenza di un basista aggiungendo, tuttavia, che tale circostanza non comporta che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero coinvolti nella iniziativa delittuosa; segnala, invece, che dal contenuto delle intercettazioni post delictum emerge come gli imputati avessero agito nella piena consapevolezza di mettere in atto una "frode", ovvero di impossessarsi di somme di pertinenza della sala bingo Globo con la partecipazione di soggetti intranei; segnala la illogicità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso che la conversazione del 14.11.2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere intesa in senso diverso da quello suggerito dalla difesa e, invero, linearmente evincibile dal suo contenuto; richiama, ancora, la conversazione del 10.11.2019 intercorsa tra i medesimi e dal cui tenore letterale la Corte di appello ha ritenuto evincibile la estraneità del Poli all'accordo e ne evidenzia la illogicità oltre che il contrasto con il contenuto della conversazione del 14.11.2019 di cui i giudici di secondo grado hanno fornito una spiegazione a suo avviso del tutto inappagante e che non tiene conto del ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA]; 2.1.2 violazione ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena base: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di non poter ridurre la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina che ha stabilito in misura superiore al minimo edittale, senza tuttavia tener conto dell'atteggiamento collaborativo del [OSCURATO:PERSONA] e del suo stato di emarginazione sociale che avevano peraltro consentito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.2.1 violazione ed erronea applicazione degli artt. 628, 367 e 646 cod. pen. per la mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in quelli di concorso in simulazione di reato e di appropriazione indebita; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen.: rileva che l'iter motivazionale che ha portato a ritenere il ricorrente responsabile del delitto di rapina aggravata è affetto da plurime violazioni dei canoni e dei principi sanciti in tema di valutazione della prova indiziaria; segnala che la Corte ha dato conto della esistenza di un basista aggiungendo, tuttavia, che tale circostanza non importa che anche la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero coinvolti nella iniziativa delittuosa; segnala, invece, che dal contenuto delle intercettazioni post delictum emerge come di imputati avessero agito nella piena consapevolezza di mettere in atto una "frode", ovvero di impossessarsi di somme di pertinenza della sala bingo Globo con la partecipazione di soggetti intranei; segnala la illogicità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso che la conversazione del 14.11.2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] andava intesa in senso diverso da quello suggerito dalla difesa e, invero, linearmente evincibile dal suo contenuto; richiama, ancora, la conversazione del 10.11.2019 tra i medesimi due dal cui tenore letterale la Corte di appello ha ritenuto evincibile la estraneità del Poli all'accordo criminoso e ne evidenzia la illogicità oltre che il contrasto con il contenuto della conversazione del 14.11.2019 di cui i giudici di secondo grado hanno fornito una spiegazione a suo avviso del tutto inappagante e che non tiene conto del ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA]; 2.1.2 violazione ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena base: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di non poter ridurre la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina che ha fissato in misura superiore al minimo edittale, senza tuttavia tener conto dell'atteggiamento collaborativo del Giuzzo, del suo stato di emarginazione sociale che avevano peraltro consentito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alle ragioni del ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di cui al capo B): rileva che la Corte di appello ha concluso per il concorso del ricorrente nel delitto di cui al capo B) sulla base di supposizioni indimostrate ed indimostrabili quali: il sopralluogo eseguito dall'[OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, tuttavia, non nel parcheggio ove era stata ricoverata l'auto ma nella zona adiacente la sala bingo; la circostanza che gli imputati, giunti da lontano, avevano necessariamente bisogno di un mezzo a loro non riconducibile; la sosta dell'[OSCURATO:PERSONA] per 4 minuti nell'area di parcheggio la mattina del furto; 2.4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], carenza di motivazione: rilevano che la sentenza della Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni difensive quanto alla insussistenza del delitto di cui al capo A) ovvero la sua derubricazione in quello di cui all'art. 367 cod. pen.; segnalano che non sono state considerate tutte quelle conversazioni in cui si allude al coinvolgimento di soggetti intranei alla sala bingo e richiama quelle successive alla rapina relative alle contestazioni del gruppo dei bolognesi a quello dei napoletani sulla somma contenuta all'interno della borsa sottratta alla Avigliano mentre costei era diretta in banca; richiamano, a tal proposito, la conversazione n. 888 del 14.11.2019, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Dato, partecipe anche il [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione n. 894 del 10.11.2019, ancora tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione n. 994 del 15.11.2019, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; segnalano che tali conversazioni suffragano le dichiarazioni degli imputati -- e sottolineato dal Tribunale del Riesame - circa il concorso di persone interne alla sala bingo con cui, come ricostruito dagli investigatori, i contatti sarebbero stati tenuti da [OSCURATO:PERSONA]; 4. la Procura Generale ha trasmesso Da requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: quanto ai ricorsi che hanno contestato la mancata riqualificazione dell'episodio nel delitto di simulazione di reato, rileva che trattasi di una ricostruzione difensiva su cui la Corte di appello ha ampiamente motivato condividendo l'apprezzamento cui era già pervenuto il giudice di prime cure e sorretto da una motivazione complessivamente congrua ed esaustiva e, perciò, non censurabile in questa sede di legittimità dove non è consentito sollecitare una difforme valutazione ed una diversa interpretazione delle prove; quanto al trattamento sanzionatorio, rileva che la Corte ha motivato con riguardo alla posizione di ciascuno degli imputati e, comunque, ha confermato la quantificazione della pena che era stata determinata in termini di poco superiori al minimo edittale e, sicuramente, inferiori alla media; con riguardo, infine, al ricorso dell'Ahrdan, rileva che la Corte territoriale ha motivato in ordine al suo coinvolgimento nel furto cella vettura, con argomentazioni esaustive con le quali il ricorso, al contrario, omette di confrontarsi; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso due memorie con cui, per ciascuno dei predetti ricorrenti, ha ripercorso ed ulteriormente sviluppato, in particolare, le argomentazioni articolate nel primo motivo dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. I ricorrenti erano stati chiamati a rispondere, e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, dei delitti di rapina aggravata e di furto pluriaggravato: secondo la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa, e condivisa dai giudici di merito, infatti, agendo in concorso tra loro e con altra persona non identificata ed indicata come "l'ingegnere", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ahrdan, insieme all"ingegnere", dopo aver individuato la [OSCURATO:PERSONA] srl di Modena, e non senza aver effettuato una serie di controlli e sopralluoghi, coordinati da [OSCURATO:PERSONA], in cinque di loro avrebbero raggiunto la città dove, dopo aver rubato una [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero divisi per raggiungere la sala Bingo e, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed Ahrdan si sarebbero appostati in prossimità, [OSCURATO:PERSONA], Attanasio e l'altro soggetto non identificato, avrebbero fermato, poco dopo la sua uscita dall'esercizio, la dipendente [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero minacciato di morte puntandole contro una pistola semiautomatica, costringendola così a consegnare loro l'incasso che stava in quel momento portando in banca; in tal modo si sarebbero impossessati della somma di Euro 16.000 che la donna lasciava cadere a terra, per poi fuggire a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] oggetto della contestazione di furto di cui al capo B). 1. L'episodio era stato ricostruito dal primo giudice (cfr., pagg. 2-6 della sentenza di primo grado) in termini di fatto incontroversi; [OSCURATO:PERSONA], dipendente della sala bingo Globo, aveva chiamato il 112 denunziando di essere stata rapinata; la donna aveva riferito che uno dei rapinatori era sceso da una utilitaria puntandole addosso una pistola e "scarrellando"; il Poli, che la accompagnava, aveva confermato anche l'accento campano dei malviventi e fornito la targa del veicolo risultato provento di furto commesso lo stesso giorno e rinvenuto poco dopo con evidenti segni di effrazione.I filmati tratti dalle videocamere di sorveglianza della zona avevano consentito di visionare la dinamica dell'avvicinamento dei due rapinatori alla Avigliana; era emerso, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] era monitorato perché indagato in altro procedimento e, dalle intercettazioni eseguite, era emerso che egli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano progettando delle iniziative criminose reclutando soggetti napoletani poi effettivamente contattati da (3uzzo; il giorno 10.11.2019 il gruppo, compresi i "napoletani", aveva eseguito una serie di sopralluoghi finalizzati ad acquisire contezza della prassi seguita dalla Avigliana per la consegna dell'incasso della sala bingo avendo ravvisato l'esigenza di provvedersi di un'arma per contrastare la inizialmente non prevista presenza di una guardia giurata che avrebbe accompagnato la donna; il giorno successivo, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rubata la [OSCURATO:PERSONA] poi utilizzata per la rapina mentre la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con a bordo quest'ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA], si era mantenuta nei pressi. Sempre in punto di fatto, i giudici di merito hanno fatto presente che il [OSCURATO:PERSONA] e l'Attanasio avevano confessato di essere stati gli autori materiali della rapina e che l'[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva fatto delle sia pur parziali ammissioni (cfr., pag. 4 della sentenza di primo grado). Il Tribunale, quindi, aveva ricostruito la vicenda motivando, in particolare, sulle ragioni per le quali, come invece già in quella sede sostenuto dalle difese, non poteva essere seguita la tesi del concorso degli imputati in una "frode" organizzata da persone all'interno della sala Bingo. Secondo i giudici di primo grado, era stato l'[OSCURATO:PERSONA] ad aver proposto il "lavoro" a [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, lo aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] che era stato contattato dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sostanzialmente pacifica la dinamica dell'episodio, gli appelli (in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Attanasio, si erano concentrati, in primo luogo, sulla qualificazione giuridica del fatto sostenendo che, in realtà, si trattava non già di una "rapina" ma di una operazione "concordata" con soggetti "interni" alla sala Bingo. 3.1 I ricorsi dei predetti imputati replicano la censura già articolata con l'atto di appello e che viene qui riproposta sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. È necessario, allora, puntualizzare che, deducendo il vizio di violazione di legge i ricorrenti denunziano, in realtà, la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata, rispetto ad una diversa qualificazione del fatto quale quella già propugnata dalle difese nei gradi di merito; in tal modo, tuttavia, lungi dal dedurre un vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero, a ben guardare, il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere, al contrario, tali elementi pienamente riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, infatti, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; operazione, questa, propria del giudice di merito. In definitiva, i ricorrenti, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità degli imputati finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Nel caso di specie, dunque, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen. piuttosto che ai sensi dell'art. 367 cod. pen., non è un problema di diritto ma, per l'appunto, una questione di fatto, che non attiene, perciò, alla verifica della corretta sussunzione della condotta nel paradigma delineato dalla norma incriminatrice, ma alla ricostruzione dell'episodio alla luce degli elementi acquisiti nel corso del processo, operazione, come si è detto, estranea al giudizio di legittimità. 3.2 Tanto premesso, rileva il collegio che la Corte di appello ha fornito, sulla questione, una risposta del tutto appagante in punto di fatto, non mancando di prendere in esame tutti gli elementi emersi dall'istruttoria e segnalati dalla difesa come deponenti a favore della alternativa ricostruzione già prospettata nel corso del giudizio di primo grado. La Corte territoriale, infatti, ha riportato in primo luogo le dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio innanzi al PM, laddove l'imputato aveva 7 J fatto presente di aver acquisito informazioni sullo spostamento del denaro frequentando la sala bingo in qualità di cliente e di avere millantato la presenza di un complice interno. Ha inoltre puntualmente motivato sulle ragioni per le quali ha considerato insostenibile la tesi della "frode"; a tal fine, e con argomentazione non manifestamente illogica, ha premesso che la tesi della "rapina simulata" non era compatibile con le articolate modalità organizzative con cui l'azione era stata posta in essere (e che avevano comportato il coinvolgimento di almeno sei persone, l'impiego di "trasfertisti" giunti appositamente da fuori Regione il giorno prima, plurimi sopralluoghi, il furto con scasso di urna autovettura per eseguire il colpo e da utilizzare per la fuga, l'utilizzo di un'arma) sicuramente esorbitanti rispetto a quelle che sarebbero state necessarie qualora si fosse trattato di una iniziativa "concordata" con le vittime. Ritiene il collegio di dover a questo punto chiarire un punto essenziale: perché si potesse giungere ad escludere la configurabilità della rapina, infatti, non era affatto sufficiente che, nel personale della sala bingo, vi fosse quale "basista interno" con cui era stata concordata la sottrazione del denaro; per pervenire a siffatto risultato era invece necessario che ad essere coinvolt direttamente nella vicenda fossero proprio coloro su cui era ricaduta materia mente la condotta minatoria finalizzata all'impossessamento della refurtiva, ovvero la Avigliana ed il Poli. In mancanza di un preventivo accordo che avesse coinvolto anche costoro, infatti, la condotta tenuta nei loro confronti, indipendentemente dalla esistenza di una intesa con chi aveva la iniziale disponibilità del denaro, non può non essere qualificata in termini di rapina. Per questa ragione, dunque, la Corte di appello ha correttamente appuntato la sua attenzione sulle conversazioni intercorse tra i malviventi e riferite, per l'appunto, alla Avigliana ed al Poli: a partire da quella riportata a pag. 12 della sentenza impugnata al cui contenuto i giudici di merito, in termini certamente non arbitrari, hanno attribuito un significato diverso rispetto a quello ritenuto dalla difesa a conforto della propria tesi; per altro verso, anche la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], a proposito del fatto che la donna incaricata del trasporto del denaro sarebbe stata accompagnata da un uomo "... che due metri di stazza ...", tanto da rendere necessario il ricorso ad un'arma come strumento di minaccia più dissuasivo, è stato correttamente intesa nel senso che i due non fossero coloro con i quali era intervenuto il previo accordo per la sottrazione degli incassi.Ulteriore conversazione menzionata nella sentenza è quella del 14.11.2019, pure riportata, e che la Corte di appello, correttamente evocando la dinamica della rapina, ha giudicato non significativa della complicità del vigilante Poli proprio perché in contrasto con le modalità con cui si era svolta la sottrazione del denaro ai due. La Corte, poi, ha fornito una spiegazione, non manifestamente illogica, del contenuto della conversazione richiamata a pag. 14 tra gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto ai dubbi che costoro avevano nutrito sull'entità della somma di denaro recata con sé dalla Avigliana che, difatti, sospettavano essersi essa stessa impadronita di una parte degli incassi; anche in tal caso, infatti, i giudici di merito sono pervenuti ad una conclusione diversa rispetto a quella del diretto coinvolgimento di costei nella sottrazione del denaro, evocando, in particolare, la presenza di un "basista" interno, non identificabile nella donna (cfr., anche, pag. 15). Le difese, anche in questa sede, hanno invece insistito sulla lettura delle intercettazioni in senso conforme alla ricostruzione da loro proposta essendo tuttavia appena il caso di ribadire che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 01; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). In definitiva, perciò, la richiesta di ricondurre la vicenda nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 367 cod. pen., in alternativa a quella proposta dalla pubblica accusa, si risolve nella non consentita sollecitazione a rivalutare gli elementi istruttori acquisiti che sono stati invece attentamente vagliati dai giudici di merito che ne hanno fornito lettura in termini conferriativi della ipotesi accusatoria sorretta, tuttavia, da una motivazione che non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere avanzati in questa sede. 3.3 Manifestamente infondato è, inoltre, il motivo di ricorso articolato nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] con riguardo al concorso del predetto nel delitto di cui al capo B) della rubrica. Anche in tal caso la Corte di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato (cfr., pagg. 18-19 della sentenza impugnata) evidenziando una serie di elementi di fatto (con particolare riferimento alla sosta, per quattro minuti, della vettura Opel dell'[OSCURATO:PERSONA], all'interno del parcheggio ove sarebbe stata rubata la [OSCURATO:PERSONA] "... effettuando brevi soste e girando continuamente all'interno dell'area") di cui hanno fornito una lettura complessiva e sintetica pervenendo, con procedimento induttivo privo di fratture logiche, alla conclusione della piena condivisione, da parte del ricorrente, della iniziativa di prelevare la [OSCURATO:PERSONA] poi utilizzata dagli esecutori materiali della rapina. 3.4 Con il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena che, tuttavia, la Corte di appello, replicando alle analoghe considerazioni sviluppate con gli atti di gravame, ha invece affermato di dover condividere; a tal fine, i giudici di merito hanno congruamente valorizzato la oggettiva gravità del fatto, connotato non soltanto dall'uso di un'arma ma, anche, da una minuziosa organizzazione e programmazione tanto da prevedere il coinvolgimento di soggetti appositamente convocati da fuori regione. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, hanno evidenziato il ruolo centrale e la preoccupante personalità del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 19-20 della sentenza impugnata) e, per altro verso, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], a sua volta pluripregiudicato (cfr., ivi, pag. 20). Si è peraltro in presenza di una rapina pluriaggravatà (dall'essere stata commessa da più persone riunite e con l'uso cli un'arma: cfr., Sez. 2 - , n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817 - 01, secondo cui, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. peri. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. poiché ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti) su cui, ciò non di meno, erano state ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La Corte di appello, per calcolare la pena finale, è partita da quella di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, dando contc dello spostamento rispetto al minimo edittale stabilito per la rapina non "circostanziata" e su cui ha operato una riduzione, per le attenuanti generiche prevalenti, in misura inferiore al massimo, dando anche in tal caso conto della sua scelta; ha inoltre aumentato, di soli mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa per il furto pluriaggravato di cui al capo B) e, infine, applicato la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.Ed è allora appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., tra le tante., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; cfr., anche, Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01 che, nel ribadire tale principio, ha opportunamente chiarito che la media eclittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen