CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisionedel Tribunale capitolino, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati, a lui ascritti, dibancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto le rimanenze di bilancio 2015) e dibancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto le scritture sociali rendendo impossibilela ricostruzione del movimento di affari della fallita) quale presidente del [OSCURATO:SOCIETA]. e poi A.U. fino al fallimento, dichiarato con sentenza del 13/11/2018.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 216 Legge Fall. e correlativizi della motivazione nell’affermazione di responsabilità per i delitti contestati, nonchéviolazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.2.1.1.Premette che le rimanenze di magazzino erano costituite dall’importo di circa360/320.000 euro, che i giudici hanno ritenuto essere presumibilmente costituite daautovetture (coerentemente con l’oggetto sociale costituito da compravendita e noleggio diauto); che 23 autovetture erano state sequestrate dalla Procura di Udine, e che alcune di esse,prima del sequestro, erano state vendute a terzi, anche se non erano mai stati perfezionati gliritenute prive di valore commerciale ed economico.2.1.2. Espone, quindi, che, non essendovi certezza, alla luce delle stesse dichiarazioni resein udienza dal curatore fallimentare, circa la specificità dei beni iscritti in bilancio qualirimanenze né elementi idonei a fondare l’ipotesi della coincidenza tra le vetture rinvenute dalcuratore e le rimanenze risultanti dal bilancio, in mancanza della esatta individuazione dei beninon rinvenuti e, quindi, senza certezza della loro esistenza, non può prospettarsene ladistrazione. D’altronde, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il bilancio può costituireelemento utile per la ricostruzione del patrimonio sociale purchè dotato di attendibilità, nonritraibile, come ha fatto la Corte territoriale, dalla mera appostazione dei veicoli, richiedendosila verifica della sua redazione secondo principi di chiarezza e verità.2.1.3. Si deduce anche la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. dal momento che la Cortedi appello ha mutato la originaria contestazione ascrivendo all’imputato la distrazione dellesomme ricavate dalla vendita di alcune autovetture, che però non sono indicate comericomprese tra quelle iscritte in bilancio quali rimanenze.2.2. Con il secondo motivo è denunciata la erronea applicazione dei principi che presiedonoalla individuazione dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.La Corte di appello ha tratto il dolo specifico della fattispecie contestata dalla scomparsa omancata consegna dei libri sociali, ovvero dall’elemento oggettivo del reato, senza individuareulteriori elementi di fatto in grado di illuminare l’elemento soggettivo.2.3. Il terzo motivo afferisce al la mancata applicazione della sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità, chiesta con il motivo aggiunto di appello, che la Corte di appello hanegato senza fare riferimento ai parametri legali di cui all’art. 133 cod. pen., e, quindi,omettendo di svolgere un giudizio prognostico effettivo circa il concreto pericolo di inosservanzadelle condizioni imposte, facendo leva esclusivamente sul precedente specifico risalente,tuttavia, al 2012.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Non ha pregio il primo motivo.2.1. Con riguardo alla bancarotta distrattiva, come premesso, la difesa ricorrente sostieneche, non essendovi certezza in ordine a quali beni costituissero le rimanenze del bilancio 2015,delle quali risultava iscritto il solo valore di oltre 300.000 euro, né elementi idonei a fondarel’ipotesi che le vetture rinvenute dal curatore coincidessero con le suddette rimanenze, talesituazione di incertezza in merito alla consistenza delle rimanenze e alla loro stessa esistenzaimpedisca la prospettazione della loro distrazione. Tanto più – si aggiunge – che è mancata laverifica della attendibilità del bilancio, ovvero della sua redazione secondo principi di chiarezzae verità, elementi in presenza dei quali la giurisprudenza ritiene che il bilancio possa costituireelemento utile per la ricostruzione del patrimonio sociale.2.1.1. La Corte di appello ha già replicato ad analoga prospettazione, rappresentandocome risulti provata l’esistenza delle rimanenze, e quindi la stessa attendibilità dell’ultimobilancio risalente al 2015, ove figurava nella voce ‘rimanenze’ la complessiva somma di euro363.232,00, dal sequestro di 23 autovetture da parte della Procura della Repubblica di Udine,oltre che dalle dichiarazioni dello stesso imputato al curatore, al quale ebbe a riferire che leautovetture erano state vendute, sebbene non sia stato perfezionato il passaggio di proprietàda parte degli acquirenti, e dalla documentazione prodotta dall’imputato, costituita da ottocopie di trascrizione di atti di vendita.2.1.2. Dunque, risulta provato che l’imputato, nella qualità di legale rappresentante dellasocietà, nel periodo tra il 2016 e il 2017, anzichè porre in liquidazione la società che già sitrovava nella impossibilità imprenditoriale, ha sottratto nn. 23 autovetture distraendole dalpatrimonio della società, senza fornire indicazioni circa la sorte del corrispettivo, ove vi siastato effettivamente. E, allora, delle due l’una: o le autovetture, come dichiarato dall’imputato,sono state vendute ed è stato incassato il corrispettivo, e, in tal caso, l’amministratore avrebbedovuto spiegare quale destinazione fosse stata impressa alle somme incassate dalla vendita;se invece, i veicoli erano stati trasferiti a terzi, senza alcun corrispettivo, si è comunque dinanziad una distrazione e non può rilevare, in senso diverso, che l’uso da parte di terzi dei mezzi,oramai usciti dalla disponibilità della società, ne abbia diminuito il valore.2.1.3. Invero, secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di bancarottafraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiaratafallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, delladestinazione dei beni non rinvenuti (Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n.22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L’indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostroordinamento, l’imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i qualiconfidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, ladiretta responsabilità dell’imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la suaconservazione ai fini dell’integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o laelisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra,pertanto, l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Taliconsiderazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell’onere della prova incombente sulfallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza digiustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con ilfisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell’obbligo diverità gravante sul fallito ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimentoalla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore,obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il direttointeressato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell’impresa, della destinazione deibeni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo disomme dalle casse sociali, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendonepacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione(Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425).2.1.5. Cosicché, in ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità,correttamente, la Corte di appello ha tratto la prova della distrazione o dell’occultamento deibeni della società dalla mancata dimostrazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], amministratore della S.r.l.,della loro destinazione.2.2. Non è fondata neppure la doglianza che attinge la bancarotta fraudolentadocumentale, la cui affermazione di responsabilità è allineata agli orientamentigiurisprudenziali opportunamente richiamati, per contrastare la pretesa difensiva di ricostruireil patrimonio attraverso l’accesso al cassetto fiscale. Invero, nel delitto di bancarottafraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sullevicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentatae giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per ilmodo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da partedegli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolarediligenza. (Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Rv. 218383¸ Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010,Rv. 247965; Sez. 5 n. 1925 del 26/09/2018 (dep. 2019) Rv. 274455).2.2.1. La Corte di appello, pertanto, in conformità con quello di prime cure, hacorrettamente ricostruito la condotta dolosa dell’imputato, confermando non essere dipesa dasemplice trascuratezza, dato che questi ha distratto i beni della società e ha assicurato alcuratore che avrebbe consegnato i libri e le scritture, ammettendo di averne la disponibilità,senza tuttavia adempiere.2.3. È altresì infondata la questione processuale posta dal ricorso, nel medesimo primomotivo, con la quale è dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazionetra l’accusa rubricata nell’imputazione e la sentenza, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.,per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado per la distrazione dellesomme ricavate dalla vendita di alcune autovetture, delle quali non v’è certezza checorrispondessero a quelle iscritte in bilancio.2.3.1. L’imputazione elevata dall’Accusa contiene, infatti, la descrizione, sia pur sommaria,del comportamento dell’imputato, facendo chiaro riferimento alla distrazione di somme di danaroprovento di vendita al nero dei veicoli non rinvenuti, giacchè le rimanenze indicatenell’imputazione non potevano che essere che veicoli, stante l’oggetto sociale, costituito,appunto, dalla compravendita di autoveicoli. In ogni caso, risulta pienamente assicuratal’esigenza fondamentale a tutela delle facoltà dell’imputato di apprestare la propria difesa,proprio perché il fatto distrattivo ascritto all’imputato è rimasto sostanzialmente immutato, inmerito alla quale, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ha potuto esperire ogni possibile mezzo difensivo. Sussiste,infatti, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestatosia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e dicambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire omenomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051), cosicchè, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quandol'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta didifendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010,Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). Nel caso di specie,il contenuto sostanziale dell’imputazione e, quindi, della condanna, è stato ampiamente chiaritogià nel giudizio di primo grado, cosicchè l’imputato ha potuto pienamente esercitare il diritto didifesa.3. Non è fondato neppure il secondo motivo.3.1. La giurisprudenza ha chiarito, da tempo, che gli elementi dai quali desumere lasussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica(configurato dalla locuzione “ con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori”), e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalegenerica (costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con laconsapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimoniodell'imprenditore), non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenutadegli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimentodegli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, dovendo, piuttosto, consistere in circostanze difatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel casodella bancarotta fraudolenta documentale specifica ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv.271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep.2015, rv. 263242), e della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabileè in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarottafraudolenta documentale generica (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf.Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006). Si è, altresì, sottolineato che tra le suddettecircostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto conle vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.3.2. Ciò posto, nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha tratto il dolo specifico dellacontestata fattispecie di bancarotta documentale per occultamento/sottrazione delle scritturecontabili servendosi di un corretto ragionamento inferenziale, argomentato alla luce di opportunirichiami giurisprudenziali, incentrato sulla complessiva condotta dell’amministratore dellasocietà, che ha distratto i beni della società; ha assicurato al curatore che avrebbe consegnatoi libri e le scritture, così ammettendo di averne la disponibilità, senza, tuttavia, adempiereall’impegno assunto, all’evidente fine di recare pregiudizio ai creditori, depauperati dellerimanenze risultanti dall’ultimo bilancio ovvero del corrispettivo acquisito grazie dalla venditadelle stesse.3.3. Come è noto, il grado di approfondimento dell’accertamento relativo all’elementosoggettivo del reato di bancarotta documentale dipende anche dalla sussistenza o meno dicondotte distrattive, giacchè, in caso di mancanza di queste ultime, viene a mancare la basefinalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (sez.5, n. 2438 del 05/11/2024 (dep.2025), Rv. 287480; Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Rv.276910).3.4. Nel caso di specie, la prova, non soltanto di una generica volontà di rendere impossibilela ricostruzione della situazione patrimoniale e degli affari dell’impresa, ma anche di una specificafinalità illecita sottesa alla condotta di sottrazione dei dati contabili agli organi fallimentari, èstata correttamente desunta, nei provvedimenti di merito, dall’atteggiamento inaffidabiledell’imputato e, più specificamente, dalla complessiva operazione distrattiva posta in esseredall’imputato in un periodo di conclamata decozione dell’impresa. In particolare, deve ribadirsiquanto già osservato dalla sentenza impugnata, che proprio la condotta di fraudolentasottrazione e tenuta della contabilità non ha permesso al curatore di verificare che le rimanenzeindicate nel bilancio chiuso al 31.12.2015 corrispondano, come sostenuto dalla difesa, tra quantoindicato in bilancio e quanto riportato nel verbale di pignoramento eseguito nel 2017. In sintesi,gli indici del dolo sono stati tratti con un razionale percorso inferenziale da una pluralità dielementi (attività distrattiva, omissione degli oneri di verifica e controllo correlati alla carica, inun contesto di inoperatività della società, e la successiva sparizione della documentazionesociale), significativi della consapevolezza del percorso avviato in danno del ceto creditorio.4. Parimenti infondato è il terzo motivo: la Corte di appello ha esplicitamente individuato leragioni sottese alla formulata prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni correlate allasanzione sostitutiva della detenzione con quella del lavoro di pubblica utilità - che l’art. 58 dellalegge 689 del 1981 chiede di formulare preliminarmente sulla base di elementi concreti. Ha fatto,invero, riferimento alla condotta processuale dell’imputato, ritenendo l’imputato inaffidabile esottolineando come egli si sia reso reiteratamente inadempiente agli obblighi correlati con la suacarica sociale, sia per avere omesso una corretta e diligente tenuta della contabilità, sia per ilcomportamento affatto corretto e leale tenuto verso il curatore.4.1. La valutazione è congrua e coerente con la natura prettamente discrezionale del giudiziosulla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva, che è legato aglistessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena.4.2. Invero, in riferimento alle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 L.n. 689 del 1981, se «lasostituzione della pena con altra misura più favorevole non costituisce un diritto dell’imputatoma rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice» (Cass sez VI 47674/2023), èanche vero che i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata econgrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanzevolte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - el'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449), e,come è stato chiarito, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cuiabbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto dellaspecifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza,fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delleprescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6 n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295). Dunque, larichiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni deldiniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Rv. 253102; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, rv. 191006;Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, rv. 247853), ma la relativa statuizione - positiva o negativa –non è censurabile dinanzi al giudice di legittimità ove logicamente supportata (Sez. 5n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062; Sez. 3 n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031).4.3. Nel caso di specie, è ragionevole ritenere – come ha fatto la Corte di appello - che latendenza a sottrarsi ai propri doveri, obliterando l’osservanza di specifiche normecomportamentali nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, assuma un rilievo decisivoproprio nell’ambito della valutazione prognostica circa il futuro comportamento del condannatonello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva.L’apprezzamento così formulato risulta, invero, strettamente correlato al “vissuto” dell’imputatoe si sottrae, per questo, alle censure difensive.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il Consigliere estensoreMaria Teresa BelmonteIl PresidenteRossella Catena