CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 37114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 21/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica in data 21/12/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 56, 624 cod. pen., in Ancona il 31/10/2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, eccessivamente gravosa in riferimento alle modalità della condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimazione a sporgere querela in capo a [OSCURATO:PERSONA], mera addetta alle vendite del supermercato in cui era stata posta in essere la condotta, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendo essere il dipendente di un esercizio commerciale assimilato al responsabile dello stesso; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto contestata la recidiva, che non risulta dal capo di imputazione né dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.3 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la scarsa gravità del fatto ed il comportamento collaborativo dell'imputata; 3.4 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, a fronte della scarsissima gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. La sentenza ha - del tutto logicamente e con motivazione, pertanto, insindacabile in sede di legittimità - argomentato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche in riferimento ai precedenti per rapina dell'imputata, chiaro indice di pericolosità e di capacità a delinquere, non essendo affatto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ai fini della valutazione della concedibilità o meno delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282693). Il trattamento sanzionatorio, inoltre, è stato considerato adeguato ad un furto commesso in pieno giorno all'interno di un negozio frequentato dal pubblico, indice di spregiudicatezza, considerato altresì che la condotta aveva avuto ad oggetto beni non di prima necessità. Tale motivazione, inoltre, risulta del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità, posto che "In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto." (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri ed altri, Rv. 239754). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2.1 II primo motivo di ricorso risulta apertamente confliggente con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla legittimazione della querelante, ha osservato che la stessa era la responsabile del punto vendita, come risulta indicato anche dalla cnr e dal verbale di arresto, e, come tale, pacificamente legittimata a sporgere querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275342). 2.2 Quanto alla recidiva, alla pag. 4 della sentenza si rileva che il pubblico ministero, all'udienza di convalida, dopo la relazione del pubblico ufficiale che aveva proceduto all'arresto, aveva contestato la recidiva. Tale affermazione, oltre che riprodotta anche nella sentenza di primo grado, risulta dal verbale stenotipico dell'udienza di convalida, in atti. 2.3 In relazione agli ultimi due motivi di ricorso, non possono che richiamarsi le medesime considerazioni già illustrate in riferimento alla coimputata, posto che, anche per la Achim, la motivazione sul trattamento sanzionatorio ha messo in rilievo i precedenti per usura ed estorsione. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ex art. 616 cod. proc. pen., condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso