CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 25565-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato- per regolamento di competenza avverso il provvedimento RG 6642/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25565/2020 Numero sezionale 10221/2021 Numero di raccolta generale 3453/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che conclude, in accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza per la cassazione dell'ordinanza impugnata e la prosecuzione del giudizio; conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Tribunale di Foggia ha sospeso il giudizio, avente ad oggetto l’accertamento di irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS e da quest’ultimo richieste in restituzione, a titolo di indebito per indennità di astensione facoltativa, anno 2017, ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ.; 2. il Tribunale ha ritenuto «causa pregiudicante», idonea a legittimare la sospensione necessaria, quella intrapresa dalla ricorrente (e pendente in appello), relativa all’accertamento (di illegittimità) della cancellazione dagli elenchi anagrafici degli OTD per l’anno 2016; 3. ricorre la parte privata che assume l’insussistenza di una ipotesi di sospensione necessaria; resta intimato l’INPS; 4. il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 5. il ricorso è fondato; 6. secondo l’orientamento delle sezioni unite di questa Corte, infatti, «salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod.proc.civ.» (Cass., sez. un., nr. 10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass. nr. 17936 del 2018); Ric. 2020 n. 25565 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25565/2020 Numero sezionale 10221/2021 Numero di raccolta generale 3453/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 7. in linea con l’indicato arresto, più di recente, le sezioni unite, con la pronuncia nr. 21763 del 2021, hanno affermato che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ; 8. venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all'art. 295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass. nr. 21664 del 2015); 9. il provvedimento di sospensione va, pertanto, cassato; 10. la causa dovrà essere riassunta, nel termine indicato in dispositivo, innanzi al Tribunale di Foggia che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, concedendo alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione, dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio del 16.11.21. [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25565 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25565/2020 Numero sezionale 10221/2021 Numero di raccolta generale 3453/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 Ric. 2020 n. 25565 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9