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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17022/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 dalla Corte d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso o, subordine, per la sua rimessione alleSezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Messina che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art.316-bis cod. pen. in quanto, dopo avere ottenuto, quale libero professionista,commercialista e revisore legale, un mutuo di 25.000 euro, ex art. 13, lett.m), d.l. n. 23 del 2020, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia perle piccole e medie imprese, non destinava l’importo all’attività di impresadanneggiata dal Covid-19, ma lo distraeva in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA].Con tre motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposticongiuntamente, deduce vizi di violazione degli artt. 316-bis cod. pen. e 13, lett.m), d.l. n. 23 del 2020, come convertito dalla legge n. 40 del2020, e mancanza della motivazione relativa alla qualificazione come mutuo discopo del mutuo erogato in favore del ricorrente.

Si sostiene, infatti, che l'art. 13,lett. m), d.l. n. 23 del 2020 non impone ai liberi professionisti beneficiari delmutuo di destinare le somme ricevute ad uno scopo legale.

Ciò in quanto la normaindividua due distinte categorie di beneficiari del finanziamento: da un lato, lepiccole imprese, che potranno ricorrere alla erogazione di mutui di scopo e,dall'altro lato, gli altri soggetti, tra cui professionisti, artisti e sportivi, chepotranno fruire di finanziamenti a breve termine privi di qualsiasi scopolegale.

L’unico requisito richiesto perché un professionista acceda a detto mutuoformulazione dell'articolo 316-bis cod. pen., nella versione antecedente lemodifiche introdotte dal d.l. n. 23 del 2020, faceva riferimento a contributisovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dallecomunità europee e destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opereo allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Sotto tale profilo, si lamentala violazione del principio di tassatività in quanto nel caso in esame le somme sonostate erogate da un istituto di credito privato.2.

Il ricorso è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione perl’udienza del 12 gennaio 2026 all’esito della quale il [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandoragioni di inammissibilità del ricorso, ne ha disposto la trasmissione alla Sestasezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La questione che il ricorso pone rende necessaria una breve analisi delladisciplina introdotta dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia diaccesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali neisettori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga ditermini amministrativi e processuali), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.L'intervento normativo si prefiggeva lo scopo di assicurare la necessarialiquidità alle imprese colpite dall'epidemia da COVID-19, diverse dalle banche e daaltri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, facilitando l'accesso afinanziamenti, assistiti da una garanzia rilasciata dallo Stato attraverso SACES.p.A. (acronimo di Sezione speciale per l'Assicurazione del Creditoall'Esportazione, società controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), per legrandi imprese, e dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese(di seguito P.M.I.), garanzia, quest’ultima estesa anche ai finanziamenti in favoredi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA nonché delleassociazioni professionali e delle società tra professionisti.2.

Il caso in esame rientra nella seconda categoria di finanziamenti inrelazione ai quale l’art. 13 d.l. cit. prevede, tra l’altro, che, in deroga alla vigentedisciplina del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a),legge n. 662 del 1996:- la garanzia del fondo per le P.M.I. è concessa a titolo gratuito e, a decorrere dal1° aprile 2022, previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto delladisciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro;- sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiorea 499;- l'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimoanno disponibile; 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento neisuccessivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi,nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; 4) per leimprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 12 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati allevariazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finitiper l'anno 2019;- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, adecorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento, nonché, a decorreredal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che inriassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari edagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medieimprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, diassociazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisicheesercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa èstata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestatodall'interessato mediante dichiarazione autocertificata (art. 13, lett. m).3.

L’art. 1, comma 2, lett. n) e n-bis) del d.l. in esame prevedeespressamente che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinatoalle seguenti finalità:a) a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramod'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi edal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;b) al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazionedel debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamentopreveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per centodell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che ilrilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggiordurata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;c) in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, alpagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodoemergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali ilrimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusionedell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e alcontenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborsosia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.4.

Proprio in ragione di tali finalità predeterminate dalla legge, secondo lagiurisprudenza di legittimità, i finanziamenti erogati alle piccole e medie impresevanno ricondotti nel paradigma del mutuo di scopo, cosicché, si ritiene sussistenteil reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui l’impresa,successivamente all'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia pubblicarilasciata dal Fondo per le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non destini gli importi erogatialle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge(Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Sogliani, Rv. 283332;Sez. 2 , n. 49693 del 07/12/2022, Bartoletti, Rv. 284174), ovvero consegua dettofinanziamento sulla base di una dichiarazione mendace (Sez. 6, n. 2125 del24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675 che, in motivazione, ha chiarito chela prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di "altreerogazioni… comunque denominate", in considerazione della sua gratuità e del suoruolo di presupposto fondamentale ai fini dell'erogazione del finanziamento).5.

Va, tuttavia, considerato che il d.l. in esame non contiene una previsioneesplicita che consenta di estendere lo scopo legale, sopra analizzato conriferimento alle piccole e medie imprese, anche in relazione alle altre categoriedi beneficiari dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo per le PMI, e, inparticolare, alla categoria dei professionisti.La disciplina, nel suo complesso, appare, infatti, strutturata su un unicomodello operativo, ovvero l’attività di impresa - come emerge, ad esempio,dall’art. 1, comma 2, lett. i) e l), d.l. in esame, in cui si prevede l’assunzionedell’impegno, da parte dell’impresa che beneficia della garanzia, a non approvarela distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e a gestire ilivelli occupazionali attraverso accordi sindacali - e le sue dimensioni, soprattuttoin termini occupazionali (si veda l’art. 13, lett. b).D’altronde, lo stesso incipit dell’art. 1 del d.l. in esame prevede che lostrumento della garanzia statale si prefigge il fine «di assicurare la necessarialiquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diversedalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito».5.1.

Secondo una pronuncia di questa Corte, anche in tal caso sarebbeconfigurabile un mutuo di scopo, cosicché si è ritenuto sussistente il reato dimalversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui il professionista, destini ilfinanziamento erogato in suo favore ad esigenze personali piuttosto che all'attivitàprofessionale a cui lo stesso è destinato per legge (Sez. 6, n. 14874 del13/02/2024, Crescenzi, Rv. 286236).Tale scopo legale viene desunto dalla lettura congiunta della disciplinadettata dal d.l. n. 23 del 2020 con quella che regolamenta in via generale l’accessoalla garanzia prestata dal Fondo per le PMI, ponendosi, in particolare, l’accento suldato costante - evincibile dalle plurime fonti secondarie che ne disciplinanol’attività e la tipologia di operazioni ammissibili alla garanzia - rappresentato«dall’individuazione delle finalità del finanziamento garantito in relazione alleesigenze imprenditoriali».

In particolare, si è considerato il D.M. 24 aprile 2014che, nell’allegato facente parte integrante del decreto ha espressamente previstoche i finanziamenti devono «essere direttamente finalizzati all’attività d’impresa»(finalità rimasta immutata anche nelle più recenti disposizioni introdotte dal D.M.3 ottobre 2022).Secondo la pronuncia in esame, «l'estensione dell'accesso alla garanzia deiprofessionale, non muta la necessaria destinazione del finanziamento garantito afar fronte alle esigenze dell'attività produttiva, posto che è in favore di quest'ultimache si prevede l'agevolazione».Combinando, dunque, lo scopo legale tipico dei finanziamenti garantiti dalfondo per le PMI con la finalità perseguita dal d.l. n. 23 del 2020, di fornire unsostegno economico alle attività imprenditoriali e professionali danneggiatedall’emergenza pandemica, si è, pertanto, affermato che anche il finanziamentoerogato al professionista sulla base della disciplina emergenziale in esame,assistito dalla garanzia del fondo per le PMI, deve essere destinato all’attivitàprofessionale.6. [OSCURATO:PERSONA] intende discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuta lasentenza appena esaminata.Va, in primo luogo, considerato che il fondo di garanzia per le piccole emedie imprese è stato istituito «allo scopo di assicurare una parziale assicurazioneai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»(cfr. art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662), ed ègestito, per conto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (oggi Ministero delleImprese e del Made in Italy), da un [OSCURATO:PERSONA] di impresacostituito da sei banche.Nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il legislatore haintrodotto delle deroghe alle disposizioni di cui al citato art. 2, legge n. 662 del1996, prima, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Serviziosanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e, successivamente, con ild.l. n. 23 del 2020.In particolare, per quanto rileva in questa Sede, ha esteso il raggio d'azionedel Fondo anche ad altre categorie, diverse dagli imprenditori, specificamenteindicate dall’art. 13 d.l. n. 23 del 2020 (ma analoga previsione era contenutanell’abrogato art. 49 del d.l. n. 18 del 2020), prevedendo quale unica condizioneche la relativa attività avesse subito un danno dall'emergenza Covid-19.Come rilevato da Sez. 6, n. 28416 del 2022, Sogliani, sono state introdottedelle forme di finanziamento connotate, da un lato, da una verifica di caratteremeramente formale da parte dell’istituto di credito, circoscritta al possesso deirequisiti di ammissibilità alla concessione del beneficio autodichiarati dalrichiedente, e, dall’altro lato, dal rilascio automatico della garanzia da parte delL’ampliamento delle categorie di beneficiari è stato poi cristallizzato dallasuccessiva normativa tanto che, allo stato attuale, l’accesso alla garanzia èconsentito tanto alle piccole e medie imprese, iscritte nel Registro delle [OSCURATO:PERSONA],quanto ai professionisti titolari di partita IVA (si veda il sito internetwww.fondodigaranzia.it).6.1.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti(22 luglio 2020) non consentiva di individuare uno scopo legale dei finanziamentierogati ai professionisti, non potendosi individuare detto scopo estendendoanalogicamente a tale categoria le specifiche disposizioni previste per le piccole emedie imprese.Ciò per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, perché le specifiche finalitàindividuate dal legislatore appaiono ritagliate sulla caratteristiche dell’attività diimpresa.

In secondo luogo, perché, considerando l’obiettivo perseguito dallegislatore, di fornire un pronto sostegno economico alle categorie di operatorieconomici danneggiate dall’emergenza pandemica, l’ampliamento della platea deibeneficiari della garanzia prestata dal fondo per le PMI, appare frutto di una sceltacontingente correlata all’individuazione del “contenitore” cui attingere la liquiditànecessaria.

In altre parole, la finalità perseguita dalla legislazione emergenziale,con riferimento alle categorie soggettive diverse dagli imprenditori, era circoscrittaallo specifico e circoscritto orizzonte dei beneficiari - lavoratori non dipendenti cheavevano visto l'improvviso crollo dei propri redditi - ai quali intendeva assicurareuna liquidità immediata per provvedere a tutte le esigenze, anche di naturapersonale.Non da ultimo, va considerato che l’effetto finale dell’operazioneermeneutica qui disattesa si risolve nella individuazione dello scopo legale deimutui erogati ai professionisti sulla base di una estensione a tale categoria dellefinalità dei finanziamenti erogati in favore delle piccole e medie imprese.

Il tutto,dunque, sulla base di una assimilazione di categorie tra loro non omogenee eomettendo di considerare le condizioni eccezionali e le contingenti finalità chehanno ispirato la legislazione emergenziale.

In disparte ogni considerazione sullacoerenza di tale soluzione con i requisiti di prevedibilità e accessibilità che, secondola giurisprudenza della Corte EDU afferiscono alla qualità della “base legale”,appaiono evidenti le frizioni con il principio di legalità e in particolare con il divietodi analogia in malam partem.6.2.Tirando le fila del discorso svolto, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che, in dispartel’ipotesi in cui sia convenzionalmente previsto uno scopo del contratto di mutuo,con la conseguente assunzione da parte del mutuatario dell’obbligo di realizzarelo scopo concordato, oltre che di restituire il capitale erogato, maggiorato degliinteressi, i finanziamenti che, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. n. 23 del 2020,sono erogati in favore dei professionisti, benché assistiti dalla garanzia del Fondoper le piccole e medie imprese, non sono connotati da uno scopo legale.

Neconsegue, pertanto, che qualora il professionista impieghi le risorse così ottenuteper finalità personali e lecite, ma non direttamente riferibili alla sua attività, non èconfigurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen.7.

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullatasenza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 dalla Corte d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso o, subordine, per la sua rimessione alleSezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Messina che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art.316-bis cod. pen. in quanto, dopo avere ottenuto, quale libero professionista,commercialista e revisore legale, un mutuo di 25.000 euro, ex art. 13, lett.m), d.l. n. 23 del 2020, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia perle piccole e medie imprese, non destinava l’importo all’attività di impresadanneggiata dal Covid-19, ma lo distraeva in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA].Con tre motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposticongiuntamente, deduce vizi di violazione degli artt. 316-bis cod. pen. e 13, lett.m), d.l. n. 23 del 2020, come convertito dalla legge n. 40 del2020, e mancanza della motivazione relativa alla qualificazione come mutuo discopo del mutuo erogato in favore del ricorrente. Si sostiene, infatti, che l'art. 13,lett. m), d.l. n. 23 del 2020 non impone ai liberi professionisti beneficiari delmutuo di destinare le somme ricevute ad uno scopo legale. Ciò in quanto la normaindividua due distinte categorie di beneficiari del finanziamento: da un lato, lepiccole imprese, che potranno ricorrere alla erogazione di mutui di scopo e,dall'altro lato, gli altri soggetti, tra cui professionisti, artisti e sportivi, chepotranno fruire di finanziamenti a breve termine privi di qualsiasi scopolegale. L’unico requisito richiesto perché un professionista acceda a detto mutuoformulazione dell'articolo 316-bis cod. pen., nella versione antecedente lemodifiche introdotte dal d.l. n. 23 del 2020, faceva riferimento a contributisovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dallecomunità europee e destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opereo allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Sotto tale profilo, si lamentala violazione del principio di tassatività in quanto nel caso in esame le somme sonostate erogate da un istituto di credito privato.2. Il ricorso è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione perl’udienza del 12 gennaio 2026 all’esito della quale il [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandoragioni di inammissibilità del ricorso, ne ha disposto la trasmissione alla Sestasezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La questione che il ricorso pone rende necessaria una breve analisi delladisciplina introdotta dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia diaccesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali neisettori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga ditermini amministrativi e processuali), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.L'intervento normativo si prefiggeva lo scopo di assicurare la necessarialiquidità alle imprese colpite dall'epidemia da COVID-19, diverse dalle banche e daaltri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, facilitando l'accesso afinanziamenti, assistiti da una garanzia rilasciata dallo Stato attraverso SACES.p.A. (acronimo di Sezione speciale per l'Assicurazione del Creditoall'Esportazione, società controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), per legrandi imprese, e dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese(di seguito P.M.I.), garanzia, quest’ultima estesa anche ai finanziamenti in favoredi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA nonché delleassociazioni professionali e delle società tra professionisti.2. Il caso in esame rientra nella seconda categoria di finanziamenti inrelazione ai quale l’art. 13 d.l. cit. prevede, tra l’altro, che, in deroga alla vigentedisciplina del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a),legge n. 662 del 1996:- la garanzia del fondo per le P.M.I. è concessa a titolo gratuito e, a decorrere dal1° aprile 2022, previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto delladisciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro;- sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiorea 499;- l'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimoanno disponibile; 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento neisuccessivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi,nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; 4) per leimprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 12 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati allevariazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finitiper l'anno 2019;- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, adecorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento, nonché, a decorreredal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che inriassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari edagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medieimprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, diassociazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisicheesercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa èstata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestatodall'interessato mediante dichiarazione autocertificata (art. 13, lett. m).3. L’art. 1, comma 2, lett. n) e n-bis) del d.l. in esame prevedeespressamente che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinatoalle seguenti finalità:a) a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramod'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi edal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;b) al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazionedel debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamentopreveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per centodell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che ilrilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggiordurata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;c) in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, alpagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodoemergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali ilrimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusionedell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e alcontenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborsosia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.4. Proprio in ragione di tali finalità predeterminate dalla legge, secondo lagiurisprudenza di legittimità, i finanziamenti erogati alle piccole e medie impresevanno ricondotti nel paradigma del mutuo di scopo, cosicché, si ritiene sussistenteil reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui l’impresa,successivamente all'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia pubblicarilasciata dal Fondo per le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non destini gli importi erogatialle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge(Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Sogliani, Rv. 283332;Sez. 2 , n. 49693 del 07/12/2022, Bartoletti, Rv. 284174), ovvero consegua dettofinanziamento sulla base di una dichiarazione mendace (Sez. 6, n. 2125 del24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675 che, in motivazione, ha chiarito chela prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di "altreerogazioni… comunque denominate", in considerazione della sua gratuità e del suoruolo di presupposto fondamentale ai fini dell'erogazione del finanziamento).5. Va, tuttavia, considerato che il d.l. in esame non contiene una previsioneesplicita che consenta di estendere lo scopo legale, sopra analizzato conriferimento alle piccole e medie imprese, anche in relazione alle altre categoriedi beneficiari dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo per le PMI, e, inparticolare, alla categoria dei professionisti.La disciplina, nel suo complesso, appare, infatti, strutturata su un unicomodello operativo, ovvero l’attività di impresa - come emerge, ad esempio,dall’art. 1, comma 2, lett. i) e l), d.l. in esame, in cui si prevede l’assunzionedell’impegno, da parte dell’impresa che beneficia della garanzia, a non approvarela distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e a gestire ilivelli occupazionali attraverso accordi sindacali - e le sue dimensioni, soprattuttoin termini occupazionali (si veda l’art. 13, lett. b).D’altronde, lo stesso incipit dell’art. 1 del d.l. in esame prevede che lostrumento della garanzia statale si prefigge il fine «di assicurare la necessarialiquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diversedalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito».5.1. Secondo una pronuncia di questa Corte, anche in tal caso sarebbeconfigurabile un mutuo di scopo, cosicché si è ritenuto sussistente il reato dimalversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui il professionista, destini ilfinanziamento erogato in suo favore ad esigenze personali piuttosto che all'attivitàprofessionale a cui lo stesso è destinato per legge (Sez. 6, n. 14874 del13/02/2024, Crescenzi, Rv. 286236).Tale scopo legale viene desunto dalla lettura congiunta della disciplinadettata dal d.l. n. 23 del 2020 con quella che regolamenta in via generale l’accessoalla garanzia prestata dal Fondo per le PMI, ponendosi, in particolare, l’accento suldato costante - evincibile dalle plurime fonti secondarie che ne disciplinanol’attività e la tipologia di operazioni ammissibili alla garanzia - rappresentato«dall’individuazione delle finalità del finanziamento garantito in relazione alleesigenze imprenditoriali». In particolare, si è considerato il D.M. 24 aprile 2014che, nell’allegato facente parte integrante del decreto ha espressamente previstoche i finanziamenti devono «essere direttamente finalizzati all’attività d’impresa»(finalità rimasta immutata anche nelle più recenti disposizioni introdotte dal D.M.3 ottobre 2022).Secondo la pronuncia in esame, «l'estensione dell'accesso alla garanzia deiprofessionale, non muta la necessaria destinazione del finanziamento garantito afar fronte alle esigenze dell'attività produttiva, posto che è in favore di quest'ultimache si prevede l'agevolazione».Combinando, dunque, lo scopo legale tipico dei finanziamenti garantiti dalfondo per le PMI con la finalità perseguita dal d.l. n. 23 del 2020, di fornire unsostegno economico alle attività imprenditoriali e professionali danneggiatedall’emergenza pandemica, si è, pertanto, affermato che anche il finanziamentoerogato al professionista sulla base della disciplina emergenziale in esame,assistito dalla garanzia del fondo per le PMI, deve essere destinato all’attivitàprofessionale.6. [OSCURATO:PERSONA] intende discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuta lasentenza appena esaminata.Va, in primo luogo, considerato che il fondo di garanzia per le piccole emedie imprese è stato istituito «allo scopo di assicurare una parziale assicurazioneai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»(cfr. art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662), ed ègestito, per conto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (oggi Ministero delleImprese e del Made in Italy), da un [OSCURATO:PERSONA] di impresacostituito da sei banche.Nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il legislatore haintrodotto delle deroghe alle disposizioni di cui al citato art. 2, legge n. 662 del1996, prima, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Serviziosanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e, successivamente, con ild.l. n. 23 del 2020.In particolare, per quanto rileva in questa Sede, ha esteso il raggio d'azionedel Fondo anche ad altre categorie, diverse dagli imprenditori, specificamenteindicate dall’art. 13 d.l. n. 23 del 2020 (ma analoga previsione era contenutanell’abrogato art. 49 del d.l. n. 18 del 2020), prevedendo quale unica condizioneche la relativa attività avesse subito un danno dall'emergenza Covid-19.Come rilevato da Sez. 6, n. 28416 del 2022, Sogliani, sono state introdottedelle forme di finanziamento connotate, da un lato, da una verifica di caratteremeramente formale da parte dell’istituto di credito, circoscritta al possesso deirequisiti di ammissibilità alla concessione del beneficio autodichiarati dalrichiedente, e, dall’altro lato, dal rilascio automatico della garanzia da parte delL’ampliamento delle categorie di beneficiari è stato poi cristallizzato dallasuccessiva normativa tanto che, allo stato attuale, l’accesso alla garanzia èconsentito tanto alle piccole e medie imprese, iscritte nel Registro delle [OSCURATO:PERSONA],quanto ai professionisti titolari di partita IVA (si veda il sito internetwww.fondodigaranzia.it).6.1. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti(22 luglio 2020) non consentiva di individuare uno scopo legale dei finanziamentierogati ai professionisti, non potendosi individuare detto scopo estendendoanalogicamente a tale categoria le specifiche disposizioni previste per le piccole emedie imprese.Ciò per una pluralità di ragioni. In primo luogo, perché le specifiche finalitàindividuate dal legislatore appaiono ritagliate sulla caratteristiche dell’attività diimpresa. In secondo luogo, perché, considerando l’obiettivo perseguito dallegislatore, di fornire un pronto sostegno economico alle categorie di operatorieconomici danneggiate dall’emergenza pandemica, l’ampliamento della platea deibeneficiari della garanzia prestata dal fondo per le PMI, appare frutto di una sceltacontingente correlata all’individuazione del “contenitore” cui attingere la liquiditànecessaria. In altre parole, la finalità perseguita dalla legislazione emergenziale,con riferimento alle categorie soggettive diverse dagli imprenditori, era circoscrittaallo specifico e circoscritto orizzonte dei beneficiari - lavoratori non dipendenti cheavevano visto l'improvviso crollo dei propri redditi - ai quali intendeva assicurareuna liquidità immediata per provvedere a tutte le esigenze, anche di naturapersonale.Non da ultimo, va considerato che l’effetto finale dell’operazioneermeneutica qui disattesa si risolve nella individuazione dello scopo legale deimutui erogati ai professionisti sulla base di una estensione a tale categoria dellefinalità dei finanziamenti erogati in favore delle piccole e medie imprese. Il tutto,dunque, sulla base di una assimilazione di categorie tra loro non omogenee eomettendo di considerare le condizioni eccezionali e le contingenti finalità chehanno ispirato la legislazione emergenziale. In disparte ogni considerazione sullacoerenza di tale soluzione con i requisiti di prevedibilità e accessibilità che, secondola giurisprudenza della Corte EDU afferiscono alla qualità della “base legale”,appaiono evidenti le frizioni con il principio di legalità e in particolare con il divietodi analogia in malam partem.6.2.Tirando le fila del discorso svolto, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che, in dispartel’ipotesi in cui sia convenzionalmente previsto uno scopo del contratto di mutuo,con la conseguente assunzione da parte del mutuatario dell’obbligo di realizzarelo scopo concordato, oltre che di restituire il capitale erogato, maggiorato degliinteressi, i finanziamenti che, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. n. 23 del 2020,sono erogati in favore dei professionisti, benché assistiti dalla garanzia del Fondoper le piccole e medie imprese, non sono connotati da uno scopo legale. Neconsegue, pertanto, che qualora il professionista impieghi le risorse così ottenuteper finalità personali e lecite, ma non direttamente riferibili alla sua attività, non èconfigurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen.7. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullatasenza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris