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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49362/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 585 comma 4 c.p.p. risulta manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali di cui devono rappresentare mero sviluppo (cfr. Sez.

VI, 30 settembre 2020, n. 36206); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell'art. 192 c.p.p. con cui il ricorrente si limita a censurare la mancanza del titolo restrittivo all'interno del fascicolo del giudicante è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito che nel provvedimento impugnato da atto della restrizione agli arresti domiciliari del prevenuto in forza del provvedimento emesso dal P.M. presso il Tribunale di Latina in data 22 dicembre 2020; Ritenuto, che il terzo motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine alla omessa derubricazione della condotta del prevenuto quale mera violazione di prescrizioni accessorie alla misura degli arresti domiciliari non è consentito dalla legge in sede di legittimità risultando in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità e riproduttivo di profili di censura già vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, che il quarto motivo di ricorso afferente al difetto di motivazione in ordine all'omesso bilanciamento delle circostanze di cui all'art-62-bis c.p. in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il provvedimento impugnato risulta logicamente e sufficientemente motivato laddove esclude che le modalità della condotta e la notevole distanza dal luogo di esecuzione della misura restrittiva possa giustificare il richiesto giudizio di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 585 comma 4 c.p.p. risulta manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali di cui devono rappresentare mero sviluppo (cfr. Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 36206); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell'art. 192 c.p.p. con cui il ricorrente si limita a censurare la mancanza del titolo restrittivo all'interno del fascicolo del giudicante è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito che nel provvedimento impugnato da atto della restrizione agli arresti domiciliari del prevenuto in forza del provvedimento emesso dal P.M. presso il Tribunale di Latina in data 22 dicembre 2020; Ritenuto, che il terzo motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine alla omessa derubricazione della condotta del prevenuto quale mera violazione di prescrizioni accessorie alla misura degli arresti domiciliari non è consentito dalla legge in sede di legittimità risultando in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità e riproduttivo di profili di censura già vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, che il quarto motivo di ricorso afferente al difetto di motivazione in ordine all'omesso bilanciamento delle circostanze di cui all'art-62-bis c.p. in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il provvedimento impugnato risulta logicamente e sufficientemente motivato laddove esclude che le modalità della condotta e la notevole distanza dal luogo di esecuzione della misura restrittiva possa giustificare il richiesto giudizio di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 49362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris