Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37258/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 36 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure aspecifiche e manifestamente infondate su profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, ai plurimi e concordanti elementi di prova posti a sostegno della responsabilità penale per il reato contestato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e, in particolare, all'aumento - inferiore a quello previsto ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. — per la recidiva contestata ed applicata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 36 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure aspecifiche e manifestamente infondate su profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, ai plurimi e concordanti elementi di prova posti a sostegno della responsabilità penale per il reato contestato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e, in particolare, all'aumento - inferiore a quello previsto ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. — per la recidiva contestata ed applicata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 37258/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris