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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2022

Cassazione n. 08211/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, insiste nell'accoglimento del ricorso.

Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2020, il Giudice di pace di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minacce, commesso il 13 settembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], per essere lo stesso estinto per l'avvenuta riparazione del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto ritenuta congrua la somma di Euro 500,00 corrisposta dall'imputato in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno.

2. Propone ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, denunciando: con i primi due motivi, la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 e il vizio di motivazione, che affliggevano la sentenza impugnata nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti sia il risarcimento del danno che l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato da parte dell'imputato; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sulle spese sostenute dalla parte civile.

3. Con memoria trasmessa in data 20 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Tramite PEC in data 4 gennaio 2022, il difensore della parte civile ricorrente ha fatto pervenire memoria a sostegno degli articolati motivi, con allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I primi due motivi di ricorso sono formulati senza tener conto del principio di diritto, affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz (Rv. 264238), secondo il quale, in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

Non è d'ostacolo all'operare di detto principio la circostanza che la pronunzia sia intervenuta dopo l'apertura del dibattimento.

Infatti, come già spiegato da questa Corte, il momento in cui la pronunzia interviene non inibisce l'applicazione del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, dal momento che la sentenza Sbaiz, per smentire che la parte civile abbia interesse ad impugnare, ha valorizzato esclusivamente l'insuscettibilità di tale pronunzia di determinare, per la parte civile, conseguenze pregiudizievoli in sede extra-penale (Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016 - dep. 12/01/2017, in motivazione).

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Va, in generale, osservato come dal combinato disposto degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen. si evinca che il giudice di primo grado decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno e, dunque, sulla correlata istanza di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile soltanto quando emette sentenza di condanna dell'imputato; dunque, non in caso di proscioglimento per estinzione del reato.

In tal senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte, affermando, ad esempio: che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 5, n. 33277 del 28/03/2017, Rv. 270533); che l'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, la quale - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile (Sez. 1, n. 37354 del 27/09/2007, Rv. 237498; Sez. 1, n. 7125 del 11/05/1993, Rv. 194748).

Conclusioni, queste, che trovano fondamento e conforto nei dicta del Giudice delle leggi, che, con ordinanze nn. 73 del 1993 e 381 del 2003, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità de gli artt. 162 e 162-bis cod. pen. nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione, considerando che: «l'oblazione, in quanto sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, deve inquadrarsi nella categoria delle sentenze di proscioglimento e non è pertanto equiparabile alla sentenza di patteggiamento, che è, invece, equiparata a una pronuncia di condanna».

Peraltro, anche nell'ipotesi di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, rientrando le spese legali affrontate dalla parte civile nel risarcimento del danno latu sensu considerato, nulla esclude che delle stesse la parte in questione possa ottenere la rifusione nell'autonomo giudizio civile che le è consentito istaurare (in tal senso, ancora una volta, si è espressa la Corte Costituzionale nella citate ordinanze, laddove ha evidenziato che: «Il giudice civile, adito dal danneggiato dal reato, può condannare il convenuto anche al rimborso delle spese da lui sostenute nel processo penale definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione»).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma l'11 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M n essichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2020, il Giudice di pace di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minacce, commesso il 13 settembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], per essere lo stesso estinto per l'avvenuta riparazione del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto ritenuta congrua la somma di Euro 500,00 corrisposta dall'imputato in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, denunciando: con i primi due motivi, la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 e il vizio di motivazione, che affliggevano la sentenza impugnata nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti sia il risarcimento del danno che l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato da parte dell'imputato; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sulle spese sostenute dalla parte civile. 3. Con memoria trasmessa in data 20 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Tramite PEC in data 4 gennaio 2022, il difensore della parte civile ricorrente ha fatto pervenire memoria a sostegno degli articolati motivi, con allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso sono formulati senza tener conto del principio di diritto, affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz (Rv. 264238), secondo il quale, in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. Non è d'ostacolo all'operare di detto principio la circostanza che la pronunzia sia intervenuta dopo l'apertura del dibattimento. Infatti, come già spiegato da questa Corte, il momento in cui la pronunzia interviene non inibisce l'applicazione del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, dal momento che la sentenza Sbaiz, per smentire che la parte civile abbia interesse ad impugnare, ha valorizzato esclusivamente l'insuscettibilità di tale pronunzia di determinare, per la parte civile, conseguenze pregiudizievoli in sede extra-penale (Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016 - dep. 12/01/2017, in motivazione). 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va, in generale, osservato come dal combinato disposto degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen. si evinca che il giudice di primo grado decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno e, dunque, sulla correlata istanza di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile soltanto quando emette sentenza di condanna dell'imputato; dunque, non in caso di proscioglimento per estinzione del reato. In tal senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte, affermando, ad esempio: che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 5, n. 33277 del 28/03/2017, Rv. 270533); che l'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, la quale - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile (Sez. 1, n. 37354 del 27/09/2007, Rv. 237498; Sez. 1, n. 7125 del 11/05/1993, Rv. 194748). Conclusioni, queste, che trovano fondamento e conforto nei dicta del Giudice delle leggi, che, con ordinanze nn. 73 del 1993 e 381 del 2003, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità de gli artt. 162 e 162-bis cod. pen. nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione, considerando che: «l'oblazione, in quanto sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, deve inquadrarsi nella categoria delle sentenze di proscioglimento e non è pertanto equiparabile alla sentenza di patteggiamento, che è, invece, equiparata a una pronuncia di condanna». Peraltro, anche nell'ipotesi di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, rientrando le spese legali affrontate dalla parte civile nel risarcimento del danno latu sensu considerato, nulla esclude che delle stesse la parte in questione possa ottenere la rifusione nell'autonomo giudizio civile che le è consentito istaurare (in tal senso, ancora una volta, si è espressa la Corte Costituzionale nella citate ordinanze, laddove ha evidenziato che: «Il giudice civile, adito dal danneggiato dal reato, può condannare il convenuto anche al rimborso delle spese da lui sostenute nel processo penale definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione»). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 gennaio 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M n essichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL
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