CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ZIZZA [OSCURATO:PERSONA] e ZIZZA Francesco ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Pa- lermo che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto in concorso di energia elettrica e di acqua, sottraendoli ai concessionari della sommini- strazione di tali utenze e, con il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti ritenute equivalenti alla circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e alla recidiva, li aveva condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno. 2. I ricorrenti, con distinti motivi di ricorso, deducono difetto di moti- vazione in punto di mancata pronuncia assolutoria con particolare riferi- mento ai profili soggettivi del reato e alla valutazione delle prove in atti. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di indicazione e di analisi censoria degli argomenti posti a fonda- mento del giudizio di colpevolezza espresso nei loro confronti. La sen- tenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore Il