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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 29393/2026

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del 14/05/2026 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludeper il rigetto del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesadi [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14 maggio 2026 la Corte d'appello di Milano ha dichiaratol’esistenza dei presupposti per l’estradizione in Albania del cittadino albanese HasanNderjaku limitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italiafra il 6 e il 16/02/2021.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dellasentenza.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 14 dellaConvenzione Europea di estradizione in relazione al principio di specialità.Si rileva, al riguardo, che la Corte ha riconosciuto i presupposti per l’estradizionelimitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia fra il 6e il 16/02/2021 riconducibile all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dell’ordinamentoitaliano, ma trascurando che tale reato è stato contestato al ricorrente «nella formaparticolare della cooperazione ossia del gruppo criminale strutturato», così unificandol’azione penale sotto l’egida del delitto associativo per il quale, tuttavia, la Corte diappello ha escluso la consegna.Si osserva che in questo modo è stato violato l’art. 14 della Convenzione europeadi estradizione che stabilisce che la persona consegnata non può essere sottoposta aprocedimento, giudicata o detenuta per un reato anteriore alla consegna diverso daquello che ha motivato l’estradizione.Si precisa che l’Autorità giudiziaria albanese ha già formulato l’imputazione per ilreato associativo unificato con quello di detenzione, sicché non sarebbe possibilecelebrare un processo limitato al solo reato-fine e sarebbe violato l’art. 705 cod. proc.pen. per la lesione del diritto fondamentale a non essere sottoposto a giudizio o arestrizione della libertà personale per reati per i quali lo Stato richiesto haespressamente negato la consegna.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nel fondare i gravi indizi di una illecita detenzione e di una parzialerivendita di cocaina esclusivamente sulla base dei contenuti di due conversazionisenza la certezza che l’utenza di uno dei cellulari sia riconducibile all’estradando.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 7 dellaConvenzione europea di estradizione del 1957 perché, esclusi i gravi indizi per i reatiassociativi e il riciclaggio, risulta che il reato per il quale sono stati ravvisati ipresupposti per la consegna dell’estradando sarebbe stato commesso in Italia, sicchéla giurisdizione dello Stato richiedente risulterebbe recessiva rispetto a quella delloStato italiano.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel trascurare che dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta chenell’istituto indicato come luogo di prima detenzione del ricorrente lo stesso potrebbeesser sottoposto a condizioni detentive inumane e degradanti.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Relativamente al primo motivo deve osservarsi che la sentenza impugnataha ravvisato (p. 7) i presupposti per l’estradizione del ricorrente limitatamente alreato di traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, riconducibile, in Italia,al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e il principio di specialità, espressonel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resaesecutiva con legge 30 gennaio 1963 n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione delgiudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non èstata concessa l'estradizione (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218767; Sez. 3, n.39353 del 24/09/2008, Rv. 241296; Sez. 1, n. 32356 del 06/07/2004, Rv. 229288).1.2.

Il secondo motivo di ricorso è aspecifico poiché non si confronta con ilcontenuto della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva che la difesa non haneppure sostanzialmente contestato l’attribuzione all’estradando dell’utenza Sky-ECCSOCU9Y (p. 5).1.3.

Relativamente al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la commissionein Italia di parte del reato per il quale viene chiesta l’estradizione non esclude laconcorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sullaConvenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo soloal rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria,ma, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997,rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 53176 del15/11/2018, Rv. 274582; Sez. 6, n. 8674 del 11/10/2005, dep. 2006, Rv. 233688).1.4.

Relativamente al quarto motivo di ricorso si rileva che, dopo avere svoltouna integrazione istruttoria, la Corte di appello ha analiticamente risposto alleargomentazioni del ricorrente (p.7-8), che non si confronta con i contenuti dellasentenza limitandosi a reiterare una valutazione ipotetica, smentita, comepuntualizzato nella sentenza «dalle ufficiali e formali informazioni fornite dallo Statorichiedente» (p. 8).2.

Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 15/07/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 14/05/2026 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludeper il rigetto del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesadi [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 maggio 2026 la Corte d'appello di Milano ha dichiaratol’esistenza dei presupposti per l’estradizione in Albania del cittadino albanese HasanNderjaku limitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italiafra il 6 e il 16/02/2021.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dellasentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 14 dellaConvenzione Europea di estradizione in relazione al principio di specialità.Si rileva, al riguardo, che la Corte ha riconosciuto i presupposti per l’estradizionelimitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia fra il 6e il 16/02/2021 riconducibile all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dell’ordinamentoitaliano, ma trascurando che tale reato è stato contestato al ricorrente «nella formaparticolare della cooperazione ossia del gruppo criminale strutturato», così unificandol’azione penale sotto l’egida del delitto associativo per il quale, tuttavia, la Corte diappello ha escluso la consegna.Si osserva che in questo modo è stato violato l’art. 14 della Convenzione europeadi estradizione che stabilisce che la persona consegnata non può essere sottoposta aprocedimento, giudicata o detenuta per un reato anteriore alla consegna diverso daquello che ha motivato l’estradizione.Si precisa che l’Autorità giudiziaria albanese ha già formulato l’imputazione per ilreato associativo unificato con quello di detenzione, sicché non sarebbe possibilecelebrare un processo limitato al solo reato-fine e sarebbe violato l’art. 705 cod. proc.pen. per la lesione del diritto fondamentale a non essere sottoposto a giudizio o arestrizione della libertà personale per reati per i quali lo Stato richiesto haespressamente negato la consegna.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nel fondare i gravi indizi di una illecita detenzione e di una parzialerivendita di cocaina esclusivamente sulla base dei contenuti di due conversazionisenza la certezza che l’utenza di uno dei cellulari sia riconducibile all’estradando.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 7 dellaConvenzione europea di estradizione del 1957 perché, esclusi i gravi indizi per i reatiassociativi e il riciclaggio, risulta che il reato per il quale sono stati ravvisati ipresupposti per la consegna dell’estradando sarebbe stato commesso in Italia, sicchéla giurisdizione dello Stato richiedente risulterebbe recessiva rispetto a quella delloStato italiano.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel trascurare che dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta chenell’istituto indicato come luogo di prima detenzione del ricorrente lo stesso potrebbeesser sottoposto a condizioni detentive inumane e degradanti.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato.1.1. Relativamente al primo motivo deve osservarsi che la sentenza impugnataha ravvisato (p. 7) i presupposti per l’estradizione del ricorrente limitatamente alreato di traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, riconducibile, in Italia,al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e il principio di specialità, espressonel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resaesecutiva con legge 30 gennaio 1963 n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione delgiudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non èstata concessa l'estradizione (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218767; Sez. 3, n.39353 del 24/09/2008, Rv. 241296; Sez. 1, n. 32356 del 06/07/2004, Rv. 229288).1.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico poiché non si confronta con ilcontenuto della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva che la difesa non haneppure sostanzialmente contestato l’attribuzione all’estradando dell’utenza Sky-ECCSOCU9Y (p. 5).1.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la commissionein Italia di parte del reato per il quale viene chiesta l’estradizione non esclude laconcorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sullaConvenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo soloal rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria,ma, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997,rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 53176 del15/11/2018, Rv. 274582; Sez. 6, n. 8674 del 11/10/2005, dep. 2006, Rv. 233688).1.4. Relativamente al quarto motivo di ricorso si rileva che, dopo avere svoltouna integrazione istruttoria, la Corte di appello ha analiticamente risposto alleargomentazioni del ricorrente (p.7-8), che non si confronta con i contenuti dellasentenza limitandosi a reiterare una valutazione ipotetica, smentita, comepuntualizzato nella sentenza «dalle ufficiali e formali informazioni fornite dallo Statorichiedente» (p. 8).2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 15/07/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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