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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 04536/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28576/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministero pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1648/2018 depositata il 20/3/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Napoli esponendo di essere transitato, il 1° novembre 1993, dall’exAzienda di Stato per i servizi telefoni all’[OSCURATO:SOCIETA] Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto:Pubblico impiego - passaggio da ASST a MISE -giudicato R.G.N. 28576/2018 Pag.(poi fusa per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed immesso nei ruoli del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza del Consiglio di Stato (divenuta definitiva) n. 445/2009.

Aveva chiesto, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’accertamento del proprio diritto ad un trattamento non inferiore a quello goduto in atto al momento del trasferimento con conseguente condanna del MISE al pagamento di quanto di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico.

Aveva addotto la violazione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 58/1992, dell’art. 5 del DPCM n. 325/1988 oltre che dell’indicato art. 7 del citato decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA].

Sosteneva che, nell’attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva proseguito il suo iterlavorativo con conseguimento dell’anzianità di servizio e che di ciò il MISE avrebbe dovuto tener conto al momento del nuovo inquadramento economico, dovendo il riconoscimento giudiziale del suo diritto operare “ora per allora” con conseguente applicazione della disciplina giuridica ed economica all’epoca vigente (esclusa, pertanto, l’applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, norma sopravvenuta).

Sosteneva, altresì, che erroneamente non fossero state prese in considerazione talune voci fisse e continuative (compenso incentivante e premio industriale) collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il Tribunale respingeva il ricorso e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

3. Riteneva la Corte territoriale che la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato avesse solo sancito il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla mobilità, diritto che però presupponeva la vacanza del posto da ricoprire.

Non poteva, dunque, il ricorrente pretendere, rispetto al momento in cui tale vacanza si era determinata, che gli effetti retroagissero ex tunc ossia dalla data di proposizione della istanza di mobilità.

Riteneva che l’inadempimento della P.A. (per il ritardo sulla domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 4, comma 3, l. n. 58/1992), protrattosi fino alla sentenza del Consiglio di Stato potesse rilevare eventualmente sotto un profilo risarcitorio, mentre nessuna domanda risarcitoria era stata proposta nel presente giudizio.

Considerava corretta l’applicazione, da parte della P.A. di destinazione, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (con l’applicazione del trattamento giuridico ed economico vigente presso la stessa) non emergendo elementi per ritenere che, se esaminata tempestivamente, la domanda del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata accolta.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.

5. Il MISE ha resistito con controricorso.

R.G.N. 28576/2018 Pag.6.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., degli artt. 2360 cod. civ. e 11 preleggi, 1230 e 1406 cod. civ. in relazione all’art. 4, comma 3, legge n. 58/1992, dell’art. 30, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 5 agosto 1998, n. 325, dell’art. 7 del D.M. 7 agosto 1993.

Censura la sentenza impugnata per aver escluso che si fosse verificata la condizione per l’operatività del diritto esercitato con l’opzione del 1993.

Assume che, nello specifico, tanto si evinceva dal giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 che aveva, appunto, indicato quale condizione per l’operatività del passaggio dall’ASST all’Amministrazione pubblica la disponibilità dei posti, condizione che (come emergente già da taluni passaggi argomentativi della sentenza del Consiglio di Stato) si era già verificata al momento dell’esercizio dell’opzione e pertanto la decorrenza giuridica dell’assunzione non poteva che decorrere da tale data.

In ogni caso evidenzia che la prova del verificarsi di tale condizione non poteva ricadere sul lavoratore, già leso dall’inadempimento della P.A.

Richiama il principio del tempus regit actum di cui all’art. 11 delle preleggi e sottolinea l’erroneità della sentenza impugnata nell’aver ritenuto, nella specie, insussistente il passaggio da una amministrazione pubblica ad altra e nell’aver escluso ogni anzianità medio temporematurata.

Rimarca di non aver agito per il risarcimento del danno da ritardo ma per essere ristorato dal pregiudizio subito in conseguenza della riduzione del trattamento economico al momento del trasferimento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’indicazione degli importi per il raffronto del trattamento economico sia il mancato esame di una serie di documenti.

Critica la sentenza impugnata per aver, sulla base dell’erronea premessa della inapplicabilità al caso in esame dell’art. 7 del Decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] del 7 agosto 1993, omesso di considerare la documentazione versata in atti dimostrativa del fatto che altri dipendenti ASST, in eguale posizione, ma transitati presso altri Ministeri, si erano visti riconoscere il complessivo trattamento economico in godimento all’atto di trasferimento.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su ulteriori domande proposte.

R.G.N. 28576/2018 Pag.Censura la sentenza impugnata per non avere comunque riconosciuto altre voci retributive che, per continuità di erogazione, sono parti integranti della retribuzione.

4. Il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

5. Occorre premettere che quella all’esame è una vicenda del tutto peculiare.

6. Come è noto, con la legge n. 58/1992 sono state emanate disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

L'art. 1 della legge cit. ha previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall'I.R.I. che, per la durata di un anno, sarebbe stata concessionaria esclusiva.

Tale azienda è stata l'[OSCURATO:SOCIETA].

Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'[OSCURATO:SOCIETA]., a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.).

Con riguardo al personale, l'art. 4 della medesima legge n. 58/1992 cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria.

In particolare, la suddetta norma ha così statuito: «1.

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per ilcontrollo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

2. [OSCURATO:PERSONA], per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo.

Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di R.G.N. 28576/2018 Pag.pubblico impiego.

I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. [OSCURATO:PERSONA] delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. [OSCURATO:PERSONA] per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità.

Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa…».

La norma ha, dunque, previsto due diverse forme di mobilitàa seconda degli uffici di provenienza: a) il trasferimento d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità di cui all'art. 200, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale in servizio in alcune peculiari strutture; b) l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale.

In particolare, la seconda tipologia (che qui rileva) è riconducibile alla mobilità volontaria e non al passaggio di competenze ed alla stessasi applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

La suddetta facoltà di opzione non risponde ad esigenza datoriale di perequazione del personale bensì a criteri di mera convenienza esclusiva per il lavoratore, il quale, R.G.N. 28576/2018 Pag.nelle intenzioni del legislatore, è lasciato libero di mantenere uno status di pubblico dipendente, assistito, nella comune considerazione, da maggiori garanzie di stabilità, oppure di transitare alle dipendenze delle società concessionarie.

Questo è il quadro normativo all’interno del quale si colloca la vicenda per cui è causa.

7. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nel 1993 regolare opzione per permanere nel pubblico impiego.

Su detta opzione non vi era stata tuttavia alcuna pronuncia da parte dell’Amministrazione tanto che il dipendente, da un lato, aveva agito dinanzi al Giudice amministrativo (impugnando il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] sull'atto di diffida che aveva notificato affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base all'art. 4 della legge n. 58/1992) e dall’altro si era visto costretto a passare all’[OSCURATO:SOCIETA] per non restare senza lavoro.

Finalmente, con sentenza n. 445/2009 il Consiglio di Stato ha definitivamente affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla diffida notificata dal [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base al citato art. 4.

È stato, quindi, adottato il provvedimento del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] che, in esecuzione della sentenza n. 445/2009 del Consiglio di Stato, ha disposto l’assunzione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2010, inquadramento nell’area II fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico.

A tale provvedimento ha fatto seguito il contratto individuale di lavoro.

8. Per quanto qui viene in rilievo, il Consiglio di Stato ha premesso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato l'opzione e l'Amministrazione si configura, in relazione alla compiuta attivazione delle procedure per la mobilità così come delineate dalla legge n. 58 del 1992 e dai successivi decreti attuativi, come rapporto paritetico, il comportamento dell'Amministrazione che ometta di espletare la detta procedura va qualificato come inadempimento di una obbligazione di mezzi rispetto al quale va riconosciuto l'interesse del dipendente ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto alla esatta applicazione della normativa che disciplina la mobilità fra le pubbliche amministrazioni.

Ha evidenziato che la stipulazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di diritto privato con l'[OSCURATO:SOCIETA], S.p.A., non poteva essere qualificata come rinuncia implicita al detto diritto, bensì come atto imposto dalla necessità, e comunque giuridicamente dovuto, atteso che, nella specie, non si era avuta una libera scelta da parte R.G.N. 28576/2018 Pag.dell’interessato ma una scelta dovuta alla necessità di procurarsi medio tempore ed altrimenti una retribuzione indispensabile ad assicurare il sostentamentoper sé e per gli eventuali familiari, comportamento necessitato e, quindi, incompatibile con la volontà di rinunziare alla posizione di pubblico impiegato.

9. È pur vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 (debitamente allegata al ricorso per cassazione) non ha statuito un diritto perfetto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego ma a veder completata la procedura amministrativa avviata con la sua istanza di passaggio verso i ruoli della pubblica amministrazione, tuttavia il medesimo Collegio amministrativo ha specificato in modo chiaro che “occorreva verificare la diponibilità dei posti alla data in cui il dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto espletare le procedure di mobilità a fronte dell’esercitato diritto di opzione” ed ha anche evidenziato che, sotto tale profilo, “deve riconoscersi il diritto degli appellanti a che l'Amministrazione espleti la procedura di mobilità d'ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall'art. 4, comma 6, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, salvo il limite della eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in Amministrazioni di altro comparto e sull'intero territorio nazionale”.Sul punto, ha ulteriormente precisato che: “appare opportuno … che in detta fase l’amministrazione dovrà tener conto delle numerose pronunzie intervenute sui decreti attuativi della disciplina in esame con le quali ne è stata dichiarata la illegittimità nella parte in cui non consentono la sistemazione del personale interessato nella provincia di servizio; ciò perché gli stessi appaiono giustificati non da una comprovata e dichiarata indisponibilità di qualifiche funzionali adeguate nella provincia stessa ovvero, in subordine, in province limitrofe, bensì a seguito di una scelta di principio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], rivolta, da un lato, a disattendere le vacanze segnalate (in quanto valutate dalle amministrazioni in relazione alle piante organiche e non ai carichi di lavoro) e dall’altro a perseguire l’intento di ricoprire le vacanze relative alle qualifiche inferiori ed alle regioni del nord (Cons.

St.

VI sez. n. 1793 del 28.03.2000; IV sez. n. 1931 del 3.04.2001, n. 659 del 6.02.2002).

Solo nella eventuale accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza (da determinarsi secondo l’iter procedimentale appena precisato) potrà ritenersi legittima una eventuale definitiva determinazione della P.A. in senso non satisfattivo dell’interesse del dipendente a conservare lo status giuridico ed economico di pubblico impiegato…”.

10. A seguito di tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA], immesso come detto nei ruoli del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha agito deducendo il pregiudizio subito per effetto dell’applicazione, al momento della immissione in ruolo, della disciplina di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo di quello da riconoscersi ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n.

R.G.N. 28576/2018 Pag.58/1992, dell’art. 5, comma 2 del d.p.c.m. n. 325/1988 e dell’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha, al riguardo, anche precisato di aver presentato, nel 2010, istanza di adeguamento del trattamento economico ottenendo in riscontro la disponibilità dell’Amministrazione al riconoscimento della sola retribuzione individuale di anzianità già maturata presso l’ASST, cui la stessa Amministrazione aveva dato seguito con decreto direttoriale del 10 aprile 2010, autorizzando la corresponsione a quel titolo di un importo lordo di euro 46,38 in aggiunta al trattamento economico di cui al contratto individuale di lavoro.

11. Ècerto incontroverso che l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego era stata tempestivamente esercitata dal ricorrente nel 1993, al momento della soppressione dell’ASST.

Viene, quindi, in rilievo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 445/2009.

Orbene, non è in discussione l’applicabilità del giudicato amministrativo all’Amministrazione statale parte in causa che, peraltro, con il provvedimento Ministeriale sopra ricordato (e debitamente richiamato dal ricorrente), ha espressamente dato esecuzione alla stessa (ed essendo irrilevante l’eventuale erronea identificazione della controparte pubblica e l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, oltre che precluso il suo rilievo d’ufficio, in mancanza di tempestiva eccezione in tal senso formulata dal Ministero convenuto -v.

Cass., Sez.

Un., n. 30649 del 27 novembre 2018 -).

Del resto, l'effetto premesse necessarie o del fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. 3 agosto 2021, n. 22189; Consiglio di Stato, Sez.

V, 12 luglio 2022, n. 5880).

Orbene, a fronte della indicata pronuncia passata in giudicato, non poteva la Corte territoriale pretermettere del tutto il complesso ragionamento espresso dal Giudice amministrativo e sbrigativamente affermare che non era stato fornito dal ricorrente alcun elemento per ritenere che, se esaminata tempestivamente, l’istanza avrebbe avuto esito ugualmente positivo.

Il Consiglio di Stato aveva fornito, invero, precise R.G.N. 28576/2018 Pag.indicazioni circa le modalità per l’accertamento della disponibilità dei posti e non poteva ricadere sul dipendente, già leso dall’inerzia dell’Amministrazione, l’onere di una tale dimostrazione.

È pur vero che si trattava di un accertamento da svolgersi con riguardo ad una situazione datata nel tempo, ma tutto questo non poteva esimere la Corte territoriale da una verifica fattuale con quei criteri indicati dal Giudice amministrativo.

Ed allora, in ipotesi di esito positivo dell’accertamento della disponibilità di posti in organico, quella opzione, ai fini dell’individuazione della relativa normativa regolatrice e, quindi, del corretto trattamento economico da riconoscere, non avrebbe potuto che operare ora per allora, con conseguente applicazione della disciplina ratione temporis vigente nel 1993 e richiamata proprio dall’art. 4 della legge n. 58/1992 (e non, invece, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto solo successivamente intervenuto).

Ciò, se da un lato determinerebbe l’infondatezza di ogni pretesa riferita alle indennità aggiuntive previste presso il datore di lavoro privato, dall’altro imporrebbe l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che, in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni, ha stabilito la conservazione, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.

12. Né poteva la Corte territoriale risolvere ogni questione afferente alle rivendicazioni economiche del [OSCURATO:PERSONA] rilevando che nessuna domanda risarcitoria era stata avanzata.

Il lavoratore, infatti, non ha agito sul presupposto di essere stato dipendente pubblico nel periodo in contestazione (pacifico essendo che egli era medio tempore passato nel privato) e ciò, già nella prospettazione ed a prescindere dal riferimento alle spettanze retributive, non implicava alcuna richiesta di adempimento, ma, piuttosto, la domanda di una tutela, nella sostanza, risarcitoria, pur se parametrata alle differenze di retribuzione che avrebbero dovuto essere corrisposte se la P.A. avesse dato tempestivamente esecuzione all’opzione per la permanenza nel pubblico impiego esercitata dal ricorrente fin dal 1993.

La pretesa avanzata, allora, sintetizzata nella richiesta di pagamento di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico, va intesa come diretta a riparare il pregiudizio subìto con l’indicazione dell’entità della retribuzione come parametro di riferimento.

Per l’esattezza, ove accertata la disponibilità di posti già al momento dell’opzione (qualora tale disponibilità fosse risultata in fatto ovvero, egualmente, in caso di mancato adempimento, da parte della P.A., dell’onere, sulla stessa gravante, di provare l’assenza R.G.N. 28576/2018 Pag.di tali posti), impossibile essendo la costituzione di un rapporto in via retroattiva (anche perché neppure richiesta), il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del ristoro preteso, della retribuzione che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente presso l’Amministrazione statale all’epoca in cui, se la P.A. non fosse rimasta inerte, si sarebbe dovuta concretizzare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nel pubblico impiego.

I danni in questione, una volta dimostratane l’esistenza, avrebbero dovuto essere calcolati dando rilievo alla circostanza che l’amministrazione, se non avesse agito con ritardo, avrebbe avuto l’obbligo di garantire al ricorrente, al tempo del passaggio, il medesimo trattamento retributivo goduto in precedenza, sempre che quest’ultimo avesse le caratteristiche di fissità e continuità.

In buona sostanza, in base ai criteri sopra indicati, occorreva: a) accertare la disponibilità di posti al momento dell’esercizio del diritto di opzione, nella qualifica di appartenenza , in Amministrazioni di tutti di Comparti e sull’intero territorio nazionale; b) ritenere, in caso di esito positivo, il diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego; c) determinare il trattamento, dotato delle caratteristiche di fissità e continuità, del quale il lavoratore avrebbe dovuto godere all’epoca in cui tale permanenza avrebbe dovuto concretizzarsi, se la P.A. avesse operato tempestivamente; d) ricostruire tale trattamento fino all’epoca dell’effettiva immissione in ruolo, con l’anzianità che sarebbe maturata se l’opzione fosse stata attuata senza ritardo dall’amministrazione, prescindendo dal passaggio - necessitato - nel privato, e cioè in [OSCURATO:SOCIETA], da valutarsi, anche con riguardo all’anzianità ivi maturata, solo ed eventualmente in termini di aliunde perceptum.

13. Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28576/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministero pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1648/2018 depositata il 20/3/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Napoli esponendo di essere transitato, il 1° novembre 1993, dall’exAzienda di Stato per i servizi telefoni all’[OSCURATO:SOCIETA] Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto:Pubblico impiego - passaggio da ASST a MISE -giudicato R.G.N. 28576/2018 Pag.(poi fusa per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed immesso nei ruoli del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza del Consiglio di Stato (divenuta definitiva) n. 445/2009. Aveva chiesto, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’accertamento del proprio diritto ad un trattamento non inferiore a quello goduto in atto al momento del trasferimento con conseguente condanna del MISE al pagamento di quanto di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico. Aveva addotto la violazione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 58/1992, dell’art. 5 del DPCM n. 325/1988 oltre che dell’indicato art. 7 del citato decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA]. Sosteneva che, nell’attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva proseguito il suo iterlavorativo con conseguimento dell’anzianità di servizio e che di ciò il MISE avrebbe dovuto tener conto al momento del nuovo inquadramento economico, dovendo il riconoscimento giudiziale del suo diritto operare “ora per allora” con conseguente applicazione della disciplina giuridica ed economica all’epoca vigente (esclusa, pertanto, l’applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, norma sopravvenuta). Sosteneva, altresì, che erroneamente non fossero state prese in considerazione talune voci fisse e continuative (compenso incentivante e premio industriale) collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Il Tribunale respingeva il ricorso e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Napoli. 3. Riteneva la Corte territoriale che la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato avesse solo sancito il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla mobilità, diritto che però presupponeva la vacanza del posto da ricoprire. Non poteva, dunque, il ricorrente pretendere, rispetto al momento in cui tale vacanza si era determinata, che gli effetti retroagissero ex tunc ossia dalla data di proposizione della istanza di mobilità. Riteneva che l’inadempimento della P.A. (per il ritardo sulla domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 4, comma 3, l. n. 58/1992), protrattosi fino alla sentenza del Consiglio di Stato potesse rilevare eventualmente sotto un profilo risarcitorio, mentre nessuna domanda risarcitoria era stata proposta nel presente giudizio. Considerava corretta l’applicazione, da parte della P.A. di destinazione, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (con l’applicazione del trattamento giuridico ed economico vigente presso la stessa) non emergendo elementi per ritenere che, se esaminata tempestivamente, la domanda del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata accolta. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. 5. Il MISE ha resistito con controricorso. R.G.N. 28576/2018 Pag.6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., degli artt. 2360 cod. civ. e 11 preleggi, 1230 e 1406 cod. civ. in relazione all’art. 4, comma 3, legge n. 58/1992, dell’art. 30, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 5 agosto 1998, n. 325, dell’art. 7 del D.M. 7 agosto 1993. Censura la sentenza impugnata per aver escluso che si fosse verificata la condizione per l’operatività del diritto esercitato con l’opzione del 1993. Assume che, nello specifico, tanto si evinceva dal giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 che aveva, appunto, indicato quale condizione per l’operatività del passaggio dall’ASST all’Amministrazione pubblica la disponibilità dei posti, condizione che (come emergente già da taluni passaggi argomentativi della sentenza del Consiglio di Stato) si era già verificata al momento dell’esercizio dell’opzione e pertanto la decorrenza giuridica dell’assunzione non poteva che decorrere da tale data. In ogni caso evidenzia che la prova del verificarsi di tale condizione non poteva ricadere sul lavoratore, già leso dall’inadempimento della P.A. Richiama il principio del tempus regit actum di cui all’art. 11 delle preleggi e sottolinea l’erroneità della sentenza impugnata nell’aver ritenuto, nella specie, insussistente il passaggio da una amministrazione pubblica ad altra e nell’aver escluso ogni anzianità medio temporematurata. Rimarca di non aver agito per il risarcimento del danno da ritardo ma per essere ristorato dal pregiudizio subito in conseguenza della riduzione del trattamento economico al momento del trasferimento. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’indicazione degli importi per il raffronto del trattamento economico sia il mancato esame di una serie di documenti. Critica la sentenza impugnata per aver, sulla base dell’erronea premessa della inapplicabilità al caso in esame dell’art. 7 del Decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] del 7 agosto 1993, omesso di considerare la documentazione versata in atti dimostrativa del fatto che altri dipendenti ASST, in eguale posizione, ma transitati presso altri Ministeri, si erano visti riconoscere il complessivo trattamento economico in godimento all’atto di trasferimento. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su ulteriori domande proposte. R.G.N. 28576/2018 Pag.Censura la sentenza impugnata per non avere comunque riconosciuto altre voci retributive che, per continuità di erogazione, sono parti integranti della retribuzione. 4. Il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. 5. Occorre premettere che quella all’esame è una vicenda del tutto peculiare. 6. Come è noto, con la legge n. 58/1992 sono state emanate disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni. L'art. 1 della legge cit. ha previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall'I.R.I. che, per la durata di un anno, sarebbe stata concessionaria esclusiva. Tale azienda è stata l'[OSCURATO:SOCIETA]. Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'[OSCURATO:SOCIETA]., a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.). Con riguardo al personale, l'art. 4 della medesima legge n. 58/1992 cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria. In particolare, la suddetta norma ha così statuito: «1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per ilcontrollo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche. 2. [OSCURATO:PERSONA], per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di R.G.N. 28576/2018 Pag.pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa. 3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. [OSCURATO:PERSONA] delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. [OSCURATO:PERSONA] per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1. 4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa…». La norma ha, dunque, previsto due diverse forme di mobilitàa seconda degli uffici di provenienza: a) il trasferimento d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità di cui all'art. 200, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale in servizio in alcune peculiari strutture; b) l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale. In particolare, la seconda tipologia (che qui rileva) è riconducibile alla mobilità volontaria e non al passaggio di competenze ed alla stessasi applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. La suddetta facoltà di opzione non risponde ad esigenza datoriale di perequazione del personale bensì a criteri di mera convenienza esclusiva per il lavoratore, il quale, R.G.N. 28576/2018 Pag.nelle intenzioni del legislatore, è lasciato libero di mantenere uno status di pubblico dipendente, assistito, nella comune considerazione, da maggiori garanzie di stabilità, oppure di transitare alle dipendenze delle società concessionarie. Questo è il quadro normativo all’interno del quale si colloca la vicenda per cui è causa. 7. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nel 1993 regolare opzione per permanere nel pubblico impiego. Su detta opzione non vi era stata tuttavia alcuna pronuncia da parte dell’Amministrazione tanto che il dipendente, da un lato, aveva agito dinanzi al Giudice amministrativo (impugnando il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] sull'atto di diffida che aveva notificato affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base all'art. 4 della legge n. 58/1992) e dall’altro si era visto costretto a passare all’[OSCURATO:SOCIETA] per non restare senza lavoro. Finalmente, con sentenza n. 445/2009 il Consiglio di Stato ha definitivamente affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla diffida notificata dal [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base al citato art. 4. È stato, quindi, adottato il provvedimento del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] che, in esecuzione della sentenza n. 445/2009 del Consiglio di Stato, ha disposto l’assunzione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2010, inquadramento nell’area II fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico. A tale provvedimento ha fatto seguito il contratto individuale di lavoro. 8. Per quanto qui viene in rilievo, il Consiglio di Stato ha premesso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato l'opzione e l'Amministrazione si configura, in relazione alla compiuta attivazione delle procedure per la mobilità così come delineate dalla legge n. 58 del 1992 e dai successivi decreti attuativi, come rapporto paritetico, il comportamento dell'Amministrazione che ometta di espletare la detta procedura va qualificato come inadempimento di una obbligazione di mezzi rispetto al quale va riconosciuto l'interesse del dipendente ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto alla esatta applicazione della normativa che disciplina la mobilità fra le pubbliche amministrazioni. Ha evidenziato che la stipulazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di diritto privato con l'[OSCURATO:SOCIETA], S.p.A., non poteva essere qualificata come rinuncia implicita al detto diritto, bensì come atto imposto dalla necessità, e comunque giuridicamente dovuto, atteso che, nella specie, non si era avuta una libera scelta da parte R.G.N. 28576/2018 Pag.dell’interessato ma una scelta dovuta alla necessità di procurarsi medio tempore ed altrimenti una retribuzione indispensabile ad assicurare il sostentamentoper sé e per gli eventuali familiari, comportamento necessitato e, quindi, incompatibile con la volontà di rinunziare alla posizione di pubblico impiegato. 9. È pur vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 (debitamente allegata al ricorso per cassazione) non ha statuito un diritto perfetto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego ma a veder completata la procedura amministrativa avviata con la sua istanza di passaggio verso i ruoli della pubblica amministrazione, tuttavia il medesimo Collegio amministrativo ha specificato in modo chiaro che “occorreva verificare la diponibilità dei posti alla data in cui il dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto espletare le procedure di mobilità a fronte dell’esercitato diritto di opzione” ed ha anche evidenziato che, sotto tale profilo, “deve riconoscersi il diritto degli appellanti a che l'Amministrazione espleti la procedura di mobilità d'ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall'art. 4, comma 6, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, salvo il limite della eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in Amministrazioni di altro comparto e sull'intero territorio nazionale”.Sul punto, ha ulteriormente precisato che: “appare opportuno … che in detta fase l’amministrazione dovrà tener conto delle numerose pronunzie intervenute sui decreti attuativi della disciplina in esame con le quali ne è stata dichiarata la illegittimità nella parte in cui non consentono la sistemazione del personale interessato nella provincia di servizio; ciò perché gli stessi appaiono giustificati non da una comprovata e dichiarata indisponibilità di qualifiche funzionali adeguate nella provincia stessa ovvero, in subordine, in province limitrofe, bensì a seguito di una scelta di principio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], rivolta, da un lato, a disattendere le vacanze segnalate (in quanto valutate dalle amministrazioni in relazione alle piante organiche e non ai carichi di lavoro) e dall’altro a perseguire l’intento di ricoprire le vacanze relative alle qualifiche inferiori ed alle regioni del nord (Cons. St. VI sez. n. 1793 del 28.03.2000; IV sez. n. 1931 del 3.04.2001, n. 659 del 6.02.2002). Solo nella eventuale accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza (da determinarsi secondo l’iter procedimentale appena precisato) potrà ritenersi legittima una eventuale definitiva determinazione della P.A. in senso non satisfattivo dell’interesse del dipendente a conservare lo status giuridico ed economico di pubblico impiegato…”. 10. A seguito di tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA], immesso come detto nei ruoli del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha agito deducendo il pregiudizio subito per effetto dell’applicazione, al momento della immissione in ruolo, della disciplina di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo di quello da riconoscersi ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. R.G.N. 28576/2018 Pag.58/1992, dell’art. 5, comma 2 del d.p.c.m. n. 325/1988 e dell’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha, al riguardo, anche precisato di aver presentato, nel 2010, istanza di adeguamento del trattamento economico ottenendo in riscontro la disponibilità dell’Amministrazione al riconoscimento della sola retribuzione individuale di anzianità già maturata presso l’ASST, cui la stessa Amministrazione aveva dato seguito con decreto direttoriale del 10 aprile 2010, autorizzando la corresponsione a quel titolo di un importo lordo di euro 46,38 in aggiunta al trattamento economico di cui al contratto individuale di lavoro. 11. Ècerto incontroverso che l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego era stata tempestivamente esercitata dal ricorrente nel 1993, al momento della soppressione dell’ASST. Viene, quindi, in rilievo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 445/2009. Orbene, non è in discussione l’applicabilità del giudicato amministrativo all’Amministrazione statale parte in causa che, peraltro, con il provvedimento Ministeriale sopra ricordato (e debitamente richiamato dal ricorrente), ha espressamente dato esecuzione alla stessa (ed essendo irrilevante l’eventuale erronea identificazione della controparte pubblica e l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, oltre che precluso il suo rilievo d’ufficio, in mancanza di tempestiva eccezione in tal senso formulata dal Ministero convenuto -v. Cass., Sez. Un., n. 30649 del 27 novembre 2018 -). Del resto, l'effetto premesse necessarie o del fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. 3 agosto 2021, n. 22189; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2022, n. 5880). Orbene, a fronte della indicata pronuncia passata in giudicato, non poteva la Corte territoriale pretermettere del tutto il complesso ragionamento espresso dal Giudice amministrativo e sbrigativamente affermare che non era stato fornito dal ricorrente alcun elemento per ritenere che, se esaminata tempestivamente, l’istanza avrebbe avuto esito ugualmente positivo. Il Consiglio di Stato aveva fornito, invero, precise R.G.N. 28576/2018 Pag.indicazioni circa le modalità per l’accertamento della disponibilità dei posti e non poteva ricadere sul dipendente, già leso dall’inerzia dell’Amministrazione, l’onere di una tale dimostrazione. È pur vero che si trattava di un accertamento da svolgersi con riguardo ad una situazione datata nel tempo, ma tutto questo non poteva esimere la Corte territoriale da una verifica fattuale con quei criteri indicati dal Giudice amministrativo. Ed allora, in ipotesi di esito positivo dell’accertamento della disponibilità di posti in organico, quella opzione, ai fini dell’individuazione della relativa normativa regolatrice e, quindi, del corretto trattamento economico da riconoscere, non avrebbe potuto che operare ora per allora, con conseguente applicazione della disciplina ratione temporis vigente nel 1993 e richiamata proprio dall’art. 4 della legge n. 58/1992 (e non, invece, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto solo successivamente intervenuto). Ciò, se da un lato determinerebbe l’infondatezza di ogni pretesa riferita alle indennità aggiuntive previste presso il datore di lavoro privato, dall’altro imporrebbe l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che, in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni, ha stabilito la conservazione, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. 12. Né poteva la Corte territoriale risolvere ogni questione afferente alle rivendicazioni economiche del [OSCURATO:PERSONA] rilevando che nessuna domanda risarcitoria era stata avanzata. Il lavoratore, infatti, non ha agito sul presupposto di essere stato dipendente pubblico nel periodo in contestazione (pacifico essendo che egli era medio tempore passato nel privato) e ciò, già nella prospettazione ed a prescindere dal riferimento alle spettanze retributive, non implicava alcuna richiesta di adempimento, ma, piuttosto, la domanda di una tutela, nella sostanza, risarcitoria, pur se parametrata alle differenze di retribuzione che avrebbero dovuto essere corrisposte se la P.A. avesse dato tempestivamente esecuzione all’opzione per la permanenza nel pubblico impiego esercitata dal ricorrente fin dal 1993. La pretesa avanzata, allora, sintetizzata nella richiesta di pagamento di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico, va intesa come diretta a riparare il pregiudizio subìto con l’indicazione dell’entità della retribuzione come parametro di riferimento. Per l’esattezza, ove accertata la disponibilità di posti già al momento dell’opzione (qualora tale disponibilità fosse risultata in fatto ovvero, egualmente, in caso di mancato adempimento, da parte della P.A., dell’onere, sulla stessa gravante, di provare l’assenza R.G.N. 28576/2018 Pag.di tali posti), impossibile essendo la costituzione di un rapporto in via retroattiva (anche perché neppure richiesta), il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del ristoro preteso, della retribuzione che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente presso l’Amministrazione statale all’epoca in cui, se la P.A. non fosse rimasta inerte, si sarebbe dovuta concretizzare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nel pubblico impiego. I danni in questione, una volta dimostratane l’esistenza, avrebbero dovuto essere calcolati dando rilievo alla circostanza che l’amministrazione, se non avesse agito con ritardo, avrebbe avuto l’obbligo di garantire al ricorrente, al tempo del passaggio, il medesimo trattamento retributivo goduto in precedenza, sempre che quest’ultimo avesse le caratteristiche di fissità e continuità. In buona sostanza, in base ai criteri sopra indicati, occorreva: a) accertare la disponibilità di posti al momento dell’esercizio del diritto di opzione, nella qualifica di appartenenza , in Amministrazioni di tutti di Comparti e sull’intero territorio nazionale; b) ritenere, in caso di esito positivo, il diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego; c) determinare il trattamento, dotato delle caratteristiche di fissità e continuità, del quale il lavoratore avrebbe dovuto godere all’epoca in cui tale permanenza avrebbe dovuto concretizzarsi, se la P.A. avesse operato tempestivamente; d) ricostruire tale trattamento fino all’epoca dell’effettiva immissione in ruolo, con l’anzianità che sarebbe maturata se l’opzione fosse stata attuata senza ritardo dall’amministrazione, prescindendo dal passaggio - necessitato - nel privato, e cioè in [OSCURATO:SOCIETA], da valutarsi, anche con riguardo all’anzianità ivi maturata, solo ed eventualmente in termini di aliunde perceptum. 13. Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione. 14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult
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