CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 22705/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la, sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione della legge penale in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, è manifestamente infondato, perché - come chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 - nel caso di specie, molteplici sono gli elementi probatori dai quali detto coefficiente soggettivo emerge. In particolare, la carenza documentale, per il contesto della vicenda (vedi le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) è stata logicamente ritenuta sintomatica, oltre ogni ragionevole dubbio, della volontà di impedire l'esercizio delle azioni recuperatorie da parte del ricorrente; 3. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nel reato di cui all'art. 217 L. Fall. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono assolutamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensip.ré- [OSCURATO:PERSONA]