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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03861/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 5/5/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla pena, non è consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in assenza di profili attestanti l'illegalità del trattamento sanzionatorio.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 5/5/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla pena, non è consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in assenza di profili attestanti l'illegalità del trattamento sanzionatorio. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris