CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione, di cui all’art. 81 cod. pen., tra i reati di cui alle sentenze indicate alle lettere a) b) e c) dell’ordinanza impugnata, già uniti in continuazione dalla Corte di appello di Napoli e quello giudicati con la sentenza indicata alla lettera d) concernenti il reato di cui all’art. 416 cod. pen. (in Napoli dal gennaio 2011 con condotta perdurante) e 648 cod. pen (in Napoli dal gennaio 2011 al 23 novembre 2012) che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposizione di cui all’art. 81 cod. pen., evidenziando che la Corte di appello, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale e sminuito la circostanza che la condotta associativa costituisce prosecuzione delle attività, di natura omogenea (commercializzazione di merce contraffatta); che in data 27 febbraio il difensore di fiducia ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di circa tre anni, in diversi luoghi in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, e dunque tali da escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che in particolare, la Corte di appello, pur dando atto della circostanza che il ricorrente rappresentava uno dei canali di fornitura del Barone di capi contraffatti, ha evidenziato l’insussistenza di elementi idonei a far ritenere che al momento della commissione dei reati commessi negli anni 2004 – 2007, il ricorrente avesse già previamente programmato di entrare a far parte del sodalizio criminoso, per il quale è poi stato condannato; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a