Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:701
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑208/06
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato dei metacrilati — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE — Nozione di infrazione unica — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale
— Constatazione sufficiente
(Art. 81, n. 1, CE)
2.
Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento
delle imprese sul mercato — Presunzione dell’esistenza di tale nesso causale
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata — Qualificazione
unica come «accordo e/o pratica concordata» — Ammissibilità
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Modalità
di prova — Ricorso a un insieme di indizi — Grado di efficacia probatoria richiesto per i singoli indizi
(Art. 81, n. 1, CE)
5.
Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali — Sufficienza di un’approvazione tacita
senza pubblica dissociazione per il sorgere della responsabilità dell’impresa
(Art. 81, n. 1, CE)
6.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Utilizzazione
quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione — Ammissibilità — Presupposti
(Artt. 81 CE e 82 CE)
7.
Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione di innocenza — Procedimento in materia di concorrenza
— Applicazione
(Art. 81, n. 1, CE)
8.
Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imputazione
di responsabilità ad un’impresa per l’intera infrazione — Presupposti
(Art. 81, n. 1, CE)
9.
Diritto comunitario — Interpretazione — Atti delle istituzioni — Motivazione — Presa in considerazione
10.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Onere della
prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 81, n. 1, CE)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Gravità della partecipazione di ciascuna
impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato — Obbligo di dimostrare tale impatto
per qualificare un’infrazione come molto grave — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o emulativo dell’impresa
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento divergente da quello convenuto
in seno all’intesa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
1.
Per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione
i suoi effetti concreti, qualora risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato comune. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli effetti di una pratica concordata qualora sia dimostrata
la sua finalità anticoncorrenziale.
(v. punto 39)
2.
Nell’ambito dell’art. 81, n. 1, CE, anche se la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese
interessate, un comportamento sul mercato susseguente a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi, si
deve presumere – salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire – che le imprese partecipanti alla concertazione
e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio
comportamento su tale mercato.
(v. punto 40)
3.
Le nozioni di accordo e di pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE comprendono forme di collusione che condividono
la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme nelle quali si manifestano.
In presenza di un’infrazione complessa, la quale abbia coinvolto per più anni svariati produttori impegnati a realizzare un
obiettivo di regolazione in comune del mercato, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA], per ciascuna impresa e in ogni istante
considerato, qualifichi con precisione l’infrazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso,
entrambe queste forme di illecito sono contemplate dall’art. 81 CE.
In tale contesto, la doppia qualificazione di un’infrazione unica come «accordo e pratica concordata» deve essere intesa come
indicante un insieme complesso includente elementi di fatto di cui taluni sono stati qualificati come accordi ed altri come
pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede alcuna qualificazione specifica per questo tipo
d’infrazione complessa.
(v. punti 34, 41-42)
4.
Per quanto riguarda il raggiungimento della prova della violazione dell’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire gli
elementi di prova atti a dimostrare, in forma giuridicamente sufficiente, l’esistenza dei fatti configuranti una violazione
di tale norma. A questo proposito, essa deve riferirsi a prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento
che l’infrazione è stata commessa.
Tuttavia, non ogni prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento
dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, soddisfi tale
esigenza.
Gli indizi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE
da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità.
(v. punti 43-45)
5.
È sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati
conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, perché sia sufficientemente provata
la sua partecipazione all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta all’impresa suddetta
addurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a tali riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale,
dimostrando che essa aveva indicato ai propri concorrenti che partecipava alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente
dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che ne accettava il risultato e che vi si sarebbe
conformata.
Oltre a ciò, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente una finalità anticoncorrenziale
non è atta ad escludere la responsabilità di tale impresa per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia
preso pubblicamente le distanze dal contenuto di detta riunione.
Peraltro, la nozione di pubblica presa di distanze, in quanto causa di esonero da responsabilità, deve essere interpretata
in modo restrittivo. In particolare, il silenzio mantenuto da un operatore in una riunione nel corso della quale vi sia stata
un’illecita concertazione in merito ad una questione precisa riguardante la politica dei prezzi non può essere assimilato
all’espressione di un fermo e chiaro dissenso.
(v. punti 47-50)
6.
In materia di concorrenza, non vi è alcuna norma o principio generale del diritto dell’Unione europea che vieti alla [OSCURATO:PERSONA]
di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate. Le dichiarazioni effettuate nell’ambito
della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei
casi di cartelli tra imprese non possono dunque essere considerate per ciò solo prive di valore probatorio.
È comprensibile una certa diffidenza nei confronti delle deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti ad un’intesa
illecita, dal momento che costoro potrebbero minimizzare l’importanza del proprio contributo all’infrazione ed enfatizzare
quella del contributo degli altri. Tuttavia, tenuto conto della logica intrinseca della procedura prevista dalla comunicazione
sulla cooperazione, il fatto di chiedere di beneficiare di quest’ultima al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda
non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati riguardo agli altri partecipanti all’intesa
incriminata. Infatti, qualsiasi tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità
e la completezza della cooperazione dell’impresa interessata e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità per quest’ultima
di beneficiare pienamente della comunicazione sulla cooperazione.
In particolare, occorre considerare che la circostanza che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in
tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti disponibili
implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che questa persona si è decisa a dire
la verità. Pertanto, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio,
come elementi di prova particolarmente affidabili.
Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza venga contestata da varie
altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste
ultime ove non sia suffragata da altri elementi di prova.
Al fine di esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato una domanda ai sensi della
comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale prende in considerazione, in particolare, l’importanza degli indizi concordanti
che suffragano la pertinenza di tali dichiarazioni nonché l’assenza di indizi che suggeriscano una tendenza delle imprese
suddette a minimizzare l’importanza del proprio contributo e ad enfatizzare quella del contributo delle altre imprese. Inoltre,
la pertinenza di una dichiarazione influisce, eventualmente, sul grado di corroborazione richiesto.
La circostanza che una dichiarazione venga presentata in uno stadio assai avanzato del procedimento, ossia nella risposta
alla comunicazione degli addebiti, non consente, di per sé stessa, di negare qualsiasi valore probatorio a tale dichiarazione,
la quale deve essere esaminata alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti nel caso di specie. Tuttavia, una simile
dichiarazione ha un valore probatorio minore di quello che avrebbe se fosse stata effettuata spontaneamente, e ciò indipendentemente
dalla dichiarazione fornita da un’altra impresa. In particolare, quando l’impresa che presenta una domanda di immunità conosce
gli elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua indagine, la logica sottesa al procedimento previsto dalla comunicazione
sulla cooperazione, secondo la quale qualsiasi tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione
la sincerità e la completezza della cooperazione dell’impresa, non si applica nella stessa misura in cui trova applicazione
ove si tratti di una dichiarazione spontanea, non supportata dalla conoscenza degli addebiti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] procede.
Allo stesso modo, le considerazioni secondo cui le dichiarazioni ai sensi della comunicazione sulla cooperazione vanno contro
gli interessi del dichiarante e debbono, in via di principio, essere considerate come elementi di prova particolarmente affidabili,
possono non essere pienamente applicabili per quanto riguarda la risposta alla comunicazione degli addebiti di un’impresa
che abbia presentato una domanda di immunità.
(v. punti 52-56, 97, 108-109)
7.
Per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale, allorché è adito con un ricorso per l’annullamento di una decisione
emessa a norma dell’art. 81, n. 1, CE, il Tribunale deve in generale esercitare un controllo completo in ordine alla sussistenza
o meno dei presupposti di applicazione del citato art. 81, n. 1, CE.
L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione che
accerta un’infrazione, in conformità al principio della presunzione di innocenza, il quale, in quanto principio generale del
diritto dell’Unione, si applica in particolare ai procedimenti relativi alla violazione della normativa sulla concorrenza
applicabile alle imprese, i quali possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità coercitive.
(v. punti 57-58)
8.
Considerata la natura delle infrazioni alle norme sulla concorrenza e visti la natura e il grado di severità delle sanzioni
per esse previste, la responsabilità per la commissione di tali infrazioni ha carattere personale.
Gli accordi e le pratiche concordate di cui all’art. 81, n. 1, CE derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte
coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche
del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione
scelte o previste.
Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione con modalità ad essa peculiari non basta ad
escluderne la responsabilità per la globalità dell’illecito, la quale sussiste anche per quei comportamenti che vengano materialmente
messi in atto da altre imprese partecipanti, ma che condividano il medesimo oggetto od effetto anticoncorrenziale.
Inoltre, una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti,
come pure da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più
elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé stessi e isolatamente
presi una violazione della suddetta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa della
loro identica finalità di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare
la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme, anche se sia
dimostrato che l’impresa interessata ha partecipato direttamente soltanto ad uno o più elementi costitutivi dell’infrazione.
Del pari, il semplice fatto che l’impresa non operasse nel settore in questione non implica necessariamente che tale impresa
non possa essere considerata responsabile per la totalità dell’infrazione unica.
Per dimostrare la partecipazione di un’impresa ad una siffatta infrazione unica, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova che
l’impresa in questione intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei
partecipanti, e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali programmati o messi in atto da altre imprese nel perseguire
i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.
Pertanto, tale impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale soltanto se, da un lato, sapeva, o doveva necessariamente
sapere, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate nel corso di più anni, rientrava
in un piano generale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza e, dall’altro, questo piano generale abbracciava
la totalità degli elementi costitutivi dell’intesa. La semplice identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato
e un’intesa globale non è sufficiente per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa. Infatti, la partecipazione
di detta impresa all’accordo in questione potrebbe costituire l’espressione della sua adesione all’intesa globale soltanto
se essa, al momento della sua partecipazione all’accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che in tal modo entrava a far parte
di tale intesa globale.
Al riguardo, il semplice fatto che l’impresa conoscesse e perseguisse gli obiettivi anticoncorrenziali concernenti uno dei
prodotti rientranti nel settore in questione non consente di concludere nel senso che tale conoscenza sussistesse con riguardo
all’obiettivo unico perseguito mediante l’intesa unitaria nell’intero settore. Infatti, la nozione di obiettivo unico non
può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza in un dato settore, dal momento che il pregiudizio
per la concorrenza costituisce, in quanto oggetto od effetto, un elemento connaturato a qualunque comportamento rientrante
nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe
di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza
che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente
qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica.
(v. punti 125-128, 143-144, 149)
9.
Il dispositivo di un atto è inscindibile dalla sua motivazione e deve essere interpretato, ove occorra, tenendo conto delle
ragioni che hanno condotto alla sua adozione.
(v. punto 131)
10.
La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e l’onere
della prova relativa a tale elemento incombe, in via principale, alla [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di elementi di prova tali da
dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda quantomeno su elementi di prova riferiti a fatti
sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo da potersi ragionevolmente riconoscere che l’infrazione si è protratta ininterrottamente
tra due date precise.
Inoltre, la circostanza che il cartello, in quanto tale, sia stato ininterrotto non consente di escludere che uno o più dei
suoi partecipanti abbiano interrotto la loro partecipazione per un certo periodo.
Se certo il periodo che separa due manifestazioni di un comportamento illecito è un criterio pertinente al fine di stabilire
il carattere continuato di un’infrazione, ciò non toglie che la questione se tale periodo sia o no sufficientemente lungo
per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto
del funzionamento dell’intesa in questione, ivi comprese, eventualmente, le specifiche modalità della partecipazione dell’impresa
di cui trattasi all’intesa suddetta.
(v. punti 155-156, 159)
11.
In sede di determinazione dell’importo di un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza ai sensi degli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo
65, paragrafo 5, del Trattato CECA, occorre distinguere tra la valutazione della gravità dell’infrazione, che serve a determinare
l’importo di partenza generale dell’ammenda, e la valutazione della gravità relativa della partecipazione all’infrazione di
ciascuna delle imprese coinvolte, la quale deve essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti
o attenuanti.
Infatti, i punti 2 e 3 dei suddetti orientamenti prevedono una modulazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di
talune circostanze aggravanti e attenuanti, riguardanti in modo specifico le singole imprese coinvolte. In particolare, il
punto 3 degli orientamenti stabilisce, sotto il titolo «Circostanze attenuanti», un elenco non esaustivo di circostanze che
possono portare ad una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda. Si fa infatti riferimento al ruolo passivo di un’impresa,
alla non applicazione di fatto degli accordi, alla cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA],
all’esistenza di un dubbio ragionevole dell’impresa circa il carattere illecito del comportamento attuato, al fatto che l’infrazione
sia stata commessa per negligenza, nonché alla collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento al di fuori della sfera
di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
Per contro, nell’ambito della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a valutare
gli effetti del comportamento di un’impresa in particolare. Infatti, gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione
del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver
tenuto, bensì quelli risultanti dall’intera infrazione alla quale tale impresa ha partecipato.
Comunque, quando l’impresa non è responsabile per l’intera intesa, ma può vedersi imputata soltanto una parte di quest’ultima,
tale circostanza deve essere presa in considerazione in sede di determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda. Infatti,
in tal caso, la violazione delle norme sulla concorrenza è necessariamente meno grave di quella imputata agli altri soggetti
che hanno partecipato all’infrazione in tutte le sue parti, avendo costoro contribuito in misura maggiore all’efficacia e
alla gravità di tale intesa rispetto ad un partecipante che era stato implicato in una sola parte dell’intesa stessa. Orbene,
un’impresa non può mai vedersi infliggere un’ammenda il cui ammontare sia calcolato sulla base della partecipazione ad un
accordo collusivo del quale essa non è ritenuta responsabile.
(v. punti 183-185, 197-200)
12.
Trattandosi di valutare la gravità di un’infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza ai fini della determinazione
dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta ad un’impresa, risulta dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, che
le intese orizzontali sui prezzi o per la ripartizione dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molto gravi
sulla semplice base della loro stessa natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione
sul mercato. Infatti, simili intese meritano, per la loro stessa natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto
concreto sul mercato – e segnatamente sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di
mercato superiore a quello che si sarebbe imposto nell’ipotesi di assenza del cartello – non costituisce un criterio decisivo
per la fissazione del livello delle ammende.
(v. punto 189)
13.
Un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa in questione di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di
partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi atti a dimostrare
il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente
più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo
sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, od anche l’esistenza
di espresse dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.
(v. punto 224)
14.
Ai fini della concessione del beneficio della circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi
o delle pratiche illeciti, contemplata al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, occorre
verificare se le circostanze addotte dall’impresa interessata siano idonee a dimostrare che essa, nel periodo durante il quale
ha aderito agli accordi illeciti, si è effettivamente sottratta all’applicazione di questi ultimi adottando un comportamento
concorrenziale sul mercato oppure ha, quantomeno, violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi miranti ad attuare l’intesa
in questione, al punto di turbarne lo stesso funzionamento.
(v. punto 231)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
30 novembre 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato dei metacrilati – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE – Nozione di infrazione unica – Durata dell’infrazione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»
Nella causa T‑208/06,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Cavan (Irlanda),
[OSCURATO:PERSONA] NV,
con sede in Geel (Belgio),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Magonza (Germania),
rappresentate dagli avv.ti W. Blau, F. Wijckmans e F. Tuytschaever,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dai sigg. V. Bottka e S. Noë, quindi dai sigg. Bottka e N. Khan, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def.,
relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), nella
parte in cui detti articoli riguardano le ricorrenti, ovvero, in subordine, una domanda di annullamento dell’art. 2 della
citata decisione, nella parte in cui tale disposizione infligge un’ammenda alle ricorrenti, ovvero, in ulteriore subordine,
una domanda di riduzione dell’importo di tale ammenda,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. D. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
Con la sua decisione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo
SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha
constatato, in particolare, che un certo numero di imprese aveva violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE), partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 23 gennaio 1997 e il 12 settembre 2002, ad
un insieme di accordi e di pratiche concordate a carattere anticoncorrenziale nel settore dei metacrilati, i cui effetti si
estendevano all’intero territorio del SEE (art. 1 della decisione impugnata).
2
Secondo la decisione impugnata, si trattava di un’infrazione unica e continuata, riguardante i seguenti tre prodotti in polimetacrilato
di metile (in prosieguo: il «PMMA»): le masse da stampaggio, le lastre compatte e le lastre per usi sanitari. Risulta dalla
decisione impugnata che questi tre prodotti in PMMA sono distinti tra loro sul piano sia fisico che chimico ed hanno impieghi
differenti, ma possono essere considerati come costituenti un unico e medesimo gruppo omogeneo di prodotti per la loro materia
prima comune, ossia il metacrilato di metile (in prosieguo: il «MMA») (punti 4‑8 della decisione impugnata).
3
Secondo la decisione impugnata, l’infrazione in questione è consistita in discussioni sui prezzi, nonché nella conclusione,
nell’attuazione e nel monitoraggio di accordi sui prezzi che prevedevano aumenti o, quantomeno, una stabilizzazione del livello
dei prezzi esistente, nell’esame del trasferimento del costo dei servizi supplementari in capo agli acquirenti, nello scambio
di informazioni commercialmente rilevanti e riservate sui mercati e/o sulle imprese, come pure nella partecipazione a riunioni
regolari e ad altri contatti destinati a facilitare l’infrazione (art. 1, nonché punti 1‑3 della decisione impugnata).
4
La decisione impugnata è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] AG, alla Röhm GmbH & Co. KG e alla Para‑Chemie GmbH (in prosieguo
congiuntamente denominate: la «[OSCURATO:PERSONA]»), alla Total SA, alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla Arkema SA (già Atofina SA), alla [OSCURATO:PERSONA] SA e alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo congiuntamente denominate: la «Atofina»), alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo congiuntamente denominate: la «[OSCURATO:PERSONA]»), alla ICI plc, nonché alle odierne
ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
5
Le ricorrenti fanno parte del gruppo societario irlandese [OSCURATO:PERSONA], il quale, il 7 maggio 2004, successivamente al
periodo in cui è stata commessa l’infrazione in questione, ha acquisito la totalità del capitale sociale della società holding
a capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] plc, ribattezzata in seguito [OSCURATO:PERSONA]) (punto 299 della decisione impugnata).
Le ricorrenti sono nate dall’integrazione delle attività di tre vecchie società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo congiuntamente
denominate: la «[OSCURATO:PERSONA]») nel gruppo [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel gennaio 2005:
– la [OSCURATO:PERSONA] GmbH è succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. Secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha partecipato
ai comportamenti collusivi constatati nel settore dei metacrilati (punto 297 della decisione impugnata);
– la [OSCURATO:PERSONA] NV è succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] NV. Quest’ultima era la società madre della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, della
quale deteneva indirettamente il 100% del capitale sociale (punti 38, 43 e 301 della decisione impugnata);
– la [OSCURATO:PERSONA] è succeduta alla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta della società capogruppo del vecchio gruppo [OSCURATO:PERSONA], la quale
detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle precedenti società [OSCURATO:PERSONA] (punti 300 e 301 della decisione
impugnata).
6
Le ricorrenti sono tutte e tre destinatarie della decisione impugnata, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] NV fossero responsabili dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH)
durante il periodo di svolgimento dell’infrazione (punti 301 e 304 nonché art. 1 della decisione impugnata).
7
L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della presentazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA], il 20 dicembre 2002, di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002
relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45,
pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).
8
Il 25 e il 26 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad ispezioni nei locali della Atofina, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] (punto 59 della decisione impugnata). A seguito di tali ispezioni, la Atofina e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, rispettivamente
in data 3 aprile e 11 luglio 2003, domande di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione
sulla cooperazione (punti 60 e 66 della decisione impugnata). Il 18 ottobre 2004 la ICI ha presentato una domanda di riduzione
dell’importo dell’ammenda ai sensi della medesima comunicazione (punto 83 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato
alcuna domanda ai sensi della comunicazione suddetta.
9
Dal 9 aprile 2003 al 29 luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] varie richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11
del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962,
n. 13, pag. 204), e successivamente ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003,
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punti 62‑79
della decisione impugnata).
10
Il 17 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti avente ad oggetto un’infrazione unica e continuata
relativa al MMA, nonché alle masse da stampaggio in PMMA, alle lastre compatte in PMMA e alle lastre in PMMA per usi sanitari,
e l’ha trasmessa in particolare alle ricorrenti e alla [OSCURATO:PERSONA] SA (punto 85 della decisione impugnata).
11
Il 15 e il 16 dicembre 2005 si è svolta un’audizione.
12
Alla luce degli elementi forniti dalle imprese nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti nonché in occasione dell’audizione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di abbandonare alcuni addebiti, tra cui, in particolare:
– gli addebiti formulati nei confronti di tutte le società destinatarie della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda
la parte dell’infrazione relativa al MMA;
– gli addebiti formulati nei confronti delle ricorrenti e della [OSCURATO:PERSONA] SA per quanto riguarda le masse da stampaggio
in PMMA;
– gli addebiti formulati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SA in merito alle lastre compatte in PMMA (punto 93 della decisione
impugnata).
13
Il 31 maggio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. Per quanto riguarda le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha
constatato che esse avevano partecipato agli accordi e alle pratiche concordate anticoncorrenziali di cui ai punti 1‑3 della
presente sentenza, nel corso del periodo intercorrente tra il 30 aprile 1998 e il 21 agosto 2000 [art. 1, lett. l)‑n), della
decisione impugnata], e ha inflitto loro un’ammenda di EUR 9 milioni, per il cui pagamento esse sono state dichiarate solidalmente
responsabili [art. 2, lett. e), della decisione impugnata].
14
Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, esaminato la gravità dell’infrazione, constatando
anzitutto che, vista la natura dell’illecito e considerato che questo riguardava l’intero territorio del SEE, si trattava
di un’infrazione molto grave ai sensi degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «orientamenti») (punti 319‑331 della decisione impugnata).
15
Successivamente, essa ha ritenuto che, nella categoria delle infrazioni molto gravi, fosse possibile applicare alle imprese
un trattamento differenziato in modo da tener conto della capacità economica effettiva delle imprese coinvolte di arrecare
un pregiudizio rilevante alla concorrenza. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che nella fattispecie le imprese coinvolte
«[potevano] essere suddivise in [tre] categorie in base al loro peso relativo nel fatturato realizzato mediante la vendita
dei prodotti in PMMA per i quali esse [avevano] partecipato all’intesa». [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], con un
fatturato a livello del SEE di EUR 66,37 milioni nell’anno 2000 per le lastre compatte in PMMA, doveva essere inquadrata nella
terza categoria.
16
Inoltre, sempre nell’ambito del trattamento differenziato, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una riduzione del 25% all’importo di
partenza dell’ammenda calcolata per le ricorrenti, motivandola nei seguenti termini (punto 335 della decisione impugnata):
«[L]a [OSCURATO:PERSONA] tiene conto del fatto che non è chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] abbia o no preso parte a contatti collusivi riguardanti
le masse da stampaggio in PMMA o le lastre in PMMA per usi sanitari. Di conseguenza, sembra che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza,
ovvero potesse non essere necessariamente a conoscenza, del progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali (...)».
17
Tali considerazioni hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a fissare l’importo di partenza dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti
in misura pari a EUR 15 milioni (punto 336 della decisione impugnata).
18
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la durata dell’infrazione e ha constatato che, poiché le ricorrenti avevano
partecipato all’infrazione per un periodo di due anni e tre mesi, l’importo di partenza doveva essere maggiorato del 20% (10%
per ogni anno pieno di partecipazione) (punti 351‑353 della decisione impugnata). Pertanto, l’importo di base dell’ammenda
delle ricorrenti è stato fissato a EUR 18 milioni (punto 354 della decisione impugnata).
19
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le circostanze aggravanti e attenuanti. Essa non ha addebitato alle ricorrenti
alcuna circostanza aggravante. Quanto alle circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato l’argomento delle ricorrenti
secondo cui esse avevano avuto unicamente un ruolo passivo e secondario nell’infrazione e, di conseguenza, ha concesso loro
una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda (punti 372‑374 della decisione impugnata).
20
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto le altre circostanze attenuanti fatte valere dalle ricorrenti (punti 375‑396 della decisione impugnata)
e ha così fissato l’importo dell’ammenda a EUR 9 milioni (punto 397 della decisione impugnata). Dato che le ricorrenti non
hanno beneficiato dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, si tratta dell’importo finale dell’ammenda che
è stata loro inflitta.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
22
In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza
Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.
23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, di invitare la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere a taluni quesiti e a produrre dei documenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
24
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 maggio 2011.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in risposta alla richiesta di cui al punto precedente, alcuni documenti supplementari,
che sono stati versati in atti. Poiché le ricorrenti hanno dichiarato di aver potuto prendere posizione in ordine a tali documenti
in occasione dell’udienza, al termine di quest’ultima la fase orale del procedimento è stata chiusa.
25
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, nella parte ad esse relativa;
– in subordine, annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte ad esse relativa;
– in ulteriore subordine, annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge loro un’ammenda di EUR 9 milioni
e ridurre l’importo dell’ammenda alla luce degli argomenti addotti a sostegno del presente ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso perché infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
27
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono due motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dell’art. 81 CE. Il
secondo motivo si riferisce ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e del principio
di proporzionalità.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81 CE
28
Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato
in che modo il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] avesse integrato una violazione dell’art. 81 CE. Tale motivo si suddivide, in sostanza,
in tre parti. Nell’ambito della prima parte del primo motivo, le ricorrenti contestano la valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]
riguardo a cinque riunioni costituenti il fondamento della decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti medesime,
e addebitano alla detta istituzione di non aver tenuto conto del fatto che esse non erano state implicate in ulteriori contatti
o scambi. Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la
[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad un «progetto anticoncorrenziale unico e comune». Nell’ambito della terza parte del primo motivo,
le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse preso parte ad un’infrazione continuata.
Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione delle riunioni e degli ulteriori contatti o scambi in
cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata implicata
29
Tale parte del primo motivo si fonda su tre censure.
30
Anzitutto, anche ammettendo la presenza della [OSCURATO:PERSONA] a quattro delle cinque riunioni in questione (ossia a quelle svoltesi
in Germania a Dernbach nell’aprile 1998, a Darmstadt il 29 giugno 1998, ad Heidelberg il 24 febbraio 2000 e a Deidesheim il
21 agosto 2000), le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che tale presenza della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni
suddette avesse determinato una restrizione significativa della concorrenza ed una violazione dell’art. 81 CE. Le ricorrenti
contestano poi la presenza della [OSCURATO:PERSONA] alla quinta riunione in questione, ossia quella di Barcellona nel maggio‑giugno 1999,
e ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato che tale riunione si sia svolta realmente. Infine, le ricorrenti fanno
valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che, a parte la presenza di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] alle quattro
riunioni sopra menzionate, essa non aveva dimostrato l’esistenza di alcun altro contatto o scambio anticoncorrenziale in cui
le ricorrenti fossero implicate.
– [OSCURATO:PERSONA] quattro riunioni per le quali viene ammessa la presenza della [OSCURATO:PERSONA]
31
Le ricorrenti negano di aver violato l’art. 81 CE a motivo della partecipazione di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] alle quattro
riunioni di cui trattasi. Da un lato, esse contestano la descrizione di tali riunioni effettuata nella decisione impugnata,
per il fatto che essa non è sufficientemente suffragata da elementi di prova. Dall’altro lato, le ricorrenti sostengono che
vi era una «spiegazione legittima» per il comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. Esse fanno osservare che gli interessi dei partecipanti
all’intesa non erano necessariamente coincidenti con quelli della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest’ultima non operava né nel settore
del MMA né nel settore di tutti i prodotti in PMMA. Secondo le ricorrenti, dato che la politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] era
incompatibile con gli obiettivi dell’intesa e che la sua quota di mercato aumentava, i partecipanti all’intesa avevano verosimilmente
voluto sperimentare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere integrata nell’intesa, invitandola a riunioni incentrate su un ordine del giorno
«innocente» oppure ad occasioni nelle quali non era prevista alcuna riunione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo
della [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che tali tentativi sono falliti e che la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a seguire la propria politica
commerciale intesa ad aumentare la sua quota di mercato.
32
A questo proposito, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, le ricorrenti hanno
violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE, e ciò hanno fatto «partecipando (...) ad un insieme di accordi e pratiche
concordate nel settore dei metacrilati, che hanno riguardato l’intero territorio del SEE e che sono consistiti: in discussioni
sui prezzi nonché nella conclusione, nell’attuazione e nel monitoraggio di accordi sui prezzi che prevedevano rialzi degli
stessi o quanto meno una stabilizzazione del livello dei prezzi esistenti; nell’esame del trasferimento del costo di servizi
supplementari in capo agli acquirenti; nello scambio di informazioni importanti dal punto di vista commerciale nonché di informazioni
riservate sui mercati e/o sulle imprese; e, infine, nella partecipazione a riunioni regolari e ad altri contatti al fine di
facilitare l’infrazione, ivi compreso il controllo dell’attuazione».
33
Ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune.
34
Secondo una giurisprudenza consolidata, le nozioni di accordo e di pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE comprendono
forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme nelle quali
si manifestano (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punti 131
e 132, e 4 giugno 2009, causa C‑8/08, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4529, punto 23).
35
Perché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro
volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 256, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487,
punto 199).
36
La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza spingersi fino alla conclusione
di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente i rischi della concorrenza con una cooperazione pratica tra le imprese
interessate (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34, punto 115, e 8 luglio 1999, causa
C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punto 158).
37
A questo proposito, l’art. 81, n. 1, CE vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti
che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o che possano rivelare a tale
concorrente la condotta che essi hanno deciso di seguire o prevedono di seguire sul mercato, qualora tali contatti abbiano
lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi
(v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34, punti 115‑117, e T‑[OSCURATO:PERSONA]
e a., cit. supra al punto 34, punto 33).
38
Da ciò consegue, in particolare, che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della
concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente
restrizione della concorrenza tra le imprese (sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra al punto 34, punto 35).
39
Peraltro, occorre sottolineare che, per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è
superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti, qualora risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare
il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli effetti di una pratica
concordata qualora sia dimostrata la sua finalità anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] e a.,
cit. supra al punto 34, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).
40
Inoltre, anche se la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento
sul mercato susseguente a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi, si deve presumere – salvo prova contraria,
che spetta agli operatori interessati fornire – che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato
tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato
(v., in tal senso, sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra al punto 34, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
41
In presenza di un’infrazione complessa, la quale abbia coinvolto per più anni svariati produttori impegnati a realizzare un
obiettivo di regolazione in comune del mercato, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA], per ciascuna impresa e in ogni istante
considerato, qualifichi con precisione l’infrazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso,
entrambe queste forme di illecito sono contemplate dall’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 34, punti 111‑114, e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94
a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931,
punto 696).
42
In tale contesto, la doppia qualificazione di un’infrazione unica come «accordo e pratica concordata» deve essere intesa come
indicante un insieme complesso includente elementi di fatto di cui taluni sono stati qualificati come accordi ed altri come
pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede alcuna qualificazione specifica per questo tipo
d’infrazione complessa (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 264, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 35, punto 187).
43
Per quanto riguarda il raggiungimento della prova dell’infrazione, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire gli elementi
di prova atti a dimostrare, in forma giuridicamente sufficiente, l’esistenza dei fatti configuranti una violazione dell’art. 81,
n. 1, CE (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58).
A questo proposito, essa deve riferirsi a prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione
è stata commessa (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 43
e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella
Raccolta, punto 55).
44
Tuttavia, non ogni prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento
dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, soddisfi tale
esigenza (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata).
45
Gli indizi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1,
CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità (v. sentenza del Tribunale 8
luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333, punto 185 e la giurisprudenza ivi citata).
46
Occorre altresì tener conto del fatto che le attività anticoncorrenziali si svolgono in maniera clandestina e pertanto, nella
maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero
di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P,
C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punti 55‑57).
47
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato
a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta,
perché sia sufficientemente provata la sua partecipazione all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni
siffatte, spetta all’impresa suddetta addurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a tali riunioni era priva di
qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva indicato ai propri concorrenti che partecipava alle riunioni
in un’ottica diversa dalla loro (sentenze Hüls/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 36, punto 155; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 34, punto 96, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 46, punto 81).
48
La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente
dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che ne accettava il risultato e che vi si sarebbe
conformata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 46, punto 82).
49
Oltre a ciò, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente una finalità anticoncorrenziale
non è atta ad escludere la responsabilità di tale impresa per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia
preso pubblicamente le distanze dal contenuto di detta riunione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 46, punto 85).
50
Peraltro, secondo la giurisprudenza, la nozione di pubblica presa di distanze, in quanto causa di esonero da responsabilità,
deve essere interpretata in modo restrittivo. In particolare, il silenzio mantenuto da un operatore in una riunione nel corso
della quale vi sia stata un’illecita concertazione in merito ad una questione precisa riguardante la politica dei prezzi non
può essere assimilato all’espressione di un fermo e chiaro dissenso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2006,
causa T‑303/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4567, punti 103 e 124).
51
Tuttavia, va rilevato anche che la succitata giurisprudenza in materia di approvazione tacita si basa sul presupposto che
l’impresa in questione abbia partecipato a riunioni in occasione delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 46, punto 81) o dal carattere manifestamente anticoncorrenziale
(sentenza Hüls/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 136, punto 155). Di conseguenza, la giurisprudenza suddetta non è applicabile
nel caso in cui non sia dimostrata in modo inconfutabile la natura anticoncorrenziale di una riunione (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 91).
52
Quanto agli argomenti delle ricorrenti riguardanti il valore delle dichiarazioni rese nell’ambito delle domande presentate
ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, non vi è alcuna
norma o principio generale del diritto dell’Unione europea che vieti alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, nei confronti di un’impresa,
delle dichiarazioni di altre imprese incriminate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41,
punto 512). Pertanto, le dichiarazioni effettuate nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione non possono essere considerate
per ciò solo prive di valore probatorio (sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, punti 57 e 58).
53
È comprensibile una certa diffidenza nei confronti delle deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti ad un’intesa
illecita, dal momento che costoro potrebbero minimizzare l’importanza del proprio contributo all’infrazione ed enfatizzare
quella del contributo degli altri. Tuttavia, tenuto conto della logica intrinseca della procedura prevista dalla comunicazione
sulla cooperazione, il fatto di chiedere di beneficiare di quest’ultima al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda
non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati riguardo agli altri partecipanti all’intesa
incriminata. Infatti, qualsiasi tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità
e la completezza della cooperazione dell’impresa interessata e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità per quest’ultima
di beneficiare pienamente della comunicazione sulla cooperazione (sentenze del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4441, punto 70, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, punto 58).
54
In particolare, occorre considerare che la circostanza che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in
tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti disponibili
implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che questa persona si è decisa a dire
la verità. Pertanto, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio,
come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 44, punti 211 e 212; 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02,
T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 166, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43,
punto 59).
55
Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa,
la cui esattezza venga contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza
di un’infrazione commessa da queste ultime ove non sia suffragata da altri elementi di prova (sentenze del Tribunale JFE Engineering
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 44, punto 219; 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407,
punto 285, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, punto 293).
56
Al fine di esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato una domanda ai sensi della
comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale prende in considerazione, in particolare, l’importanza degli indizi concordanti
che suffragano la pertinenza di tali dichiarazioni (v., in tal senso, sentenze JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 44, punto 220, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 53, punto 70), nonché l’assenza di indizi che
suggeriscano una tendenza delle imprese suddette a minimizzare l’importanza del proprio contributo e ad enfatizzare quella
del contributo delle altre imprese (v., in tal senso, sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, punti 62 e 295).
57
Infine, per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale nel caso di specie, occorre ricordare che, per giurisprudenza
costante, allorché è adito con un ricorso per l’annullamento di una decisione emessa a norma dell’art. 81, n. 1, CE, il Tribunale
deve in generale esercitare un controllo completo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di applicazione del citato
art. 81, n. 1, CE (v. sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3383, punto 62
e la giurisprudenza ivi citata).
58
Inoltre, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione
che accerta un’infrazione, in conformità al principio della presunzione di innocenza, il quale, in quanto principio generale
del diritto dell’Unione, si applica in particolare ai procedimenti relativi alla violazione della normativa sulla concorrenza
applicabile alle imprese, i quali possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità coercitive (sentenza Hüls/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 36, punti 149 e 150).
59
È nell’ambito di tali considerazioni di ordine generale che occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti secondo cui,
in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle quattro riunioni in questione configurasse
una violazione dell’art. 81 CE.
60
In primo luogo, per quanto riguarda la riunione svoltasi a Dernbach nell’aprile 1998, essa viene descritta come segue al punto 151
della decisione impugnata:
«Nell’aprile 1998, la seconda delle riunioni menzionate sopra al punto 144 si è svolta nell’Hotel (...) a Dernbach. Secondo
la Atofina, detta riunione aveva anche come obiettivo l’attuazione delle nuove strutture tariffarie in Germania, e i partecipanti
hanno adottato delle misure per garantire il buon funzionamento ed il rispetto di tali strutture, in particolare per quanto
riguarda l’applicazione di prezzi più elevati per i piccoli quantitativi e le riduzioni di costi da trasferire in capo ai
clienti (...). [OSCURATO:PERSONA] conferma lo svolgimento di tale riunione e la presenza del sig. [B.], e dichiara che la riunione mirava
inizialmente ad esaminare le questioni relative all’evoluzione del mercato, ma che l’ordine del giorno è stato in realtà esteso
all’annuncio di nuove strutture tariffarie implicanti l’applicazione ai clienti di costi dei servizi più elevati. Poiché i
partecipanti non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla fatturazione dei costi dei servizi ai clienti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto
alcun tentativo per aumentare il prezzo medio delle lastre compatte in PMMA dopo la riunione (...). Anche se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che sia possibile che tale riunione sia la stessa di quella del 16 marzo 1998 menzionata sopra al punto 148 (...), la [OSCURATO:PERSONA]
conclude, sulla base delle dichiarazioni della Atofina e della [OSCURATO:PERSONA], che la riunione citata nel presente punto si è svolta
in realtà nell’aprile 1998».
61
Risulta dal fascicolo nonché dal tenore stesso del punto 151 della decisione impugnata che, al fine di determinare il contenuto
della riunione in questione, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su due elementi, vale a dire su una dichiarazione della Atofina resa
nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione e sulla risposta delle ricorrenti alla comunicazione
degli addebiti.
62
Orbene, in primo luogo, alla luce di tali elementi, occorre constatare che è stata fornita una prova giuridicamente sufficiente
del fatto che la riunione in questione aveva una finalità manifestamente anticoncorrenziale.
63
Da un lato, le ricorrenti erroneamente insinuano che la descrizione fornita dal sig. B. costituisce il solo elemento di prova
in merito al carattere anticoncorrenziale di tale riunione. Risulta infatti dalla dichiarazione della Atofina che lo scopo
di tale riunione era di assicurarsi del funzionamento e del rispetto delle nuove strutture dei prezzi, finalità che merita
di essere qualificata come manifestamente anticoncorrenziale. Il semplice fatto che si tratti di una descrizione generica
che si applica a svariate riunioni non è idoneo a modificare tale conclusione.
64
Dall’altro lato, occorre sottolineare che le ricorrenti non rimettono in discussione l’esattezza della descrizione fornita
dal loro rappresentante, il sig. B. Orbene, contrariamente a quanto da esse sostenuto, tale descrizione consente anche di
constatare che si trattava di una riunione d’intesa. Da essa risulta, infatti, che in quella sede vi è stato un annuncio delle
nuove strutture dei prezzi e che tali nuove strutture dei prezzi sono state discusse malgrado che, secondo il sig. B., i partecipanti
non si fossero messi d’accordo a questo proposito. Il fatto che, secondo il sig. B., tale discussione non abbia portato ad
un accordo, non priva tale riunione del suo carattere manifestamente anticoncorrenziale, dal momento che si trattava, quantomeno,
di uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
65
Inoltre, occorre sottolineare che i suddetti due elementi si corroborano reciprocamente, in particolare, per quanto riguarda
la discussione sulle «nuove strutture dei prezzi» e la presenza della [OSCURATO:PERSONA] a tale discussione. Date tali circostanze, il
fatto che la Atofina abbia indicato la presenza di altre imprese a tale riunione, le quali non vengono più indicate come presenti
nella decisione impugnata, non consente di infirmare la conclusione cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle ricorrenti.
66
Inoltre, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non consentono di rimettere in
discussione la descrizione fornita dalla Atofina e dal sig. B. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente affermato che non poteva
confermare specificamente che una riunione si fosse svolta nell’aprile 1998, pur insistendo sul fatto che non poteva escluderlo.
Essa ha fatto presente che era possibile che questa riunione fosse la stessa di quella del 16 marzo 1998. Orbene, occorre
sottolineare che, come risulta dalla nota a fondo pagina n. 92 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] menzionava del pari la
presenza di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima riunione.
67
Del resto, in una successiva dichiarazione, anche la Atofina, rispondendo ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA],
ha collocato la riunione in questione non più nell’aprile 1998, bensì al 16 marzo di quell’anno, pur confermando la propria
descrizione. Tuttavia, tale incertezza riguardo alla data precisa della riunione in questione non è idonea a liberare le ricorrenti,
tenuto conto delle loro stesse dichiarazioni e del fatto che la data infine accolta, ossia il mese di aprile 1998, anziché
il 16 marzo 1998, è per esse vantaggiosa, dal momento che è questa la data (l’ultimo giorno del mese di aprile) che la [OSCURATO:PERSONA]
ha assunto quale momento d’inizio della loro partecipazione all’infrazione.
68
In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della riunione di Dernbach,
occorre ricordare che le ricorrenti non negano la presenza della [OSCURATO:PERSONA] stessa alla riunione in questione e non pretendono
che essa abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto di tale riunione (v. supra, punto 47).
69
Date tali circostanze, la semplice presenza della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione è sufficiente per constatare che il suo comportamento
è stato contrario all’art. 81 CE, dato che, come risulta dai fatti sopra descritti, tale riunione riguardava, quantomeno,
discussioni sui prezzi e deve dunque essere qualificata come manifestamente anticoncorrenziale (v. supra, punti 37 e 38).
In tale situazione, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono, il sig. B. avrebbe dovuto rendersi conto che stava assistendo
ad una riunione d’intesa e prendere pubblicamente le distanze da quest’ultima (v. supra, punti 47, 48 e 51).
70
Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe aumentato i propri prezzi a seguito della riunione suddetta, esso, anche a supporlo
dimostrato, non è sufficiente per rimettere in discussione la responsabilità delle ricorrenti (v. supra, punto 49). Ad ogni
modo, le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto, nel suo comportamento sul mercato, delle informazioni
scambiate in occasione della riunione (v. supra, punto 40).
71
In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt, esaminata al punto 155 della decisione impugnata,
le ricorrenti non contestano il suo carattere anticoncorrenziale. Esse rilevano tuttavia come non sia stato dimostrato che
la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di contribuire con la propria condotta agli obiettivi comuni degli altri partecipanti, di modo
che la sua presenza a tale riunione non potrebbe essere qualificata come violazione dell’art. 81 CE.
72
Tale tesi non può però essere accolta.
73
È sufficiente constatare che alla luce della descrizione di tale riunione fornita al punto 155 della decisione impugnata,
non contestata dalle ricorrenti, si trattava di una riunione a carattere manifestamente anticoncorrenziale. Ciò premesso,
in applicazione della giurisprudenza illustrata sopra al punto 47, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] prendere pubblicamente le distanze
dal contenuto di tale riunione.
74
In particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto intendere che avrebbe modificato la propria politica tariffaria (punto 155,
in fine, della decisione impugnata) non può essere qualificato come pubblica presa di distanze (v. supra, punto 50).
75
Allo stesso modo, non può essere accolto l’argomento secondo cui i partecipanti all’intesa avrebbero invitato la [OSCURATO:PERSONA] a tale
riunione al fine di coinvolgerla nell’intesa stessa, senza però che tale tentativo andasse a buon fine. Infatti, in assenza
di una pubblica presa di distanze, non vi è prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto credere agli altri partecipanti che
essa sottoscriveva o si sarebbe conformata a quanto deciso, così come sostengono le ricorrenti.
76
Alla luce di tali circostanze, risultano privi di pertinenza gli argomenti con i quali le ricorrenti fanno valere, da un lato,
che si trattava della prima riunione relativa a negoziati sui prezzi in presenza di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e che costui
non si attendeva un tale contenuto anticoncorrenziale, da un altro lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha negato qualsiasi partecipazione attiva
alla riunione e che non è dimostrato che essa abbia modificato la propria politica tariffaria a seguito di tale riunione,
e, infine, che la decisione impugnata non cita il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in nessuna delle riunioni successive. Inoltre,
come risulta dalle considerazioni che precedono, non si trattava della prima riunione alla quale il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]
aveva partecipato. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso sono smentite da quelle della Atofina, della [OSCURATO:PERSONA] e delle
ricorrenti stesse, come è stato chiarito sopra.
77
In terzo luogo, per quanto riguarda la riunione del 24 febbraio 2000 ad Heidelberg, le ricorrenti asseriscono che la descrizione
effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 167 della decisione impugnata non è corretta e che non si trattava di una riunione d’intesa,
bensì di un «tentativo», «inatteso», di mettere in atto un accordo tariffario e di coinvolgere la [OSCURATO:PERSONA], e che esso è fallito.
78
A questo proposito occorre rilevare, da un lato, che il punto 167 della decisione impugnata riproduce correttamente il contenuto
della dichiarazione effettuata dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazioni degli addebiti, la cui esattezza non
viene contestata nell’ambito del presente ricorso. Orbene, contrariamente a quanto le ricorrenti suggeriscono, tale dichiarazione
è già sufficiente di per sé sola a dimostrare che la riunione in questione aveva un carattere manifestamente anticoncorrenziale.
Infatti, da essa risulta senza alcuna ambiguità che la [OSCURATO:PERSONA] e la Atofina avevano presentato le loro nuove strutture tariffarie
per incoraggiare gli altri partecipanti a seguirle, e che vi era stata una «discussione» a questo proposito tra i partecipanti.
Anche a supporre dimostrata l’allegazione delle ricorrenti secondo cui tale «discussione» si sarebbe conclusa senza alcun
risultato tangibile, essa non sarebbe sufficiente per far venir meno il carattere anticoncorrenziale di detta riunione, dal
momento che si trattava quantomeno di una discussione sui prezzi e di uno scambio di informazioni importanti dal punto di
vista commerciale. Orbene, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso pubblicamente le distanze da tale contenuto della riunione, la partecipazione
delle ricorrenti all’intesa risulta dimostrata, per il solo fatto della presenza della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione stessa (v. supra,
punti 37 e 47‑51).
79
Dall’altro lato, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le imprese «[si erano] incontrate per verificare l’attuazione
degli accordi sugli aumenti di prezzo», «si era constatato nel corso dei mesi precedenti che i prezzi su alcuni mercati nazionali
non erano stati aumentati o lo erano stati soltanto parzialmente» e «i partecipanti [avevano] altresì scambiato informazioni
riguardanti il mercato», sono suffragate dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono state presentate dalla
[OSCURATO:PERSONA] a seguito della richiesta del Tribunale (v. supra, punto 23). Inoltre, là dove la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, mediante
un rinvio al punto 117 della decisione impugnata, che lo scambio riguardava in particolare i prezzi sul mercato, tale elemento
è corroborato dalla dichiarazione delle ricorrenti ricordata al punto precedente, la quale menziona il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
e la Atofina avevano presentato le loro nuove strutture tariffarie.
80
Alla luce di tali circostanze, non possono essere accolti gli altri argomenti addotti dalle ricorrenti, tenuto conto in particolare
della dichiarazione da esse resa – e non contestata – riguardante il contenuto della riunione in questione. In particolare,
è irrilevante il fatto che l’impresa «Repsol» non sia menzionata nella decisione impugnata tra i partecipanti alla riunione,
malgrado che la sua presenza sia stata menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA], ovvero il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si rammenti di alcuna riunione
in quella data. Lo stesso vale per quanto riguarda gli argomenti relativi al fatto che, nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto alcuni aspetti delle sue dichiarazioni precedenti. Del resto, quest’ultima non ha rimesso
in questione il carattere anticoncorrenziale delle discussioni tra le imprese implicate. Infine, di fronte all’argomento con
il quale le ricorrenti lamentano la mancanza di riscontri dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo scambio aveva
riguardato informazioni «come quelle menzionate (...) al punto 117», occorre ricordare come le stesse ricorrenti abbiano ammesso
che la [OSCURATO:PERSONA] e la Atofina avevano presentato le loro nuove strutture tariffarie. Pertanto, anche a supporre che lo scambio
riguardante tutti i tipi di informazioni menzionati al punto 117 della decisione impugnata non sia stato dimostrato, ciò non
modificherebbe la conclusione secondo cui in occasione della riunione in questione aveva effettivamente avuto luogo uno scambio
di informazioni importanti dal punto di vista commerciale.
81
In quarto luogo, riguardo alla riunione del 21 agosto 2000 a Deidesheim, occorre rilevare che il punto 168 della decisione
impugnata contiene una descrizione dettagliata di tale riunione, fondata principalmente su note manoscritte prese in tale
occasione dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], le quali sono state trovate nei locali della [OSCURATO:PERSONA] medesima in occasione dell’ispezione
e menzionano in particolare un aumento dei prezzi previsto per la [OSCURATO:PERSONA]. Tale riunione, e insieme il carattere anticoncorrenziale
della stessa, sono stati successivamente confermati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione
sulla cooperazione, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Atofina. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa ha confermato la propria presenza alla riunione
in questione, nonché il carattere manifestamente anticoncorrenziale di quest’ultima, affermando quanto segue:
«Il 21 agosto 2000 si è svolta una quarta riunione a Deidesheim (...), il cui ordine del giorno era il “commercio elettronico”,
tema questo che all’epoca costituiva anche l’oggetto di numerose discussioni nelle riunioni del CEFIC. L’invito alla riunione
proveniva di nuovo dalla [OSCURATO:PERSONA]. Invece di parlare di commercio elettronico, la [OSCURATO:PERSONA] e la Atofina hanno modificato l’ordine
del giorno della riunione per proporre un aumento dei prezzi per il novembre 2000. [OSCURATO:PERSONA] e la Atofina, dopo aver scambiato
informazioni dettagliate sui loro prezzi, hanno annunciato la loro intenzione di aumentare questi ultimi nel novembre 2000.
Secondo le informazioni di cui dispongono [le ricorrenti], il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato alcun aumento dei prezzi (...)».
82
Alla luce di tali elementi, occorre constatare che il carattere manifestamente anticoncorrenziale della riunione, nonché la
presenza della [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, sono stati sufficientemente e legalmente dimostrati.
83
Inoltre, nell’ambito del presente ricorso, le ricorrenti non rimettono in discussione la descrizione effettuata al punto 168
della decisione impugnata, bensì sostengono soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] a tale
riunione fosse contraria all’art. 81 CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe espresso il proprio accordo riguardo alle proposte
della Atofina e della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo le ricorrenti, tale riunione era un «tentativo», «inatteso» per la [OSCURATO:PERSONA],
di arruolare quest’ultima nell’intesa. Esse sostengono anche che non vi è prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in atto
l’aumento deciso in occasione di tale riunione, ciò che verrebbe riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], considerato che la data di
tale riunione corrisponde alla fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione.
84
Tuttavia, tale argomentazione non consente di rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla violazione
dell’art. 81 CE.
85
Da un lato, l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato il proprio accordo agli aumenti dei prezzi è contraddetto dal
contenuto delle note manoscritte del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che è stato successivamente confermato dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dalla Atofina.
86
Dall’altro lato, anche a supporre che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dato il proprio consenso esplicito ad un aumento dei prezzi, essa
ha nondimeno assistito ad una riunione manifestamente anticoncorrenziale, nel corso della quale sono stati discussi e decisi
aumenti dei prezzi e sono state scambiate informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, senza che essa prendesse
pubblicamente le distanze dal contenuto di tale riunione. Date tali circostanze, risulta dimostrata la violazione delle norme
sulla concorrenza, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza ricordata sopra al punto 49. In particolare, il
fatto che il contenuto della riunione sarebbe stato «inatteso» per la [OSCURATO:PERSONA] e che questa non avrebbe dato seguito ai risultati
della riunione è privo di rilevanza.
87
Del resto, la dichiarazione della Atofina secondo cui «la riunione aveva come scopo di tentare di ristabilire la fiducia tra
[OSCURATO:PERSONA]/Ato[fina]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] al fine di poter aumentare i prezzi», lungi dal dimostrare che la riunione non doveva essere
nelle previsioni una riunione d’intesa, così come sostengono le ricorrenti, conferma piuttosto il carattere anticoncorrenziale
della riunione stessa, la presenza della [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, nonché il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era già stata implicata nell’intesa
prima di tale riunione.
88
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] alle quattro riunioni di cui sopra configurasse una violazione dell’art. 81 CE.
89
Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti secondo cui si sarebbe dovuto prestare
nella fattispecie un’«attenzione particolare» all’onere della prova, che la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di invertire, tenuto conto
dell’acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] realizzata dalle ricorrenti quattro anni dopo la cessazione dell’infrazione, e considerata la
conseguente impossibilità per loro di presentare propri elementi di prova. Infatti, risulta da quanto precede che la violazione
dell’art. 81 CE è stata dimostrata in conformità della consolidata giurisprudenza vigente in materia di prova.
90
Allo stesso modo, dato che la conclusione formulata sopra al punto 88 è fondata sulle prove inequivoche raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA],
gli argomenti delle ricorrenti volti, in sostanza, ad offrire un’altra «spiegazione plausibile» dei fatti in sostituzione
di quella fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere accolti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 51, punti 72 e 74).
91
Pertanto, la presente censura deve essere respinta.
– Sulla contestata riunione di Barcellona (Spagna) del maggio‑giugno 1999 (punto 164 della decisione impugnata)
92
A differenza delle quattro riunioni esaminate qui sopra, le ricorrenti negano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione
qualsivoglia nel maggio o nel giugno 1999 e sostengono, per di più, che neppure lo svolgimento di tale riunione è stato dimostrato
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, tale riunione sarebbe di «importanza cruciale» per quanto riguarda le ricorrenti stesse, dal momento
che essa fungerebbe da collegamento tra due riunioni del 1998 e le due riunioni del 2000, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] era presente.
93
A questo proposito, occorre ricordare che il punto 164 della decisione impugnata enuncia quanto segue:
«Nel maggio o giugno 1999 si è svolta una riunione tra i rappresentanti della Atofina, della ICI, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]
e della Irpen (un produttore locale) in un hotel di Barcellona. Lo scopo della riunione era di informare la Irpen in merito
agli accordi sui prezzi e di integrarli negli accordi. Le discussioni hanno riguardato anche la definizione dei prezzi minimi,
compresi i prezzi per pallet. Le discussioni si sono svolte paese per paese e cliente per cliente, con una precisa definizione
del calendario previsto per gli aumenti dei prezzi per ciascun paese».
94
Come sottolineato dalle ricorrenti, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto a disposizione alcuna prova documentale riguardo
a tale riunione non soltanto per quanto riguarda il suo carattere anticoncorrenziale, ma anche relativamente al suo stesso
svolgimento e ai soggetti che vi hanno partecipato. Infatti, per corroborare la descrizione di tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha soltanto citato, nella decisione impugnata, una dichiarazione resa dalla Atofina nell’ambito della sua domanda ai sensi
della comunicazione sulla cooperazione, e la conferma fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
95
Occorre dunque verificare se tali dichiarazioni permettessero di ritenere sufficientemente e legalmente dimostrata la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] all’asserita riunione.
96
A questo proposito occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza illustrata sopra ai punti 52‑54, le dichiarazioni
effettuate nell’ambito della politica di clemenza giocano un ruolo importante. Tali dichiarazioni effettuate a nome di imprese
hanno un valore probatorio non trascurabile, dal momento che esse comportano rischi giuridici ed economici considerevoli (v.,
del pari, sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T‑385/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1223,
punto 47). Tuttavia, dalla giurisprudenza citata sopra ai punti 53 e 55 risulta anche che le dichiarazioni effettuate da imprese
incolpate nell’ambito di domande presentate ai sensi della comunicazione sulla cooperazione devono essere valutate con prudenza
e, ove vengano contestate, non possono in generale essere accettate in assenza di ulteriori elementi a conferma.
97
Inoltre, al fine di esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato una domanda ai sensi
della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale prende in considerazione, in particolare, l’importanza degli indizi concordanti
che corroborano la pertinenza di tali dichiarazioni (sentenze JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 44, punto 220,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 53, punto 70). Allo stesso modo, la pertinenza di una dichiarazione
influisce, eventualmente, sul grado di corroborazione richiesto (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 44, punto 220).
98
Nel caso di specie, riguardo alla dichiarazione della Atofina, resa nell’ambito della domanda da essa presentata ai sensi
della comunicazione sulla cooperazione, le ricorrenti sostengono che essa manca di valore probatorio, non essendo sufficientemente
precisa.
99
A questo proposito, occorre rilevare che la Atofina colloca la riunione in questione nel quadro di una serie di riunioni che
si sarebbero svolte nel periodo che va dall’estate 1997 fino al 1999, le quali sono descritte in una pagina estratta dalla
sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, allegata al controricorso. Nella parte alta di tale pagina, sotto
il titolo «Attori», la Atofina ha indicato le imprese coinvolte, vale a dire la Atoglas, la Röhm, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (ICI),
la Repsol e la [OSCURATO:PERSONA], nonché l’identità dei loro rappresentanti, e in particolare «W. [B.] + E. [S.] a partire dal 99» per
quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, la Atofina ha descritto varie riunioni in Germania – di cui due a Darmstadt nell’estate
e nell’autunno 1998 –, in Francia e in Italia. Infine, nella parte bassa della pagina suddetta, la Atofina ha indicato quanto
segue:
«Nel maggio/giugno 99
Riunione in un hotel del centro di Barcellona: gli stessi più Irpen (produttore locale) e la presenza dei rappresentanti delle
reti locali.
Contenuto delle discussioni a Darmstadt e a livello locale:
I livelli dei prezzi presso distributori (70 % del mercato), definizione di obiettivi di prezzi mini per i trasformatori,
fissazione prezzi mini per pallet».
100
Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale dichiarazione consentiva di identificare
tanto i partecipanti alla riunione quanto il contenuto anticoncorrenziale di quest’ultima. Infatti, la menzione «gli stessi
più Irpen» deve essere letta alla luce della menzione dei partecipanti alle differenti riunioni che compare in alto nella
pagina contenente la dichiarazione della Atofina, dove quest’ultima ha indicato in particolare «[OSCURATO:PERSONA] [:] W. [B.] + E. [S.]
a partire dal 99». Allo stesso modo, l’indicazione «contenuto delle discussioni (...) a livello locale», nel contesto di tale
pagina, deve necessariamente essere intesa come riguardante in particolare la riunione a Barcellona di cui si discute. Infatti,
secondo la Atofina, il contenuto di tale riunione è consistito nella fissazione dei «livelli dei prezzi presso [i] distributori»,
nella «definizione di obiettivi di prezzi mini per i trasformatori» e nella «fissazione [di] prezzi mini per pallet». Inoltre,
anche se tale documento non viene citato nel punto 164 della decisione impugnata, risulta dal fascicolo che, successivamente,
in risposta ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], la Atofina ha fornito commenti supplementari in merito alla
riunione controversa, menzionando esplicitamente la presenza del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Atofina ha aggiunto
una precisazione supplementare riguardo al contenuto anticoncorrenziale della riunione, affermando che la sua «finalità (...)
era di estendere la struttura tariffaria a Spagna/Portogallo e di convincere i produttori locali ad associarvisi».
101
Da ciò risulta, senza ombra di ambiguità, che, secondo la Atofina, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] figurava tra i partecipanti
alla riunione in questione e che quest’ultima aveva un carattere anticoncorrenziale.
102
Tuttavia, occorre rilevare anche che giustamente le ricorrenti sostengono che la dichiarazione della Atofina non contiene
molte precisazioni in merito all’asserita riunione di Barcellona. Infatti, detta dichiarazione non consente di identificare
né la data, né il luogo esatto della riunione, né i temi che vi sarebbero stati specificamente affrontati. Alcune precisazioni
in merito a quest’ultimo punto sono state aggiunte soltanto in un momento successivo (v. supra, punto 100). Tale descrizione
contrasta con quella delle altre riunioni indicate nella pagina in questione, la quale indica i nomi degli hotel in cui tali
riunioni si sono svolte, i temi specifici discussi e talvolta anche ulteriori dettagli, come ad esempio l’indicazione dell’impresa
che ha pagato le spese dell’hotel. Allo stesso modo, fatta eccezione per la menzione del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] tra i
partecipanti alla riunione, la dichiarazione della Atofina non contiene alcuna informazione specifica per quanto riguarda
la [OSCURATO:PERSONA] stessa.
103
Inoltre, occorre constatare che la pertinenza della dichiarazione della Atofina può essere ridimensionata alla luce della
valutazione, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], delle altre riunioni che detta impresa ha menzionato. Occorre rilevare infatti
che, per quanto riguarda le altre otto riunioni facenti parte della serie menzionata nella dichiarazione della Atofina [riunioni
svoltesi nel settembre 1997 a Dernbach, nell’aprile 1998 a Dernbach, nel giugno 1998 a Idstein (Germania), nella primavera
1998 a Parigi (Francia), nell’estate 1998 a Darmstadt, nell’autunno 1998 a Darmstadt, e due riunioni svoltesi a Milano (Italia)
o nei pressi di Milano nel 1999], soltanto due, per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la propria partecipazione – ossia la riunione
di Dernbach nell’aprile 1998 e la riunione di Darmstadt nel giugno 1998 –, sono state prese in considerazione quale elemento
a carico delle ricorrenti nella decisione impugnata. Orbene, si ricorda che, secondo la Atofina, gli «attori», tra i quali
la [OSCURATO:PERSONA], menzionati in alto nella pagina della dichiarazione della Atofina medesima, hanno partecipato all’intera serie di
riunioni.
104
Date tali circostanze, in assenza di qualsiasi prova documentale in merito alla riunione controversa, occorre esaminare con
un’attenzione particolare la conferma della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la presenza della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione controversa.
105
Orbene, occorre constatare anzitutto che la pertinenza della conferma della [OSCURATO:PERSONA] è limitata, tenuto conto del suo contenuto,
da un lato, e delle circostanze in cui essa è intervenuta, dall’altro.
106
Infatti, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, in via del tutto generica, «lo svolgimento, il contenuto e i partecipanti»
della riunione e non ha fatto riferimento ad alcuna informazione specifica riguardante la [OSCURATO:PERSONA]. La sola precisazione contenuta
in tale dichiarazione riguarda l’oggetto di tale riunione (l’implicazione della Irpen negli accordi) e non riguarda specificamente
la [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato esplicitamente che non si ricordava più dei dettagli e, in particolare, che non
poteva indicare la data della riunione, mancando un’attestazione delle spese di trasporto del sig. F. per questo periodo.
107
Occorre dunque constatare che il grado di corroborazione offerto da tale dichiarazione, per quanto riguarda la presenza della
[OSCURATO:PERSONA] alla riunione controversa, è relativamente modesto.
108
Dall’altro lato, riguardo agli argomenti delle ricorrenti relativi al fatto che tale conferma è stata presentata in uno stadio
troppo avanzato del procedimento, ossia nella risposta alla comunicazione degli addebiti, occorre rilevare che tale circostanza
non consente, di per sé stessa, di negare qualsiasi valore probatorio alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale deve essere
esaminata alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti nel caso di specie.
109
Tuttavia, una simile dichiarazione ha un valore probatorio minore di quello che avrebbe se fosse stata effettuata spontaneamente,
e ciò indipendentemente dalla dichiarazione della Atofina. In particolare, quando l’impresa che presenta una domanda di immunità
conosce gli elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua indagine, la logica sottesa al procedimento previsto
dalla comunicazione sulla cooperazione – secondo la quale qualsiasi tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe
rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione dell’impresa (v. supra, punto 53) – non si applica
nella stessa misura in cui trova applicazione ove si tratti di una dichiarazione spontanea, non supportata dalla conoscenza
degli addebiti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] procede. Allo stesso modo, le considerazioni secondo cui le dichiarazioni ai sensi
della comunicazione sulla cooperazione vanno contro gli interessi del dichiarante e debbono, in via di principio, essere considerate
come elementi di prova particolarmente affidabili (v. supra, punto 54) possono non essere pienamente applicabili per quanto
riguarda la risposta alla comunicazione degli addebiti di un’impresa che abbia presentato una domanda di immunità, come la
[OSCURATO:PERSONA].
110
Inoltre, non si può escludere che la portata di tale conferma sia influenzata dal contenuto della comunicazione degli addebiti
qualora si tratti, come nel caso di specie, di una conferma del tutto generica dello «svolgimento», del «contenuto» e dei
«partecipanti» di una riunione. Tale considerazione viene illustrata dal trattamento riservato a due riunioni a Milano o nei
pressi di Milano che si sarebbero tenute, secondo la dichiarazione della Atofina, nel 1999. Nella sua risposta ad un quesito
del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che essa «non [aveva] accolto quale elemento a carico [delle ricorrenti] [queste]
due riunioni menzionate dalla Atofina [nella sua dichiarazione], in quanto la seconda richiesta di clemenza, quella della
[OSCURATO:PERSONA], non confermava esplicitamente la presenza della [OSCURATO:PERSONA] a queste riunioni». [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato che,
«[a]l punto 160 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] [si era] accontenta[ta] di ricordare la presenza
della Atofina, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Madreperla e della Plastidit, come indicato al punto 240 della comunicazione
degli addebiti». Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito perché, al punto 240 della comunicazione degli addebiti, essa avesse
scelto di non menzionare la [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti a due riunioni svoltesi a Milano o nei pressi di Milano, mentre invece
l’aveva fatto per la controversa riunione di Barcellona, e ciò in una situazione in cui, in entrambi i casi, la presenza della
[OSCURATO:PERSONA] era stata evocata dalla Atofina nei medesimi termini [«gli stessi più (...)»]. Non si può dunque escludere che, per
quanto riguarda l’identità dei partecipanti a riunioni a carattere anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] si sia fidata, in una certa
misura, dei termini utilizzati nella comunicazione degli addebiti, anziché procedere alla ricostruzione obiettiva dei fatti.
111
Infine, occorre ricordare, da un lato, che le ricorrenti contestano fermamente la presenza della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione controversa,
e ciò malgrado che esse ammettano esplicitamente la presenza di quest’ultima in tutte le altre riunioni assunte nella decisione
impugnata come elementi a loro carico, e, dall’altro, che la decisione impugnata non fa riferimento ad alcun’altra conferma
di tale riunione, la quale coinvolgeva, secondo la Atofina, anche la ICI (divenuta [OSCURATO:PERSONA]) nonché le imprese «Repsol» e «Irpen»,
e ciò malgrado che anche la ICI e la [OSCURATO:PERSONA] avessero presentato domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.
112
Alla luce del complesso di elementi esaminati qui sopra e, in particolare, dell’incapacità della [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere
prove documentali riguardanti la riunione in questione ovvero dichiarazioni più circostanziate in merito alla presenza della
[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione, e tenuto conto del principio secondo cui l’eventuale dubbio nella mente del giudice deve risolversi
a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione (v. supra, punto 58), occorre constatare che la riunione di Barcellona
menzionata nel punto 164 della decisione impugnata non poteva essere assunta come elemento a carico delle ricorrenti.
113
A questo proposito, occorre senza dubbio rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] è nel giusto quando afferma che, se certo essa deve far
riferimento a prove precise e concordanti per fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (v., in tal
senso, sentenze Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Lafarge/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 43, punto 55), non ogni prova da essa fornita deve necessariamente rispondere a tali criteri per quanto
riguarda ciascun elemento dell’infrazione, bensì è sufficiente che il complesso di indizi fatto valere dall’istituzione, valutato
nella sua globalità, soddisfi tale esigenza (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 44,
punto 180 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari giustamente la [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che le prove devono essere
valutate nella loro globalità tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 175).
114
Tuttavia, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la riunione di Barcellona del maggio‑giugno 1999 deve essere valutata
alla luce della cooperazione continuativa tra i membri dell’intesa, cominciata, secondo la [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 1984‑1985,
occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso nella decisione impugnata che «la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa non
p[oteva] essere paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese», in particolare a motivo del fatto che «i contatti
anticoncorrenziali acclarati dimostra[vano] piuttosto che la [OSCURATO:PERSONA] assisteva in maniera sporadica alle riunioni che si limitavano
a tenerla al corrente riguardo agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte in PMMA» (punto 373
della decisione impugnata). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione per un
periodo più breve rispetto alle altre imprese, ossia dal 30 aprile 1998 al 21 agosto 2000, mentre l’infrazione in quanto tale
è stata accertata per il periodo che va dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002. Tenuto conto di tutte queste circostanze,
è senz’altro plausibile che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa si sia limitata alle quattro riunioni per le quali le
ricorrenti hanno ammesso la sua presenza. Pertanto, né la valutazione globale del complesso di indizi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA]
a carico delle ricorrenti, né il contesto della vicenda consentono di modificare la conclusione enunciata sopra al punto 112.
115
Ne consegue che la presente censura deve essere accolta.
– Sull’assenza di altri contatti o scambi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato
116
Le ricorrenti contestano l’esattezza delle affermazioni contenute nel punto 227 della decisione impugnata. Da un lato, esse
rilevano che la descrizione dettagliata delle riunioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato mostra che queste ultime non sono
servite ad informare tale impresa in merito al contenuto delle riunioni cui essa era mancata. Dall’altro lato, le ricorrenti
sottolineano che la decisione impugnata non indica minimamente l’esistenza di ulteriori contatti o scambi ai quali la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe preso parte e che non viene fornita alcuna prova a sostegno dell’esistenza di tali contatti o scambi.
117
A questo proposito occorre ricordare che il punto 227 della decisione impugnata è così formulato:
«(...) il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] forse non abbia partecipato a tutte le riunioni dedicate al prodotto nel quale tale impresa è
specializzata (ossia le lastre compatte in PMMA) non influisce in alcun modo sulla valutazione della sua partecipazione all’intesa,
in quanto essa ha partecipato a riunioni precedenti e successive alle riunioni cui era mancata ed era in grado di essere informata
e di tener conto delle informazioni scambiate con i suoi concorrenti al fine di stabilire il proprio comportamento commerciale
sul mercato (...)».
118
Occorre constatare che l’argomentazione delle ricorrenti si basa su una lettura erronea del punto sopra citato. Infatti, in
quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a respingere la tesi secondo cui le ricorrenti non avrebbero potuto essere ritenute
responsabili dell’infrazione unica e continuata a motivo del numero limitato di riunioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato.
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto né che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente informata del contenuto delle riunioni
cui non aveva preso parte, né che vi fossero stati altri contatti o scambi nei quali la [OSCURATO:PERSONA] era coinvolta. [OSCURATO:PERSONA]
si è limitata ad evocare la possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata informata («era in grado»), possibilità che del resto non
viene contestata nel ricorso introduttivo del giudizio.
119
L’argomentazione delle ricorrenti è dunque inoperante.
120
Inoltre, è pacifico tra le parti che le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico delle ricorrenti si basano sulla partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] a cinque riunioni anticoncorrenziali riguardanti le lastre compatte in PMMA, le quali sono state esaminate poc’anzi.
121
Del resto, nella misura in cui le ricorrenti contestano la propria responsabilità per l’infrazione unica, si rimanda alla
disamina della seconda parte del primo motivo, che viene effettuata qui di seguito.
122
Pertanto, la presente censura deve essere respinta.
– [OSCURATO:PERSONA] relativa alla prima parte del primo motivo
123
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione delle riunioni
e degli altri contatti o scambi che hanno visto coinvolta la [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolta nella parte in cui riguarda la valutazione
dell’asserita partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del maggio o giugno 1999 a Barcellona, e deve essere respinta per il
resto. L’eventuale incidenza di tale conclusione sulla legittimità della decisione impugnata e sulla determinazione dell’importo
dell’ammenda verrà esaminata in prosieguo.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un «progetto anticoncorrenziale
unico e comune» riguardante tre prodotti in PMMA
124
Le ricorrenti fanno valere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente affermato che esse avevano violato
l’art. 81 CE in virtù della loro adesione o del loro contributo ad un «progetto anticoncorrenziale unico e comune» riguardante
tre categorie di prodotti, vale a dire le masse da stampaggio in PMMA, le lastre compatte in PMMA e le lastre in PMMA per
usi sanitari.
125
A questo proposito occorre ricordare, in via preliminare, che, considerata la natura delle infrazioni alle norme sulla concorrenza
e visti la natura e il grado di severità delle sanzioni per esse previste, la responsabilità per la commissione di tali infrazioni
ha carattere personale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34, punto 78).
126
Successivamente occorre rilevare che gli accordi e le pratiche concordate di cui all’art. 81, n. 1, CE derivano necessariamente
dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a
seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli
scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste. Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa
partecipi all’infrazione con modalità ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per la globalità dell’illecito,
la quale sussiste anche per quei comportamenti che vengano materialmente messi in atto da altre imprese partecipanti, ma che
condividano il medesimo oggetto od effetto anticoncorrenziale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34,
punti 79 e 80).
127
Una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti, come pure
da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi
di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé stessi e isolatamente
presi una violazione della suddetta disposizione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 34, punto 81). Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa della loro identica finalità di
distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali
azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 46, punto 258 e la giurisprudenza ivi citata), anche se sia dimostrato che l’impresa interessata ha partecipato
direttamente soltanto ad uno o più elementi costitutivi dell’infrazione (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause
riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 161 e la giurisprudenza ivi citata).
128
Secondo la giurisprudenza della Corte, per dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un siffatto accordo unico, la [OSCURATO:PERSONA]
deve fornire la prova che l’impresa in questione intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni
perseguiti dall’insieme dei partecipanti, e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali programmati o messi in atto
da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne
il rischio (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34, punto 87, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 46, punto 83).
129
Infine, occorre sottolineare che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa
o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato deve essere preso in considerazione in sede di valutazione
della gravità dell’infrazione e, eventualmente, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34, punto 90, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 46, punto 86).
130
Nella specie, in primo luogo, occorre rilevare che il dispositivo della decisione impugnata non precisa l’esatta portata dell’infrazione
per la quale le destinatarie di tale decisione sono state ritenute responsabili, dato che l’art. 1 si limita ad evocare «un
insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore dei metacrilati», senza menzionare specificamente i prodotti coinvolti.
131
Va però ricordato che, per giurisprudenza consolidata, il dispositivo di un atto è inscindibile dalla sua motivazione e deve
essere interpretato, ove occorra, tenendo conto delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione (v. sentenza del Tribunale
17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3601, punto 1258 e la giurisprudenza ivi citata).
132
Orbene, il punto 2 della decisione impugnata indica chiaramente che l’infrazione unica e continuata riguarda tre prodotti
in PMMA, nei termini che seguono:
«I destinatari della presente decisione hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53
dell’Accordo SEE nel settore dei metacrilati per quanto riguarda i seguenti tre prodotti:
– masse da stampaggio in PMMA;
– lastre compatte in PMMA, e
– lastre in PMMA per usi sanitari».
133
Inoltre, nei punti 222‑226 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto che
l’intesa in questione potesse essere qualificata come infrazione unica e continuata riguardante i tre prodotti sopra menzionati.
In tale contesto, la situazione specifica delle ricorrenti viene descritta nei seguenti termini:
«Il fatto che un’impresa interessata non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa complessiva non può
esonerarla da responsabilità per la violazione dell’art. 81 [CE]. Nel caso di specie, la circostanza che [la] [OSCURATO:PERSONA] non produca
tutti e tre i prodotti in PMMA come gli altri soggetti partecipanti agli accordi anticoncorrenziali non modifica né la natura
né la finalità dell’infrazione, che era di distorcere l’andamento normale dei prezzi di tutti questi prodotti. Risulta chiaramente
dai fatti descritti nella sezione 3 [della decisione impugnata] che tutti i soggetti partecipanti agli accordi anticoncorrenziali
aderivano e contribuivano, nella misura delle loro possibilità (vale a dire a seconda che essi fossero specializzati in uno,
o più d’uno, dei prodotti oggetto di tali accordi), al progetto anticoncorrenziale comune» (punto 226 della decisione impugnata).
134
È dunque giocoforza constatare, alla luce delle motivazioni della decisione impugnata, che l’art. 1 di quest’ultima considera
le ricorrenti responsabili per la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata per quanto riguarda le masse da stampaggio
in PMMA, le lastre compatte in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari.
135
In secondo luogo, occorre rilevare che la questione sottoposta alla valutazione del Tribunale non è quella dell’esistenza
di un’infrazione unica riguardante i tre prodotti in questione, bensì quella della responsabilità delle ricorrenti per l’infrazione
nella sua interezza. Infatti, è soltanto in sede di replica che le ricorrenti hanno formulato l’argomentazione volta a rimettere
in discussione l’esistenza, in quanto tale, di un’infrazione unica. Tale argomentazione deve essere considerata come un motivo
nuovo e va respinta perché irricevibile a norma dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, alla
luce delle considerazioni che seguono, non sarebbe comunque stato necessario esaminare l’argomentazione suddetta.
136
Occorre dunque verificare se la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione fosse idonea a far sorgere in capo ad esse,
per effetto del loro proprio comportamento, la responsabilità per l’intera infrazione commessa durante il periodo della loro
partecipazione.
137
A questo proposito occorre, in primo luogo, respingere l’argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non operava nel settore
di una delle categorie di prodotti, ossia quello delle lastre in PMMA per usi sanitari. Al riguardo è sufficiente constatare
che, come già statuito dal Tribunale, un’impresa può violare il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento,
coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un particolare mercato rilevante
all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa operi su tale mercato rilevante
(sentenze del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1501, e 8 settembre 2010, causa
T‑29/05, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4077, punto 48). Di conseguenza, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non operasse
nel settore delle lastre in PMMA per usi sanitari non implica necessariamente che le ricorrenti non potessero essere considerate
responsabili per un’infrazione commessa in relazione a tale prodotto.
138
In secondo luogo, il fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia «abbandonato gli addebiti formulati nei confronti
[delle ricorrenti] in relazione alle masse da stampaggio in PMMA» (punto 93 della decisione impugnata) non implica neanch’esso
che le ricorrenti non potessero essere considerate responsabili per l’infrazione unica riguardante, in particolare, tale prodotto.
139
Indubbiamente, i termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 93 della decisione impugnata sono infelici e potrebbero sembrare
contraddittori con la responsabilità delle ricorrenti per tale infrazione unica, dichiarata all’art. 1 della medesima decisione,
così come interpretato alla luce dei punti 2 e 226 di quest’ultima (v. supra, punti 130‑134). Tuttavia, considerando l’insieme
delle motivazioni della decisione impugnata, il punto 93 di quest’ultima deve essere necessariamente inteso nel senso che,
ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA] alla parte dell’intesa relativa alle masse da stampaggio
in PMMA non era dimostrata. Orbene, questo fatto solo non esclude, di per sé, la responsabilità delle ricorrenti per l’infrazione
unica riguardante i tre prodotti in questione (v. supra, punto 126).
140
In terzo luogo, neppure il fatto che, per quanto riguarda le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia menzionato, nella decisione
impugnata, soltanto cinque riunioni – che si sarebbero distribuite su un periodo di più di due anni, e nessuna delle quali
avrebbe inoltre costituito una «riunione al vertice» dove venivano conclusi gli «accordi di collaborazione fondamentali» (punto 105
della decisione impugnata) – è sufficiente per escludere la loro responsabilità a titolo di un’infrazione unica.
141
Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la circostanza che varie imprese abbiano svolto ruoli differenti nel perseguimento
di un comune obiettivo non elimina l’identità dell’oggetto anticoncorrenziale e, pertanto, dell’infrazione, a condizione che
ogni impresa, al proprio livello, abbia contribuito al perseguimento dell’obiettivo comune (v. sentenza del Tribunale 28 aprile
2010, causa T‑452/05, BST/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo la giurisprudenza,
nell’ambito di un accordo globale esteso su diversi anni, importa poco un intervallo di qualche mese tra le estrinsecazioni
dell’intesa. È invece determinante il fatto che le diverse azioni rientrino in un piano d’insieme in ragione del loro identico
oggetto (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 46, punto 260, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 43, punto 483).
142
[OSCURATO:PERSONA], in quarto luogo, resta da verificare, alla luce degli argomenti sollevati dalle ricorrenti, se siano soddisfatti i presupposti
fissati dalla giurisprudenza menzionata sopra al punto 128.
143
A questo proposito, il Tribunale ha precisato che un’impresa poteva essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche
quando vi fosse la prova che essa aveva partecipato in modo diretto soltanto ad uno o più elementi costitutivi dell’intesa
stessa, se, da un lato, detta impresa sapeva, o doveva necessariamente sapere, che la collusione cui partecipava – in particolare
tramite regolari riunioni organizzate nel corso di più anni – rientrava in un piano generale diretto a falsare il gioco normale
della concorrenza e, dall’altro, questo piano generale abbracciava la totalità degli elementi costitutivi dell’intesa (sentenze
del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2325, punto 176, e BST/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 141, punto 32).
144
Pertanto, la semplice identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato e un’intesa globale non è sufficiente
per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa. Infatti, la partecipazione di detta impresa all’accordo
in questione potrebbe costituire l’espressione della sua adesione all’intesa globale soltanto se essa, al momento della sua
partecipazione all’accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che in tal modo entrava a far parte di tale intesa globale (sentenze
del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1845, punto 45, e Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 54, punto 209).
145
A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, e neppure preteso, che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse
o avrebbe dovuto sapere che, partecipando ad un’intesa riguardante le lastre compatte in PMMA, essa entrava a far parte di
un’intesa globale riguardante tre prodotti in PMMA.
146
Al contrario, come giustamente sottolineato dalle ricorrenti, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso nella decisione impugnata che
«la [OSCURATO:PERSONA] non [era] a conoscenza, ovvero [poteva] non essere necessariamente a conoscenza, del progetto complessivo di accordi
anticoncorrenziali» (punto 335 della decisione impugnata).
147
Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] non asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei comportamenti materiali programmati o messi
in atto da altre imprese nel perseguimento dei medesimi obiettivi, ovvero che essa potesse ragionevolmente prevederli e fosse
disposta ad accettarne il rischio. Al contrario, la detta istituzione afferma, nel suo controricorso, che la [OSCURATO:PERSONA] era al
corrente delle azioni dei propri concorrenti intese a realizzare tale obiettivo unico «quantomeno con riguardo alle lastre
compatte in PMMA».
148
La tesi difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] riposa infatti sulla semplice affermazione secondo cui l’infrazione che la [OSCURATO:PERSONA] può aver
«soggettivamente percepito» come riguardante unicamente le lastre compatte in PMMA era in realtà parte integrante di un’infrazione
unica più vasta comprendente i tre prodotti in PMMA. Orbene, risulta chiaramente dalla giurisprudenza menzionata sopra ai
punti 128, 143 e 144 che la percezione soggettiva dell’infrazione costituisce un elemento pertinente nella prospettiva dell’art. 81,
n. 1, CE. A questo proposito, infatti, occorre ricordare che tale disposizione non trova applicazione a meno che non sussista
una volontà concorde tra le parti interessate (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1769, punto 88 e la giurisprudenza ivi citata).
149
Inoltre, occorre sottolineare che il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] conoscesse e perseguisse gli obiettivi anticoncorrenziali
nel settore delle lastre compatte in PMMA non consentiva di concludere nel senso che tale conoscenza sussistesse con riguardo
all’obiettivo unico perseguito mediante l’intesa unitaria nel settore dei metacrilati. Infatti, come già statuito dalla giurisprudenza,
la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza in un
dato settore, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, in quanto oggetto od effetto, un elemento connaturato
a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione della nozione
di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in
quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero
essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica (sentenze del Tribunale BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 127, punto 180, e 28 aprile 2010, causa T‑446/05, Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1255,
punto 92).
150
Infatti, la tesi della [OSCURATO:PERSONA] permetterebbe di imputare ad un’impresa un’infrazione unica per effetto della semplice
constatazione di nessi oggettivi tra tale infrazione e l’accordo cui detta impresa ha partecipato, come ad esempio l’appartenenza
allo stesso settore economico, e ciò persino senza che sia stato dimostrato che l’impresa in questione era consapevole dell’esistenza
di un’infrazione unica siffatta ovvero poteva ragionevolmente prevederla ed era disposta ad accettarne il rischio.
151
Occorre dunque constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione riguardante
le lastre compatte in PMMA avesse determinato, per effetto del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] medesima, l’insorgere della responsabilità
delle ricorrenti per l’infrazione unica nella sua interezza. Occorre quindi dichiarare fondata la seconda parte del primo
motivo.
152
Di conseguenza, va annullato l’art. 1 della decisione impugnata nella misura in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato
l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate riguardanti
non soltanto le lastre compatte in PMMA, ma anche le masse da stampaggio in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari.
153
Per quanto riguarda l’eventuale incidenza di tale constatazione sull’ammontare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, essa
verrà esaminata in seguito, nell’ambito della disamina della seconda parte del secondo motivo, riguardante l’erronea valutazione
della gravità dell’infrazione.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa ad un’erronea valutazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione continuata
154
Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato che esse avevano commesso un’infrazione a
carattere continuato. Le ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata si basa sulla presenza della [OSCURATO:PERSONA] a cinque riunioni
distribuite su un lasso di tempo superiore a due anni, ciò che escluderebbe, da un punto di vista pratico, qualsiasi forma
di partecipazione continuativa all’intesa. Inoltre, le ricorrenti fanno osservare che – senza tener conto della presunta riunione
a Barcellona nel maggio o giugno 1999, della quale esse negano l’esistenza – la decisione impugnata si fonda su quattro riunioni,
delle quali le prime due si sono verosimilmente svolte nel primo semestre del 1998, mentre le altre due hanno avuto luogo
nel 2000, ciò che corrisponde ad un intervallo di 20 mesi tra tali riunioni.
155
A questo proposito, occorre ricordare che la durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione
ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e che l’onere della prova relativa a tale elemento incombe, in via principale, alla [OSCURATO:PERSONA].
La giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] si fondi quantomeno su elementi di prova riferiti a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo da
potersi ragionevolmente riconoscere che l’infrazione si è protratta ininterrottamente tra due date precise (v. sentenza del
Tribunale 9 luglio 2009, causa T‑450/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2533, punto 220 e la giurisprudenza
ivi citata).
156
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la circostanza che il cartello, in quanto tale, sia stato ininterrotto non consente
di escludere che uno o più dei suoi partecipanti abbiano interrotto la loro partecipazione per un certo periodo (sentenza
IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, punto 83).
157
Inoltre, riguardo alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il carattere continuato di un’infrazione deve essere giudicato tenendo
conto dell’assenza di una presa di distanze dall’intesa e della mancata ripresa di una politica veramente autonoma, e non
considerando semplicemente l’astensione dalla partecipazione alle attività dell’intesa durante un breve periodo, va rilevato
come tale tesi possa essere pertinente soltanto nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia adempiuto all’onere della prova che le
incombe, consistente nella presentazione di elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in
modo da potersi ragionevolmente riconoscere che l’infrazione si è protratta ininterrottamente tra due date precise (v. sentenza
IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, un’eventuale accettazione
della tesi della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di tali elementi di prova finirebbe per addossare sulle ricorrenti l’onere della
prova riguardo alla durata dell’infrazione, in contrasto con i principi ricordati sopra ai punti 43 e 155.
158
Di conseguenza, occorre verificare se, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato, come essa sostiene, elementi di prova
riferiti a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo.
159
A questo proposito, occorre rilevare anche che, se certo il periodo che separa due manifestazioni di un comportamento illecito
è un criterio pertinente al fine di stabilire il carattere continuato di un’infrazione, ciò non toglie che la questione se
tale periodo sia o no sufficientemente lungo per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto.
Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 148, punto 89), ivi comprese, eventualmente, le specifiche modalità della partecipazione dell’impresa di cui
trattasi all’intesa suddetta.
160
Alla luce della valutazione effettuata in ordine alla prima parte del primo motivo, occorre constatare che gli addebiti formulati
dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico delle ricorrenti si basano sulla presenza della [OSCURATO:PERSONA] alle seguenti quattro riunioni: la riunione
dell’aprile 1998 a Dernbach (punto 151 della decisione impugnata), la riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt (punto 155 della
decisione impugnata), la riunione del 24 febbraio 2000 ad Heidelberg (punto 167 della decisione impugnata) e la riunione del
21 agosto 2000 a Deidesheim (punto 168 della decisione impugnata).
161
In primo luogo, occorre constatare che alcuni mesi soltanto hanno separato la riunione di Dernbach da quella di Darmstadt,
da un lato, e la riunione di Heidelberg da quella di Deidesheim, dall’altro. Tali intervalli, considerati nel contesto del
funzionamento dell’intesa, non sono sufficientemente lunghi per constatare un’interruzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]
all’intesa. Peraltro, le ricorrenti non asseriscono il contrario.
162
In secondo luogo, occorre quindi stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato la partecipazione continuativa della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa
tra la riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt (punto 155 della decisione impugnata) e la riunione del 24 febbraio 2000 a
Heidelberg (punto 167 della decisione impugnata).
163
A questo proposito occorre constatare, da un lato, come dal punto 155 della decisione impugnata risulti che, alla riunione
del 29 giugno 1998 a Darmstadt, i participanti si sono messi d’accordo su un rialzo dei prezzi per il mese di ottobre 1998.
Anche se nel punto suddetto si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non lasciò intendere che avrebbe modificato la propria politica dei prezzi,
e anche se la [OSCURATO:PERSONA] non viene menzionata, al punto 157 della decisione impugnata, tra le imprese che hanno concluso effettivamente
un accordo in occasione della riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt, resta nondimeno vero il fatto che essa poteva approfittare
delle informazioni relative al rialzo dei prezzi previsto per il mese di ottobre 1998 e adattare di conseguenza il proprio
comportamento commerciale. Occorre dunque constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’intesa, in modo continuativo, fino alla
fine dell’ottobre 1998.
164
Dall’altro lato, occorre constatare che la decisione impugnata fa riferimento a dieci riunioni in questo periodo riguardanti
le lastre compatte in PMMA, che si sono svolte successivamente alla riunione di Darmstadt, e ciò in modo assai regolare almeno
fino alla metà dell’anno 1999 (ossia le riunioni in data 18 agosto, 11 settembre e 10 dicembre 1998, le riunioni del 20 gennaio,
4 e 19 marzo nonché 5 maggio 1999, quelle del maggio o giugno 1999, nonché due riunioni supplementari in Italia nel 1999,
in data imprecisata; punti 157 e segg. della decisione impugnata). Secondo la decisione impugnata, in occasione di tali riunioni
i partecipanti si sono accordati in merito a rialzi dei prezzi e al trasferimento dei costi dei servizi in capo ai clienti
e si sono scambiati informazioni sul mercato. Inoltre, il punto 166 della decisione impugnata menziona un rialzo dei prezzi
annunciato il 1° novembre 1999 e messo in atto nel gennaio 2000 (punto 166 della decisione impugnata).
165
Da tali considerazioni risulta, da un lato, che il periodo di mancanza di contatti o di manifestazioni collusive da parte
della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto una durata di quasi sedici mesi (tra la fine del mese di ottobre 1998 e il 24 febbraio 2000) e, dall’altro,
che tale periodo ha largamente superato gli intervalli nei quali le imprese partecipanti al cartello avevano manifestato le
loro rispettive volontà di restringere la concorrenza. È dunque giocoforza constatare che la partecipazione continuativa della
[OSCURATO:PERSONA] all’intesa non è stata dimostrata per questo periodo.
166
Inoltre, anche se, secondo la decisione impugnata, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] si è comunque limitata ad una partecipazione
«sporadica alle riunioni», che consisteva unicamente nel tenersi «al corrente riguardo agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali
convenuti per le lastre compatte in PMMA» (punto 373 della decisione impugnata), tale considerazione non consente di inficiare
la constatazione relativa all’interruzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione durante questo periodo. Infatti,
in assenza di qualsiasi comprovato contatto anticoncorrenziale, non è consentito ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] possa essere stata
messa al corrente degli accordi conclusi durante questo periodo.
167
Occorre dunque annullare la decisione impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità delle ricorrenti per la loro
partecipazione al cartello tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000. L’eventuale incidenza di tale conclusione sulla
determinazione dell’importo dell’ammenda verrà esaminata in seguito.
Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e del principio
di proporzionalità
168
Le ricorrenti sostengono che, anche a supporre che esse vengano riconosciute colpevoli di una violazione dell’art. 81 CE,
l’ammenda loro inflitta non rispetta le regole enunciate nell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e negli orientamenti
e viola altresì il principio di proporzionalità.
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della durata della presunta infrazione
169
Le ricorrenti fanno valere che la durata della loro partecipazione all’infrazione, fissata nella decisione impugnata a due
anni e tre mesi, è errata, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato le date del 30 aprile 1998 e del 21
agosto 2000 quali momenti, rispettivamente, di inizio e di fine della loro partecipazione all’infrazione, e soprattutto perché
la decisione impugnata non contiene prove sufficienti a sostegno dell’affermazione del carattere continuativo e ininterrotto
dell’infrazione durante questo periodo.
170
A questo proposito, in primo luogo, vanno respinte perché infondate le critiche delle ricorrenti riguardo alle date assunte
dalla [OSCURATO:PERSONA] quale momento di inizio e di fine della partecipazione di dette ricorrenti all’infrazione.
171
Da un lato, come risulta da quanto precede, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione anticoncorrenziale dell’aprile 1998
a Dernbach è stata sufficientemente dimostrata. Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto stabilire la data esatta
di tale riunione è irrilevante per quanto riguarda l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, dal momento che è stata
presa in considerazione la data per esse più vantaggiosa (il 30 aprile 1998).
172
Dall’altro lato, per quanto riguarda la data di cessazione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione (il 21 agosto
2000), risulta da quanto sopra che, a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ad una riunione anticoncorrenziale dalla quale non
ha preso le distanze. Ciò premesso, l’argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato il proprio accordo agli aumenti
di prezzo – anche a supporlo dimostrato – è irrilevante. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] a seguito di tale riunione.
173
In secondo luogo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’esame della terza parte del primo motivo, si è già dichiarato che
la partecipazione delle ricorrenti all’intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000 non è stata dimostrata e che occorre
annullare la decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la loro responsabilità per tale periodo. Di
conseguenza, occorre concludere altresì che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione tale periodo ai fini della
determinazione della durata della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda.
174
Quanto alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un’interruzione della partecipazione all’intesa dovrebbe portare a due ammende
il cui importo complessivo sarebbe persino più elevato, essa va respinta. Infatti, come risulta da quanto precede, le ricorrenti
hanno partecipato ad un’unica e medesima infrazione, anche se tale partecipazione è stata interrotta. Pertanto, l’importo
dell’ammenda va valutato sulla base, in particolare, della gravità di tale infrazione, e non di quella di due infrazioni separate.
Del resto, la gravità dell’infrazione, valutata in particolare alla luce della natura e dell’estensione geografica di quest’ultima,
resta immutata, malgrado l’interruzione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione stessa.
175
Pertanto, nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito di cui gode il Tribunale, occorre ricalcolare l’importo
dell’ammenda che è stata inflitta alle ricorrenti, tenendo conto della durata della loro partecipazione effettiva all’infrazione
(v., in tal senso, sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, punti 96, 97 e 190).
176
Alla luce di quanto precede, la durata di tale partecipazione all’infrazione è stata di 11 mesi e 28 giorni. Di conseguenza,
secondo la metodologia di calcolo dell’importo dell’ammenda illustrata negli orientamenti e applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione impugnata, tale partecipazione costituisce un’infrazione di breve durata, per la quale non è in linea di principio
prevista alcuna maggiorazione dell’importo dell’ammenda (punto 1 B degli orientamenti). Tuttavia, tale disposizione non enuncia
una regola imperativa e, in ogni caso, essa non può vincolare il Tribunale nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale
anche di merito.
177
Orbene, alla luce delle circostanze del caso di specie e, in particolare, del carattere necessariamente approssimativo della
durata menzionata al punto precedente, là dove viene assunto il 30 ottobre 1998 quale data finale del primo periodo di partecipazione
delle ricorrenti all’intesa, e considerato altresì il fatto che tale partecipazione è successivamente ricominciata, il Tribunale
reputa che una maggiorazione del 10% dell’importo di partenza dell’ammenda rifletta adeguatamente la durata della citata partecipazione
all’infrazione.
178
Di conseguenza, l’importo dell’ammenda deve essere ridotto, sostituendo la maggiorazione del 20% dell’importo di partenza
applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 353 della decisione impugnata con una maggiorazione del 10%, mentre va respinta per il
resto la prima parte del secondo motivo.
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della gravità della presunta infrazione
179
Le ricorrenti sostengono che, secondo una costante giurisprudenza, quando si tratta di determinare la gravità dell’infrazione,
è importante stabilire la responsabilità individuale delle imprese coinvolte e la gravità relativa della partecipazione di
ciascuna di esse. Secondo le ricorrenti, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato tale esame individuale,
oppure lo ha effettuato in modo errato. Di conseguenza, l’importo di partenza dell’ammenda (EUR 15 milioni) non sarebbe giustificato.
180
A questo proposito, occorre preliminarmente ricordare che, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, bisogna esaminare
la gravità relativa della partecipazione all’infrazione stessa di ciascuna di tali imprese (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 34, punto 153 e la giurisprudenza ivi citata), al fine di stabilire se vi siano nei loro riguardi circostanze
aggravanti o attenuanti (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661,
punto 190).
181
Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, in virtù del
quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per i fatti ad essa individualmente ascritti, principio il quale è applicabile
in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’inflizione di sanzioni ai sensi delle norme dell’Unione
in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punto 261).
182
Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti, occorre ricordare che la metodologia in essi illustrata per la determinazione
dell’importo dell’ammenda obbedisce ad uno schema che si fonda sulla fissazione di un importo di base, commisurato alla gravità
e alla durata dell’infrazione, al quale si applicano maggiorazioni, per tener conto delle circostanze aggravanti, nonché diminuzioni,
per tener conto delle circostanze attenuanti.
183
Risulta così dalla giurisprudenza che, in sede di applicazione degli orientamenti, occorre distinguere tra la valutazione
della gravità dell’infrazione, che serve a determinare l’importo di partenza generale dell’ammenda, e la valutazione della
gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese coinvolte, la quale deve essere esaminata nell’ambito
dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180,
punto 100; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473,
punto 189, e 30 aprile 2009, causa T‑18/03, CD‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1021, punto 95).
184
Infatti, occorre ricordare che i punti 2 e 3 degli orientamenti prevedono una modulazione dell’importo di base dell’ammenda
in funzione di talune circostanze aggravanti e attenuanti, riguardanti in modo specifico le singole imprese coinvolte. In
particolare, il punto 3 degli orientamenti stabilisce, sotto il titolo «Circostanze attenuanti», un elenco non esaustivo di
circostanze che possono portare ad una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda. Si fa infatti riferimento al ruolo passivo
di un’impresa, alla non applicazione di fatto degli accordi, alla cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA], all’esistenza di un dubbio ragionevole dell’impresa circa il carattere illecito del comportamento attuato,
al fatto che l’infrazione sia stata commessa per negligenza, nonché alla collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento
al di fuori della sfera di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
185
Per contro, nell’ambito della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a valutare
gli effetti del comportamento di un’impresa in particolare. Infatti, per giurisprudenza consolidata, gli effetti da prendere
in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo
che un’impresa asserisce di aver tenuto, bensì quelli risultanti dall’intera infrazione alla quale tale impresa ha partecipato
(sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 34, punto 152, e 12 novembre 2009, causa C‑554/08 P,
Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punti 21 e 24).
186
Nel caso di specie, in primo luogo, le ricorrenti si dolgono, in sostanza, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], al momento di valutare
la gravità dell’infrazione, non avrebbe esaminato il comportamento da esse personalmente tenuto. Infatti, esse sottolineano
che, nel qualificare l’infrazione come «molto grave» nei punti 319‑331 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è focalizzata
sull’intesa in quanto tale, senza occuparsi della condotta individuale dei diversi coautori, e della [OSCURATO:PERSONA] in particolare.
Orbene, secondo le ricorrenti, la condotta della [OSCURATO:PERSONA] non può essere qualificata come «molto grave», tenuto conto, in particolare,
delle principali caratteristiche dell’infrazione prese in esame nel punto 320 della decisione impugnata.
187
A questo proposito occorre rilevare che, come risulta dalle considerazioni sopra esposte, in sede di applicazione degli orientamenti
tali elementi riguardanti il comportamento individuale di un’impresa vanno presi in considerazione, se del caso, nella fase
della valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (punti 2 e 3 degli orientamenti), al fine di modulare il livello
dell’importo di base dell’ammenda stabilito, segnatamente, in base alla gravità dell’infrazione cui essa ha partecipato. Pertanto,
l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in questa fase di determinazione dell’importo dell’ammenda, esaminare
in modo specifico la condotta individuale delle ricorrenti deve essere respinto.
188
Del resto, le ricorrenti non contestano realmente la gravità dell’infrazione in sé stessa, così come stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA].
In particolare esse, pur sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato alcuna analisi della dimensione del mercato geografico
interessato, non adducono alcun elemento per contestare la fondatezza della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale
mercato si estendeva all’intero territorio del SEE.
189
Ad ogni modo, così come statuito dalla Corte, dagli orientamenti risulta che le intese orizzontali sui prezzi o per la ripartizione
dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sulla semplice base della loro stessa natura, senza che
la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (sentenze della Corte 3 settembre 2009,
causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 75, e 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P,
C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 103). Infatti, simili intese
meritano, per la loro stessa natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato – e segnatamente
sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe
imposto nell’ipotesi di assenza del cartello – non costituisce un criterio decisivo per la fissazione del livello delle ammende
(sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑127/04, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1167, punto 64). Di conseguenza,
gli argomenti delle ricorrenti secondo cui la loro condotta non aveva avuto alcuna ripercussione sul mercato non consentirebbero
comunque di rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione come «molto grave».
190
Occorre dunque constatare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente concludere, al punto 331 della decisione impugnata, che
l’intesa in questione costituiva un’infrazione «molto grave» in considerazione della sua sola natura e del fatto che riguardava
l’intero territorio del SEE.
191
In secondo luogo, le ricorrenti contestano la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei punti 332‑336 della decisione impugnata
a titolo del «trattamento differenziato», che ha portato detta istituzione a concedere loro una riduzione dell’importo dell’ammenda
del 25%.
192
Da un lato, le ricorrenti fanno valere che l’importo dell’ammenda, prima dell’applicazione della riduzione del 25%, non riflette
alcun trattamento differenziato, dal momento che esso sarebbe il risultato dell’applicazione della medesima «formula matematica»
a tutte le imprese coinvolte. Secondo le ricorrenti, al fine di fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe utilizzato una percentuale del 30% circa del fatturato relativo ai prodotti in PMMA realizzato nel SEE dalle imprese
interessate (punto 334 della decisione impugnata).
193
A questo proposito, occorre ricordare che il sesto comma del punto 1 A degli orientamenti prevede la possibilità di differenziare
gli importi di partenza da applicare alle imprese coinvolte nel medesimo illecito «in modo da tenere conto del peso specifico
e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare
qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
È così che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto nei punti 332 e segg. della decisione impugnata. Essa ha dichiarato che «il ventaglio
delle ammende irrogabili permette[va] di applicare alle imprese un trattamento differenziato in modo da tener conto della
capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un pregiudizio rilevante alla concorrenza» e che «ciò
risulta[va] appropriato qualora vi [fossero], come nel caso di specie, grandi differenze per quanto riguarda i fatturati dei
prodotti oggetto del cartello delle imprese partecipanti all’infrazione» (punto 332 della decisione impugnata). Occorre altresì
rilevare che, pur non risultando dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato la «formula matematica» asserita
dalle ricorrenti, dal provvedimento si evince però chiaramente che, per fissare l’importo di partenza dell’ammenda, l’istituzione
ha applicato il medesimo criterio a tutte le imprese interessate, ossia quello del «peso relativo nel fatturato realizzato
mediante la vendita dei prodotti in PMMA per i quali esse hanno partecipato all’intesa» (punto 333 della decisione impugnata).
194
Tuttavia, tale modo di procedere non è criticabile. Al contrario, esso ha permesso di tener conto, in modo non discriminatorio,
di differenze oggettive esistenti tra i partecipanti all’intesa in vista dell’obiettivo perseguito, ossia la determinazione
degli importi dell’ammenda sulla base della capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un pregiudizio
alla concorrenza. Poiché da tale trattamento sono risultati importi di partenza differenti, è giocoforza constatare che la
[OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente applicato un vero e proprio «trattamento differenziato» ai sensi degli orientamenti, contrariamente
a quanto le ricorrenti sostengono.
195
Inoltre, occorre sottolineare che il criterio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] tiene conto anche del fatto che la partecipazione
diretta delle ricorrenti all’intesa è stata dimostrata soltanto in riferimento alle lastre compatte in PMMA. Infatti la [OSCURATO:PERSONA]
ha detto chiaramente che, «[r]iguardo alla [OSCURATO:PERSONA], ven[ivano] in questione soltanto le lastre compatte in PMMA» (punto 333
della decisione impugnata), ed essa ha dunque tenuto conto del fatturato realizzato con tale prodotto nell’anno 2000 a livello
del SEE. Orbene, come risulta dal fascicolo, le ricorrenti operavano anche nel settore delle masse da stampaggio in PMMA.
Di conseguenza, la fondatezza della seconda parte del primo motivo (v. in particolare supra, punto 152) non incide sulla valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale punto.
196
Dall’altro lato, le ricorrenti sostengono che la riduzione dell’importo dell’ammenda del 25%, applicata al punto 335 della
decisione impugnata, non è stata sufficientemente motivata ed è insufficiente. A loro avviso, tale riduzione avrebbe dovuto
tener conto del fatto che esse non erano responsabili della totalità dell’intesa, e non soltanto prendere atto della loro
mancanza di conoscenza a questo proposito, ritenendole però responsabili per l’intera infrazione unica. Di conseguenza, esse
ritengono che una riduzione che riflettesse la suddivisione del MMA tra le diverse categorie di prodotti sarebbe stata un
«minimo imprescindibile». Esse ricordano che, a mente del punto 5 della decisione impugnata, tale suddivisione era la seguente:
49% per le lastre compatte, 36% per le masse da stampaggio e 15% per le lastre ad usi sanitari.
197
A questo proposito, occorre constatare che giustamente le ricorrenti sostengono che il fatto che esse non fossero responsabili
per la globalità dell’intesa, così come risulta dall’esame della seconda parte del primo motivo, doveva essere preso in considerazione
in sede di determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
198
Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, le ricorrenti, a differenza degli altri destinatari della decisione
impugnata, potevano vedersi imputare unicamente una parte dell’intesa, vale a dire quella relativa alle lastre compatte in
PMMA. Per tale motivo, la violazione delle norme sulla concorrenza era necessariamente meno grave di quella imputata agli
altri soggetti che avevano partecipato all’infrazione in tutte le sue parti, avendo costoro contribuito in misura maggiore
all’efficacia e alla gravità di tale intesa rispetto ad un partecipante che era stato implicato in una sola parte di quest’ultima
(v., in tal senso, sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, punti 162 e 164).
199
Orbene, un’impresa non può mai vedersi infliggere un’ammenda il cui ammontare sia calcolato sulla base della partecipazione
ad un accordo collusivo del quale essa non è ritenuta responsabile (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 144,
punti 79‑82, e IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, punto 157).
200
Nel contesto dell’applicazione degli orientamenti, tale valutazione deve necessariamente essere compiuta nella fase della
fissazione dell’importo di partenza specifico, dal momento che la presa in considerazione di circostanze attenuanti consente
solo di modulare l’importo di base dell’ammenda in funzione delle modalità di attuazione dell’intesa da parte del contravventore.
Orbene, un contravventore che non sia ritenuto responsabile per talune parti di detta intesa non può aver avuto un ruolo nell’attuazione
delle stesse (sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, punto 164).
201
È tuttavia giocoforza constatare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], pur essendo incorsa in un errore nella determinazione
della responsabilità delle ricorrenti per l’intesa, ha nondimeno effettuato correttamente la determinazione dell’importo dell’ammenda,
in conformità ai principi sopra esposti.
202
Da un lato, come risulta da quanto precede (v. supra, punto 195), la fase del calcolo dell’importo dell’ammenda consistente
nel classificare le imprese interessate in varie categorie, in base al loro peso relativo nel fatturato realizzato mediante
la vendita di prodotti in PMMA per i quali esse avevano partecipato all’intesa, non è inficiata dall’errore commesso a livello
della determinazione della responsabilità per l’infrazione.
203
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatturato preso in considerazione dovrebbe escludere
il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dal momento che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha abbandonato
qualsiasi addebito nei confronti di tale società, è sufficiente constatare che le ricorrenti non contestano l’affermazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che tale società non sia destinataria della decisione impugnata non cambia nulla quanto
al fatturato generato per le lastre compatte in PMMA che può essere attribuito all’impresa [OSCURATO:PERSONA], la quale comprende anche
la società madre destinataria, ossia la [OSCURATO:PERSONA], che era proprietaria al 100% della [OSCURATO:PERSONA] SA all’epoca dell’illecito.
204
Dall’altro lato, al punto 335 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alle ricorrenti una riduzione specifica
del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda a motivo del fatto che «non [era] chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] [avesse] o no preso parte
a contatti collusivi riguardanti le masse da stampaggio in PMMA o le lastre in PMMA per usi sanitari» e che, pertanto, «sembra[va]
che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza, ovvero potesse non essere necessariamente a conoscenza, del progetto complessivo di accordi
anticoncorrenziali».
205
Indubbiamente, tale riduzione non è stata motivata con l’assenza di responsabilità delle ricorrenti per le parti dell’intesa
relative alle masse da stampaggio in PMMA o alle lastre in PMMA per usi sanitari, bensì soltanto con la mancanza di una loro
implicazione diretta in tali parti dell’intesa o di conoscenza delle stesse.
206
Tuttavia, questa sola considerazione non è idonea a rimettere in discussione la riduzione concessa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
ha legittimamente accordato una riduzione dell’importo dell’ammenda su tale base.
207
Resta quindi soltanto da verificare se la riduzione suddetta e l’importo di partenza specifico che ne è risultato (EUR 15 milioni)
riflettano adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa dalle ricorrenti, valutata alla luce dell’annullamento parziale
dell’art. 1 della decisione impugnata (v. supra, punto 152).
208
A questo proposito occorre rilevare che, anche se l’infrazione suddetta riguardava soltanto uno dei tre prodotti in questione,
ciò non toglie che si trattava pur sempre di un’infrazione molto grave per sua natura (v. supra, punto 189), la quale interessava,
per giunta, l’intero territorio del SEE. In particolare, il fatto che l’infrazione unica, considerata nella sua interezza,
possa aver costituito una violazione ancor più gravemente caratterizzata della normativa sulla concorrenza non implica in
alcun modo che l’illecito commesso dalle ricorrenti non sia, in quanto tale, «molto grave» (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 28 aprile 2010, causa T‑448/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 37).
209
Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti, secondo cui non sarebbe stato dimostrato
che esse avevano preso parte agli aspetti principali dell’intesa, indicati al punto 320 della decisione impugnata. Infatti,
tenuto conto delle considerazioni svolte supra ai punti 180‑187, la questione pertinente in sede di determinazione dell’importo
di partenza dell’ammenda non era quella del comportamento proprio delle ricorrenti, bensì quella degli aspetti dell’infrazione
cui esse avevano partecipato. Orbene, da un lato, le ricorrenti non sostengono che gli aspetti principali dell’intesa illustrati
al punto 320 della decisione impugnata non siano applicabili all’infrazione controversa là dove questa riguardava soltanto
le lastre compatte in PMMA. Dall’altro lato, anche a supporre che le ricorrenti non abbiano preso parte direttamente a tutti
i tipi di comportamenti anticoncorrenziali contemplati al punto 320 della decisione impugnata, occorre rilevare che esse hanno
partecipato alle riunioni riguardanti le lastre compatte in PMMA, in occasione delle quali, in particolare, sono stati conclusi
gli accordi sui prezzi, sono stati discussi i prezzi e sono state scambiate informazioni riguardanti il mercato (v. supra,
punti 60‑78), e che in tal modo esse sono venute a conoscenza dei suddetti comportamenti anticoncorrenziali, ivi compresi
quelli ai quali esse non hanno direttamente partecipato, ovvero hanno potuto ragionevolmente prevederli (v. supra, punto 128).
210
È dunque giocoforza constatare che l’infrazione commessa dalle ricorrenti deve essere qualificata come «molto grave» ai sensi
degli orientamenti. Orbene, va ricordato che questi ultimi prevedono la somma di EUR 20 milioni quale importo di partenza
minimo, in linea di principio, per tali infrazioni.
211
Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, l’importo di partenza dell’ammenda che è stato loro applicato
dovrebbe riflettere l’importanza delle lastre compatte in PMMA rispetto all’insieme dei prodotti in PMMA che hanno costituito
l’oggetto dell’infrazione unica, occorre ricordare che il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare
l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione
e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenza BST/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 141, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
212
Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza, la dimensione del mercato interessato non costituisce, in linea di principio,
un elemento obbligatorio, ma soltanto un elemento pertinente, insieme ad altri, per valutare la gravità dell’infrazione e
fissare l’importo dell’ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 189, punto 55). Allo stesso
modo, secondo la metodologia esposta negli orientamenti, non si tratta affatto di un elemento decisivo nell’ambito della determinazione
dell’importo di partenza dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1087, punti 62‑64).
213
Ne consegue che la riduzione dell’importo di partenza dell’ammenda cui le ricorrenti potevano aspirare a motivo della loro
partecipazione all’intesa limitata alle sole lastre compatte in PMMA non doveva riflettere, in modo proporzionale, l’importanza
di tale prodotto rispetto all’insieme dei prodotti in PMMA che avevano costituito l’oggetto dell’infrazione unica. Al contrario,
una simile riduzione non sarebbe stata conforme al principio di proporzionalità ricordato sopra al punto 211, dal momento
che essa non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che, al pari di tutti gli altri destinatari della decisione impugnata,
le ricorrenti avevano partecipato ad un’intesa molto grave per sua natura e riguardante l’intero territorio del SEE.
214
Del resto, occorre rilevare che la richiesta delle ricorrenti intesa ad ottenere, in sostanza, una riduzione del 51% dell’importo
di partenza dell’ammenda, in luogo della riduzione del 25% concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 196), si fonda non
sui fatturati ottenuti mediante le vendite di ciascuno dei tre prodotti in PMMA di cui trattasi, bensì sulla suddivisione
della materia prima (MMA) tra questi tre prodotti, senza che le ricorrenti spieghino in che modo tale criterio sarebbe pertinente
al fine di valutare la gravità dell’infrazione da esse commessa. Orbene, per quanto riguarda la questione di quale parte del
fatturato realizzato nel 2000 a livello del SEE mediante le vendite dell’insieme dei tre prodotti in PMMA interessati possa
essere imputata alle sole lastre compatte in PMMA, risulta dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla richiesta
del Tribunale che la maggior parte delle imprese interessate, comprese le ricorrenti, stimavano tale quota, al momento del
procedimento amministrativo, pari al 60% circa o anche più, mentre soltanto un’impresa l’aveva stimata pari al 50% circa.
215
Alla luce di tali circostanze, occorre constatare che la riduzione del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda delle ricorrenti,
concessa al punto 335 della decisione impugnata, riflette in modo appropriato la gravità dell’infrazione cui esse hanno partecipato.
Ne consegue, da un lato, che, malgrado l’errore commesso in sede di determinazione della responsabilità delle ricorrenti per
l’intesa (v. supra, punto 152), la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione nel fissare l’importo
di partenza della loro ammenda e, dall’altro, che non vi sono motivi per ridurre ulteriormente tale importo, nell’esercizio
della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale.
216
Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.
Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti
217
Le ricorrenti fanno valere che la valutazione operata nella decisione impugnata riguardo alle circostanze attenuanti non è
sufficientemente motivata e viola gli orientamenti nonché il principio di proporzionalità.
– Sul ruolo passivo e secondario nella realizzazione dell’infrazione
218
Le ricorrenti ritengono che la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 373 della decisione impugnata, con riferimento
alla riduzione del 50% a titolo del ruolo passivo e secondario sia motivata in modo erroneo, dal momento che il punto suddetto
conterrebbe affermazioni inesatte e non provate. Di conseguenza, la riduzione suddetta sarebbe insufficiente.
219
A questo proposito occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti
destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che essa intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale,
ne deriva un’autolimitazione di tale potere, in quanto è suo compito conformarsi alle regole indicative che essa stessa si
è imposta (v. sentenza 8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 192 e la giurisprudenza
ivi citata).
220
Tuttavia, l’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’adozione degli orientamenti non è incompatibile
con il mantenimento in capo ad essa di un margine di discrezionalità sostanziale. Gli orientamenti contengono infatti vari
elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale conformemente alle
disposizioni del regolamento n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 212, punto 31, e 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 129).
221
Pertanto, in assenza di un’indicazione vincolante negli orientamenti in merito alle circostanze attenuanti che possono essere
prese in considerazione, occorre ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia conservato un certo margine per valutare in maniera globale
l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo delle circostanze attenuanti.
222
Per quanto riguarda la circostanza attenuante relativa al ruolo esclusivamente passivo o gregario nella realizzazione dell’infrazione,
quale prevista dal punto 3, primo trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha enunciato, al punto 373 della decisione
impugnata, quanto segue:
«(...) Risulta chiaramente dai fatti descritti nei punti 137 e 223 che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa non può essere
paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese. Sembrano non esserci molte prove che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato
attivamente alla creazione di eventuali accordi o pratiche anticoncorrenziali. I contatti anticoncorrenziali acclarati dimostrano
piuttosto che la [OSCURATO:PERSONA] assisteva in maniera sporadica alle riunioni che si limitavano a tenerla al corrente riguardo agli
accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte in PMMA. Sembra dunque che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
partecipato a molte riunioni multilaterali importanti nel corso delle quali sono stati concordati aspetti chiave degli accordi
sui prezzi e delle pratiche anticoncorrenziali».
223
Tenuto conto di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti avessero avuto un «ruolo passivo e secondario»
ed ha concesso loro una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta (punto 374
della decisione impugnata).
224
A questo proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa
in questione di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli
accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono
essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai
membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla
durata della sua partecipazione a quest’ultima, od anche l’esistenza di espresse dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti
di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (v. sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, cause riunite T‑456/05 e
T‑457/05, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1443, punti 184 e 185 nonché la giurisprudenza ivi citata).
225
È dunque giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato in modo corretto la circostanza attenuante relativa al ruolo
passivo svolto dalle ricorrenti nel caso di specie. Infatti, essa ha dichiarato, in sostanza, che la partecipazione delle
ricorrenti all’intesa non poteva essere paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese, dal momento che i contatti
anticoncorrenziali accertati dimostravano piuttosto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito in modo sporadico alle riunioni al solo scopo
di mettere al corrente l’impresa in merito agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte
in PMMA.
226
Inoltre, risulta chiaramente dal tenore letterale del punto 373 della decisione impugnata che, nell’ambito della sua valutazione
della circostanza attenuante in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto tenuto conto dei fatti che sono stati analizzati in
sede di esame della prima parte del primo motivo. A questo proposito occorre sottolineare, in particolare, che il punto 373
della decisione impugnata rinvia espressamente al punto 137 della medesima decisione, a tenore del quale «[n]ella loro risposta
alla comunicazione degli addebiti, [le ricorrenti] nega[no] la presenza del sig. [B.] alla maggior parte delle riunioni alle
quali egli avrebbe asseritamente partecipato», pur «conferma[ndo] la presenza del sig. [B.] a quattro riunioni». Ciò premesso,
le constatazioni secondo cui «[s]embrano non esserci molte prove che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato attivamente alla creazione
di eventuali accordi o pratiche anticoncorrenziali» oppure «[s]embra dunque che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato a molte riunioni
multilaterali importanti», non possono essere interpretate nel senso che imputino alle ricorrenti una partecipazione attiva
alla creazione degli accordi o delle pratiche anticoncorrenziali ovvero una partecipazione a riunioni multilaterali importanti.
Pertanto, le censure delle ricorrenti al riguardo sono inoperanti.
227
Inoltre, le ricorrenti si limitano a contestare il tenore letterale del punto 373 della decisione impugnata, senza spiegare
in che modo i fatti del caso di specie giustificherebbero una riduzione ancor più cospicua a titolo della circostanza attenuante
esaminata.
228
Pertanto, la presente censura deve essere respinta.
– Sulla mancata attuazione effettiva degli accordi o delle pratiche illecite
229
Le ricorrenti deducono l’erroneità delle motivazioni sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto, nella decisione impugnata,
il loro argomento relativo alla mancata attuazione effettiva degli accordi o delle pratiche illecite, da esse invocato quale
circostanza attenuante (punto 381 della decisione impugnata).
230
Al punto 381 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue:
«Mentre non esiste alcuna prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia sistematicamente astenuta dall’applicare gli accordi sui prezzi
o dal trasferire il costo dei servizi supplementari sui clienti, è chiaro invece che essa è stata in grado di trarre profitto
dalle informazioni scambiate in merito al mercato e di modificare di conseguenza il proprio comportamento commerciale (forse
facilitando gli incrementi di quote di mercato). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non si è esplicitamente astenuta, per quanto riguarda le
altre imprese, dal perseguire gli obiettivi comuni proposti e decisi da tutte le imprese (indipendentemente dalla questione
se tali obiettivi siano stati talvolta rivelati solo in modo inaspettato nel corso di una riunione). [OSCURATO:PERSONA] respinge
dunque l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la mancata attuazione effettiva, da parte di quest’ultima, degli accordi o delle
pratiche illecite costituirebbe una circostanza attenuante».
231
A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, ai fini della concessione del beneficio della circostanza
attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illeciti, contemplata al punto 3, secondo
trattino, degli orientamenti, occorre verificare se le circostanze addotte dall’impresa interessata siano idonee a dimostrare
che essa, nel periodo durante il quale ha aderito agli accordi illeciti, si è effettivamente sottratta all’applicazione di
questi ultimi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato oppure ha, quantomeno, violato in modo chiaro e apprezzabile
gli obblighi miranti ad attuare l’intesa in questione, al punto di turbarne lo stesso funzionamento (sentenze del Tribunale
15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punto 113, e 8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 180, punto 196).
232
A questo proposito occorre constatare che, al punto 381 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria valutazione
su criteri corretti ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente.
233
In particolare, le ricorrenti non possono validamente criticare la [OSCURATO:PERSONA] per aver tenuto conto della mancanza di prove
del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse sistematicamente astenuta dall’applicare gli accordi sui prezzi o dal trasferire il costo
dei servizi supplementari sui clienti, dato che si tratta di un elemento manifestamente pertinente nell’ambito della valutazione
della circostanza attenuante in questione. Inoltre, contrariamente a quanto le ricorrenti sembrano suggerire, risulta chiaramente
dal tenore letterale del punto 381 della decisione impugnata che si trattava soltanto di un elemento tra vari altri, la cui
valutazione complessiva ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a negare il beneficio della circostanza attenuante in parola.
234
Orbene, gli argomenti delle ricorrenti non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione complessiva della [OSCURATO:PERSONA].
235
In primo luogo, le circostanze addotte dalle ricorrenti non sono sufficienti per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si sia effettivamente
astenuta dall’applicare gli accordi sui prezzi o dal trasferire il costo dei servizi supplementari sui clienti.
236
Infatti, le ricorrenti si limitano a far valere, da un lato, le dichiarazioni del sig. B. secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva messo
in atto alcunché all’esito delle riunioni alle quali egli aveva presenziato, e, dall’altro, l’affermazione della Atofina,
presa in esame nel punto 326 della decisione impugnata. Per il resto, esse ammettono esplicitamente che non erano in grado
di fornire prove precise riguardo alla politica dei prezzi per il periodo 1999‑2000.
237
Orbene, occorre rilevare che l’affermazione della Atofina fa riferimento ad un aumento della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA]
per le lastre compatte in PMMA nel corso del periodo 2000‑2002. Dato che il periodo di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
si è scaglionato tra il 30 aprile 1998 ed il 21 agosto 2000, non si tratta di un elemento che consenta di dimostrare una non
applicazione degli accordi sui prezzi, ancor meno realizzata in modo sistematico. Quanto alle dichiarazioni del rappresentante
della [OSCURATO:PERSONA], queste non possono essere considerate, di per sé sole, sufficientemente probanti, in mancanza di elementi documentali
oggettivi a loro sostegno.
238
Allo stesso modo, la circostanza che la decisione impugnata non contenga elementi comprovanti l’attuazione, da parte della
[OSCURATO:PERSONA], degli accordi sui prezzi non è di per sé decisiva. Infatti, non si può sostenere che, non avendo dimostrato l’attuazione
degli accordi o delle pratiche illecite da parte di un’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] fosse per ciò solo tenuta a concedere alle
ricorrenti una riduzione dell’importo dell’ammenda.
239
In secondo luogo, le ricorrenti non rimettono in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto
trarre profitto dalle informazioni sul mercato scambiate in occasione delle riunioni e modificare di conseguenza il proprio
comportamento commerciale. Esse si limitano a sostenere che tale asserzione non è stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene,
secondo la giurisprudenza menzionata sopra al punto 231, spettava alle ricorrenti addurre le circostanze atte a giustificare
il riconoscimento della circostanza attenuante invocata e, in particolare, quelle relative all’eventuale mancata applicazione
della parte dell’infrazione riguardante lo scambio di informazioni commercialmente rilevanti e riservate sui mercati e/o sulle
imprese interessate.
240
In terzo luogo, le ricorrenti contestano la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella seconda frase del punto 381 della
decisione impugnata, in quanto non sarebbe stato deciso alcun obiettivo comune in occasione delle riunioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA]
era stata presente. Tuttavia, come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo, tale asserzione non è esatta.
241
Inoltre, occorre rilevare che le ricorrenti non hanno dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse, quanto meno, violato in modo chiaro e apprezzabile
gli obblighi destinati ad attuare tale intesa, al punto di turbare il funzionamento stesso di quest’ultima (v. supra, punto 231).
242
Ne consegue che le critiche delle ricorrenti riguardo alla valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 381 della decisione
impugnata sono infondate.
243
Ad abundantiam, occorre sottolineare che, nelle circostanze del caso di specie, il rifiuto di riconoscere la circostanza attenuante
in oggetto si giustifica anche con l’economia generale della decisione impugnata.
244
Infatti, da un lato, risulta da quest’ultima che, nel corso di alcuni periodi, l’intesa nel suo insieme non era pienamente
efficace, per il fatto che i partecipanti, ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA], disattendevano gli accordi stipulati (v., ad esempio, il
punto 329 della decisione impugnata). Orbene, trattandosi di una caratteristica propria del funzionamento del cartello in
quanto tale, essa non può essere presa in considerazione a titolo di circostanza attenuante, bensì, tutt’al più, in sede di
esame della gravità dell’infrazione. A questo proposito, occorre sottolineare che, nell’ambito della determinazione dell’importo
di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato argomenti relativi al carattere inefficace dell’intesa (punti 321‑329
della decisione impugnata), e segnatamente, in tale contesto, la dichiarazione della Atofina, fatta valere dalle ricorrenti
(v. supra, punto 236). Pur avendo ritenuto che l’infrazione potesse essere qualificata come molto grave, la [OSCURATO:PERSONA] ha
nondimeno esplicitamente dichiarato di non aver fatto «specifico riferimento ad un particolare impatto [dell’infrazione sul
mercato]» (punto 321 della decisione impugnata), nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda.
245
Dall’altro lato, anche a supporre che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato sia stato sostanzialmente diverso da quello
delle altre imprese destinatarie della decisione impugnata, occorre ricordare che negli orientamenti non è indicato che la
[OSCURATO:PERSONA] debba sempre tener conto separatamente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate nel punto 3 degli orientamenti
stessi (sentenza KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 189, punto 114). In applicazione di tali orientamenti,
la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un certo margine di discrezionalità per valutare in maniera globale l’entità di un’eventuale riduzione
dell’importo delle ammende, tenendo conto dell’insieme delle circostanze attenuanti caratterizzanti il caso di specie (sentenze
del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punti 274 e 275, e causa
T‑50/00, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2395, punti 325 e 326; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre
2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 204).
246
Orbene, alla luce delle circostanze del caso di specie, la gravità relativa della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa viene
considerata nel modo più adeguato attraverso il riconoscimento del ruolo passivo e secondario da essa ricoperto nella realizzazione
dell’infrazione, in ragione segnatamente del fatto che la sua partecipazione all’intesa non poteva essere paragonata a quella
della maggior parte delle altre imprese (punto 373 della decisione impugnata). Ad ogni modo, gli elementi addotti dalle ricorrenti
ed esaminati sopra ai punti 236‑241 non sono sufficienti per giustificare una riduzione supplementare dell’importo di base
dell’ammenda, la quale si aggiunga a quella già concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo del ruolo passivo.
247
Pertanto, la presente censura deve essere respinta.
– Sulla cessazione anticipata dell’infrazione
248
Le ricorrenti fanno valere che è pacifico che l’infrazione imputata alla [OSCURATO:PERSONA] ha avuto termine in una data ben antecedente
alle prime indagini della [OSCURATO:PERSONA]. Esse ritengono che il rifiuto di riconoscimento di tale circostanza attenuante opposto
dalla [OSCURATO:PERSONA] si ponga manifestamente in contrasto con gli orientamenti, i quali prevedono, come circostanza attenuante,
«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare allo stadio degli accertamenti)»;
le dette ricorrenti contestano inoltre le motivazioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei punti 384 e 385 della decisione impugnata.
249
A questo proposito, occorre rilevare come sia stato accertato che la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
è intervenuta il 21 agosto 2000. È dunque pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato la propria partecipazione all’infrazione anteriormente
ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie, costituiti dalle ispezioni in loco in data 25 e 26 marzo 2003 (punto 59
della decisione impugnata).
250
Tuttavia, per quanto riguarda la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda a tale titolo, è sufficiente constatare che,
secondo la giurisprudenza, una circostanza attenuante non può essere accordata ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli
orientamenti nel caso in cui l’infrazione sia già terminata in una data antecedente ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]
e indipendentemente da questi ultimi (v., in tal senso, sentenza 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 189, punti 105 e 106).
251
Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente posto termine all’infrazione prima dell’avvio dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]
è stato sufficientemente preso in considerazione nel calcolo della durata dell’illecito imputata alle ricorrenti, sicché queste
ultime non possono invocare il punto 3, terzo trattino, degli orientamenti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Amann
& [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 149, punto 260, e 19 maggio 2010, causa T‑21/05, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1895, punto 152).
252
Pertanto, le critiche formulate dalle ricorrenti nei confronti della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nei punti 384
e 385 della decisione impugnata sono infondate e la presente censura deve essere respinta.
– Sull’introduzione di un programma di adeguamento alle norme sulla concorrenza
253
Le ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata è la prima decisione di applicazione delle norme dell’Unione in materia
di concorrenza adottata nei confronti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Esse sostengono che tale gruppo, non appena ha appreso l’esistenza
dell’indagine, ha messo in atto un programma di adeguamento alle norme in materia di concorrenza, tutti i dettagli del quale
sono stati forniti alla Ccommissione. Date queste particolari circostanze, il rifiuto di prendere in considerazione il programma
suddetto a titolo di circostanza attenuante non sarebbe fondato.
254
Tale tesi non può essere accolta.
255
In primo luogo, occorre rilevare che il fatto che la decisione impugnata sia la prima decisione che constata a carico delle
ricorrenti una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza non giustifica una riduzione dell’importo di base
dell’ammenda. Tale circostanza è stata invece tenuta in considerazione nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha addebitato
alle ricorrenti, a titolo di circostanza aggravante, la recidiva.
256
In secondo luogo, occorre sottolineare che l’adozione di misure per impedire nuove infrazioni, pur essendo importante, non
cambia minimamente la realtà dell’illecito constatato.
257
In terzo luogo, la giurisprudenza ha già statuito che la semplice adozione, da parte di un’impresa, di un programma di adeguamento
alle norme sulla concorrenza non può costituire una garanzia valida e sicura del futuro e durevole rispetto da parte di quest’ultima
delle norme suddette, cosicché un siffatto programma non può obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a concedere una riduzione dell’ammenda
a motivo del fatto che lo scopo di prevenzione che tale istituzione persegue sarebbe già almeno in parte raggiunto (sentenza
del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 361; v., altresì, sentenza BASF
e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 127, punto 52).
258
Per questi motivi, la presente censura deve essere respinta.
– Sulla mancanza di profitto, sull’assenza di una necessità di dissuasione e sulla proporzionalità
259
Le ricorrenti fanno osservare che le ammende previste dalla normativa sulla concorrenza mirano, da un lato, a privare i responsabili
del profitto che essi avrebbero potuto ricavare dall’infrazione e, dall’altro, a produrre un effetto dissuasivo (punto 388
della decisione impugnata). Orbene, nel caso di specie, l’ammenda imposta non sarebbe proporzionata a tali obiettivi in quanto,
da un lato, le ricorrenti non avrebbero ricavato alcun profitto dall’asserita infrazione e, dall’altro, né la [OSCURATO:PERSONA] né il
gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero mai stati condannati per una violazione delle norme sulla concorrenza.
260
Anzitutto, occorre sottolineare che le circostanze addotte dalle ricorrenti nell’ambito della presente censura non sono previste
esplicitamente quali circostanze attenuanti nel punto 3 degli orientamenti.
261
Occorre poi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che tali elementi non giustificassero una riduzione dell’importo
dell’ammenda.
262
Da un lato, per quanto riguarda l’allegazione relativa alla mancanza di profitto, tale circostanza non è provata. Inoltre,
le ricorrenti sembrano riconoscere la possibilità che tale profitto sia stato realizzato, pur insistendo sul fatto che ciò
sarebbe andato a beneficio dei precedenti azionisti dell’impresa, e non degli azionisti attuali che debbono sopportare le
conseguenze finanziarie dell’ammenda. Orbene, quest’ultima allegazione, oltre a non essere corroborata da altri elementi,
è anche priva di rilevanza. Occorre rilevare peraltro che le ricorrenti non contestano di essere i soggetti legalmente succeduti
alla [OSCURATO:PERSONA], né il fatto che esse erano i soggetti cui la decisione impugnata doveva essere indirizzata nell’eventualità in
cui l’infrazione fosse dimostrata (v. supra, punto 5).
263
Ad ogni modo, è corretto il rilievo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte finale del punto 388 della decisione impugnata,
secondo cui un’eventuale mancanza di profitto non cambierebbe la gravità dell’infrazione commessa, così come accertata dalla
decisione impugnata.
264
Dall’altro lato, relativamente alla circostanza che né la [OSCURATO:PERSONA] né il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono mai stati condannati per una violazione
delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, occorre rinviare al punto 255 supra e constatare che l’assenza di recidiva
non può di per sé costituire una circostanza attenuante.
265
Quanto all’asserzione, non dimostrata, secondo cui, a motivo dell’acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] mediante un’offerta pubblica di
acquisto «ostile», gli azionisti attuali non sarebbero stati in grado di procedere ad un audit significativo ed avrebbero
ignorato la potenziale esistenza dell’illecito, non è neppure essa idonea ad attenuare la gravità dell’infrazione commessa,
né può influire sull’importo dell’ammenda, nella misura in cui quest’ultimo persegue un obiettivo di dissuasione.
266
Pertanto, la presente censura deve essere respinta.
– Sull’attiva collaborazione al procedimento al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione
267
Le ricorrenti sostengono di aver pienamente cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] per tutto il corso del procedimento amministrativo.
Esse avrebbero fatto ciò ricercando elementi a conferma dei fatti dei quali non avevano immediata conoscenza ed avrebbero
fatto sforzi considerevoli a tal fine. A loro avviso, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a rifiutare
di prendere in considerazione tale aspetto quale circostanza attenuante.
268
A questo proposito, occorre ricordare che, al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto una
circostanza attenuante relativa alla collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento, al di fuori dell’ambito di applicazione
della comunicazione sulla cooperazione.
269
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, al punto 392 della decisione impugnata, che essa aveva esaminato, ai sensi della
succitata disposizione, se la cooperazione di una delle imprese coinvolte le avesse permesso di constatare più facilmente
l’esistenza dell’infrazione. Al punto 393 della decisione impugnata ha affermato – preso atto dell’entità e del valore assai
limitato della cooperazione fornita dalle imprese e vista la loro contestazione dei fatti al di fuori di tale cooperazione
limitata – che non esisteva alcun’altra circostanza che comportasse una riduzione degli importi delle ammende al di fuori
dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, circostanza che peraltro, nelle ipotesi di intese segrete,
potrebbe essere soltanto di natura eccezionale.
270
A questo proposito occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che l’applicazione del punto 3, sesto trattino,
degli orientamenti debba, nel caso di intese segrete, avere carattere eccezionale.
271
Infatti, l’applicazione della suddetta disposizione non può avere come conseguenza di privare la comunicazione sulla cooperazione
del suo effetto utile. Orbene, risulta chiaramente dalla citata comunicazione che essa definisce il quadro che consente di
ricompensare, per la loro cooperazione all’indagine della [OSCURATO:PERSONA], le imprese che sono o sono state parte di intese segrete
comportanti effetti pregiudizievoli per la Comunità. Ne consegue che le imprese non possono, in via di principio, ottenere
una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della cooperazione fornita se non quando esse soddisfano le condizioni previste
dalla citata comunicazione.
272
La giurisprudenza ha così stabilito, ad esempio, che era lecito per la [OSCURATO:PERSONA] riservare l’applicazione del punto 3, sesto
trattino, degli orientamenti all’impresa che era stata la prima a fornirle informazioni tali da consentirle di ampliare la
propria indagine e di intraprendere le necessarie iniziative per accertare un’infrazione più grave o un’infrazione di durata
più lunga (sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑11/05, Wieland‑Werke e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta,
punto 232; v. anche il punto 234 della medesima pronuncia).
273
Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che le ricorrenti non spiegano in modo sufficientemente circostanziato in
che modo e in quale misura la loro cooperazione avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare i fatti asseriti.
274
Dall’altro lato, sebbene dall’esame della prima parte del primo motivo risulti che la conferma da parte delle ricorrenti di
alcuni elementi nell’ambito della loro risposta alla comunicazione degli addebiti abbia aiutato la [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare
il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] in varie riunioni a carattere anticoncorrenziale, occorre però sottolineare che le ricorrenti
continuano a negare proprio il fatto che la suddetta risposta alla comunicazione degli addebiti sia stata idonea a dimostrare
la loro responsabilità per l’intesa.
275
Stanti tali premesse, non è dimostrata l’esistenza dei presupposti che giustificano il riconoscimento della circostanza attenuante
invocata.
276
Pertanto, la presente censura deve essere respinta.
277
Infine, nella misura in cui alcuni argomenti addotti dalle ricorrenti nell’ambito del secondo motivo devono intendersi come
denuncia di una presunta violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda
e, segnatamente, del livello delle riduzioni concesse (v. supra, punti 196, 217 e 218), detti argomenti devono essere respinti.
Infatti, risulta da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato, in modo sufficiente, gli elementi di valutazione che
le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa dalle ricorrenti, ivi compresi, ai punti 335
e 372‑374 della decisione impugnata, i motivi per i quali essa ha deciso di concedere a queste ultime le riduzioni dell’importo
dell’ammenda. In tal modo, la detta istituzione ha soddisfatto le essenziali esigenze di forma cui risponde l’obbligo di motivazione
(v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641, punto 42).
Occorre constatare, in particolare, che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] indicare nella propria decisione, a titolo di tale motivazione,
i dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende (v. sentenza Microsoft/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 131,
punto 1361 e la giurisprudenza ivi citata), e che essa non era dunque tenuta a motivare ulteriormente i livelli delle riduzioni
concesse.
[OSCURATO:PERSONA]
278
Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte risulta che occorre annullare la decisione impugnata, da un lato, nella parte
in cui afferma la responsabilità delle ricorrenti per la loro partecipazione all’intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio
2000 e, dall’altro, nella parte in cui constata che le ricorrenti hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE
partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano non soltanto le lastre compatte in PMMA, ma
anche le masse da stampaggio in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari. Per il resto, la domanda di annullamento deve essere
respinta.
279
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, risulta da quanto sopra esposto che, da un lato, occorre
sostituire la maggiorazione dell’importo di partenza pari al 20%, applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 353 della decisione
impugnata, con una maggiorazione del 10%, e, dall’altro, occorre respingere per il resto la domanda di riduzione dell’importo
dell’ammenda.
280
Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in forza dell’art. 2 della decisione impugnata viene fissato
a EUR 8 250 000.
[OSCURATO:PERSONA] spese
281
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi delle
domande proposte, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti
le proprie spese.
282
Nel caso di specie, le domande delle ricorrenti sono state parzialmente accolte e la [OSCURATO:PERSONA] è dunque rimasta soccombente
nelle sue conclusioni intese al rigetto integrale del ricorso. Tuttavia, le ricorrenti sono rimaste soccombenti là dove chiedevano
l’annullamento integrale della decisione impugnata nella parte ad esse relativa. Costituisce quindi giusta valutazione delle
circostanze di causa la decisione secondo cui le ricorrenti sopporteranno il 60% delle proprie spese ed il 60% delle spese
sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 40% delle proprie spese ed il 40% delle spese sostenute dalle
ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE
ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), è annullato, da un lato, nella parte in cui constata
che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano non soltanto
le lastre compatte in polimetacrilato di metile, ma anche le masse da stampaggio in polimetacrilato di metile e le lastre
in polimetacrilato di metile per usi sanitari, e, dall’altro, nella parte in cui afferma la responsabilità di dette società
per la loro partecipazione all’intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000.
2)
L’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH in solido
tra loro, in forza dell’art. 2 della decisione C(2006) 2098 def., è fissato a EUR 8 250 000.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporteranno il 60% delle proprie spese ed il 60% delle
spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
5)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 40% delle proprie spese ed il 40% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA]
NV e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2011.
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81 CE
Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione delle riunioni e degli ulteriori contatti o scambi in
cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata implicata
– [OSCURATO:PERSONA] quattro riunioni per le quali viene ammessa la presenza della [OSCURATO:PERSONA]
– Sulla contestata riunione di Barcellona (Spagna) del maggio‑giugno 1999 (punto 164 della decisione impugnata)
– Sull’assenza di altri contatti o scambi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato
– [OSCURATO:PERSONA] relativa alla prima parte del primo motivo
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un «progetto anticoncorrenziale
unico e comune» riguardante tre prodotti in PMMA
Sulla terza parte del primo motivo, relativa ad un’erronea valutazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione continuata
Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e del principio
di proporzionalità
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della durata della presunta infrazione
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della gravità della presunta infrazione
Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti
– Sul ruolo passivo e secondario nella realizzazione dell’infrazione
– Sulla mancata attuazione effettiva degli accordi o delle pratiche illecite
– Sulla cessazione anticipata dell’infrazione
– Sull’introduzione di un programma di adeguamento alle norme sulla concorrenza
– Sulla mancanza di profitto, sull’assenza di una necessità di dissuasione e sulla proporzionalità
– Sull’attiva collaborazione al procedimento al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione
[OSCURATO:PERSONA] spese
*
Lingua processuale: l’inglese.