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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28319/2026

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i Velletrivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Velletri ha ritenuto ErmannoCoppari responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 58 del R.D. 6 maggio1940 n. 635 e 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per avere omesso di ripetere ladenuncia della pistola Glock, matricola SEC895, e della pistola Gamba, matricolaE03005, nonostante il trasferimento in altra località dello Stato, nonché dellacontravvenzione di cui all’art. 20 legge n. 110 del 1975 per avere omesso dicustodire la carabina Mauser, matricola n 36941, con le necessarie cautele.A ragione della decisione il Tribunale ha posto le dichiarazioni del militareche aveva svolto il controllo presso la residenza formale dell’imputato, alla viaPoli n. 21, in Anzio, accertando che già da tempo questi si era trasferito in altradimora.

Nell’abitazione oggetto di controllo e, segnatamente, nella dependanceoccupata dal figlio dell’imputato, vi era la carabina di cui all’imputazione,regolarmente denunciata, ma custodita in assenza delle necessarie cautele (era,infatti, semplicemente appoggiata a un muro).L’ulteriore controllo delle armi regolarmente detenute da Coppari avevaconsentito di rinvenire, presso l’originaria abitazione coniugale dalla quale l’uomosi era tempo addietro allontanato, le due pistole indicate in contestazione.2.

Ricorre per cassazione Coppari, per mezzo del proprio difensore, edenuncia tre motivi.2.1.

Con il primo e il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in puntodi diniego della scriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen.Denuncia che vi erano tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, per laesclusione della punibilità, richiesta dalla difesa in sede di discussione, avendo ilGiudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, essendo l’imputatoincensurato ed esigua la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla normapenale incriminatrice (le armi non erano “di pronto utilizzo” e non vi eranomunizioni).Giusta la tesi del ricorrente, non osterebbero al riconoscimento del fatto diparticolare tenuità né l’abitualità della condotta – per la cui ricorrenza lagiurisprudenza di legittimità richiede che gli illeciti penali commessi siano almenodue oltre a quello oggetto di scrutinio, circostanza non ricorrente nel caso dispecie –, né la continuazione criminosa, pacificamente compatibile con lascriminante invocata.2.2.

Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento dei benefici dilegge.Denuncia la contraddittorietà della decisione che, pur avendo irrogato la solapena di 750,00 euro di ammenda e riconosciuto le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., non avrebbe sospeso la pena e concesso la non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dei privati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 3 aprile 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al primo e secondo motivo, inerenti allaomessa motivazione sulla scriminate di cui all’art. 131-bis cod. pen., mentre ilmotivo che denuncia il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimentodei benefici di legge è infondato e, come tale, va rigettato.1.

Risulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a esaminare, attesa lanatura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220093 – 01), che il difensore dell’imputato, in occasione dell’udienza didiscussione in data 14 novembre 2025, aveva chiesto in via di subordine rispettoalla assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ilproscioglimento per la particolare tenuità del fatto e, difatti, la relativa richiestarisulta altresì indicata nel frontespizio della sentenza oggetto di ricorso.Ciò nonostante, il Tribunale ha omesso sul punto qualsiasi motivazione alriguardo e neppure si versa in una ipotesi di motivazione implicita.Se, infatti, questa Corte ha condivisibilmente chiarito che non è censurabile,in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risultidalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (si veda, proprio intema di denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., Sez.4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 – 01), nelcaso in esame non si rinvengono nell’ordito motivazionale richiami, ancheriguardanti profili diversi, tali da poter ritenere certamente esclusa da parte delTribunale una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità; ciò anchealla stregua dell’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee di una pena non particolarmente discosta dal minimo edittale.configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., dellemodalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590).Tale valutazione non è stata svolta dal Tribunale, neppure in via implicita,sicché si impone sul punto l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.2.

Il secondo motivo, come anticipato, è privo di pregio.In relazione al riconoscimento dei benefici della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario e della sospensione condizionale dellapena, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il giudice abbia ritenuto diesercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitoglidalla legge, ma non nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice nonabbia invece affrontato la questione.Né la relativa questione può essere dedotta per la prima volta in questasede, poiché tale domanda presuppone un'indagine di merito avente a oggetto lameritevolezza di benefici la cui concessione rientra nell'esercizio del poterediscrezionale del giudice, incompatibile con il sindacato di legittimità.

Pertinentesi reputa, in proposito, l’arresto secondo cui «La mancata concessione ex officiodella sospensione condizionale della pena o della non menzione della condannanon è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che nonabbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; si vedano anche Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587; Sez. 3, n. 46544 del 27/11/2024,Blancato, n.m.).3.

Conclusivamente, la sentenza dev’essere annullata, limitatamente allacausa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Velletri, in diversa persona fisica, mentre il ricorsova rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità dell'art.131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri,in diversa persona fisica.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Velletrivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Velletri ha ritenuto ErmannoCoppari responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 58 del R.D. 6 maggio1940 n. 635 e 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per avere omesso di ripetere ladenuncia della pistola Glock, matricola SEC895, e della pistola Gamba, matricolaE03005, nonostante il trasferimento in altra località dello Stato, nonché dellacontravvenzione di cui all’art. 20 legge n. 110 del 1975 per avere omesso dicustodire la carabina Mauser, matricola n 36941, con le necessarie cautele.A ragione della decisione il Tribunale ha posto le dichiarazioni del militareche aveva svolto il controllo presso la residenza formale dell’imputato, alla viaPoli n. 21, in Anzio, accertando che già da tempo questi si era trasferito in altradimora. Nell’abitazione oggetto di controllo e, segnatamente, nella dependanceoccupata dal figlio dell’imputato, vi era la carabina di cui all’imputazione,regolarmente denunciata, ma custodita in assenza delle necessarie cautele (era,infatti, semplicemente appoggiata a un muro).L’ulteriore controllo delle armi regolarmente detenute da Coppari avevaconsentito di rinvenire, presso l’originaria abitazione coniugale dalla quale l’uomosi era tempo addietro allontanato, le due pistole indicate in contestazione.2. Ricorre per cassazione Coppari, per mezzo del proprio difensore, edenuncia tre motivi.2.1. Con il primo e il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in puntodi diniego della scriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen.Denuncia che vi erano tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, per laesclusione della punibilità, richiesta dalla difesa in sede di discussione, avendo ilGiudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, essendo l’imputatoincensurato ed esigua la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla normapenale incriminatrice (le armi non erano “di pronto utilizzo” e non vi eranomunizioni).Giusta la tesi del ricorrente, non osterebbero al riconoscimento del fatto diparticolare tenuità né l’abitualità della condotta – per la cui ricorrenza lagiurisprudenza di legittimità richiede che gli illeciti penali commessi siano almenodue oltre a quello oggetto di scrutinio, circostanza non ricorrente nel caso dispecie –, né la continuazione criminosa, pacificamente compatibile con lascriminante invocata.2.2. Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento dei benefici dilegge.Denuncia la contraddittorietà della decisione che, pur avendo irrogato la solapena di 750,00 euro di ammenda e riconosciuto le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., non avrebbe sospeso la pena e concesso la non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dei privati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 3 aprile 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al primo e secondo motivo, inerenti allaomessa motivazione sulla scriminate di cui all’art. 131-bis cod. pen., mentre ilmotivo che denuncia il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimentodei benefici di legge è infondato e, come tale, va rigettato.1. Risulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a esaminare, attesa lanatura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220093 – 01), che il difensore dell’imputato, in occasione dell’udienza didiscussione in data 14 novembre 2025, aveva chiesto in via di subordine rispettoalla assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ilproscioglimento per la particolare tenuità del fatto e, difatti, la relativa richiestarisulta altresì indicata nel frontespizio della sentenza oggetto di ricorso.Ciò nonostante, il Tribunale ha omesso sul punto qualsiasi motivazione alriguardo e neppure si versa in una ipotesi di motivazione implicita.Se, infatti, questa Corte ha condivisibilmente chiarito che non è censurabile,in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risultidalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (si veda, proprio intema di denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., Sez.4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 – 01), nelcaso in esame non si rinvengono nell’ordito motivazionale richiami, ancheriguardanti profili diversi, tali da poter ritenere certamente esclusa da parte delTribunale una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità; ciò anchealla stregua dell’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee di una pena non particolarmente discosta dal minimo edittale.configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., dellemodalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590).Tale valutazione non è stata svolta dal Tribunale, neppure in via implicita,sicché si impone sul punto l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.2. Il secondo motivo, come anticipato, è privo di pregio.In relazione al riconoscimento dei benefici della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario e della sospensione condizionale dellapena, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il giudice abbia ritenuto diesercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitoglidalla legge, ma non nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice nonabbia invece affrontato la questione.Né la relativa questione può essere dedotta per la prima volta in questasede, poiché tale domanda presuppone un'indagine di merito avente a oggetto lameritevolezza di benefici la cui concessione rientra nell'esercizio del poterediscrezionale del giudice, incompatibile con il sindacato di legittimità. Pertinentesi reputa, in proposito, l’arresto secondo cui «La mancata concessione ex officiodella sospensione condizionale della pena o della non menzione della condannanon è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che nonabbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; si vedano anche Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587; Sez. 3, n. 46544 del 27/11/2024,Blancato, n.m.).3. Conclusivamente, la sentenza dev’essere annullata, limitatamente allacausa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Velletri, in diversa persona fisica, mentre il ricorsova rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità dell'art.131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri,in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]