CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 14458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ocome da procura speciale in atti.-ricorrente-controS.N. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] -DOM. [OSCURATO:PERSONA] A. VOLTA, 21, presso lo studio dell’avvocatoSARDO GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende, come da procura speciale in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-e nei confronti diD.S. ,Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025Numero di raccolta generale 14458/2025-intimata-Data pubblicazione 30/05/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 807/2024depositata il 02/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.- Con ricorso dell’8 maggio 2014, S.N. , premessodi avere contratto matrimonio concordatario in data 1° ottobre2000 con D.M. , dalla cui unione erano nati i figliD.S. ( Data_1 ) e I.N. (n. Data_2 ), proponevadomanda di separazione giudiziale, svolgendo plurime domandeaccessorie. D.M. , nel costituirsi, conveniva sulla domanda diseparazione giudiziale, chiedendo che venisse pronunciata conaddebito a carico della moglie e svolgeva domande accessorie.Con sentenza n.84/2023 il Tribunale pronunciò la separazionegiudiziale dei coniugi, accogliendo la domanda di addebito propostadal marito e, per quanto di interesse, confermò l’assegnazione dellacasa familiare sita in Luogo_1 alla moglie,presso la quale era il collocamento privilegiato del figlio ancoraminorenne I.N. , e determinò in euro 1.500,00 l’assegno dimantenimento per I.N. , oltre ISTAT; pose a carico del padrel’assegno di euro 1.500,00 l’assegno di mantenimento per la figliaD.S. , da corrispondere direttamente a lei e con le medesimemodalità pose a carico della madre l’assegno di euro 200,00 mensiliin favore di D.S. . Determinò nella misura del 50% lapartecipazione dei genitori alle spese straordinarie.La Corte di appello ha rigettato l’appello principale proposto daS.N. e l’appello incidentale proposto da D.M. , confermandola sentenza impugnata.D.M. ha proposto ricorso con un mezzo, illustrato conmemoria, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.S.N. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale.2 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025Numero di raccolta generale 14458/2025È stata disposta la trattazione camerale.Data pubblicazione 30/05/2025La Procura generale ha depositato requisitoria scritta ed hachiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorsoincidentale.[OSCURATO:PERSONA]:2. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione deiprincipi in materia di assegnazione della casa coniugale e laviolazione degli art. 115, 116 e 132 c.p.c.Si duole che sia stata mantenuta l’assegnazione della casafamiliare alla moglie, nell’interesse del figlio maggiorenne, ma noneconomicamente autosufficiente, che risiede a Milano per ragioni distudio in un appartamento posto a sua disposizione dal padre, figlioal quale oramai anche la corresponsione dell’assegno dimantenimento avviene in via diretta.Deduce il ricorrente di avere esposto, con l’atto di appello,senza che ciò sia mai stato contestato, che il figlio viveregolarmente e permanentemente a Milano in una casa di proprietàdel padre, e che lo stesso figlio, per questo motivo, ha chiesto lacorresponsione diretta dell’assegno di mantenimento da parte delpadre, con assenso della madre, come documentato nel corso delgiudizio. Lamenta la mancata applicazione del principio di noncontestazione.Il motivo è fondato e va accolto.Va rammentato che «La nozione di convivenza rilevante ai finidell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c.comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa,sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi econ esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorchéregolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di meraospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile conl'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che,ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio3 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchéNumero di raccolta generale 14458/2025vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva preseDnataz pau bblsicaiazio ne 30/05/2025temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità ditempo (anno, semestre, mese).» (Cass. n. 16134 del 17/06/2019;Cass. n. 4555 del 22/03/2012)Nel caso in esame la Corte di appello ha respinto la domanda direvoca dell’assegnazione della casa familiare, affermando che ilpadre appellante che aveva richiesto la revisione della condizione diseparazione non aveva offerto riscontri probatori a sostegno deifatti dedotti e non aveva dimostrato che il figlio aveva perso ilcollegamento stabile con la casa familiare già assegnata allamadre, non potendo farsi ricorso a presunzioni per il solo fatto dellaiscrizione universitaria.Va tuttavia osservato che la domanda era stata accompagnataanche dalla documentazione concernente la richiesta del figlio disua residenza a Milano sia pure per ragioni di studio pressoun’abitazione messa a sua disposizione dal padre, con assensodella madre, e tali elementi, che avrebbero potuto acquisiredecisiva rilevanza ove apprezzati alla luce dell’enunciato principio,non sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito, chenon ha tenuto conto nemmeno della mancata contestazione daparte della madre. In proposito, si deve osservare che S.N. , nelresistere al gravame (come si evince dal controricorso, fol.4) nonaveva contestato tali circostanze di fatto, ma aveva eccepitol’inammissibilità dell’appello incidentale assumendo un’ipotesi dicontinenza fra cause pendenti innanzi giudici diversi, eccezioneimplicitamente respinta dalla Corte territoriale, che ha deciso nelmerito.La censura va accolta e la decisione impugnata va cassata sulpunto perché l’applicazione ai principi ricordati presuppone ilcompiuto accertamento e la disamina delle circostanze fattuali4 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025Numero di raccolta generale 14458/2025astrattamente decisive, mentre la Corte di merito ha circoscritto laData pubblicazione 30/05/2025sua valutazione solo ad alcune emergenze istruttorie, senza darerilievo ai tempi di effettiva presenza del figlio e tralasciando l’esamedella documentazione versata in atti dal padre da cui avrebbepotuto trarre elementi per accertare se effettivamente la casafamiliare sia ancora rimasta in concreto per il figlio un punto diriferimento stabile al quale fare sistematico ritorno.Come condivisibilmente osserva il PG, la circostanza fattuale delversamento diretto a favore del figlio dell’assegno dimantenimento, pur non essendo decisiva al riguardo, ben potendocoesistere anche con la collocazione presso l’originaria abitazionefamiliare, non fa che confermare un’accentuazione della suaautonomia di vita e della sua capacità di gestirsi autonomamente e,in sostanza, un radicamento dello stesso in una nuova realtà,distante da quella originaria, che va complessivamente vagliata.3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia laviolazione dei principi in materia di valutazione delle prove conriferimento alla domanda di revoca della pronuncia di addebito allaquale sarebbe automaticamente conseguito l’accoglimentodell’altra, avente ad oggetto, la corresponsione di un contributo almantenimento in favore del coniuge economicamente più deboleper riviviscenza dei doveri di solidarietà familiare che sopravvivonoalla disgregazione del nucleo.Il motivo è inammissibile.Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione diaddebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisiconiugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamentovolontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dalmatrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussistaun nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed ildeterminarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto,in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto5 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno deiNumero di raccolta generale 14458/2025coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del faDalltaim pubebnlictaozio ne 30/05/2025della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazionesenza addebito (Cass. n.40795/2021).Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione,grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia lacontrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivanodal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nelrendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n.16691/2020).In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisceoggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione,specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale,determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione dellaconvivenza e costituisce, di regola, causa della separazionepersonale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempreche non si constati la mancanza di un nesso di causalità tral'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso euna valutazione complessiva del comportamento di entrambi iconiugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura giàirrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da unaconvivenza meramente formale (Cass. n. 13592 del 12/06/2006, n.16859 del 14/08/2015)L'anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale trala condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dalmatrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,integra un'eccezione in senso lato, e può essere rilevata d'ufficio,purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dalmateriale probatorio acquisito al processo (Cass. n. 20866/2021),anche se va tenuto conto che l'accertamento dell'addebito non èescluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima delmatrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è6 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025Numero di raccolta generale 14458/2025diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità dellaData pubblicazione 30/05/2025convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighimatrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinarel'addebito della separazione (Cass. n. 11631/2024).In questo quadro di principi, ai fini dell'esclusione del nessocausale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dalmatrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza,non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendoconfigurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire menol'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacitaall'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile,anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate comecausa di addebito può essere presa in considerazione, unitamentead altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectioconiugalis era già venuta meno da tempo (Cass. n.25966/2022;Cass. 19450/2007)La statuizione impugnata risulta conforme ai principi delineati ela censura va disattesa perché sollecita impropriamente larivalutazione del merito.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sededi legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discriminetra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio acausa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa,ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o7 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025Numero di raccolta generale 14458/2025contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnatoData pubblicazione 30/05/2025dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (trale tante Cass. n.24054/2017).A ciò si aggiunga che, in tema di procedimento civile, sonoriservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e dellaconcludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, diquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché lascelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il"peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in baseal quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudiziologicamente motivato (Cass. n.21187/2019).Alla stregua dei suesposti principi, la censura svolta in ricorso,prospettando la violazione dei principi in materia di valutazionedelle prove, è in realtà impropriamente diretta a sollecitare unriesame del materiale probatorio, ossia in buona sostanza acriticare il "peso probatorio" attribuito, in particolare ad una letteradi pugno della stessa ricorrente incidentale rivolta al marito, nellaquale vi erano riferimenti alla vita familiare ed alle ragioni di crisiirreversibile del rapporto, dalla quale – a suo parere- si sarebbepotuta dedurre la anteriorità della crisi rispetto alle condottefedifraghe addebitatele.La Corte di merito ha accertato con giudizio di merito di cui inquesta sede non può sollecitarsi la revisione ed ha motivatamenteescluso che dalla lettera in questione e dagli altri elementi dedotti atal fine potessero trarsi elementi atti a escludere la sussistenza delnesso di causalità tra la condotta adulterina messa in atto dallamoglie e la irreversibile crisi coniugale e l’intollerabilità dellaconvivenza e nessun elemento non valutato viene individuato dallaricorrente.8 di 9Numero registro generale 17764/2024Numero sezionale 2070/2025Infine, la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione, inNumero di raccolta generale 14458/2025applicazione dei principi affermati da questa Corte e rDicahta ipaubmbliacatziio ne 30/05/2025nella sentenza impugnata.4.- In conclusione, il ricorso principale va accolto e la sentenzaimpugnata va cassata in relazione al ricorso principale con rinvioalla Corte di Appello di Catanzaro per il riesame alla luce deiprincipi espressi e per la liquidazione delle spese di lite dell’interogrado; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.Raddoppio del contributo unificato riguardante il ricorsoincidentale, ove dovuto.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro anche per laliquidazione delle spese di lite dell’intero grado;- Dichiara inammissibile il ricorso incidentale;- Dispone il raddoppio del contributo unificato riguardante ilricorso incidentale, ove dovuto;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 21 maggio 2025.Il PresidenteAlberto Giusti9 di 9