CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 10893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7212-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll ’ A vvocat o DOMENICO TROBIAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura a margine de l controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 440/2023 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/3/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.2. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del 17/5/2012, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Latina, la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]., poco prima del fallimento, aveva rilasciato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sette effetti cambiari per la somma Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 complessiva di €. 90.000,00; -la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dei predetti effetti cambiari; -la [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte di tale pagamento, aveva riconsegnato alla [OSCURATO:SOCIETA] gli effetti cambiari in questione; - la [OSCURATO:SOCIETA], in forza del possesso di tali titoli, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per la somma di €. 90.000,00. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. , quindi, ha chiesto la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamento di €. 90.000,00 eseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna di quest’ultima alla restituzione in favore della massa della somma di €. 90.000,00, oltre interessi. 1.4. Il tribunale, con sentenza n. 1383/2017, ha accolto la domanda ed ha, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia del pagamento di €. 90.000,00 eseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della convenuta, condannando la società convenuta alla restituzione in favore della curatela della predetta somma di €. 90.000,00, oltre interessi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso la predetta sentenza che la corte territoriale , con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 2.2. La corte, innanzitutto, ha ritenuto l’infondatezza della censura con la quale la società appellante ha dedotto la nullità della sentenza appellata in quanto emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c.. 2.3. La corte, sul punto, ha ritenuto l ’ irrilevanza dell’errore di data contenuto nella sentenza appellata, la quale risulta evidentemente frutto di una svista laddove indica come data di emissione della sentenza il 14/6/2016 anziché quella del 14/6/2017: ed infatti, ove la data di deliberazione riportata in Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 calce ad una sentenza sia anteriore alla scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. ma la data di pubblicazione, che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza, risulti successiva a tale scadenza, si presume, in assenza di elementi contrari, che l’indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l’esame degli scritti difensivi depositati, come, in effetti, è accaduto nel caso in esame, dove l’udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 22/11/2016 mentre la sentenza è stata depositata e pubblicata in data 16/6/2017, sicché, in definitiva, risulta evidente l’errore materiale nella data indicata del 14/6/2016 anziché 14/6/2017. 2.4. Né rileva, ha aggiunto la corte, il richiamo, contenuto nel secondo motivo, all’art. 101, comma 2°, c.p.c. sul rilievo che il tribunale, pur a fronte di una domanda di revoca proposta a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., ha ritenuto di accogliere la domanda ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. e che era, pertanto, necessario che lo stesso, dopo aver deciso di riqualificare la vicenda al suo esame in tali termini, assegnasse alla società convenuta un congruo termine per il deposito di memorie difensive. 2.5. La corte, al riguardo, ha ritenuto che, in realtà, sia dall’atto di citazione in primo grado, che dalla memoria di cui all’art. 183, comma 1°, c.p.c., si evince che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio per la revoca del pagamento alternativamente invocando tanto l ’ art. 67, comma 1°, l.fall., quanto l ’ art. 67, comma 2°, l.fall., e che, di conseguenza, costituendo le due ipotesi di revocatoria il thema decidendumdel giudizio di primo grado sin dall’origine, non imponevano al tribunale alcun obbligo Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 di stimolare il contraddittorio ai sensi dell ’ art. 101, comma 2°, c.p.c.. 2.6. La corte, inoltre, ha ritenuto l’infondatezza dei motivi con i quali la società appellante ha lamentato la mancanza di prova del pagamento impugnato e dell’utile rivalsa da parte del terzo. 2.7. La corte, sul punto, dopo aver premesso che il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile con la prova da parte del creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come la sostituzione dello stesso con un nuovo titolo, ha, in sostanza, ritenuto che, a fronte della produzione soltanto parziale della propria contabilità e della propria movimentazione bancaria volta a dimostrare l’assenza di ulteriori pagamenti non riconducibili ad altri rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA], la prova testimoniale articolata dalla convenuta nonera ammissibile per la genericità dei capitoli formulati dalla stessa in ragione dell ’ “ assoluta assenza di riferimento in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nonché alla motivazioni per le quali sarebbe avvenuta la sostituzione degli originari titoli rilasciati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dei nuovi accordi intervenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]” e, dunque, della carenza, ivi riscontrata,“nell’indicazione dei fatti oggetto di prova che non possono considerarsi utili, così come dedotti, a vincere la presunzione stessa”. 2.8. La corte d ’ appello , infine, quanto all ’ anomalia del pagamento e alla cd. utile rivalsa, dopo aver osservato che: -la revocatoria del pagamento di debiti del fallito è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo tutte le volte in cui questi, dopo aver pagato con denaro proprio , abbia Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 esercitato azione di rivalsa prima dell’apertura del fallimento con il recupero del relativo importo; -il pagamento eseguito con una delegazione di pagamento posta in essere dal debitore allo scopo di estinguere una preesistente obbligazione pecuniaria costituisce un mezzo anomalo di pagamento; ha ritenuto che: - “[OSCURATO:SOCIETA], al momento del pagamento quale terzo delle cambiali emesse dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA], era debitrice di [OSCURATO:SOCIETA] per n. 10 rate a scadere del corrispettivo della cessione d ’ azienda del 14.12.2010, pari a complessivi € 110.000”; - “ [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del pagamento eseguito quale terzo non obbligato degli effetti emessi da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ha, quindi, compensato il proprio credito con il controcredito vantato dalla fallita in virtù della suddetta cessione”; - “ la compensazione ha consentito a [OSCURATO:SOCIETA] di sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’azienda della fallita [OSCURATO:SOCIETA]”; - sussistevano, dunque, tutti i presupposti per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.,del pagamento. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 21/3/2023, ha chiesto, per cinque motiv i , la cassazione del la sentenza. 3.2. Haresistito, con controricors o, il [OSCURATO:PERSONA] , il quale, tra l’altro, ha dedotto che la proceduraconcorsuale, con decreto del tribunale di Latina in data 14/2/2022 è stata oggetto di chiusuraai sensi dell’art. 118, comma 1° n. 3 e comma 2°, l.fall. 3.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. In via preliminare, la Corte ritiene che l’intervenuta chiusura del fallimento, a mezzo di decreto del 14/2/2022, non impedisce la pronuncia sul ricorso per cassazione.Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 4.2. Se, in effetti, è vero che, in linea di principio, la pendenza della procedura concorsuale si configura come condizione di proseguibilità dell’azionerevocatoria fallimentare, in quanto la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto impugnato, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi, da un lato, le parti dell’atto, e, dall’altro, i creditori concorsuali costituiti in massa, e che, pertanto, ove la procedura si chiuda senza necessità di liquidare il bene oggetto dell’atto di disposizione, vienemeno l’interesse ad ottenere la declaratoria, con la conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 17709 del 2014), è anche vero, però, che tale conclusione non vale per il caso in cui il fallimento sia stato chiuso, com’è accaduto nel caso in esame, a norma dell’art. 118, comma 1° n. 3 e comma 2°, l.fall., il quale, infatti, consente espressamente che la procedura concorsuale possa essere chiusa per ripartizione finale dell’attivo nonostante la pendenza di giudizi e che, rispetto a tali giudizi (come, appunto, quello in esame), il curatore conserva , a norma dell ’ art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale nei successivi stati e gradi di giudizio. 5.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per v iolazione e falsa applicazione dell ’ art . 132 c.p.c. , per vio lazione e falsa applicazione dell’art.190 c.p.c. e per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto, senza fornire alcuna motivazione , che l’errore di data contenuto nella sentenza appellata risulta frutto di un’evidente svista senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la sentenza del tribunale risulta essere stata emessa in data 14/6/2016 e, quindi, prima dell’udienza di precisazione Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 delle conclusioni (22/11/2016) e del deposito delle comparse conclusionali, i cui argomenti difensivi, come quelli relativi alla mancata prova dell’utile rivalsa prima del fallimento, non sono stati, in effetti, in alcun modo esaminati, e che, dunque, la sentenza di primo grado era stata “ confezionata ” prima del deposito degli scritti difensivi conclusionalie senza tener conto del loro contenuto. 5.2. Il motivo è inammissibile. Non v’è dubbio che la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa (Cass. SU n. 36596 del 2021). Resta, nondimeno, il fatto che, se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza è anteriore alla scadenza dei termini previsti dall’art.190 c.p.c. ma la data di pubblicazione, che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza, è (come incontestatamente affermato dalla corte d’appello) successiva a tale scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi (che non risultano forniti né, del resto, esposti in ricorso), che l ’ indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l’esame degli scritti difensivi depositati (ancorché, com’è ben possibile, non richiamati), senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (Cass. n. 3569 del 2021). La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è, in effetti, un elemento essenziale dell’atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 21806 del 2017; Cass. n. 8942 del 2013). 5.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 163 n. 4 c.p.c. e dell ’ art . 183 , comma 6°, n . 1 , c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.101 c.p.c. e per la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la violazione dell ’ art. 101, comma 2°, c.p.c., omettendo, tuttavia, di considera re che , a fronte di una domanda di revoca che il [OSCURATO:PERSONA] (salvo un fugace riferimento all’anomalia dell’atto) ha proposto con esclusivo riferimento all’art. 67, comma 2°, l.fall. e d ella sussunzione officiosa da parte del tribunale della vicenda posta alla sua attenzione nella fattispecie prevista dal primo comma piuttosto che dal secondo comma dell ’ art . 67 cit. , era, di conseguenza, necessario che: - il tribunale conce de sse alla convenutail termine a difesa di cui all ’ art . 101 , comma 2°, c.p.c. onde consentire alla stessa di modificare le proprie difese e indicare i mezzi di prova volti a confutare l’anormalità del pagamento e a provare la propria inscientia decoctionis; - la corte d’appello rilevasse la nullità della sentenza e procedesse ad esaminare le nuove difese articolate dall’appellante in sede di gravame, a partire dalle richieste istruttorie volte a dimostrare, a fronte dell’interversione dell ’ onus probandi , la propria inscientia decoctionis. 5.4. Ilmotivo è inammissibile. La corte d ’ appello , come visto, ha ritenuto che, in realtà, come si evince dall ’ atto di citazione in primo grado e dalla memoria di cui all ’ art. 183, Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 comma 1°, c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per la revoca del pagamento invocando alternativamente sia l’art. 67, comma 1°, l.fall., sia l’art. 67, comma 2°, l.fall., e che, pertanto, le due ipotesi di revocatoria appartenevano sin dall’origine al thema decidendumdel giudizio di primo grado. La ricorrente, pertanto, lì dove lamenta che la corte d’appello non ha considerato che, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio chiedendo la revoca del pagamento sull’esclusivo fondamento dell’art. 67, comma 2°, l.fall., ha finito, in sostanza, per dolersi dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato di tale domanda o , più precisamente, dell ’ atto di citazione, che la contiene. 5.5. L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce, tuttavia, un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e s. c.c., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fatto a tal fine decisivo.Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come l’atto di citazione, ha, dunque, l’onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) d’invocare il vizio consistito o nell’omesso esame di fatti decisivi, indicandone la loro specifica deduzione in giudizio, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e s. c.c., indicando altresì, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici, nonché, e prima ancora, il testo dell’atto oggetto dell’interpretazione asseritamente erronea (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 del 2003; più di recente, Cass.n. 12574 del 2019). Nel caso di specie, per contro , tale onere , Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 come detto, non è stato adempiuto. La ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’interpretazione che la corte d’appello ha fornito dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell’espletamento di tale accertamento, dalla corte territoriale e in che modo la stessa se ne sarebbe discostata, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ma, prima ancora, non ha provveduto a riprodurre in ricorso, neppure nei suoi dati essenziali, il testo dell’ atto processuale che la corte d ’ appello avrebbe malamente interpretato. 5.6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., anche in relazione all ’ art . 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chela [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del pagamento eseguito quale terzo non obbligato delle cambiali emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA], aveva utilmente esercitato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] prima del fallimento di quest’ultima, compensando tale credito con il controcredito vantato dalla fallita nei suoi confronti per il corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di cessione d’azienda, omettendo, tuttavia, di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto che: -la nota del 14/6/2012, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA], rispondendo ad una non meglio identificata richiesta del curatore, aveva dedotto che “l’adempimento della ns società alle obbligazioni all’epoca assunte è avvenuto con modalità satisfattorie diverse da quanto convenuto con la creditrice in sede contrattuale”, avrebbe dato prova dell’utile rivalsa da parte delle [OSCURATO:SOCIETA] prima del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] anche se la stessa non fa, in realtà, a lcun riferimento n é a lle cambiali Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 rilasciate dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] né al loro presunto pagamento; -il contenuto a dir poco equivoco della menzionata nota hapotuto smentire quello emergente d alle risultanze degli altridocumenti in atti, i quali dimostrano in modo evidente come tale utile rivalsa non era mai avvenuta, come la domanda di ammissione al passivo presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed il verbale della relativa udienza in data 25/9/2014 (e quindi successivo alla nota in questione), dal quale emerge che la suddetta istanza è stata rigettata non perchè la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avesse esperito l’utile rivalsa prima del fallimento ma perchè “la parte istante allega titoli negoziali non opponibili alla curatela e peraltro come correttamente rilevato dal Curatore il credito non è stato comunque azionato correttamente non essendo stato azionato il rapporti causale sottostante”. 5.7. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt.244 e s. c.p.c. , la v iolazione dell’art.132 c.p.c. e la mancanza di motivazione circa il giudizio di non sufficiente specificità dei capitoli di prova, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la dichiarazione d’inammissibilità, in quanto generici, dei capitoli di prova articolati in primo grado e reiterati in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA] senza, tuttavia, considerare che il giudizio sulla specificità dei capitoli di prova non può fermarsi alla formulazione letterale degli stessima deve involgere anche tut t i gli altri atti di causa, tanto più che non si comprende quali specificazioni spazio - temporali poteva e doveva contenere una prova articolata sui seguenti capitoli: -“vero che il debito della Oscarpe(r)sca verso la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto impagato”; -“vero che gli effetti dati dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] sono stati sostituiti da altri effetti della Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 [OSCURATO:SOCIETA] i quali sono stati a loro volta sostituiti e che ad oggi risultano impagati”. 5.8. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art.67, commi 1° e 2°, l.fall. e dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di revoca senza, tuttavia, considerare chela domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] doveva essere, al contrario, rigettata poiché difettavanotanto l e prov e del pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e dell ’ utile rivalsa ad opera della stessa prima del fallimentoin quanto documentalmente smentita dalla domanda diammissione al passivo presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal tenore del provvedimento con cui all’udienza di verifica del passivo tale domanda era stata respinta, quanto le prov e dell ’ elemento soggettivo in capo alla accipiens, cui non è stato p ermesso di dimostrare, con evidente ed ulteriore violazione del suo diritto di difesa, la propria inscientia decoctionis attraverso l’espletamento della prova testimoniale richiesta ed articolata con l’atto di gravame. 5.9. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 5.10. La ricorrente, intanto, non si confronta in alcun modo con la sentenza che ha impugnato: la quale, con statuizioni rimaste prive di censure, hadichiaratamente ritenuto che: - “ il terzo [OSCURATO:SOCIETA], al momento del pagamento quale terzo delle cambiali emesse dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA], era debitrice di [OSCURATO:SOCIETA] per n. 10 rate a scadere del corrispettivo della cessione d’azienda del 14.12.2010, pari a complessivi € 110.000”; - la “ [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del pagamento eseguito quale terzo non obbligato degli effetti emessi da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ha, quindi, compensato il Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 proprio credito con il controcredito vantato dalla fallita in virtù della suddetta cessione”; - “ la compensazione ha consentito a [OSCURATO:SOCIETA] di sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’azienda della fallita [OSCURATO:SOCIETA]”. 5.11. La ricorrente, per il resto, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, a dispetto delle asserite diverse emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, in ragione del possesso dei titoli da parte della [OSCURATO:SOCIETA], la convenuta aveva ricevuto dalla stessa, quale terzo non debitore, il pagamento delle somme ivi esposte, e che la stessa [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del pagamento, aveva provveduto a rivalersi nei confronti della fallita debitrice compensando il suo credito alla restituzione della somma pagata con il controcredito vantato nei suoi confronti dalla stessa fallita per il corrispettivo dovuto in virtù di una cessione d’azienda. 5.12. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 5.13. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa( come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 5.14. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). 5.15. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 5.16. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove documentali r accolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla convenuta,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalFallimento (e cioè la domanda di revoca delpagamento) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la convenutaaveva ricevuto il pagamento da parte del terzo e che quest’ultimo si era utilmente rivalso nei confronti della fallita prima del suo fallimento. 5.17. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che la convenuta aveva ricevuto il pagamento da parte del terzo e che il terzo che aveva pagato si era utilmente rivalso nei confronti della fallita prima del fallimento, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte dell’(incontestata) anomalia del mezzo di pagamento utilizzato, l’accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., del pagamento ricevuto dalla convenuta in periodo sospetto. 5.18. Questa Corte, in effetti, ha da tempo chiarito che: - ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, il pagamento di un debito del fallito da parte del terzo è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 67 l.fall. solo se compiuto con denaro dell’imprenditore poi fallito ovvero, come nel caso di specie, a seguito dell’utile esercizio della rivalsa da parte del terzo prima della dichiarazione di fallimento del debitore (cfr. Cass. n. 14869 del 2001; Cass. n. 12554 del 2004); -il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala ove si accerti, come appunto nella vicenda in esame, che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum, per avere il terzo, debitore del fallito, eseguito il pagamento con denaro dovuto a quest’ultimo (Cass. n. 25928 del 2015).Ric. 2023n.7212 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 6. Il ricorso, dunque, per l ’ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] controricorrente le spese processuali, che liquida in €. 9.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura d