CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40865/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla prova che l'atto fosse stato falsificato dal prevenuto; - alla mancata concessione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsìderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato fosse l'unico interessato a falsificare il referto di cui all'imputazione, destinato poi ad essere prodotto dal suo legale in un procedimento civile di separazione personale a dimostrazione dell'assenza, nell'esame tossicologico a cui si era sottoposto, di tracce dì cocaina (invece presenti). 2 - La Corte di merito aveva poi anche osservato come l'assoluta assenza di resipiscenza non consentisse di formulare quel giudizio prognostico favorevole che deve essere posto a fondamento della concessione dei richiesti benefici, anche su tali punti rendendo una motivazione non manifestamente illogica. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Ed