CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 20479/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14731/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' STANCHI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]'ALPI, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentee controricorrente all’incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1566/2019 depositata il03/10/2019, R.G. n. 200/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità della cessione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente, attuata mediante trasferimento di ramo di azienda tra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la cessionari [OSCURATO:SOCIETA]., e per l’effetto accertato la continuità giuridica del rapporto di lavoro in capo all’originaria datrice di lavoro, condannando quest’ultima al ripristino del rapporto con adibizione del Campigli in mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi: [OSCURATO:PERSONA] ha depositato separati controricorso per resistere al ricorso principale e incidentale; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinunzia al ricorso che è stato accettato dal Campigli; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ; 2. alla stregua di quanto sopra osservato sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio in relazione al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; 3. ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008); 4. la declaratoria di estinzione del ricorso principale in relazione al rapporto tra la ricorrente principale ed il lavoratore, comporta la inefficacia del ricorso incidentale tardivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 5. in relazione al complessivo esito della causa si ravvisano ragioni di compensazione fra tutte le parti delle spese di lite del giudizio di legittimità; 6. non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbl igo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione,sia in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio concernente il rapporto tra la ricorrente principale e [OSCURATO:PERSONA] (v. tra le altre, Cass. 25485/2018, n. 19560/2015), sia in relazione alla sopravvenuta declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, alla luce della ratio della previsione ( Cass. n,1343/2019); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e l’inefficacia del ricorso incidentale di Modis I