Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 21773/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o da: B.S.

MARCHE s. p . a . in liquidazione – c.f. 0 0094070422 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Macerata, alla via dei Velini, n. 245, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “B.S.

Marche” s.p.a. in liquidazione, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesiin virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi, n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata a ministero per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ANCONA e [OSCURATO:PERSONA] della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di ANCONA.

INTIMATE avverso la sentenza n. 657/2022della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “B.S.

Marche” s.p.a. in liquidazione ha allegato rituale rinuncia exart. 390 cod. proc. civ. datata 5.4.2024 al ricorso iscritto al n. 1 6 6 2 7 - 20 22 R.G.; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; presoatto che la controricorrente “REV [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha ritualmente aderito, con dichiarazione di accettazione datata 17.4.2024, alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e la controricorrente, “REV [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.;ritenuto che in ogni caso nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite pur limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e i curatori del fallimento controricorrente e limitatamente al rapporto tra la ricorrente e le parti rimaste intimate; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla“B.S.

Marche” s.p.a. in liquidazione ed iscritto al n. 16627- 20 22 R.G .

Così deciso in Roma l’ 8 maggio2024 Il pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: B.S. MARCHE s. p . a . in liquidazione – c.f. 0 0094070422 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Macerata, alla via dei Velini, n. 245, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “B.S. Marche” s.p.a. in liquidazione, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesiin virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi, n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata a ministero per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ANCONA e [OSCURATO:PERSONA] della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di ANCONA. INTIMATE avverso la sentenza n. 657/2022della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “B.S. Marche” s.p.a. in liquidazione ha allegato rituale rinuncia exart. 390 cod. proc. civ. datata 5.4.2024 al ricorso iscritto al n. 1 6 6 2 7 - 20 22 R.G.; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; presoatto che la controricorrente “REV [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha ritualmente aderito, con dichiarazione di accettazione datata 17.4.2024, alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e la controricorrente, “REV [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.;ritenuto che in ogni caso nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite pur limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e i curatori del fallimento controricorrente e limitatamente al rapporto tra la ricorrente e le parti rimaste intimate; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla“B.S. Marche” s.p.a. in liquidazione ed iscritto al n. 16627- 20 22 R.G . Così deciso in Roma l’ 8 maggio2024 Il pres
Sentenza Cassazione n. 21773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris