CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni, quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza in quanto viziata per "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato", il quale ha scelto di accedere al concordato in appello ritenendo che la misura cautelare della custodia in carcere sarebbe stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La volontà di rinunciare ai motivi diversi da quello sul trattamento sanzionatorio e di concordare con il pubblico ministero una pena ridotta rispetto a quella inflitta dal primo giudice è stata espressa anche personalmente dall'imputato, presente in videocollegamento, assistito dal difensore di fiducia, anch'egli presente in udienza. E' quindi del tutto inverosimile, anche in ragione di detto rapporto fiduciario, che il ricorrente abbia concordato la pena solo sul presupposto di una sostituzione della misura cautelare in atto, del tutto avulso dal sistema, nel caso di specie privo di alcun riscontro. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1