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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 24/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 dicembre 2012 e, per l'effetto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti al capo B) della rubrica perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena in relazione al capo A) in quella dell'ergastolo, confermando per il resto la gravata sentenza.

1.1. I predetti erano imputati per i seguenti reati: A) delitto di cui agli artt.110,112 comma 1 n.1., 575, 577 n.3 e 4 cod. pen. in relazione all'art.61 n.1. cod. pen., perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste non identificate, in numero superiore a cinque, per ragioni riconducibili alla 'guerra' in atto tra l'organizzazione di tipo camorristico denominata 'Clan dei Casalesi' e quella del medesimo tipo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per la gestione di varie attività, [OSCURATO:PERSONA] quale capo del 'Clan dei Casalesi' per avere dato l'ordine tra gli altri allo Zagaria (capo zona dell'area di Aversa del medesimo clan, i quale gli aveva manifestato la necessità) di procedere alla uccisione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto appartenente alla organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere organizzato l'omicidio dello Schiavone dando l'incarico materiale alla organizzazione criminale dei Ranucci operante nella zona di Sant'Antimo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano poi alla materiale esecuzione dell'agguato esplodendo in direzione di [OSCURATO:PERSONA] numerosi colpi di pistola calibro 9 X 21 e di fucile di assalto 7,62 X 39 attingendolo con quattro dei suddetti colpi in varie parti del corpo cagionandone così la morte; B) delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110,112 comma 1, 61 n.2 cod. pen., 2 e 4 1.895/67 come sostituiti dagli artt.10,12 e 14 della 1.497/74 per la detenzione illegale delle armi sopra indicate.

Fatti commessi sul ponte ferroviario posto al confine tra i comuni di Cesa e Sant'Antimo nella notte tra il 5 e d il 6 ottobre 1994 nel territorio del comune di Cesa.

Con la recidiva reiterata e specifica per entrambi gli imputati.

2. La Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato i due imputati colpevoli dei reati loro ascritti escludendo per il capo A) l'aggravante di cui all'art.577 n.4 in relazione all'art.61 n.1, cod. pen. ed unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione li aveva condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, oltre alle pene accessorie di legge.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello contro tale sentenza insistendo per la propria assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art.530, comma secondo, del codice di rito, stante la palese inattendibilità di quanto riferito, in particolare, dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte di assise di appello di Napoli, come detto, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati sub B) per intervenuta prescrizione rideterminando la pena in quella dell'ergastolo senza l'isolamento diurno, confermando nel resto la gravata sentenza.

2.2. In particolare, la Corte territoriale ha respinto tutti i motivi di gravame dello Zagaria, ritenendo pienamente attendibili le concordanti dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia in ordine al ruolo da lui svolto, considerato anche che esse avevano trovato vari riscontri di carattere oggettivo e che alcuni dei concorrenti (come [OSCURATO:PERSONA]) erano stati condannati con sentenza irrevocabile per l'omicidio in questione.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

In particolare il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.192, commi 3 e 4, 500 cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen., nonché il vizio della contraddittorietà ed illogicità della motivazione. 3.2.Egli richiama anzitutto i principi giurisprudenziali secondo cui la chiamata in correità deve essere verificata sotto i diversi profili della attendibilità personale, intrinseca ed estrinseca, del propalante ed osserva che la Corte territoriale ha fatto malgoverno dei suddetti principi regolatori della materia in esame, avendo ritenuto pienamente credibili i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonostante le vistose incoerenze interne al loro narrato oggetto di specifici motivi di appello e la circostanza che per i fatti oggetto del procedimento due dei concorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati, invece, assolti. 3.3.Sulla base di tali argomentazioni quindi il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Da ultimo, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto si osserva che i fatti sono stati ricostruiti, da entrambi i giudici di merito, nei seguenti termini: il giorno 6 ottobre 1994 veniva trovato dai Carabinieri della Compagnia di Aversa il corpo senza vita di [OSCURATO:PERSONA], all'interno di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore rosso, sul ponte ferroviario che collega il comune di Cesa con quello di Sant'Antimo.

La vittima risultava essere stata attinta da numerosi colpi di arma da fuoco, tra cui uno alla testa che ne aveva provocato la morte.

La matrice camorristica dell'agguato, confermata dalla dinamica e dalle modalità dell'azione, era avvalorata non soltanto dalla caratura criminale dello Schiavone (componente di spicco del clan camorristico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ex appartenente al clan dei Casalesi che, essendo evaso dopo un periodo di detenzione a Padova, aveva organizzato nella zona di Aversa un proprio gruppo criminale), ma veniva corroborata anche dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi nel corso del giudizio di primo grado, i quali concordemente individuavano il movente dell'omicidio nella determinazione - assunta dai maggiorenti del clan dei Casalesi - di eliminare tutti gli appartenenti al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] proprio al fine di contrastarne l'ascesa.

2.1. Secondo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] le pratiche estorsive poste in essere dagli affiliati al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai danni degli imprenditori e dei commercianti dell'aversano (già taglieggiati dal clan dei Casalesi capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]) erano proseguite -nonostante i vari avvertimenti inviati alla moglie del [OSCURATO:PERSONA]; si era quindi resa necessaria l'eliminazione di tutti i componenti del gruppo avversario, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA].

Il suddetto movente veniva confermato anche dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con riferimento alle singole posizioni il [OSCURATO:PERSONA] (che all'epoca dei fatti rivestiva un ruolo preminente nel gruppo dei Casalesi) ammetteva le proprie responsabilità, specificando di avere partecipato e contribuito in modo attivo alla determinazione dell'omicidio essendo stato incarico dai vertici dell'organizzazione (in particolare da [OSCURATO:PERSONA] di Nicola detto Sandokani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Luigi) di eliminare i componenti del gruppo rivale e di avere, quindi, attuato tale progetto assieme all'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (che formavano la triade dei referenti dei casalesi per la zona di Aversa).L'esecuzione materiale dell'omicidio era stata affidata - per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] - ai fratelli Stefano ed [OSCURATO:PERSONA], a loro volta capi di un gruppo camorristico noto come 'cornutielli' operante nella zona di Sant'Antimo, dove si era accertato che la vittima aveva intrecciato una relazione sentimentale con una donna del luogo. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro confermava i contenuti e le modalità di trasmissione dell'ordine di eliminare [OSCURATO:PERSONA], da parte dell'odierno ricorrente, in qualità di latore della decisione assunta dal vertice del clan dei Casalesi, nonché il fatto che l'esecuzione materiale fosse stata affidata ai Ranucci ai quali, come contropartita, era stata promessa l'eliminazione dei componenti della famiglia Verde.

Di contenuto analogo sono risultate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di essere stato informato dall'odierno ricorrente, nonché dagli esecutori materiali Antimo e [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che i fratelli Ranucci erano stati gli esecutori materiali dell'omicidio e che il relativo ordine era stato comunicato da 'Sandokan' (tramite il fratello [OSCURATO:PERSONA]) al gruppo ristretto, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva occuparsi della relativa organizzazione.

3. La Corte di assise di appello, come visto, ha respinto l'appello dello Zagaria confermando la ricostruzione dei fatti e la loro riferibilità agli imputati sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, ha condiviso il giudizio di attendibilità di quanto rivelato dai collaboratori di giustizia, le cui versioni sostanzialmente coincidono in ordine al movente posto alla base dell'eliminazione della vittima ed al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.

4. Premesso quanto sopra, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018).

5. Nella fattispecie deve escludersi qualsiasi travisamento della prova considerato che la Corte di assise di appello (così come la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA]), nel confermare la responsabilità dell'imputato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha dato rilievo a quanto riferito in termini sostanzialmente concordanti dai collaboratori di giustizia sopra indicati circa il movente, le modalità di trasmissione dell'ordine di 'Sandokan' ed il fatto che dell'esecuzione materiale si siano occupati i fratelli Ranucci.

Inoltre, è stato dato rilievo alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato dell'omicidio a conferma della sua attendibilità; al riguardo si è ritenuto che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in questione non è stata fondata sulla inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma a causa della mancanza di riscontri oggettivi rispetto alla sua chiamata in correità.

Inoltre, la circostanza - riferita dal Frascogna- della esistenza, lungo il muro di cinta dell'abitazione dei Ranucci, di una costruzione abusiva dove si svolsero gli incontri per stabilire l'eliminazione della vittima è stata confermata dal sottufficiale dei [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata); analogamente il fatto riferito dal medesimo propalante che, come 'regalo' per la eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente abbia fatto trasferire una autovettura Golf GTD con motore maggiorato a [OSCURATO:PERSONA] (formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] carrozziere vicino al clan dei Casalesi) non è stato ritenuto incompatibile con il possesso dell'autoveicolo da parte del Ranucci sin dal luglio precedente l'omicidio, considerato che il passaggio di proprietà è proprio del giorno successivo rispetto all'omicidio oggetto del presente processo (pag. 32 della sentenza di secondo grado).

4. Con riferimento poi alle discrasie e inesattezze rispetto ad alcuni particolari di quanto riferito dai collaboratori, la Corte territoriale ha osservato gj, sempre con motivazione congrua e priva di vizi logici, che esse si spiegano con il tempo trascorso ed i diversi ruoli rivestiti nella vicenda dai propalanti e che, comunque, esse riguardano particolari secondari.

In sostanza, tutte le questioni sollevate dal ricorrente, riguardanti l'attendibilità intrinseca dei collaboratori, la progressività delle loro dichiarazioni accusatorie, la tardiva chiamata in correità, la assenza di autonomia tra le dichiarazioni convergenti tra di loro, intendono giungere ad una rilettura del fatto e ad un diverso apprezzamento del significato degli elementi che ne compongono il quadro indiziario, l'una e l'altro estranee al giudizio di legittimità, al quale non è consentito sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito che, come detto, nella fattispecie è stato effettuato correttamente senza errori di valutazione e travisamento dei dati probatori con esame congruo e privo di vizi logici (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).

5. A quanto sopra va aggiunto che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo la quale la sequenza -consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate.

In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente...

In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti".

6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 24/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 dicembre 2012 e, per l'effetto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti al capo B) della rubrica perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena in relazione al capo A) in quella dell'ergastolo, confermando per il resto la gravata sentenza. 1.1. I predetti erano imputati per i seguenti reati: A) delitto di cui agli artt.110,112 comma 1 n.1., 575, 577 n.3 e 4 cod. pen. in relazione all'art.61 n.1. cod. pen., perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste non identificate, in numero superiore a cinque, per ragioni riconducibili alla 'guerra' in atto tra l'organizzazione di tipo camorristico denominata 'Clan dei Casalesi' e quella del medesimo tipo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per la gestione di varie attività, [OSCURATO:PERSONA] quale capo del 'Clan dei Casalesi' per avere dato l'ordine tra gli altri allo Zagaria (capo zona dell'area di Aversa del medesimo clan, i quale gli aveva manifestato la necessità) di procedere alla uccisione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto appartenente alla organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere organizzato l'omicidio dello Schiavone dando l'incarico materiale alla organizzazione criminale dei Ranucci operante nella zona di Sant'Antimo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano poi alla materiale esecuzione dell'agguato esplodendo in direzione di [OSCURATO:PERSONA] numerosi colpi di pistola calibro 9 X 21 e di fucile di assalto 7,62 X 39 attingendolo con quattro dei suddetti colpi in varie parti del corpo cagionandone così la morte; B) delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110,112 comma 1, 61 n.2 cod. pen., 2 e 4 1.895/67 come sostituiti dagli artt.10,12 e 14 della 1.497/74 per la detenzione illegale delle armi sopra indicate. Fatti commessi sul ponte ferroviario posto al confine tra i comuni di Cesa e Sant'Antimo nella notte tra il 5 e d il 6 ottobre 1994 nel territorio del comune di Cesa. Con la recidiva reiterata e specifica per entrambi gli imputati. 2. La Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato i due imputati colpevoli dei reati loro ascritti escludendo per il capo A) l'aggravante di cui all'art.577 n.4 in relazione all'art.61 n.1, cod. pen. ed unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione li aveva condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, oltre alle pene accessorie di legge. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello contro tale sentenza insistendo per la propria assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art.530, comma secondo, del codice di rito, stante la palese inattendibilità di quanto riferito, in particolare, dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di assise di appello di Napoli, come detto, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati sub B) per intervenuta prescrizione rideterminando la pena in quella dell'ergastolo senza l'isolamento diurno, confermando nel resto la gravata sentenza. 2.2. In particolare, la Corte territoriale ha respinto tutti i motivi di gravame dello Zagaria, ritenendo pienamente attendibili le concordanti dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia in ordine al ruolo da lui svolto, considerato anche che esse avevano trovato vari riscontri di carattere oggettivo e che alcuni dei concorrenti (come [OSCURATO:PERSONA]) erano stati condannati con sentenza irrevocabile per l'omicidio in questione. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. In particolare il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.192, commi 3 e 4, 500 cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen., nonché il vizio della contraddittorietà ed illogicità della motivazione. 3.2.Egli richiama anzitutto i principi giurisprudenziali secondo cui la chiamata in correità deve essere verificata sotto i diversi profili della attendibilità personale, intrinseca ed estrinseca, del propalante ed osserva che la Corte territoriale ha fatto malgoverno dei suddetti principi regolatori della materia in esame, avendo ritenuto pienamente credibili i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonostante le vistose incoerenze interne al loro narrato oggetto di specifici motivi di appello e la circostanza che per i fatti oggetto del procedimento due dei concorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati, invece, assolti. 3.3.Sulla base di tali argomentazioni quindi il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Da ultimo, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto si osserva che i fatti sono stati ricostruiti, da entrambi i giudici di merito, nei seguenti termini: il giorno 6 ottobre 1994 veniva trovato dai Carabinieri della Compagnia di Aversa il corpo senza vita di [OSCURATO:PERSONA], all'interno di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore rosso, sul ponte ferroviario che collega il comune di Cesa con quello di Sant'Antimo. La vittima risultava essere stata attinta da numerosi colpi di arma da fuoco, tra cui uno alla testa che ne aveva provocato la morte. La matrice camorristica dell'agguato, confermata dalla dinamica e dalle modalità dell'azione, era avvalorata non soltanto dalla caratura criminale dello Schiavone (componente di spicco del clan camorristico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ex appartenente al clan dei Casalesi che, essendo evaso dopo un periodo di detenzione a Padova, aveva organizzato nella zona di Aversa un proprio gruppo criminale), ma veniva corroborata anche dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi nel corso del giudizio di primo grado, i quali concordemente individuavano il movente dell'omicidio nella determinazione - assunta dai maggiorenti del clan dei Casalesi - di eliminare tutti gli appartenenti al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] proprio al fine di contrastarne l'ascesa. 2.1. Secondo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] le pratiche estorsive poste in essere dagli affiliati al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai danni degli imprenditori e dei commercianti dell'aversano (già taglieggiati dal clan dei Casalesi capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]) erano proseguite -nonostante i vari avvertimenti inviati alla moglie del [OSCURATO:PERSONA]; si era quindi resa necessaria l'eliminazione di tutti i componenti del gruppo avversario, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA]. Il suddetto movente veniva confermato anche dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con riferimento alle singole posizioni il [OSCURATO:PERSONA] (che all'epoca dei fatti rivestiva un ruolo preminente nel gruppo dei Casalesi) ammetteva le proprie responsabilità, specificando di avere partecipato e contribuito in modo attivo alla determinazione dell'omicidio essendo stato incarico dai vertici dell'organizzazione (in particolare da [OSCURATO:PERSONA] di Nicola detto Sandokani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Luigi) di eliminare i componenti del gruppo rivale e di avere, quindi, attuato tale progetto assieme all'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (che formavano la triade dei referenti dei casalesi per la zona di Aversa).L'esecuzione materiale dell'omicidio era stata affidata - per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] - ai fratelli Stefano ed [OSCURATO:PERSONA], a loro volta capi di un gruppo camorristico noto come 'cornutielli' operante nella zona di Sant'Antimo, dove si era accertato che la vittima aveva intrecciato una relazione sentimentale con una donna del luogo. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro confermava i contenuti e le modalità di trasmissione dell'ordine di eliminare [OSCURATO:PERSONA], da parte dell'odierno ricorrente, in qualità di latore della decisione assunta dal vertice del clan dei Casalesi, nonché il fatto che l'esecuzione materiale fosse stata affidata ai Ranucci ai quali, come contropartita, era stata promessa l'eliminazione dei componenti della famiglia Verde. Di contenuto analogo sono risultate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di essere stato informato dall'odierno ricorrente, nonché dagli esecutori materiali Antimo e [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che i fratelli Ranucci erano stati gli esecutori materiali dell'omicidio e che il relativo ordine era stato comunicato da 'Sandokan' (tramite il fratello [OSCURATO:PERSONA]) al gruppo ristretto, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva occuparsi della relativa organizzazione. 3. La Corte di assise di appello, come visto, ha respinto l'appello dello Zagaria confermando la ricostruzione dei fatti e la loro riferibilità agli imputati sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, ha condiviso il giudizio di attendibilità di quanto rivelato dai collaboratori di giustizia, le cui versioni sostanzialmente coincidono in ordine al movente posto alla base dell'eliminazione della vittima ed al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. 4. Premesso quanto sopra, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 5. Nella fattispecie deve escludersi qualsiasi travisamento della prova considerato che la Corte di assise di appello (così come la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA]), nel confermare la responsabilità dell'imputato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha dato rilievo a quanto riferito in termini sostanzialmente concordanti dai collaboratori di giustizia sopra indicati circa il movente, le modalità di trasmissione dell'ordine di 'Sandokan' ed il fatto che dell'esecuzione materiale si siano occupati i fratelli Ranucci. Inoltre, è stato dato rilievo alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato dell'omicidio a conferma della sua attendibilità; al riguardo si è ritenuto che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in questione non è stata fondata sulla inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma a causa della mancanza di riscontri oggettivi rispetto alla sua chiamata in correità. Inoltre, la circostanza - riferita dal Frascogna- della esistenza, lungo il muro di cinta dell'abitazione dei Ranucci, di una costruzione abusiva dove si svolsero gli incontri per stabilire l'eliminazione della vittima è stata confermata dal sottufficiale dei [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata); analogamente il fatto riferito dal medesimo propalante che, come 'regalo' per la eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente abbia fatto trasferire una autovettura Golf GTD con motore maggiorato a [OSCURATO:PERSONA] (formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] carrozziere vicino al clan dei Casalesi) non è stato ritenuto incompatibile con il possesso dell'autoveicolo da parte del Ranucci sin dal luglio precedente l'omicidio, considerato che il passaggio di proprietà è proprio del giorno successivo rispetto all'omicidio oggetto del presente processo (pag. 32 della sentenza di secondo grado). 4. Con riferimento poi alle discrasie e inesattezze rispetto ad alcuni particolari di quanto riferito dai collaboratori, la Corte territoriale ha osservato gj, sempre con motivazione congrua e priva di vizi logici, che esse si spiegano con il tempo trascorso ed i diversi ruoli rivestiti nella vicenda dai propalanti e che, comunque, esse riguardano particolari secondari. In sostanza, tutte le questioni sollevate dal ricorrente, riguardanti l'attendibilità intrinseca dei collaboratori, la progressività delle loro dichiarazioni accusatorie, la tardiva chiamata in correità, la assenza di autonomia tra le dichiarazioni convergenti tra di loro, intendono giungere ad una rilettura del fatto e ad un diverso apprezzamento del significato degli elementi che ne compongono il quadro indiziario, l'una e l'altro estranee al giudizio di legittimità, al quale non è consentito sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito che, come detto, nella fattispecie è stato effettuato correttamente senza errori di valutazione e travisamento dei dati probatori con esame congruo e privo di vizi logici (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 5. A quanto sopra va aggiunto che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo la quale la sequenza -consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente... In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti". 6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condann
Sentenza Cassazione n. 06345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris